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Area Tecnico-Legale

►Edilizia: per i restauratori ulteriori proroghe
ANIEM API Sarda -  28.07.2010

Continuano le proroghe per i restauratori. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha, infatti, prorogato ulteriormente al 30 settembre 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Mentre, il termine di scadenza per la trasmissione telematica delle attestazioni riguardanti le attività di restauro svolte, inoltre, è stato prorogato al 30 novembre 2010.
L'avviso di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio scorso.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V 13/7/2010 n. 4526: il rapportino del fax ha valore legale di comunicazione
ANIEM API Sarda -  28.07.2010

La giurisprudenza non solo riconosce la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione, ma attribuisce altresì al rapporto di favorevole trasmissione del documento con tale mezzo anche il valore di presunzione semplice, nel senso che colui che ha inviato il messaggio non debba in tal senso fornire alcuna ulteriore prova (C.d.S., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4151), pur dovendo evidentemente tenersi conto dell’eventuale mancata possibile ricezione del fax, allorquando vengano indicate e comprovate specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi che effettivamente per un complesso di circostanze di fatto il documento non è stato conosciuto (C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3365, fattispecie in cui la sede legale della società interessata, cui il documento via fax era stato inviato, era stata chiusa).

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: realizzazione di una tettoia di un terrazzo e ampliamento
ANIEM API Sarda -  28.07.2010

La Corte di Cassazione si è recentemente (sentenza 14 luglio 2010 n. 27264) pronunciata in materia urbanistica sulla realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un’abitazione.
Tale opera, ha precisato la suprema Corte, non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato previsto dall’articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001.

►Lavori Pubblici: il regolamento di attuazione del Codice Appalti
ANIEM API Sarda -  26.07.2010

Il Cdm ha approvato in data 18/6/10 il Regolamento attuativo al Codice Appalti, il cui testo deve essere trasmesso al Capo dello Stato per la firma, passare al visto della Corte dei Conti, per essere, in ultimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore nei successivi 180 gg.
Pubblichiamo in allegato un documento contenente una disamina preliminare sulle novità proposte dalle nuove disposizioni con particolare riguardo ai temi della qualificazione delle imprese e dei criteri di aggiudicazione.
 

►Ambiente: Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura in materia di serre fotovoltaiche
ANIEM API Sarda -  21.07.2010

Il decreto del 20 luglio 2010 n. 1820/DecA/73 contiene la circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida” . Brevemente indichiamo i contenuti fondamentali della circolare.
Anzitutto nel decreto vengono indicati i requisiti per poter qualificare la serra fotovoltaica effettiva, che sono:
- Qualifica di imprenditore agricolo
- Capacità agricola adeguata
- Livello di illuminamento pari o superiore al 75%.
Viene, inoltre, stabilita la competenza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura quale Amministrazione procedente per il rilascio dell’autorizzazione unica e vengono indicati tempi e procedure per convalidare o recuperare le pratiche pregresse già inoltrate ad altre amministrazioni.
 

►Ambiente: modifiche sistema e proroga dei termini SISTRI
ANIEM API Sarda -  14.07.2010

Si segnala che è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decretolegge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (GU n. 161 del 13-7-2010 ).
Il provvedimento di modifica, in vigore dal 14 luglio 2010, proroga al 1° ottobre 2010 il termine "unificato" di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati. In calce alla Circolare si riporta una tabella esemplificativa dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.
Viene inoltre inserita la proroga al 12 settembre 2010 per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box: il termine era infatti scaduto il 12 giugno 2010.
Mediante soppressione della scadenza prevista all’Allegato IB del DM 17 dicembre 2009, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box per le attività di Autoriparazione iscritte al Registro imprese di cui alla Legge 122/92, sezione elettrauto. A decorrere dall’anno 2011 vengono previsti due momenti formativi propedeutici all’installazione. Per le attività già autorizzate e che hanno già frequentato il corso di formazione viene previsto un ulteriore corso di formazione, secondo una programmazione che verrà messa a disposizione nel Portale SISTRI.
Modifiche al DM 17 dicembre 2009:
Art. 1 comma 5: Gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 dovranno dotarsi di apparecchiature di videosorveglianza. Si ricorda che l'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.
Art 3 comma 11: Viene precisato che i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Art. 5 comma 9: Viene aggiunto che in caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia di rifiuti dell’Elenco verde del Reg. 1013/2006, il produttore inserisce nel sistema, in formato PDF, le informazioni dell’Allegato VII del suddetto Regolamento.
Art. 5 comma 13: Viene precisato che in caso di rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione ed inviati direttamente ad un altro impianto di destinazione, il produttore deve annotare sul registro i dati del carico non accettato e aprire una nuova scheda area movimentazione.
Art. 5 commi 6 e 7: i termini per l’apertura della scheda area movimentazione per il produttore di rifiuti (almeno 4 ore prima in caso di rifiuti pericolosi) e per il trasportatore (almeno 2 ore prima della movimentazione in caso di rifiuti pericolosi ) non si applicano alle attività di microraccolta di rifiuti.
Art. 6 comma 4: Viene precisato che anche nel caso di mancanza di copertura di rete di trasmissione dei dati si applica la procedura alternativa per cui la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Allegato II (contributi): Viene inserita una ulteriore tabella dei contributi ridotti rispetto all’attuale, applicabile ad enti ed imprese, imprenditori agricoli di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti) e con una produzione di rifiuto pericolosi annua fino a massimo di 400 kg. In caso di soggetti rientranti in questa casistica, già iscritti e che hanno già versato il contributo prima del 14 luglio 2010, è prevista una procedura di conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Tale procedura di conguaglio si applica anche nel caso in cui i soggetti per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto. La procedura per la richiesta di conguaglio andrà presentata secondo un format, reso disponibile sul portale SISTRI, mediante posta elettronica o fax. Vengono inoltre ufficializzati i nuovi riferimenti bancari ai fini del pagamento dei contributi.
Art. 7 comma 1, comma 1 bis: Vengono inserite specifiche sulla modalità di gestione delle schede SISTRI da parte delle Organizzazioni di categoria delegate dalle aziende. Vengono inoltre modificate alcune tipologie di imprese che possono delegare per la gestione delle Schede SISTRI, le Organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. In particolare:
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi (in luogo delle previgenti 2 tonn) , ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi (in luogo delle previgenti 10 tonn);
• i soggetti che rientrano nel III gruppo (adesione su base volontaria)
Vengono inserite precisazioni in merito al calcolo del numero di dipendenti di ciascuna U.L. da fornire al momento dell’iscrizione (punto 2.3 dei moduli di iscrizione). Viene prevista la possibilità di effettuare una dichiarazione a SISTRI per attestare una variazione del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente che va ad incidere sull’importo del contributo annuale dovuto.
Infine, ai fini dell’applicazione del SISTRI vengono inserite le definizioni di: dipendenti, circuito organizzato di raccolta, associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.

►Ambiente: nuove prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza
ANIEM API Sarda -  05.07.2010

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L133 del 31 maggio 2010, il Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il provvedimento, in vigore dal 21 giugno u.s., introduce una serie di modifiche al Reg. REACH con relative scadenze al fine di adeguare l’attuale allegato II ai criteri di classificazione armonizzata e prescrizioni contenute nel Reg. 1272/2008 (Reg. CLP).
Si evidenzia, in particolare, che:
• A decorrere dal 1 dicembre 2010 l’allegato II del Reg. REACH viene sostituito dall’allegato I al Reg. 453/2010 – Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
• A decorrere dal 15 giugno 2010 l’allegato II del Reg. REACH è sostituito dall’allegato II del Reg. 453/2010- Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Come indicato all’art. 2 del nuovo Regolamento è previsto dunque un periodo di transizione, variabile a seconda che si tratti di sostanze o di miscele, durante il quale potranno coesistere Schede Dati di Sicurezza in formati differenti, coerentemente con il fatto che la classificazione e l’etichettatura siano effettuate secondo la Direttiva 67/548/CEE (sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati pericolosi), o il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Inoltre, il provvedimento all’art. 2 paragrafo 6 detta indicazioni per il periodo precedente all’entrata in vigore dei nuovi allegati, specificando che:
• Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate secondo il Reg. CLP, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con quella conforme alle prescrizioni dell’allegato I del Reg. 453/2010 prima del 1 dicembre 2012.
• Per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 per le quali non vi è l’obbligo di essere rietichettate e reimballate, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II prima del 1 giugno 2017.

►Giurisprudenza del Tar: possesso requisiti di ordine speciale per tutta la durata dell’appalto
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Una recente sentenza del TAR Puglia sez. I 14/4/2010 n. 1334 sancisce che, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111). Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.

►Giurisprudenza del Consiglio di stato: non costituisce principio inderogabile la pubblicità della seduta di gara per esame offerta economica
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Non si può ritenere che la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l’offerta economica sia un principio inderogabile. E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza della VI 8/6/2010 n. 3634. La regola è infatti affermata in una fonte di secondo grado (il regolamento di contabilità generale dello Stato, r.d. n. 827/1924), ed ha una sua ragion d’essere nelle procedure di gara meccaniche, basate solo su offerte di prezzo, mentre ben può essere derogata nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultima ipotesi, infatti, il prezzo è solo uno dei molteplici elementi di valutazione dell’offerta, a cui deve essere attribuito un punteggio tra il minimo e il massimo stabiliti dal bando o dai criteri predeterminati dalla commissione.Se, dunque, la seduta pubblica ha un senso laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso, invece la seduta pubblica non ha ragion d’essere nel caso in cui ai prezzi offerti occorre attribuire un punteggio che va sommato al punteggio assegnato per le componenti qualitative delle offerte. L’attività di assegnazione del punteggio per l’elemento prezzo, che costituisce attività valutativa della commissione, non può infatti avvenire in seduta pubblica. La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di affermare che «in sede di gara d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche» (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235).

►Edilizia : il ricorso amministrativo non blocca il DURC
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Il ricorso senza risposta non blocca il rilascio del Durc in quanto fino al rigetto espresso della pretesa del contribuente l'azienda deve essere considerata regolare.
La mancanza di una decisione tempestiva sul ricorso amministrativo presentato contro le pretese contributive dell'Inps, in sede ispettiva o su accertamenti d'ufficio, non blocca più il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Questo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro sulla corretta applicazione della risposta a interpello 64 del 31 luglio 2009 in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del silenzio.
Il richiamo all'articolo 6 del Dpr 1199/1971, secondo cui il silenzio maturato alla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo ha valenza implicita di rigetto, era stato inteso come vincolo limitativo al rilascio del Durc, per l'impossibilità dell'Istituto previdenziale a certificare la regolarità contributiva dell'impresa ricorrente, pure a fronte della permanenza in istruttoria del ricorso ancora da decidere.
Con nota del 18/6/10 il Ministero precisa quindi che la previsione normativa dell’art. 8 comma 2 lettera a) del Dm 24/10/07 va considerata pienamente operativa fino alla decisione espressa del ricorso amministrativo previdenziale, in pendenza del quale la regolarità dovrebbe essere sempre dichiarata e il Durc, dunque rilasciato.

►Lavori pubblici: tasso di interesse di mora per il 2010
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in riferimento a quanto disposto all'articolo 133, comma 1 del "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha emanato il Decreto 14 giugno 2010 con cui viene fissata, per il periodo dall'1/1/2010 al 31/12/2010, al 4,28% la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi del citato articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il tasso del 4,28% definito per l'anno 2010 diminuisce di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2009 (6,640%) ed il più basso dall'anno in cui era stato istituito. Il tasso, dunque, torna a scendere dopo che nel 2007 e 2008 era nuovamente risalito e nel 2009 aveva avuto una leggera flessione (articoli 35 e 36 del DPR 1063/1962). Riportiamo, oltre al DM del 14/6/10 pubblicato in Gazzetta, una tabella contenente i tassi di mora per l'appalto di opere pubbliche dal 1963 al 2010 indicando per ogni anno il tasso, il decreto di riferimento e la gazzetta su cui è stato pubblicato.

►Edilizia: le modifiche al Codice dei Beni Culturali
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

E’ stato approvato, giovedì 10 giugno, dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il DPR recante il regolamento che disciplina il provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità nelle aree o sugli immobili dichiarati di interesse paesaggistico, in attuazione dell’art. 146 comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.l.g. n. 42/2004).
La finalità del provvedimento espressa nella relazione illustrativa è quella di ridurre la congestione degli uffici degli enti locali i quali a causa della vastità dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico in Italia, ricevono ogni anno migliaia di richieste di autorizzazione riguardanti per il 75% interventi di lieve entità.
Un apposito DM dei Beni Culturali potrà successivamente apportare modifiche all’elenco dei interventi agevolati in base a motivazioni ed esigenze di natura esclusivamente tecnica.
Tra interventi agevolati attualmente previsti si segnalano quelli più salienti: l’incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc, interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma precedenti, aperture o modifiche di porte o finestre, interventi sulle finiture esterne (intonaci, tinteggiature, rivestimenti), realizzazione o modifica di balconi, cornicioni, ringhiere, rifacimento del tetto, interventi antisismici, realizzazione autorimesse con volume non superiore a 50 mc, cancelli, recinzioni, muri di cinta, ma anche posizionamento di parabole satellitari, pannelli solari, pozzi e strutture sportive o turistiche rimovibili.
Per quanto attiene allo snellimento burocratico il regolamento stabilisce che, l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata, sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato su uno schema tipo.
Il professionista dovrà attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio e alla vigente disciplina urbanistica. Per rendere l’iter amministrativo ulteriormente rapido ed efficiente, viene previsto che l’istanza debba essere presentata in via telematica, ove possibile.
Qualora gli interventi richiesti siano invece riferiti ad attività industriali o artigianali, la presentazione della domanda e della relativa documentazione dovrà avvenire attraverso lo sportello unico per le attività produttive, se istituto.
L’amministrazione competente dovrà quindi verificare in primis se l’intervento richiesto è soggetto ad autorizzazione ordinaria o semplificata (ossia rientra tra quelli di lieve entità) o è esonerato.
La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza.
Per gli interventi minori, quindi, i termini sono ridotti del 40% rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali pari a 105 giorni (40 gg. presso l’ente locale + 45 gg. per il parere vincolante del soprintendente + 20 gg. per il provvedimento definitivo).
In caso di non conformità dell’intervento progettato alle norme edilizie ed urbanistiche, la pubblica amministrazione comunicherà al richiedente il diniego entro 30 gg. dalla ricezione della domanda.
Il regolamento sarà immediatamente applicabile al momento della sua entrata in vigore nelle regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale dovranno adottare entro 180 gg. I provvedimenti necessari a modificare la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità alle disposizioni del DPR.

►Lavori Pubblici: verifica del DURC
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

Recentemente è stato posto al Ministero un quesito in riferimento ad un appalto pubblico aggiudicato ad un’ATI che per l’esecuzione dei lavori aveva costituito una società consortile.
L’interpellante chiedeva chiarimenti in ordine al soggetto destinatario della verifica del possesso del DURC da parte della stazione appaltante.
A difesa delle sue ragioni il richiedente sosteneva che la società consortile, così come disciplinata dal DPR 554/99 è quel soggetto che esegue i lavori, che gestisce i rapporti con i terzi, che provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere, ragion per cui le singole imprese componenti l’ATI non avendo personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell’appalto, non erano tenute a presentare il DURC.
Il Ministero ha precisato che la verifica del possesso del DURC delle imprese costituenti l’ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori, mentre al momento del pagamento dei SAL, , la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il possesso del DURC esclusivamente in capo alla società consortile e alle eventuali imprese subappaltatrici quali effettivi soggetti esecutori dei lavori.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non sussiste obbligo della cessionaria di dichiarare i requisiti soggettivi delle cedente
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

La sezione V del Consiglio di Stato in una recente sentenza ha statuito che il testo del codice appalti non contiene una norma, con effetto preclusivo, che preveda che in sede di gara, in caso di cessione d’azienda la cessionaria abbia un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente sia riguardo agli amministratori, ai direttori tecnici, sia riguardo ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l’art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva all’aggiudicazione della gara.
Ne discende che, in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.

►Giurisprudenza del TAR: diritto di riservatezza recede a fronte del diritto di difesa della concorrente non aggiudicataria
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

Dal combinato disposto della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 emerge che in via generale, nelle pubbliche gare, va riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che se è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa, è consentito anche per quelle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”.
E’ quanto deliberato dal TAR Puglia sez. I con sentenza n. 2066 del 27/5/10 il quale confermando quanto già espresso da un consolidato orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che, nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant’è che la deroga al diritto di accesso è limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte “che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Principio di ordine generale, concludono i giudici pugliesi è quello in base al quale il partecipante ad una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compresa l’offerta presentata dall’impresa e costituisce eccezione, debitamente comprovata dall’interessato, il limite ad alcune parti dell’offerta.
Tale conclusione trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l’offerta tecnico progettuale fuoriesca dalla sfera di dominio riservata dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto all’offerta delle altre concorrenti, con la conseguenza che la concorrente non aggiudicataria che vi abbia interesse può accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi senza che possano essere opposti motivi di riservatezza.

►Edilizia: riapertura dei termini per l’accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio scorso è stato pubblicato il decreto 2 marzo 2010, con il quale il Ministero delle Infrastrutture ha disposto la "Riapertura dei termini per l’invio delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di cui all’articolo 1, comma 11 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162".
Si ricorda, infatti, che, al fine di far fronte alle eccezionali variazioni dei prezzi di alcuni materiali da costruzione intervenute nel corso del 2008, con la norma sopra citata era stata disposta l’istituzione di un Fondo ad hoc presso il Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 300.000 milioni di euro per il 2009, al quale le stazioni appaltanti potevano chiedere di accedere, per fronteggiare le istanze di compensazione avanzate dalle imprese, in caso di insufficienza di risorse proprie utilizzabili (somme disponibili nel quadro economico, ribassi d’asta o rimodulazione dei lavori).
Con successivo decreto 19 agosto 2009 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo e, in particolare, è stato disposto l’obbligo per le Amministrazioni di allegare alle richieste di accesso la documentazione giustificativa prodotta dalle imprese a corredo dell’istanza di compensazione, e la necessità di inoltrare le stesse, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, termine questo che scadeva il 16 dicembre 2009.
Al fine di evitare che in molti casi questo non potesse essere rispettato per motivazioni di carattere meramente formale, con il decreto 2 marzo 2010 il Ministero ha ritenuto di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, al fine di evitare potenziali disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati dal provvedimento.
Le nuove istanze dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto medesimo, termine che scadrà il prossimo 27 giugno. Ovviamente, la riapertura dei termini riguarda le nuove richieste di accesso che le Amministrazioni ritengano di formulare e non anche quelle già validamente presentate entro il precedente termine del 16 dicembre 2009, per le quali non sussiste un obbligo di ripresentazione.
Si evidenzia che il decreto ribadisce l’obbligo per le Amministrazioni richiedenti di allegare alle istanze di accesso al Fondo la documentazione giustificativa prodotta dalle imprese; pertanto, s’invitano tutti coloro che non avessero ancora provveduto a trasmettere tale documentazione alle proprie stazioni appaltanti ad attivarsi tempestivamente, in vista dell’imminente scadenza.

►Edilizia Privata: D.L.78/2010 su compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al catasto
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Tra le novità dell’ultima versione del Decreto Legge 78/2010, con cui è stata varata la manovra da 24,9 miliardi per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, risulta di particolare interesse quella relativa alle compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al Catasto.
Dal primo luglio i dati catastali diventano fondamentali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili.
In base all’articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro ed é punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto. Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica e edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.

►Lavori Pubblici: non legittima l’esclusione automatica dalla gara
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

E’ quanto è stato espresso dall’Autorità di Vigilanza nel parere n. 34 del 10/2/2010 in materia di precontenzioso.
Nel caso concreto il Comune di Tagliacozzo aveva, per errore, omesso nella predisposizione dei modelli di dichiarazione, i riferimenti alle dichiarazioni previste dalle lettere m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38 dlgs. 163/2006, introdotte dalle ultime modifiche legislative e per questo motivo aveva escluso dalla gara il concorrente.
L’Autorità ha evidenziato che, in casi di tal genere, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere automaticamente i concorrenti che non abbiano prodotto le citate dichiarazioni, non richieste nella lex specialis nè annoverate nel predisposto schema di istanza di partecipazione allegato al bando di gara, sussistendo, nella fattispecie in esame, le condizioni per procedere alla richiesta di un’integrazione documentale.
Ciò in ragione del fatto che la tutela dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le conseguenze di una condotta colposa della Stazione Appaltante possano essere traslate a carico del soggetto concorrente, comminando la sanzione dell’esclusione dalla gara.
Quest’ultimo rappresenta oramai un consolidato orientamento espresso non solo nella prassi dell’Autorità ma anche nella giurisprudenza dei Giudici Amministrativi nelle ipotesi in cui l’equivocità delle prescrizioni del bando di gara impone, in un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che si dia alla lex specialis una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, dispensando in tal modo il concorrente dal dover ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della Stazione Appaltante, che vanificano il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta (cfr., in tal senso, ex multis AVCP, parere n. 21 del 12 febbraio 2009, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3320 del 28 maggio 2009, sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza n. 12198 del 22 dicembre 2008).

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: responsabilità e risarcimento dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 10605 del 30 aprile 2010) ha espresso un importante principio in tema di responsabilità e risarcimento dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.
In tema di appalto, sostengono i giudici del massimo organo giurisdizionale, l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base ai patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister nell’attuazione delle specifiche direttive.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non è vietata la partecipazione alle ATI di soggetti che soddisfano i requisiti se appartenenti ad un gruppo societario
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Il principio generale che vieta la partecipazione, in sede di raggruppamento, di imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti per la partecipazione disgiunta, (Consiglio di Stato sentenza n.3312 del 25 maggio 2010) non trova applicazione ove partecipino in Ati soggetti appartenenti ad un gruppo societario, che costituiscono una soggettività sostanzialmente unitaria nella logica comunitaria, che avrebbe impedito, alla luce dell’unicità del centro decisionale, la contemporanea partecipazione autonoma dei due soggetti. Donde l’inapplicabilità dell’invocata regola pro-competitiva, volta a impedire la restrizione della concorrenza potenzialmente innescata dalla costituzione di un raggruppamento tra imprese autonomamente legittimate ad accedere alla procedura di gara: tale restrizione non è infatti paventabile in considerazione della soggettività sostanzialmente unica e dell’impossibilità della partecipazione disgiunta delle società qui in considerazione.

►Ambiente: in Gazzetta la proroga del MUD
Ufficio Ambiente API Sarda - 25.05.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 Maggio u.s. è stato pubblicato il D.L. 72/2010 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2) contenente la proroga del Mud (Modello Unico dichiarazione ambientale) al 30 giugno 2010.
Diventa quindi ufficiale la proroga sulla scadenza della presentazione del Modello relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.

►Edilizia: Firmato il rinnovo del CCNL ANIEM CONFAPI
Ufficio ANIEM API Sarda - 25.05.2010

Il 12 maggio l’ANIEM CONFAPI e le Organizzazioni Sindacali, Feneal-UIL, FIlca-CISL e Fillea-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Edili.

Si ricorda, tra l’altro, che a seguito dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato il 22 gennaio 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da tutte le Organizzazioni Sindacali e dalla Associazioni Imprenditoriali, i Contratti Collettivi di Lavoro avranno una durata triennale sia per la parte economica , sia per la parte normativa.

Si riportano di seguito i contenuti principali del nuovo CCNL e le nuove tabelle retributive aggiornate con i nuovi importi.

Decorrenza. Il nuovo CCNL ha decorrenza 1° aprile 2010 – 31 Dicembre 2012.
Incrementi retributivi. L’aumento complessivo al 1° livello è di 90,00 Euro, erogato in tre rate , 31,00€ al 1° aprile 2010, 30,00€ al 1° gennaio 2011 e 29,00€ al 1° gennaio 2012.
Contrattazione Territoriale – E.V.R.
. Per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello è stato introdotto l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), in sostituzione del vecchio elemento economico territoriale (E.E.T.), al fine di attivare un meccanismo di adeguamento dei salari maggiormente ancorato all’andamento congiunturale del settore a livello territoriale.
L’E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà alcuna incidenza sugli altri istituti della retribuzione previsti dal contratto ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Verrà riconosciuto a consuntivo e sarà erogato in quote mensili.
Il Contratto ha fissato il tetto dell’EVR, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, nel 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, l’operatività è stabilita dall’art.39 del rinnovato CCNL. Le parti sociali territoriali provvederanno, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011, alla determinazione dell’EVR.
Stabilito a livello territoriale la percentuale dell’incremento, annualmente le parti dovranno calcolare l’EVR sulla base di valutazioni effettuate su cinque indicatori, di cui tre definiti a livello nazionale e 2 determinati a livello territoriale sulla base di quelli elencati nell’art.39 del nuovo CCNL.
L’accordo prevede che le parti sociali territoriali, verifichino l’andamento del settore attraverso i suddetti indicatori e provvedano al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio sarà preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra lo 0 e il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra l’ 70% e il 100%. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello territoriale.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CGI.S l’EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’EVR.
A decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’ETT ed entra in vigore in nuovo istituto dell’EVR.
Anche la contrattazione territoriale avrà validità triennale come previsto dall’Accordo sulla riforma degli assetti contrattuali.
Ferie. Ai lavoratori, concordando preventivamente con l’azienda il periodo, è data la facoltà di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco dei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Resta l’obbligo di fruire di due settimane consecutive nell’anno di maturazione delle stesse, ciò anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti.
Lavori usuranti. Nelle more della predisposizione dello studio della commissione paritetica già prevista dall’art.41 del CCNL 1°luglio 2008, il contributo dello 0,10% da calcolarsi sulle retribuzioni degli operai , sarà accantonato a decorrere dal 1° ottobre 2010, per il 50% presso un fondo “Lavori usuranti e pesanti” da istituirsi presso le Edilcasse. Tale contributo sarà ripristinato nella misura totale dello 0,10 a decorrere dal 1° ottobre 2012.
Contratto a tempo parziale. Nel confermare quanto disposto dall’art.96bis del CCNL 1° luglio 2008, il nuovo contratto stabilisce che le eccedenze di contratti a tempo parziali impediscono il rilascio del DURC; tale norma avrà valore da momento in cui sarà recepita da tutte le edilcasse/casse esili partecipanti al sistema della CNCE.
Protocollo RLST. E’ stato aggiunto all’art.89 il punto E) relativo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale. Tale articolato riporta le novità legislativa contenute nel D.Leg.vo 81/08, così come modificato dal d.Leg.vo 106/09 che, in particolare, stabilisce il principio che ogni provincia debba avere un RLST.
L’articolo stabilisce l’assoluta autonomia del RLST rispetto ai Comitati paritetici territoriali, rafforzando la collaborazione tra i sue sistemi al fine di garantire una migliore attuazione dei compiti riconosciuti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Vengono stabiliti due principi fondamentali: dalla mutualizzazione dei costi relativi al RLST sono esonerate le imprese che hanno eletto al proprio interno il rappresentate per la sicurezza dei lavoratori (RLSA); il RLST potrà esercitare la propria attività esclusivamente nelle realtà produttive in cui non sia stato eletto il RSLA.
Il RLST dovrà essere in possesso di adeguate cognizioni tecniche/pratiche/operative in materia di sicurezza e prevenzione o abbia maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.
Previdenza Integrativa. A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori sono elevate all’1,10%.
Completamento sistema Edilcasse. Sull’esigenza di un ulteriore sviluppo del sistema bilaterale Aniem, il nuovo CCNL prevede un impegno congiunto per garantire la presenza di enti bilaterali sull’intero territorio nazionale ed un’integrale e corretta applicazione del sistema contrattuale per le piccole e medie imprese.
Avviso Comune sugli ammortizzatori sociali. La crisi che sta investendo anche il settore delle costruzioni ha portato le parti sociali a firmare l’avviso comune che propone un sistema di sostengo ai lavoratori dell’edilizia attraverso il supporto degli enti paritetici.
L’obiettivo è quello di introdurre un’indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziali per riduzioni di personale o per fine/mancanza di lavoro: tale indennità potrà essere attuata nel momento in cui sia ridotta l’attuale aliquota contributiva della Cigo.
A tal fine le parti hanno concordato di richiedere al Governo una riduzione di due punti del contributo Cigo.

Protocollo sul costo del lavoro. Nel corso delle trattative è stata evidenziata l’esigenza di definire ulteriori forme di decontribuzione dei salari trovando la disponibilità delle Organizzazioni Sindacali ad attivare comuni iniziative in tale prospettiva.
Protocollo sulla formazione e sulla sicurezza. Un’adeguata attività di formazione concorre sin modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nel settore delle costruzioni. E’ in quest’ottica che si pose il protocollo sulla formazione, valorizzando ed incentivando la specifica attività dei CPT. Gli interventi formativi, informativi e di addestramento in materia di sicurezza, se realizzati nei luoghi di lavoro, dovranno essere effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT; diversamente, se realizzati al di fuori del cantiere, dovranno essere attuati dalla scuola edile in collaborazione con l’impresa.
Istituzione della Borsa Lavoro. È lo strumento individuato dalle parti sociali per valorizzare i lavoratori nel processo produttivo del settore, attraverso la formazione, il contrasto al lavoro nero, il caporalato e l’intermediazione passiva ella manodopera. E’ stata prevista un’agevolazione (demandata alla contrattazione territoriale) per le imprese che assumono lavoratori iscritti negli elenchi previsti dall’accordo.
L’istituzione della borsa lavoro è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente ccnl.
Protocollo sull’intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali. In considerazione degli importanti compiti assegnati agli enti bilaterali le parti sociali nazionali hanno delineato un sistema finalizzato a migliorare l’operato degli stessi attraverso interventi mirati alla razionalizzazione sul piano dei costi, dell’efficienza del sistema e del rispetto integrale delle regole contrattuali.
Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva. In relazione a quanto disposto dal Testo Unico Sicurezza, nonché dall’Avviso Comune del 17 maggio 2007 (indici di congruità si è intervenuti per un complessivo controllo della regolarità di tutte le imprese coinvolte nell’appalto, che operino nel pubblico o nel privato, attraverso un incrocio dei dati con gli enti preposti. E’ stata prevista la progettazione di un sistema informatico nazionale che, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore in cui verranno inserite tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa nonché all’intera filiera e di tutti i lavoratori interessati, unitamente all’importo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera.
Il sistema sarà alimentato attraverso le denuncie mensili articolate per cantiere e comprensive delle ore svolte dai propri lavoratori.
La banca dati dovrà permette alle singole edilcasse di controllare la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo procedure che saranno definite dalla parti nazionali.
Le stesse parti nazionali hanno ritenuto necessario, ferma restando l’autonoma attività di controllo, la costituzione di una apposita commissione provinciale di coordinamento (partecipata dalla dpl, dall’asl, dall’inps, dall’inail nonché dagli enti paritetici di settore) in cui sia prevista una seduta concertativa preventiva per definire un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti all’interno dei cantieri
 

►Ambiente: pubblicati i programmi attinenti all’uso del MUD
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

Sul sito telematico di Unioncamere www.unioncamere.gov.it sono disponibili e scaricabili il programma per il Mud 2010, abbinato al programma di controllo. Entrambi i sistemi sono visibili all’interno della sezione “ambiente” del sito.
Si sottolinea che ancora non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la proroga al 30 Giugno per il termine dell’adempimento (scaduto lo scorso 30 Aprile).
Nell’avvio, invece, delle operazioni tecniche si evidenzia che il Mud 2010 ripropone il modello cartaceo del 2002 implementato dalle indicazioni telematiche per lo smaltimento dei Raee.
Con il modello ufficialmente e definitivamente corretto le aziende hanno ora 45 giorni di tempo per evitare di incorrere nelle sanzioni da ritardato adempimento.

►Lavori Pubblici: dal CIPE sblocco di 17 miliardi in opere
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

Il Cipe, riunitosi lo scorso 13 Maggio, ha sbloccato complessivi 17 miliardi di euro per investimenti in opere pubbliche.
Di seguito gli interventi previsti e la somma destinata:
• 9 miliardi di euro per il rinnovo di 11 convenzioni autostradali;
• 4,8 miliardi di euro per il contratto di programma Fs;
• 1,37 miliardi di euro per le metropolitane milanesi;
• 358 milioni di euro per la prima trance del piano di edilizia scolastica;
• 382 milioni di euro per la linea ferroviaria Rho-Gallarate;
• 480 milioni di euro per la grande viabilità del porto di Ancona;
• 110 milioni di euro per la galleria Fossano dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
• 560 milioni di euro destinati per le manutenzioni di Anas e Fs dal fondo infrastrutture alimentato dal Fas.

Si segnala, in particolare, il preannunciato via libera di risorse agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici con il finanziamento di 360 milioni.
Tale fondo fa parte del primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici.
Il piano prevede principalmente l’interevento in piccole opere molte delle quali saranno assegnate a trattativa privata.
Sulla base di una accurata indagine effettuata dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Istruzione sul territorio nazionale (è stato verificato più del 70% del patrimonio scolastico pari al 46% di edifici), è stato deciso di garantire la tempestiva soluzione delle situazioni più urgenti e la equa assegnazione delle risorse distribuendo la prima ripartizione indicativa sulla base della consistenza numerica del patrimonio e degli alunni.
Verranno realizzati 1.718 interventi. La Sicilia avrà più cantieri aperti: 296 per un totale di 36,3 milioni di euro. La Lombardia è la regione che avrà più fondi (49,8 milioni di euro per 152 interventi) seguita da Campania ( 38,8 milioni di euro per 101 interventi); Lazio (34,4 milioni di euro per 154 interventi); Piemonte (28,9 milioni di euro per 83 interventi); Veneto (27,5 milioni di euro per 186 interventi); la Puglia ( 25 milioni di euro per 181 interventi).
I Comuni e le Province, dopo la pubblicazione della delibera Cipe di approvazione del programma, dovranno predisporre il progetto definitivo dei lavori e trasmetterlo per l’esame tecnico al Provveditorato comunicando la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento incluso nel finanziamento. Il Provveditorato esaminerà il progetto entro 30 giorni dall’acquisizione e rilascerà il parere entro i successivi 15 giorni. Prevista la modifica del progetto, da parte dell’ente locale, in caso di parere sfavorevole del Provveditorato con prescrizioni inserite dallo stesso.
Entro 120 giorni dal parere favorevole da parte del Provveditorato l’Ente procederà all’affidamento dei lavori comunicando al Ministero e allo stesso l’avventa aggiudicazione dei lavori. La comunicazione sarà corredata di copia del contratto e del relativo provvedimento di approvazione e conterrà tutti gli estremi di aggiudicazione nonché il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento.
Si evidenzia che il Ministero erogherà agli Enti locali l’importo complessivo deliberato in due rate di acconto pari ognuna al 45% e rata di saldo del 10%.
In tabella si riporta la distribuzione dei fondi erogati del Ministero suddivisi per Regioni.

 

►Lavori Pubblici: la verifica dei requisiti in caso di cessione del ramo di azienda
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

L’Autorità di Vigilanza è intervenuta (parere 25/3/2010 n. 62) sul delicato tema della cessione dei rami d’azienda, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti della cessionaria.
L’Autorità ha precisato che una volta accertato che, durante la gara, sia stata comunicata alla stazione appaltante l’avvenuta cessione, residua solo l’aspetto della verifica dell’idoneità della società cessionaria, costituente un incombente della stazione appaltante medesima il cui mancato adempimento non può, come tale, comportare l'automatica esclusione della società non sottoposta a verifica, ma semmai l'obbligo per l'Amministrazione di effettuarla (v. anche Consiglio Stato, sez. V, 15 dicembre 2008, n. 6205 e 5 dicembre 2008, n. 6046).
Sicché, la stazione appaltante non può non ammettere il nuovo soggetto giuridico, consentendogli di avvalersi dei requisiti in possesso della precedente compagine societaria, salvo il potere di verificarne la sussistenza in capo al soggetto subentrante. Diversamente, ove il nuovo soggetto societario venisse escluso dalla gara, l’esclusione assumerebbe connotati di irragionevolezza,sproporzione, distorsione della concorrenza, non potendo partecipare alla gara né il precedente, né il nuovo soggetto giuridico.
L'art. 51 D.Lgs. n. 163/2006 include l’obbligo della stazione appaltante di accertare il possesso dei necessari requisiti di ammissione e di partecipazione alla gara nei confronti di entrambi i soggetti della cessione.

►Edilizia: le compensazioni previste dal Decreto costo materiali
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

Sulla G. U. n. 103 del 5 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 aprile 2010 con il quale, ai sensi dell`art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, di cui al d.lgs. n. 163/2006, sono state rilevate le variazione percentuali annuali relative all`anno 2009 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, ai fini della determinazione delle relative compensazioni. Le variazioni del 2009 rispetto al 2008 evidenziano, per la prima volta, compensazioni negative, tali da configurare un meccanismo di rimborso delle imprese a favore delle stazioni appaltanti.
Anche in considerazione dei crediti ancora vantati dalle imprese relativi a precedenti compensazioni dei materiali, il Ministero sta valutando una soluzione che possa prevedere un equilibrio tra le rispettive posizioni.
Si evidenzia, peraltro, che, come disposto dall`articolo 133, comma 6-bis del Codice Appalti, l`appaltatore, a pena di decadenza, ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale per presentare istanza di compensazione alla Stazione Appaltante: tale termine scadrà quindi il prossimo 4 luglio.

►Edilizia: il testo unificato sulla qualificazione per l’accesso al settore
Ufficio Ambiente API Sarda - 24.05.2010

L’VIII Commissione della Camera ha ultimato l’esame del d.d.l. sulla “disciplina dell’attività professionale di costruttore edile”.
E’ stato predisposto un nuovo testo unificato, aggiornato con gli emendamenti approvati, composto da 16 articoli, nel quale si prevede, in particolare:
• l’istituzione della Sezione speciale Edilizia presso ciascuna Camera di commercio;
• l’obbligo per ciascuna impresa di designare un responsabile tecnico che non potrà essere soggetto esterno;
• i requisiti di idoneità professionale costituiti alternativamente da titoli di studio, esperienza professionale o frequenza a corsi di approfondimento;
• i requisiti di capacità organizzativa che presuppongono la disponibilità di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 30.000 Euro;
• la possibilità per le Regioni di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese.

►Lavori Pubblici: in Gazzetta decreto con rincari materiali
Ufficio ANIEM API Sarda - 17.05.2010

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. il decreto che rileva i prezzi 2008 dei materiali da costruzione che hanno subito rincari superiori al 10%.
Il provvedimento contiene, in particolare, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative all’anno 2009 rispetto al 2008 ed all’anno 2008 rispetto al 2007.
Si riportano di seguito i materiali rilevati che hanno subito tra il 2009 ed il 2008 variazioni superiore al 10%; solo i geotessili, hanno presentato variazioni in aumento:
• Acciaio tondo per cemento armato - 26,09%;
• Rete elettrosaldata -21,54%;
• Laminati in acciaio profilati a freddo - 19,21%;
• Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore - 16,31%;
• Lamiere in acciaio "Corten" - 17,26%;
• Nastri in acciaio per barriere stradali - 15,16%;
• Travi laminate in acciaio - 17,97%;
• Binari ferroviari - 17,67%;
• Tubazione in PVC rigido -13,50%;
• Filo di rame conduttori - 20,32%;
• Profilati in rame - 20,13%;
• Geotessile tessuto non tessuto +11,78;
Per quanto concerne le variazioni tra l'anno 2008 e l'anno 2007 i materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% sono risultati:
• Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%;
• Rete elettrosaldata + 15,46%;
• Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%;
• Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore +15,80%;
• Lamiere in acciaio "Corten" + 23,64%;
• Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%;
• Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%;
• Gabbioni in ferro zincato + 11,28%;
• Filo di rame conduttori + 15,30;
• Travi laminate in acciaio + 14,68%;
• Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%;
• Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%;
• Cemento tipo 325 + 10,36%;

►Edilizia: Fiera delle costruzioni a Zurigo
Ufficio ANIEM API Sarda - 17.05.2010

La “Bauen & Modernisieren”, la 41esima fiera della costruzione, della rinnovazione e dell’abitare è in programma a Zurigo dal 2 al 6 settembre prossimo, un’ opportunità per avviare rapporti commerciali con il mondo elvetico.
La segnalazione è estesa a imprese, Consorzi, Associazioni di categoria,, Aziende Speciali delle CCIAA, Regioni e Province italiane.

►Giurisprudenza del TAR: ATI tra costruttore e finanziatore è diversa da ATI generale
Ufficio ANIEM API Sarda - 17.05.2010

Il TAR Lombardia (Brescia sez. II 5/5/2010 n. 1675) ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra un’Ati costituita ai sensi dell’art. 160 bis (locazione finanziaria di opere pubbliche) del Codice dei Contratti tra costruttore e soggetto finanziatore ed il raggruppamento di imprese tradizionale.
A giudizio del Tar emergono, infatti, i seguenti profili differenziali:
a) nel raggruppamento ordinario la responsabilità tra i soggetti che vi prendono parte è di tipo solidale (art. 37 comma 5), mentre nella compagine delineata per il leasing "in costruendo" non sussistono vincoli di solidarietà e ciascuno risponde per l’obbligazione specificamente assunta; siamo in presenza di un raggruppamento eterogeneo, creato da soggetti che svolgono attività radicalmente diverse e che non sarebbero in grado di assolvere le reciproche obbligazioni;
b) nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario e mandante è decisamente sfumata, poiché i due soggetti agiscono sullo stesso piano ed assumono responsabilità autonome e separate, senza che la posizione di capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili;
c) dopo il collaudo dell’opera il raggruppamento ordinario si scioglie e cessa ogni rapporto con la stazione appaltante, mentre nel raggruppamento eterogeneo il vincolo giuridico viene meno per il solo costruttore: permane infatti rapporto contrattuale tra la stazione appaltante che eroga i canoni ed il finanziatore che li percepisce;
d) nel caso di fallimento di uno dei mandanti l’art. 37 comma 19 accolla al mandatario l’obbligo – salva indicazione di altro operatore subentrante in possesso dei requisiti di idoneità – di eseguire comunque i lavori assunti in appalto, direttamente o a mezzo degli altri mandanti; viceversa se fallisce uno dei due soggetti riuniti nel raggruppamento eterogeneo, l’altro può sostituirlo – previo assenso del committente – con altro soggetto avente identici requisiti e caratteristiche ma non può direttamente farsi carico della prestazione divenuta inesigibile nei confronti del primo.
In definitiva l’art. 160-bis introduce una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell’associazione temporanea di impresa di cui all’art. 37, che rinviene la propria ratio nell’eterogeneità degli operatori coinvolti, appartenenti a settori (finanziario ed edilizio) assolutamente distanti tra loro .

►Edilizia: nuova proroga per la prova d’idoneità dei restauratori
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.
E` stato prorogato, inoltre, al 30 settembre 2010, il termine di scadenza per la trasmissione telematica delle attestazioni riguardanti le attività di restauro svolte.
Si ricorda che il rinvio è stato sollecitato dall’Aniem e dalle altre Organizzazioni di Categoria con una lettera inviata al Ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi, nella quale, inoltre, erano state evidenziate ulteriori criticità presenti nella normativa ed era stata richiesta l’apertura di un tavolo congiunto.
L’avviso di proroga è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: la ristrutturazione di un rudere rientra nella nozione di nuova costruzione
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

La Corte di cassazione, II sez. penale, con la sentenza 1342/2010 del 9 Aprile scorso ha stabilito che la demolizione e ricostruzione di un rudere rientra nella nozione di “ nuova costruzione”.
I giudici hanno confermato la sentenza della Corte di Appello sottolineando che l’abbattimento di un fabbricato fatiscente e successiva ricostruzione di un manufatto di dimensioni maggiori non possa configurare un’ipotesi di restauro e risanamento conservativo.
La caratteristica di questa categoria edilizia è quella, dunque, della conservazione di un organismo edilizio esistente, attraverso un insieme sistematico di opere volto ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi dell’edificio originario.
Secondo i giudici l’intervento deve essere inquadrato nell’ambito della ristrutturazione edilizia, o della nuova costruzione. Questo se riguarda ruderi o edifici già da tempo demoliti e perciò non identificabili in un organismo edilizio dotato di mura perimetrali o strutture orizzontali ed elementi di copertura.

►Edilizia: accordo Stato ed Enti locali sulla ripartizione dei fondi
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

Stato, regioni ed enti locali hanno raggiunto l'accordo politico che consente di sbloccare e, dunque, di utilizzare 350 milioni per la messa in sicurezza delle scuole. I fondi fanno parte di uno stanziamento di oltre 700 milioni varato dal Cipe e rimasto bloccato in attesa del confronto tra le parti.
La rilevazione dei sopralluoghi, in seguito al tavolo di monitoraggio e alla valutazione delle attività che ha compreso rappresentanti di Regioni, Enti locali e amministrazioni centrali, e’ giunta al 70%; al momento sono 1600 gli interventi predisposti per la somma dei 350 milioni di euro messi a disposizione. Dovrebbero successivamente essere deliberati per la messa in sicurezza altri 423 milioni di euro.
La Conferenza unificata del 29 aprile u.s. ha consentito lo sblocco dei 350 milioni per i quali dunque, ora si attende solo la ratifica dal Cipe nella prossima riunione.

►Edilizia: contributi in conto interesse per acquisto prima casa
Ufficio Ambiente API Sarda - 03.05.2010

Approvata dalla Giunta RAS la delibera sui contributi in conto interesse per l’acquisto della prima casa. Sono state riscritte in maniera chiara le regole per accedere all’abbattimento del tasso di interesse per l’acquisto della prima abitazione . Un provvedimento importante, atteso da molti, che premia i giovani e le giovani coppie, sposate o in procinto di farlo, che vogliono acquistare la loro casa.
Tra le novità è stato innalzato l’importo finanziabile, portandolo da 90.000 a 120.000 euro e aumentato la durata dell’ammortamento del mutuo, anche a 25 e 30 anni. sono state aggiornate inoltre le fasce di reddito, ferme dal 2001, al costo della vita. Il bando sarà poi aperto in maniera permanente, consentendo a tutti coloro che ne hanno diritto, di accedere al beneficio. Infine particolare attenzione è stata dedicata a coloro che decidono di acquistare un immobile nei “centri matrice”, ovvero in quei comuni distanti 15 chilometri dal mare con meno di 3.000 abitanti, così come un occhio di riguardo è riservato agli emigrati all’estero che decidono di rientrare nell’isola: a loro potrà essere concesso il massimo del beneficio senza limiti di reddito.

►Ambiente: proroga dei termini per la presentazione del MUD
ANIEM API Sarda -  03.05.2010

Con decreto del Consiglio dei Ministri n. 91 del 30 aprile 2010 è stato approvato il provvedimento d'urgenza con cui si dispone la proroga al 30 giugno p.v. per la presentazione delle dichiarazioni MUD 2010.
Il D.P.C.M. 27 aprile 2010, pubblicato in GU a due giorni dalla scadenza dell'adempimento, introduce un Modello sostitutivo del precedente (allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008) mai utilizzato dalle imprese a seguito della proroga intervenuta con il D.L. 208/2008.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale emanato articola la comunicazione in 4 capitoli:
capitolo 1- rifiuti
capitolo 2 - veicoli fuori uso
capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
capitolo 4 - emissioni
Negli allegati sono contenute le istruzioni per la compilazione per i primi 2 capitoli, l'elenco dei codici CER (allegato 2), il modulo relativo ai dati identificativi della dichiarazione (allegato 3), la definizione dei tracciati records per la presentazione mediante supporto magnetico per il capitolo 1 - rifiuti (allegato 4) e per il capitolo 2 - veicoli fuori uso (allegato 7), gli annessi I e II alla Convenzione di Basilea (allegato 5), il modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico della dichiarazione di cui al capitolo 1 (allegato 6) e al capitolo 2 (allegato 8).
Per gli ultimi due capitoli (3-AEE/RAEE, 4-emissioni) il modello individua la sola trasmissione dei dati tramite via telematica ai siti: www.registroaee.it e www.eprtr.it
Risulta attualmente mancante la modulistica da utilizzare così come la piattaforma informatica per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pertanto, in merito all'applicazione del D.P.C.M. del 27 aprile 2010 sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti anche alla luce del testo del D.L. appena approvato.

►Lavori Pubblici: controlli sostanziali sulle concessioni
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 Aprile scorso è stata pubblicata la determinazione n.2/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici contenente chiarimenti sulla disciplina in materia di concessioni.
L’Organismo di Vigilanza precisa che nelle concessioni di lavori pubblici affidate a soggetti privati non si applicano le norme sulla contabilità pubblica, ma il contratto può imporre modalità di rendicontazione e contabilizzazione al fine di esercitare vigilanza e controllo da parte del concedente. Il collaudatore viene nominato dal concedente, ma il suo costo può essere posto a carico del concessionario; il direttore dei lavori e l'addetto alla sicurezza vengono altresì nominati dal concessionario ma con possibile gradimento del concedente.
Nella determinazione dell' Autorità si evidenzia che: "è necessario passare da un piano di controlli oggi solo formali a verifiche sostanziali, per accertare che l'opera sia effettivamente consegnata in tempi e costi certi" inoltre "il concessionario, che non è amministrazione aggiudicatrice non è tenuto ad applicare le norme del Regolamento sulla contabilità dei lavori pubblici ma deve comunque controllare ed, in particolare: "… avere certezza del relativo valore quale indice di congruità della tariffa posta a carico dell'utenza, nonché di efficiente gestione e manutenzione da parte del concessionario.”
La concessione costituisce una modalità di affidamento certamente in evoluzione, comprensiva anche della finanza di progetto, anche per la carenza di risorse da parte della Pubblica Amministrazione.
L’Autorità ritiene, anche in considerazione della crescita di tale strumento, che occorra verificare con attenzione i rapporti tra pubblico e privato. E' indispensabile, al riguardo, nominare un responsabile del procedimento con le competenze tecniche necessarie per seguire i lavori. Infine il contratto, sottolinea l'Autorità, "deve prevedere sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici e le modalità di approvazioni delle varianti".

►Lavori Pubblici: possibile partecipazione alla gara di consorzio all’interno dell’ATI
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Un parere reso dall’Autorità (11/3/2010 n. 48 prot.PREC 115/09/S) dichiara ammissibile la partecipazione in gara di un consorzio di all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese.
Secondo l’Autorità, infatti, l’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato nel senso che l’elenco ivi contenuto non abbia carattere tassativo e che non sia preclusa la partecipazione ad una gara d’appalto di un RTI composto da un consorzio ordinario e da una società.
La nozione di impresa deve ritenersi comprensiva di qualsiasi ente che esercita un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Si tratta quindi di una nozione dai confini molto ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa L’Autorità ricorda “che la Commissione europea, con la nota C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in relazione agli articoli 34, 90 e 101 del codice dei contratti, rilevando che la nozione di operatore economico contenuta nell’art. 1, par 8 della direttiva 2004/18/CE e nell’analogo art. 1, par 8 della direttiva 2004/17/CE non permette di restringere la possibilità di partecipare alle gare di appalto e ai concorsi di progettazione ad alcune categorie di operatori escludendone altre, che abbiano una forma giuridica diversa da quelle indicate dai citati articoli.”
La procedura di infrazione ha portato alla pubblicazione del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici che risulta modificato, tra l’altro, proprio agli articoli 34, 90 e 101. In particolare, all’art. 34, comma 1, è stata aggiunta la lettera f bis), in base alla quale sono ammessi a partecipare alle gare “operatori economici ai sensi dell’art. 2, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.
L’Autorità ritiene, quindi, che “la soluzione positiva alla partecipazione alle procedure di affidamento di un R.T.I. composto anche da enti pubblici e amministrazioni statali non può che comportare, a fortiori, l’ammissibilità della partecipazione alle gare di un R.T.I. composto da un consorzio ordinario di concorrenti e da una società commerciale, posto che, per quest’ultimo, non è configurabile l’ipotetico argomento ostativo del finanziamento pubblico, che potrebbe in astratto comportare effetti distorsivi della concorrenza.”

►Lavori Pubblici: in Gazzetta le nuove norme sul contenzioso negli appalti
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 contenente l’ attuazione della direttiva europea (2007/66/CE) che modifica le procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 27 aprile p.v., prevedono lo spazio di 30 giorni come termine massimo per impugnare l'aggiudicazione; l'annuncio della lite, peraltro, sarà sufficiente a bloccare l'ente appaltante che non può più firmare il contratto sino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva. La firma del contratto potrà avvenire 35 giorni dopo l’aggiudicazione per consentire la presentazione di eventuali ricorsi.
Resta possibile il ricorso all’arbitrato, la cui disciplina viene comunque significativamente modificata. Il lodo potrà essere impugnato (nel periodo che va da 60 a 120 giorni dal deposito), oltre che per vizi formali, anche per violazione delle regole relative al merito della controversia, sono fissati criteri più rigorosi di incompatibilità per l’arbitro presidente e vengono posti limiti ai costi del giudizio arbitrale. In particolare, i compensi per l’intero collegio arbitrale, composto da presidente e due arbitri, non potranno superare i 100.000 euro: tale importo potrà essere adeguato ogni tre anni sulla base degli indici Istat.
Nella fase di esecuzione, gli enti pubblici dovranno verificare la possibilità di pervenire ad un “accordo bonario”; solo una volta esperito tale tentativo sarà possibile il ricorso giudiziario.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: sentenze con beneficio della non menzione e patteggiamenti devono essere dichiarati
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 6/4/2010 n. 1909) ha ribadito che anche le sentenze di condanna con beneficio della non menzione e le sentenze patteggiate devono essere oggetto di dichiarazione dell’impresa in sede di partecipazione alla gara, potendo essere oggetto di valutazione della stazione appaltante come possibili cause di esclusione incidenti sulla moralità professionale. I concorrenti a gare di pubblici appalti devono quindi attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale), anche l'assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non menzione, nonché l'assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata ottenuta l'amnistia, la riabilitazione o l'estinzione e artt. 167 o 445 C.P.P. per decorso del tempo senza aver commesso un altro reato) e l'assenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’applicazione di CCNL diverso da quello indicato dall’ente appaltante
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro prescelto ed ha stabilito che ad esso le singole imprese partecipanti alla gara dovevano attenersi nella costruzione dell’offerta economica, deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia applicato ai propri dipendenti un CCNL estraneo alle prestazioni oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica previsione della sanzione dell’esclusione. A tali conclusioni è pervenuto il TAR Lazio (Roma sez. III quater 7/4/2010 n. 5759).
Il Tribunale ha ritenuto che quanto riferito ed utilizzato dall'aggiudicataria nella predisposizione della sua offerta costituisce, infatti, un elemento essenziale nella formazione di quest’ultima e deve essere omogeneo a quello utilizzato dalle altre imprese partecipanti alla gara pena, in caso contrario, la violazione del principio della par condicio tra concorrenti che costituisce portato diretto del principio di libera concorrenza il quale assieme al primo permea di se tutte le gare pubbliche che devono svolgersi nella loro osservanza anche e forse prima di tutto, in ossequio a quanto stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità europea.
La violazione di tale dato, anche ove meramente formale, non può che comportare l’esclusione da una gara pubblica del soggetto economico che vi sia incorso senza che occorra un’espressa previsione al riguardo.

►Ambiente: attuazione della direttiva 2008/68/CE (ADR)
ANIEM API Sarda -  13.04.2010

Il D.Lgs. 35/2010 attua quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE in merito alla previsione di un regime comune che contempla tutti gli aspetti relativi al trasporto merci pericolose, comprensivo di trasporto su strada, ferroviario e mediante vie interne navigabili, imponendo l’adeguamento alla nuova regolamentazione Adr (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e s.m.i.), Rid (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura nell’appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia – Confin – conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999 e s.m.i.) e Adn (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio del 2000 e s.m.i.) - edizione 2009.
Si applica al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via interna navigabile, sia all’interno del territorio nazionale che tra Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La conformità alle disposizioni stabilite dai predetti Accordi si applica anche al trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale e i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea.
Il provvedimento non si applica al trasporto effettuato mediante mezzi delle forze armate, unità navali adibite alla navigazione marittime che si estendono nelle vie navigabili interne, ovvero navi in servizio governativo non commerciale; traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabili interna o di un porto; all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Si dispone che i trasporti di merci pericolose sono autorizzati – salvo deroghe - nel rispetto degli accordi Adr (trasporto su strada), Rid (ferrovia) e Adn (via navigabile interna), rimandando agli allegati previsti nei suddetti accordi (Allegati A e B dell’ADR, allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, allegati al RDN) per l’elenco delle sostanze pericolose, le indicazioni per il divieto al trasporto, le condizioni da applicare qualora il trasporto sia autorizzato.
Inoltre, tramite modifica diretta all’art. 168 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), all’art. 35 del DPR 753/1980, relativamente al trasporto su strada e ferroviario di materiali pericolosi, vengono introdotte:
• la previsione di Decreti ministeriali per prescrivere misure più rigorose rispetto a quelle previste negli Accordi, esclusivamente per motivi di sicurezza durante il trasporto;
• la previsione di Decreti ministeriali per classificare merci pericolose, materie e oggetti non compresi negli allegati agli Accordi che possono essere considerati assimilabili, comprese le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci possono essere ammesse al trasporto e l’eventuale obbligo di autorizzazione del singolo trasporto, criteri e modalità;
• deroghe speciali al divieto di trasporto sul territorio nazionale di merci pericolose o effettuate in condizioni diverse dalle disposizioni vigenti, tramite la possibilità da parte del Ministero dei Trasporti di rilasciare autorizzazioni individuali;
• previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, la previsione di deroghe alle disposizioni vigenti in caso di a) trasporto nazionale di piccole quantità di merce b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanza;
• l’apparato sanzionatorio.
Infine, per quanto riguarda il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose si fa riferimento alle disposizioni contenute negli Accordi di riferimento.
Stesse tipologia di disposizioni sono introdotte per il trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose, le quali si applicheranno a decorrere dal 1 luglio 2011.
Si dispone in aggiunta che non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale le disposizione relative all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente degli allegati all’ADR, RID, ADN.
Contestualmente all’entrata in vigore sono stati abrogati – ove incompatibili - il Dm 4 settembre 1996 sul trasporto stradale (modificato anche il D.Lgs 285/92, Codice della strada), il D.Lgs 41/1999 sul trasporto ferroviario e il D.Lgs 40/2000 relativo ai consulenti per la sicurezza.
Il giorno dopo la pubblicazione del D.Lgs. 35/2010, è stato pubblicato il primo provvedimento di attuazione dello stesso (art. 10, comma 1) ossia il dm 18 febbraio 2010 “Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35”.
Il provvedimento si inserisce tra le norme transitorie aggiuntive di interesse nazionale previste dall’allegato I della Direttiva 2008/68/Ce per quanto riguarda autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997.
 

►Ambiente: disciplina sanzionatoria scarico delle acque reflue
ANIEM API Sarda -  13.04.2010

La Legge 25 febbraio 2010 n. 36 disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue va a modificare il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 recante Sanzioni Penali.
In particolare la modifica interviene nella condotta penalmente rilevante per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzate, limitandola alle sostanze di cui alla Tabella 5 allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 nei casi in cui eccedano i valori i valori indicati rispettivamente dalla tabella 3 (per gli scarichi nei corpi idrici), i valori indicati dalla tabella 4 (per gli scarichi sul suolo) del medesimo allegato, i valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.
Pertanto in caso di superamento dei limiti dello scarico delle sostanze di seguito riportate la sanzione prevista è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”.
Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cargerogeno” (R45) e pericolose per l’ambiente acquatico (R 50 e 51/53) ai sensi del Dlgs. 52/97 e smi.

►Ambiente: estensione temporale per l’accesso alle tariffe del conto energia
ANIEM API Sarda -  13.04.2010

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27-3-2010 della Legge 22 marzo 2010, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.
La legge n. 41/2010 di conversione del cd. “decreto salva Alcoa” (DL 25 gennaio 2003, n. 3) contiene una estensione temporale per l'accesso alle tariffe 2010 previste dall’attuale meccanismo del Conto energia per il fotovoltaico.
L’articolo 2-sexies della legge 41/2010 prevede, infatti, che vengano riconosciute le attuali tariffe incentivanti “a tutti i soggetti … che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell’impianto di produzione entro l’ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010”.
Per individuare quale potrà essere “l’ultima data utile”, occorre affidarsi al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) pubblicato dall’Autorità pr l’Energia con Delibera ARG/elt/99/08, che detta le tempistiche e le modalità di connessione alla rete elettrica degli impianti. Le procedure di connessione sono regolate da precise scadenze temporali e da obblighi informativi reciproci, che governano il rapporto tra i soggetti richiedenti, il GSE e le aziende di distribuzione dell'energia elettrica.
La questione dell’ultima “data utile” è complicata dal fatto che il tempo massimo di realizzazione della connessione varia a seconda che si tratti di “lavori semplici” oppure di “lavori complessi”, così come individuati dal TICA.
Ai sensi del TICA, la data da considerare “utile” per poter consentire la realizzazione della connessione stessa entro il 31 dicembre 2010, in base al tempo di realizzazione della connessione, indicato nel preventivo di connessione, è individuabile nella data di ricevimento da parte del gestore di rete della comunicazione del completamento dei lavori sul punto di connessione.
Sembrerebbe, quindi, che possano beneficiare del regime incentivante previsto fino al 31 dicembre 2010, gli impianti realizzati entro tale data anche se non ancora connessi, purché l'operatore abbia completato i lavori sul punto di connessione e, soprattutto, fatto pervenire al gestore di rete la relativa comunicazione in una data che consentirebbe al gestore di rete di realizzare la connessione entro il 31 dicembre 2010, in base al termine massimo di realizzazione indicato nel preventivo di connessione, ciò anche a prescindere da eventuali ritardi addebitabili al gestore.
Inoltre, a decorrere dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE ha adottato una nuova procedura di formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia al fine di agevolare ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo come previsto ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.
A tale fine si presentano di seguito le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione a partire dal 11 gennaio 2010, in relazione alle modifiche apportate al processo:
- accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
- selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo);
- consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
- accettazione del contenuto della convenzione:
- nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
- nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
- stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
- invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo:
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale M. Pilsudski 92
00197 – Roma
riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto _________” (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.
Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
Si rimane in attesa dell’emanazione del NUOVO DECRETO sul CONTO ENERGIA in via di valutazione presso la Conferenza Stato-Regioni non appena questa si srà riorganizzata dopo le recenti Elezioni Regionali.

►Ambiente: le norme contenute nella legge N. 25 del 2010 di conversione del DL “milleproroghe”
ANIEM API Sarda -  13.04.2010

Il provvedimento conferma tutte le proroghe "ambientali" previste all’art. 8 e 9 dal D.L. 194/2009, in vigore dal 30 dicembre 2009, relative a:
tariffa rifiuti (slittamento del passaggio Tarsu/Tia) – il passaggio dalla Tarsu alla Tia da parte dei Comuni prorogato fino al 30 giugno 2010;
Emissioni Cov – L’entrata in vigore della norma che prevede il rispetto dei valori limite previsti nell’allegato II del D.Lgs. 161/2006 con riferimento ai prodotti elencati nell’Allegato I, è prorogato al 17 maggio 2010
Raee – l’avvio del sistema di finanziamento dei RAEE domestici nuovi previsto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 151/2005 è prorogato fino al 31 dicembre 2010
La legge 25/2010 stabilisce inoltre ulteriori proroghe legate a:
Emissioni impianti (modifica art. 281, c. 2 D.Lgs. 152/2006) – per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 (Titolo I, parte V) ma che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, viene prorogato al 29 aprile 2013 il tempo per adeguarsi alla disciplina e, conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione, nel caso sia necessaria, viene prorogato al 20 ottobre 2010.
Ecopiazzole – i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni provinciali o regionali si adeguano alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 entro il 30 giugno 2010.
 

►Ambiente: contributi per l'efficienza energetica industriale
ANIEM API Sarda -  08.04.2010

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2010, n. 71, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”; ovvero il c.d. Decreto Incentivi.
Il provvedimento contiene misure a sostegno della domanda in particolari settori produttivi in crisi con la dotazione di un Fondo istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi destinati ai consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione di 300 milioni di Euro.
Per l’efficienza energetica industriale la dotazione del fondo è di 10 milioni di Euro ed è destinato al comparto dell’elettrotecnica ed elettronica per sostenere l’acquisto e l’installazione di tecnologie innovative, più performanti dal punto di vista energetico nel campo dell’impiantistica.
L’incentivo consiste in sconti all’acquisto fino al 20% del costo, pari a:

  •  fino a 40 Euro per l’acquisto di inverter con potenza tra 0,75 e 7,5 kW;
  •  fino a 50 Euro per l’acquisto di motori ad alta efficienza di potenza tra 1 e 5 kW;
  •  fino a 100 Euro per l’acquisto di Gruppi Statici di Continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kvA;
  •  fino a 200 Euro per l’acquisto batterie di condensatori che contribuiscano alle riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti in media e basse tensioni.

Gli sconti scatteranno il 6 aprile: da quel giorno i consumatori potranno ottenere le agevolazioni sui loro acquisti direttamente dal rivenditore fino ad esaurimento del fondo stesso.

►Lavoro: nuovo progetto pilota per l’inserimento lavorativo delle donne nel ruolo di “Operatrice edile specializzata nell’uso dei materiali naturali per intonaci, pitture e Rifiniture”
ANIEM API Sarda -  08.04.2010

L’Agenzia regionale per il lavoro partecipa in qualità di partner per l’Italia al Progetto EQUIJOBS ES/08/LLP-LdV/TOI/149006, finanziato dal programma comunitario Leonardo da Vinci – Misure per il Trasferimento di Innovazione – approvato nell’ambito del nuovo programma quadro LLP (Lifelong Learning Programme).
Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo delle donne in settori a maggiore presenza maschile, tramite il trasferimento di buone pratiche e la realizzazione di attività formative pilota nei paesi partner rivolte a donne residenti in aree rurali.
A questo fine SELEZIONA tramite avviso pubblico a manifestare interesse, le beneficiarie del percorso formativo in “Operatrice edile specializzata nell’uso dei materiali naturali per intonaci, pitture e Rifiniture”.
Pubblichiamo in allegato l’avviso pubblico a manifestare interesse, il programma formativo, il facsimile di domanda e il modulo di autocertificazione.

►Giurisprudenza della Corte Europea: interpretazione di appalto pubblico
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

La Corte di Giustizia Europea, sez.III, con la sentenza n. C-451/08, del 25 marzo scorso, ha ribadito che la nozione di "appalti pubblici di lavori", ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE non esige che i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l'amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell'interesse economico diretto di tale amministrazione. L'esercizio, da parte di quest'ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest'ultima condizione.Secondo la Corte Europea, l'aggiudicatario della gara deve assumere direttamente o indirettamente l'obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell'appalto e che l'esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.
La sentenza è stata pronunciata in merito ad un ricorso presentato nell’ambito di una controversia che opponeva un’ impresa tedesca contro un’ amministrazione federale e vertente sulla vendita da parte di quest’ultima di un terreno sul quale l’acquirente doveva eseguire successivamente taluni lavori tesi a perseguire obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale, nella fattispecie il Comune di Wildeshausen.

►Edilizia: attesa per il Decreto per l’erogazione dei contributi sulle eco-case
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

Il decreto legge varato dal Governo lo scorso 19 marzo prevede, all`articolo 4, l`istituzione di un Fondo per interventi a sostegno della domanda in settori in crisi dell`efficienza energetica, della eco-compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, con una dotazione pari a 300 milioni per l`anno 2010. Tra gli interventi interessati figurano quelli relativi all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (classi A e B): il contributo e` pari a 116 Euro al mq, per un importo massimo di 7.000 Euro (per singolo immobile), per la classe A, e a 83 Euro al mq, per un importo massimo di 5.000 Euro (per singolo immobile), per la classe B. La norma prevede che in caso di acquisto di immobile di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, per i quali sia stato stipulato il preliminare di compravendita, la concessione dell’agevolazione sia subordinata alla certificazione energetica.
Le modalità di erogazione dei contributi, tuttavia, saranno previste da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il Decreto dovrebbe è stato già firmato ed attesa di pubblicazione in Gazzetta.

►Edilizia: la Corte Costituzionale boccia il Piano Casa
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

La Corte Costituzionale, con sentenza n.121/2010, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del d.l. n.112/2008 (convertito nelle legge 133/2008) relative al piano nazionale di edilizia abitativa.
La Corte, che ha riunito i ricorsi presentati da diverse Regioni, ha anzitutto accolto le censure relative all'articolo 11 comma 4 in cui si stabilisce che «decorsi 90 giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».
Il termine fissato è relativo agli accordi di programma che, in base all'articolo, vengono promossi dal Ministero delle infrastrutture e approvati con decreto dal Presidente del Consiglio previa delibera Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata. Scopo degli accordi, concentrare gli interventi di edilizia abitativa rapportandoli alla effettiva richiesta di case nei singoli contesti territoriali. La Corte ritiene che la norma «vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce a una delle parti «un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa». «Non è legittima», scrive la Consulta citando una propria sentenza del 2007, «la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra».
Incostituzionale anche il comma 9 dell'art. 11, che consente di ricorrere alle modalità di approvazione previste per le infrastrutture strategiche. «In questo modo», si legge nella sentenza, «il legislatore intende garantire la speditezza delle procedure, a discapito però delle competenze costituzionalmente tutelate delle regioni».
Infine la Consulta ha giudicato incostituzionale l'art. 13 comma 2 della legge 133 nella parte relativa alle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Iacp. La Corte ha osservato come la norma incriminata ricalchi «in modo evidente» il contenuto di un'altra disposizione (art.1, comma 598 della legge n.266/2005) dichiarata illegittima con la sentenza n.94/2007. Secondo i giudici delle leggi, la formulazione letterale della norma contrasta con la totale libertà «di cui devono godere le regioni nel condurre le trattative per raggiungere gli accordi».

►Edilizia: manutenzioni straordinarie senza DIA solo in parte del territorio
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 Marzo scorso il Decreto-Legge n. 40 che consente, fra l’altro, di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici senza alcun titolo abilitativo.
Il provvedimento, modificando l'art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), liberalizza gli interventi di ristrutturazione, compresi quelli in manutenzione straordinaria, eliminando l'obbligo della DIA.
L’applicazione di tale misura deve tuttavia essere coordinata con eventuali leggi regionali vigenti.
Pertanto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010 nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico o che non ce l’hanno affatto, mentre resta l’obbligo di presentare la Dia nelle Regioni ove è vigente una norma regionale nella quale si prevede tale adempimento.
In particolare, resta l’obbligo di presentare la DIA nelle seguenti Regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, , Campania, Sicilia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano.

►Ambiente: SISTRI - Stipulata convenzione tra API Sarda e CCIAA di Cagliari
ANIEM API Sarda -  30.03.2010

L’API Sarda e la Camera di Commercio di Cagliari hanno stipulato il 30 /03/2010 la convenzione che regola lo svolgimento delle attività di rilascio dei dispositivi USB previsti dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 alle imprese iscritte al registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari. In base alla suddetta convenzione, le imprese che in sede di iscrizione al SISTRI hanno indicato come associazione di riferimento l’API Sarda, potranno ritirare direttamente presso la nostra sede le chiavette USB.
Sarà cura dei nostri uffici fornirvi tutte le informazioni necessarie e le novità che ci verranno comunicate dalla Camera di Commercio.

►Lavori Pubblici: regolamento dell’Autorità di vigilanza LL.PP. sull’esercizio del potere sanzionatorio
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo u.s. il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
La procedura prevede una fase pre-istruttoria avviata dalla competente Unità Organizzativa dell’Autorità, sulla base di segnalazione della SOA o della stazione appaltante, che potrà concludersi con l’archiviazione o con l’avvio del procedimento istruttorio.
Il procedimento istruttorio viene avviato entro90 giorni e viene comunicato ai soggetti interessati che potranno richiedere di essere sentiti in audizione dalla stessa Unità Organizzativa e fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio.
La conclusione del procedimento sanzionatorio è fissata in un termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento.
A seguito dell’esame, il Consiglio dell’Autorità potrà richiedere al Rup ulteriori approfondimenti, convocare in audizione le parti o disporre il provvedimento finale.
L’importo della sanzione finale e la durata dell’eventuale sospensione dalle gare saranno determinate sulla base dei seguenti parametri:
• valore economico dell’appalto;
• gravità dell’infrazione (dolo e colpa grave);
• condizioni economiche dell’operatore;
• eventuale reiterazione di comportamenti analoghi;
• attività resa per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata.

►Lavori Pubblici: ok ad arbitrati con il limite compensi di 100.000 Euro
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo u.s., ha approvato definitivamente il decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici".
La controversa questione sulla permanenza degli arbitrati è stata risolta con il mantenimento dell’istituto, ma “il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100 mila Euro”.
Ricordiamo che le nuove norme sul contenzioso negli appalti prevedono che la sottoscrizione del contratto è sospesa per 35 giorni dopo l’aggiudicazione (termine utile per fare ricorso). Viene fissato a 30 giorni il termine massimo per impugnare l'aggiudicazione; l'annuncio del contenzioso comporterà il blocco dell'ente appaltante che non potrà firmare il contratto sino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.

►Edilizia : annunciato lo sblocco delle risorse per edilizia sociale
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Il Ministro dell’Economia, Tremonti ha preannunciato lo sblocco delle risorse destinate all’edilizia privata sociale: 2,5 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti, Banche ed Assicurazioni.
Il rendimento del maxifondo Cdp è pari al recupero dell’inflazione incrementato del 3%.
Le risorse dovrebbero consentire, secondo le stime del Ministro, la realizzazione di 50.000 alloggi.

►Edilizia : nel D.L. Anticrisi, liberalizzazione per le manutenzioni straordinarie ed incentivi per le eco case
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerdì 19 marzo u.s., ha approvato un decreto per il sostegno dei settori industriali in crisi, contenente misure di diretto interesse per il settore edile. In particolare il provvedimento, modificando l’art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), liberalizza gli interventi di ristrutturazione, compresi quelli in manutenzione straordinaria, eliminando l’obbligo della DIA.
La manutenzione straordinaria interessa gli interventi di consolidamento, di rinnovamento e di sostituzione di parti della struttura. Ai fini della liberalizzazione, tuttavia, gli interventi non dovranno riguardare “le parti strutturali dell'edificio”, non dovranno comportare “aumento del numero delle unità immobiliari” ed implicare “incremento dei parametri urbanistici”.
Il proprietario dell'immobile avrà quindi il solo onere di comunicare al Comune territorialmente competente le autorizzazioni obbligatorie richieste dalla legge (normative antisismiche, antincendio, igienico sanitarie o di sicurezza).
Rientrano nella liberalizzazione, inoltre, le seguenti tipologie di interventi:
• eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
• opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
• i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
• le opere temporanee, finalizzate ad esigenze contingenti, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
• le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura;
• le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
• i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno;
• le aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Tali disposizioni costituiscono linee quadro che potranno essere corrette dalle Regioni in forma più restrittiva.
Il provvedimento del Governo introduce, inoltre, incentivi per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica per immobili che garantiscono un risparmio di energia del 30% rispetto ai valori fissati dal Dlgs 192/2005.
E’ previsto un contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile (con un massimo di 5.000 euro), elevato a 116 euro al metro quadrato e fino a 7.000 euro se i consumi energetici si riducono del 50%. La dimostrazione del livello di efficienza dovrà essere testimoniata sia dall’attestato di certificazione energetica previsto dal Dlgs n. 192/2005 che da un’apposita certificazione rilasciata da Enea.
Nei limiti di uno stanziamento complessivo di 40 milioni di Euro, il decreto prevede, infine, un contributo per l’acquisto di gru pari al 20 del prezzo di acquisto, per un contributo massimo di 30.000 Euro.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: obbligo di dichiarazione dei requisiti morali anche per procuratore "ad negotia"
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Il Consiglio di Stato (sez. V 9/3/2010 n. 1373) ha precisato che l’obbligo di dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara deve ritenersi esteso anche a colui, che nell’ambito dell’impresa, assume il ruolo di procuratore ad negotia.
L’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, infatti, pone come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Deve , pertanto, ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali.

►Lavori Pubblici : ancora incertezze su tempi definizione del regolamento su qualificazione
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Dopo il parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle Infrastrutture sta valutando le diverse osservazioni critiche prima di rielaborare gli interventi correttivi ed il nuovo testo che dovrà essere sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.
In particolare resta al centro dei dibattiti la disciplina della qualificazione delle categorie specialistiche riportata nell’All. A1 al Regolamento.
L’Allegato, in particolare, supera l’attuale requisito richiesto per la dotazione di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico dell'impresa che attualmente deve risultare pari ad almeno il 2% della cifra d'affari realizzata in lavori, indistintamente per tutte le categorie.
Nella nuova formulazione le cosiddette categorie "superspecializzate" (categorie per le quali la normativa prevede il divieto di subappalto quando l'importo di tali opere specialistiche supera il 15% dell'importo totale dei lavori), avranno un requisiti molto più selettivo, sia per l'aumento della percentuale delle attrezzature da possedere che, per alcune categorie, passa dal 2% all'8% del fatturato, sia per la richiesta di specifiche attrezzature (sulla base delle lavorazioni tipiche della categoria attestata) o per il possesso di determinate certificazioni (personale, produzione).
Le categorie interessate sono complessivamente 21 (2 OG e 19 OS).
Viene richiesto l’8% di attrezzature per le seguenti categorie (per OS21, OS 29 e OS 20-B è anche richiesto l’utilizzo di attrezzature obbligatorie):
OS21 (Opere strutturali e speciali), OS 29 (Armamento ferroviario), OS20-A(Rilevamenti topografici), OS20-B (indagini geognostiche), OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS14 (Impianti di smaltimento e recupero rifiuti), OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione).
Viene richiesto il 2% con l’obbligo di utilizzo di determinate attrezzature specifiche per le seguenti categorie:
OG11 (Impianti tecnologici), OS3 (Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie), OS4 (Impianti elettromeccanici e trasportatori), OS5 (Impianti pneumatici e antintrusione), OS 11 (Apparecchiature strutturali speciali), OS 12-A (Barrire stradali di sicurezza), OS 18 (Componenti strutturali in acciaio e Componenti per facciate continue), OS 25 (Scavi archeologici), OS 28 (Impianti termici e di condizionamento), OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), OS34 (Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità)
Infine, viene mantenuto il requisito del 2%, ma sono richiesti ulteriori requisiti per le categorie:
OS8 (Opere di impermeabilizzazione), OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) e OS27 (Impianti per la trazione elettrica).
 

►Edilizia: in Gazzetta il D.P.C.M. con le risorse alle regioni per l’adeguamento strutturale e antisismico delle scuole
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Sulla G.U. n. 63 del 17 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce a 13 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto) per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle scuole. Le risorse sono destinate, in particolare, all’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici ed alla costruzione di nuove scuole in sostituzione di edifici esistenti.
Il Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3728 del 29 dicembre 2008, ha stabilito i criteri e la relativa ripartizione delle risorse tra gli enti locali sulla base del grado di rischio sismico dei diversi territori.
In allegato il D.P.C.M. contenente l’elenco degli interventi ed i contributi pubblici assegnati.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvalimento plurimo ammissibile per requisiti diversi
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Il Consiglio di Stato (sez. V 23/2/2010 n. 1054) ha ritenuto che l’avvalimento, come disciplinato dal Codice dei Contratti (dlgs 163/2006), renda ammissibile la pluralità di avvalimenti per requisiti distinti.
L’art. 49, comma 6, infatti, vieta solo di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre non impedisce di avvalersi di due distinte imprese per due diversi requisiti.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: omessa presentazione delle giustificazioni preventive
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

La previsione univoca del bando che commina l'esclusione del concorrente che ha omesso di presentare le giustificazioni preventive impediscono alla parte ricorrente di giovarsi dell’ orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sull’ insegnamento offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 27/11/2001, esclude la possibilità di sanzionare con l’esclusione la carenza delle giustificazioni preventive in assenza di una specifica previsione espulsiva da parte della lex specialis. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V 17/2/2010 n. 922).

►Edilizia: in Gazzetta il Decreto Milleproroghe e il Decreto Emergenze
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010 n. 25 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.".
Il provvedimento contiene misure sull’adeguamento antisismico delle scuole e sul ripristino di agevolazioni fiscali nelle zone franche urbane.
Altre proroghe temporali interessano il settore delle costruzioni.
In tema di fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione, viene prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
E’ stato fissato al 30 aprile 2010 il termine per la proroga degli arbitrati.
Entro il 28 febbraio 2010, dovranno essere adottati i Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale.
Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreatve vengono prorogate fino alla fine del 2015.
In Gazzetta (supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009) è stata anche pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile".
Il provvedimento contiene le disposizioni sull’attuazione del piano carceri e sull’attività di monitoraggio del rischio sismico.
La stessa legge rinvia al 1° gennaio 2011 (la precedente scadenza era fissata al 1° gennaio 2010) l'obbligo, per i nuovi edifici, di vincolare il rilascio del permes-so di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

►Lavori Pubblici: formulato il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Il Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici.
In merito all’ambito di applicazione del provvedimento, i Giudici rilevano come “sicuramente si deve escludere che il regolamento statale possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tale materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.” L’applicazione estensiva del Regolamento va quindi riferita alle Regioni a statuto ordinario, mentre si propone che “nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente regolamento si applica limitatamente alle sue disposizioni che attuano norme del codice che rientrino nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette Regioni e Province autonome”.
Il Consiglio di Stato fornisce alcuni rilievi anche sulla disciplina del sistema di qualificazione.
In particolare, suggerisce di regolamentare il modo più rigoroso il divieto per le Soa di svolgimento delle attività promozionale attraverso soggetti esterni.
La Sezione del Consiglio, inoltre, lamenta l’assenza di “alcuna misura incentivante volta ad attenuare i costi di qualificazione per le piccole e medie imprese, pur possibile ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera g) del codice.”
In merito all’utilizzo dei lavori in subappalto, la formulazione attuale prevede che l’appaltatore può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% ovvero il 40% dell’importo complessivo, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente e l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato non solo per la qualificazione nella categoria prevalente, ma anche, in alternativa, “ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile; per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”.
Lo schema di regolamento, dunque, attribuisce all’impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione anche per lavori eseguiti in regime di subappalto anche per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Il Consiglio di Stato ritiene che tale nuova previsione sia in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Viene quindi proposto il mantenimento del sistema vigente.
Sulla questione relativa ai requisiti di attrezzatura tecnica per le categorie specialistiche, contenuti nell’All. A 1, i Giudici ritengono prioritario che “i requisiti di specializzazione siano individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni, ma garantendo il potenziale accesso al mercato delle opere superspecialistiche di tutti gli operatori in grado di eseguirle, tenendo presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.” La questione, pertanto, viene rimessa alla valutazione del Ministero.
Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora valutare le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato prima del varo definitivo del testo da parte del Consiglio dei ministri

►Edilizia: Piano Casa, approvata circolare con gli indirizzi applicativi
ANIEM API Sarda -  03.03.2010

La Giunta regionale ha approvato il 2 marzo, su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la Circolare contenente gli indirizzi applicativi sulla legge regionale n° 4 del 23 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo" - Capo Primo, "Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente".
La finalità del documento è, da un lato, quella di indirizzare le attività dei soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione all’articolato normativo verso un’uniforme e coerente applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale, dall’altro quella di consentire alle amministrazioni comunali di poter rispondere speditamente alle numerose istanze di intervento provenienti da cittadini e imprenditori
Il testo tiene conto delle tematiche di maggiore interesse e frequenza segnalate dai Comuni e dagli operatori nel corso delle attività di informazione e confronto, poste in essere dall’amministrazione regionale.
La Giunta, in questo modo, ha inteso agevolare il compito delle amministrazioni locali affinché venga data una risposta rapida e incisiva ai cittadini, riavviare le attività edilizie e favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente allo scopo di contenere il consumo di nuovo territorio. Con gli indirizzi applicativi si vogliono raggiungere sollecitamente gli obiettivi che il Piano Casa si è prefisso, cioè quelli di rivitalizzare il settore dell’edilizia sarda per far ripartire il sistema economico e produttivo isolano.

►Ambiente: Decreto correttivo SISTRI - Proroga dei termini
ANIEM API Sarda -  02.03.2010

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010 il Decreto 15 febbraio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'. In allegato il D.M. e relativi allegati.
Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio u.s.
Il provvedimento, oltre a contenere i termini di proroga all’iscrizione per entrambi i gruppi di soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, introduce alcune significative modifiche e integrazioni.
Proroga dei termini relativi all’iscrizione a SISTRI (art. 1)
Vengono prorogati i termini dell’iscrizione dei soggetti obbligati a SISTRI ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 di 30 giorni. Pertanto le nuove scadenze sono:
I gruppo (art. 1 comma 1 lettera a), art. 2) – 31 marzo 2010.
II gruppo (art. 1, comma 1 lettera b) – 29 aprile 2010.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (art. 3)
Si forniscono precisazioni in merito alle categorie rientranti nel I gruppo. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 si iscrivono a SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrando nelle scadenze del I gruppo.
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 4)
Si forniscono precisazione in merito alle imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali che abbiamo intenzione di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale.
Tali soggetti hanno la possibilità di scegliere due possibili alternative modalità di dotazione dei dispositivi USB:
1. un dispositivo USB relativo alla sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti;
2. un dispositivo USB relativo alla sede legale, un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti. In questo caso il contributo è versato per ciascun dispositivo richiesto. In caso di iscrizioni già avvenute, qualora il soggetto voglia usufruire di questa facoltà, deve richiedere i dispositivi aggiuntivi per ciascuna U.L. tramite il numero verde: 800 00 38 36.
Integrazione dell’Allegato II – Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati (rif. art.5)
L’integrazione riporta le modalità di pagamento dei contributi e vengono fornite precisazioni sul calcolo dei contributi per le seguenti categorie:
A) imprese (escluse le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti);
B) imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
C) impianti che gestiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di rifiuti urbani; discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15); imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento che risultano produttori ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006.
D) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti; incluse specifiche nel caso di trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi;
E) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), incluse specifiche in caso di imprese che, utilizzando lo stesso veicolo, raccolgono e trasportano rifiuti ai sensi del C. 5 e 8 dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006;
F) comuni per la Regione Campania.
G) imprese di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi.
Vengono precisate le modalità di pagamento (presso qualsiasi ufficio postale, presso gli sportelli del proprio istituto di credito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato), inclusa la specifica che “Ciascun Operatore, una volta iscritto a SISTRI, riceverà un numero di pratica e successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.”
Una volta effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare al SISTRI via fax al 800 05 08 63 o all’indirizzo di posta elettronica: contributo@sistri.it gli estremi del pagamento secondo le modalità indicate dal DM 15 febbraio 2010. In assenza di questa comunicazione, il sistema non procederà alle attività successive di personalizzazione dei dispositivi e di consegna degli stessi.
A seguito del predetto invio la CCIAA, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle CCIAA, o dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contatteranno gli Operatori per la comunicazione della data di appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi e delle black box.
Indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione al SISTRI (art. 6)
È stato ufficializzato l’invio on line del modulo di iscrizione anche per posta elettronica all’indirizzo: iscrizionemail@sistri.it
Modifiche all’articolato del DM 17 dicembre 2009 (rif art. 7, 11, 12):
• All’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda sistri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.
• All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;
• All’art. 5, viene inserito il comma 7 – bis. Si disciplina la movimentazione di rifiuti non pericolosi per cui la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.
• La nota alla sesta tabella dell’Allegato II – demolitori e rottamatori viene eliminata (la nota includeva in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli).
• Le Schede SISTRI di cui all’Allegato III hanno subito correzioni principalmente di carattere formale (errori di trascrizione, ecc). I nuovi modelli sono scaricabili dal portale SISTRI. Si evidenzia l’unica modifica sostanziale, ovvero l’integrazione con una sezione specifica (sez. 3-bis) per i “Rifiuti dall’estero”della scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell’Area Movimentazione Rifiuto dell’Allegato III.
• La definizione di Delegato viene sostituita dalla seguente:
“il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.”
Ulteriori tipologie particolari (art. 8)
• Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)
• Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (art. 9)
Si forniscono integrazioni rispetto alle modalità operative dei suddetti soggetti, i quali sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale MUD, tramite la compilazione della scheda SISTRI- Area Registro Cronologico.
Moduli di iscrizione (art. 10)
Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica.
Si evidenzia l’introduzione della sezione 3A per gli operatori che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, ai sensi dell’Art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 in applicazione dell’art. 4 del DM 15 febbraio 2010.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammesso il recesso nei raggruppamenti in fase di gara
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.

►Ambiente : il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.
Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria).

►Internazionalizzazione: investimenti in Mauritania
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

La Direzione Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri organizza, il 23 marzo 2010 a Roma, P.le della Farnesina, 1, una Country Presentation dedicata alle opportunità d'investimento e di rafforzamento dell’interscambio commerciale con la Mauritania. I lavori saranno aperti alle ore 10.00 dal Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini; per la Mauritania è prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri, Sig.ra Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, accompagnata da alti rappresentanti delle istituzioni economico-finanziarie e da imprenditori mauritani. Nel pomeriggio, potranno essere organizzati, a richiesta, incontri bilaterali tra i componenti della delegazione mauritana e le controparti italiane interessate.
Di seguito in allegato, su segnalazione della Confapi, un invito per la partecipazione alla manifestazione, corredato di una scheda di adesione da compilare e restituire al mittente entro il 19 marzo 2010, nonché un programma provvisorio ed una sintetica Scheda Paese.

►Fiscale: ripristinate le agevolazioni per le zone franche urbane
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ripristina le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall`IRAP e dall`ICI) per le zone franche urbane; tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese “micro” e “piccole” secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 6-5-2003 n. 2003/361/CE.
Il provvedimento europeo prevede che “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) e` costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un`impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un`impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”

►Edilizia: slitta di 5 mesi l’adeguamento antisismico delle scuole
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

E’ in corso di approvazione alla Camera il testo di conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, (c.d. Milleproroghe recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la proroga al 30 giugno 2010 del termine entro il quale individuare gli interventi di immediata realizzabilità per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole e la relativa ripartizione delle risorse. Si tratta, come noto, del programma di adeguamento antisismico delle scuole, che sarebbe dovuto già partire dal 30 gennaio, e sul quale la Finanziaria 2010 ha stanziato 300 milioni di Euro.
Intanto il Ministero dell’Istruzione, attraverso il suo Ufficio Statistica, ha avviato una raccolta dati per realizzare l'anagrafe dell’edilizia scolastica, con l’obiettivo di accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, intervenire tempestivamente sulle segnalazioni delle autorità locali competenti e programmare gli interventi e gli investimenti necessari.
Tale iniziativa, che si propone di creare una banca dati on line costantemente aggiornabile, è prevista dall’art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

►Edilizia: la Camera approva le norme sul Piano carceri
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Lo scorso 19 febbraio la Camera ha approvato il disegno di legge relativo alla conversione del D.L. n. 195/2009, contenente le norme attuative del Piano Carceri. Il testo, che passa ora all’esame del Senato per concludere l’iter entro il 28 Febbraio, elimina la norma che avrebbe introdotto la “Protezione Civile S.p.a. e conferma la scelta di prevedere un iter più snello per la localizzazione e l’espropriazione delle aree ove realizzare gli istituti penitenziari. In particolare sono conferiti pieni poteri al Commissario straordinario che potrà avvalersi del Dipartimento della Protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali.
E’ stato peraltro approvato un ordine del giorno con il quale si richiede di stilare una “black list” di fornitori e prestatori di servizi, considerati a rischio di inquinamento mafioso, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti il Piano Carceri.
Il Governo, inoltre, è vincolato a dare priorità alla ristrutturazione ed alla messa a norma delle case circondariali attualmente esistenti ed a rispettare le intese sulle aree con i comuni interessati.

►Ambiente: nuovi incentivi dal 2011 per il fotovoltaico
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

È stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U., il decreto ministeriale recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Ambito di applicazione
Il decreto in oggetto distingue le seguenti categorie di impianti oggetto di incentivi:
- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
e si applica a tutte le categorie citate per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010, eccezion fatta per i soli impianti a concentrazione che entreranno in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/12/2010, ai quali si applicheranno le tariffe incentivanti del decreto in esame e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime recate dal D.M. 19/02/2007.
Il citato D.M. 19/02/2007, recante la vigente disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, continuerà ad applicarsi, così come modificato dal decreto in commento, agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010.
Per i soli impianti a concentrazione, i soggetti beneficiari sono le persone giuridiche ed i soggetti pubblici, mentre per gli altri impianti sono ammessi anche i condomini e le persone fisiche.
Le citate categorie di impianti sostituiscono quelle del vigente sistema di incentivazione di cui al D.M. 19/02/2007, che distingueva in impianto integrato, parzialmente integrato, o integrato, ed assegnava una tariffa crescente al crescere del grado di integrazione achitettonica.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti solari fotovoltaici, realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconosciute per un periodo di 20 anni.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio: 01/01/2011-30/04/2011, 01/05/2011-31/08/2011, 01/09/2011-31/12/2011. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe del periodo 01/09/2011-31/12/2011 saranno decurtate del 6% all'anno.
Tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B per l'anno 2011, sono riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe saranno decurtate del 2% all'anno.
Per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare, le tariffe per il 2011 sono indicate in Tabella C, e saranno decurtate del 2% all'anno nel 2012 e 2013.
Le tariffe per gli anni successivi al 2013 saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale.
Scambio sul posto e premialità
Gli impianti di potenza fino a 200 kW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti che non aderiscono allo scambio sul posto, l'energia immessa in rete può essere ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Leg.vo 387/2003, ovvero ceduta sul mercato.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Tale premio può consistere in una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale, ovvero, per gli edifici di nuova costruzione, se ottengono una prestazione energetica per il raffrescamento estivo inferiore di almeno il 50% dei valori minimi individuati dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2009.
Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa di cui all'art. 8 è incrementata del 5%. Inoltre per i sistemi con profilo di scambio prevedibile le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui è mantenuto un dato profilo di scambio.
Cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono accessibili dagli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti 28/07/2005, 06/02/2006 e 19/02/2007, e possono essere cumulate solo con gli incentivi indicati all'art. 5 del decreto in commento. Inoltre sono esclusi gli impianti già oggetto di detrazioni fiscali, fatta salva la riduzione dell'IVA.
Tariffe per il 2010 e disposizioni per l'Abruzzo
Il GSE ha comunicato sul proprio sito internet le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010, calcolate decurtando il 4% dai valori base previsti dall'art. 6, comma 2 del D.M. 19/02/2007. Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28/07/2005, con domanda di ammissione agli incentivi inoltrata entro il 15/02/2006 (per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe), per l'anno 2010 la tariffa base aggiornata è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto ed a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
In proposito il decreto in commento prevede che la decurtazione delle tariffe per l'anno 2010 non sia applicata agli impianti ubicati nei territori terremotati dell'Abruzzo. Inoltre per detti impianti il periodo di diritto alle tariffe è considerato al netto dei periodi di fermo conseguenti all'evento sismico.

►Edilizia :le novità nel decreto milleproroghe
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

E' in corso di discussione alla camera la legge di conversione del D.L. 194/2009 (cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe»), che dovrà essere approvata entro il 01/03/2010.
Come di consueto molte sono le novità che si annunciano rispetto alla versione ufficiale del provvedimento. Segue una sintetica illustrazione delle principali, già approvate dal Senato lo scorso 11 febbraio, con l'avvertenza che si tratta comunque di norme non ancora in vigore e dunque teoricamente suscettibili di ulteriori modifiche. Si rimanda alla disamina della conversione in legge per una analisi definitiva.
Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Il comma 4-bis dell'art. 8 rinvia al 01/01/2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), che definisce il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Il suddetto obbligo, inizialmente previsto dal comma 288 dell'art. 1 della L. 244/2007, era stato poi differito al 01/01/2010 dall'art. 29, comma 1-octies, della L. 14/2009.
L'obbligo è peraltro da considerarsi già vigente nei comuni che nel frattempo hanno adeguato i propri regolamenti edilizi.
Proroga sfratti
Il comma 7-bis dell'art. 5 proroga il blocco degli sfratti per finita locazione al 31/12/2010.
Il blocco era stato in precedenza disposto fino al 31/12/2009 dalla L. 199/2008, come modificata dalla L. 102/2009.
Qualifica di restauratore e collaboratore restauratore
Il comma 4-bis dell'art. 1 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in materia di acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore.
Potrà dunque acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità, colui che alla data del 31 luglio 2009 abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro con le modalità previste dell'art. 182, comma 1-bis, lettera a) del Codice (che attualmente individua come limite temporale la data di entrata in vigore del D.M. 24/10/2001, n. 420).
Analoga modifica riguarda la disciplina dell'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (attualmente l'esperienza professionale di almeno 4 anni deve essere stata maturata entro il 10 maggio 2004).
Compravendite di terreni
Il comma 4-bis dell'art. 2, a decorrere dalla data di entrata un vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31/12/2010, assoggetta alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%:
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.


 

►Edilizia: agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2010 il D. Min. Sviluppo Economico 26/01/2010, concernente la disciplina delle agevolazioni fiscali previste, ai sensi dei commi 344 e 345, dell'art. 1, della L. 296/2006, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
A seguito dell'estensione di dette agevolazioni (detrazione dall'imposta lorda del 55% della spesa sostenuta ) a tutto il 2010, prevista dall'art. 1, comma 24, lettera a), della L. 244/2007, era  stato emanato con il D. Min. Sviluppo Economico 11/03/2008, recante i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, oltre ai requisiti tecnici per la sostituzione con generatori alimentati a biomasse ed alle metodologie di calcolo.
Il decreto in oggetto apporta dunque delle modifiche al decreto 11/03/2008 tenuto conto dello sviluppo della normativa in materia (D.P.R. 59/2009 e D.M. 26/06/2009), di segnalazioni da parte di operatori del settore e della necessità di razionalizzare l'uso della biomassa al fine di contenere l'emissione di polveri sottili nell'aria.
In particolare il decreto modifica la Tabella 2 di cui all'Allegato B del D.M. 11/03/2008, introducendo la voce relativa alle «chiusure apribili e assimilabili» di cui al D.P.R. 59/2009, e fissando valori di trasmittanza termica rivisti, generalmente in maniera più stringente, eccezion fatta per i valori relativi alle ristrutturazioni dei pavimenti, tutti aumentati perchè ritenuti finora troppo elevati.
Inoltre per gli interventi di sostituzione con generatori alimentati a biomasse sono introdotti ulteriori requisiti tecnici ed un coefficiente correttivo finalizzato ad un uso paritario delle biomasse con le fonti fossili e rinnovabili.
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano a partire dal 14/03/2010; entro tale data l'Enea adeguerà la sezione del proprio sito Internet dedicata alla presentazione della documentazione.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: rimodulabilità del piano economico finanziario nella concessione
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2010 n. 653) è intervenuto sull’ammissibilità di una rimodulazione del piano economico finanziario in corso di gara.
L’art.143 co.7 del d.l.g.s. n.163 del 2006 prevede che l’offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (pef) al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Nel piano l’amministrazione verifica l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività espletata.
Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.
Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria della offerta, il piano non si sostituisce alla offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività oggetto di concessione. Il Consiglio di Stato, quindi, si è espresso favorevolmente sull’ ammissibilità di una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara.

►Edilizia: i nuovi indici di costruzione di fabbricati residenziali
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

L'Istat ha avviato la diffusione dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato utilizzando come base di riferimento l'anno 2005, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento comunitario sulle statistiche economiche congiunturali. Il passaggio alla nuova base ha implicato una revisione del sistema di calcolo degli indicatori.
In allegato si riportano i dati riferiti al primo trimestre 2009.
All'interno del gruppo dei materiali, nel terzo trimestre le diminuzioni congiunturali più ampie riguardano gli Impianti di sollevamento (meno 3,1 per cento) e i Laterizi e prodotti in calcestruzzo (meno 2,4 per cento). Risultano in aumento i costi di Apparecchiature idrico-sanitarie (più 0,9 per cento) e Inerti e Impermeabilizzazioni, isolamento termico (più 0,5 per cento per entrambi). In termini tendenziali, le diminuzioni più marcate si registrano per le categorie Metalli (meno 36,0 per cento), Materiale ed apparecchiature elettriche (meno 6,9 per cento) e Laterizi e prodotti in calcestruzzo (meno 3,5 per cento). Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano gli Impianti di sollevamento (più 5,6 per cento) e le Impermeabilizzazioni, isolamento termico (più 2,0 per cento).

►Edilizia: il D.D.L. sulla qualificazione nella fase di accesso al settore edile
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Passi in avanti all’VIII Commissione della Camera nell’iter di approvazione del disegno di legge che intende definire una disciplina per la qualificazione del costruttore edile nella fase di accesso al settore. Sull’iniziativa, avviata senza esito anche nella passata Legislatura, erano stati presentati sei diversi disegni di legge (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).
Lo scorso 26 gennaio un comitato ristretto della Camera ha unificato e coordinato i diversi testi elaborando un testo unificato adottato come testo base. Il 10 febbraio la Commissione ha iniziato a verificare le proposte emendative rinviando comunque l’esame ad altra seduta.

►Lavori Pubblici : pubblicato il programma di interventi sui beni culturali per il prossimo triennio.
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Con il Decreto 1/12/2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 Febbraio u.s., il Ministero per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha reso noto il programma contenente l'indicazione degli interventi per gli anni 2010, 2011, 2012 per un importo complessivo pari a Euro 200.000.000.
Allegati al Decreto il quadro riepilogativo degli interventi con la ripartizione delle risorse ed una nota esplicativa che precisa i compiti della Società Arcus s.p.a. che si propone, fra l’altro, anche di sollecitare fonti di risorse sostitutive dell’intervento pubblico, prendendo in esame progetti di compartecipazione con altro soggetti pubblici e privati.

►Lavori Pubblici: contraddittorio con l’impresa prima dell’iscrizione al casellario in ipotesi di false dichiarazioni
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Con la Determinazione n.1 del 12 gennaio u.s., l’Autorità ha fornito un quadro riepilogativo sugli aspetti interpretativi ed applicativi relativi alle cause di esclusione dalle gare.
La Determinazione, che prende in esame tutte le fattispecie previste dalla normativa vigente, segue l’audizione tenutasi l’11 Novembre nel corso della quale l’Aniem aveva evidenziato l’esigenza di introdurre strumenti di garanzia per le imprese al fine di fronteggiare l’automatismo che comporta l’annotazione nel casellario e l’attivazione di effetti sanzionatori su semplice valutazione della stazione appaltante.
L’Autorità, recependo tale istanza, ha riconosciuto l’esigenza di procedere ad un contraddittorio tra P.A. ed impresa prima di deliberare l’eventuale iscrizione al casellario a seguito di segnalazioni dovute a presunte false dichiarazioni inerenti la documentazione di gara (art. 38, comma 1, lett h del Codice Contratti). In particolare l’Autorità, anche alla luce delle ripetute pronunce della giurisprudenza, ritiene che “un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile” con i principi generali del diritto. Va quindi assicurato “un contraddittorio preventivo all’annotazione del casellario informatico” disciplinato sulla base di quanto previsto da un allegato alla stessa Determinazione.
In merito alla regolarità contributiva, l’Autorità riconosce validità trimestrale al D.U.R.C..
Sulla controversa questione relativa all’obbligo di iscrizione alle casse edili per imprese che svolgono lavori pubblici, ma applicano contratti di lavoro diversi da quello dell’edilizia, la Determinazione precisa che la certificazione deve essere rilasciata dall’INPS e dall’INAIL.
L’esclusione per irregolarità fiscali trova una limitazione nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi o abbia usufruito d condono fiscale, previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito, a condizione che l’impresa provi tale situazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda o dell’offerta.
L’eventuale violazione degli obblighi fiscali perde comunque efficacia ostativa alla partecipazione alle gare nel momento in cui l’impresa regolarizzi completamente la propria posizione.
In relazione all’ipotesi relative a sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale, l’Autorità sottolinea come essa vada riferita, non solo alle competenza professionali, ma alla condotta ed alla gestione di tutta l’attività professionale. La valutazione sull’incidenza non dovrà essere astratta, ma dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati e della prestazione che l’impresa dovrà espletare se risulterà aggiudicataria. La valutazione negativa resta preclusa alla stazione appaltante nei casi di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.). La limitazione di protrae per il triennio successivo alla cessazione della carica del condannato. L’operatore economico, tuttavia, potrà interrompere il nesso di identificazione con il soggetto condannato (direttore tecnico, socio, amministratore) dimostrando di averlo estromesso dall’incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta sanzionata penalmente (licenziamento, assenza di collaborazioni in corso, avvio di azione risarcitoria, denuncia penale).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non basta il contratto di consorzio per l’avvalimento
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.641/2010, ha stabilito che il contratto di consorzio non è sufficiente a dimostrare l'effettiva messa a disposizione dei mezzi richiesta dall'istituto dell'avvalimento.
La dimostrazione delle condizioni per l’avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
E’ invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".

►Edilizia: il 36% esteso alle parti comuni degli edifici
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7E del 12 Febbraio u.s., si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità di "sfruttare" il bonus del 36% anche per i lavori sulle parti comuni degli edifici.
Si tratta delle aree oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
L’Agenzia, quindi, supera un orientamento più restrittivo e riconosce la ratio della normativa finalizzata ad estendere gli incentivi gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente.

►Lavori Pubblici: le proposte dell’ Autorità LL.PP. su precontenzioso e arbitrato
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sugli appalti, Luigi Giampaolino, intervenendo alle commissioni II e VII della Camera dei Deputati, ha proposto alcune modifiche normative relative al precontenzioso ed al giudizio arbitrale.
In particolare, l’Autorità ha avanzato le seguenti richieste:
a) l’introduzione, per determinati tipi di contratto o per determinati tipi di progetti, dell’obbligo per le parti (Amministrazione ed impresa) di adire in prima istanza l’Autorità, conferendo ad essa il potere di emettere una decisione vincolante (ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, ovviamente da modificare) circa le controversie insorte prima dell’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del principio del contraddittorio; la decisione dovrebbe essere assunta entro un termine breve, durante il quale si possa disporre la sospensione della possibilità di stipulare il contratto;
b) la revisione dei costi e dei tempi dell’arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio;
c) la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto per l’avvio dell’arbitrato amministrato;
d) la diversa composizione dell’organo arbitrale secondo l’entità o la complessità della controversia, dalla previsione di un solo arbitro (da nominarsi ovviamente dalla Camera arbitrale) per le controversie di modesta entità, sino a prevedere una composizione di cinque membri per gli arbitrati più complessi, non escludendo la presenza di tecnici nello stesso collegio;
e) una nuova disciplina della Camera arbitrale sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell’Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri interessi in gioco, sia pubblici (si pensi al Ministero dell’Economia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei mercati interessati).

►Ambiente: via libera del Consiglio dei Ministri sulla realizzazione degli impianti nucleari
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Consiglio dei Ministri, ottenuti i previsti pareri, ha approvato ieri in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
L’obiettivo previsto è quello di cominciare i primi lavori nei cantieri nel 2013 e la produzione di energia elettro-nucleare al 2020, consentendo una maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una minore dipendenza dalle importazioni e prezzi allineati a quelli europei.
Il decreto definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici per la realizzazione degli impianti nucleari, individua i criteri generali per l’idoneità dei territori ad ospitare un impianto, prevede che siano le imprese interessate a indicare i siti, che dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa.
Il processo di autorizzazione si basa sull’”autorizzazione unica” per la realizzazione e l’esercizio di ogni singolo impianto, che prevede un massiccio coinvolgimento delle regioni interessate.
Il decreto stabilisce che vengano riconosciuti benefici economici per le popolazioni, le imprese e gli enti locali dei territori interessati dalla realizzazione di impianti nucleari. Tali benefici sono a carico dei soggetti coinvolti nella costruzione e nell’esercizio degli impianti. Concretamente i benefici consentiranno la riduzione della spesa energetica dei consumatori finali del territorio interessato, della Tarsu, dell’addizionale Irpef, dell’Irpeg e dell’Ici.

►Lavori Pubblici : critiche dell’ Antitrust al sistema vigente
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento in vista della prima legge annuale sulla concorrenza, l’Antitrust sollecita maggiori poteri per poter tutelare meglio la concorrenza, evidenziando distorsioni e restrizioni che coinvolgono soprattutto i settori postali, ferroviari, autostradali e aeroportuali.
L’Autorità, in particolare, ha riscontrato che molte pubbliche amministrazioni tendono a limitare, ove possibile, il ricorso a procedure di selezione competitiva favorendo il ricorso agli affidamenti in-house. Sostanzialmente assente il ricorso a procedure di selezione competitiva nel rilascio di concessioni di beni pubblici, e ciò in molti settori, che vanno dal demanio marittimo all’utilizzo delle acque termali.
Sempre in materia di gare pubbliche, una problematica che l’Autorità ha frequentemente accertato concerne la realizzazione di forme varie di collusione fra le imprese partecipanti, suscettibile di vanificare in radice i benefici del meccanismo competitivo.
“In tale prospettiva, destano particolare preoccupazione le modalità, recentemente prescelte dal legislatore nazionale, per dare attuazione alla sentenza con cui la Corte di Giustizia ha ritenuto che determinasse un’ingiustificata compressione del favor partecipationis la norma nazionale che vietava in senso assoluto la partecipazione alla medesima gara di due imprese legate da un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., dovendo viceversa tale causa di esclusione essere valutata in concreto, con riguardo alla possibilità che il rapporto di controllo formale definisca effettivamente l’esistenza di un unico centro decisionale in relazione alla offerte di gara.”
L’Autorità, quindi, ha ritenuto di dover segnalare al legislatore come le nuove recenti disposizioni aumentino potenzialmente il rischio collusivo rispetto al passato, in particolare laddove non garantiscono appieno la possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere una completa e ponderata valutazione in ordine alla effettiva capacità del rapporto di controllo di influire sulla necessaria autonomia delle offerte.
In particolare viene evidenziata la necessità che le imprese producano, oltre alle usuali informazioni sulla propria struttura societaria ed eventualmente del gruppo di appartenenza, anche indicazioni sull’esistenza e sui contenuti di eventuali patti parasociali nei diversi azionariati, “indicazioni di dettaglio sulla composizione dei diversi organi societari, nonché sulla sussistenza di eventuali legami finanziari, in grado di condizionare reciprocamente, pur in un contesto organizzativo basato su processi decisionali formalmente distinti, i risultati economici delle imprese interessate”.

►Lavori Pubblici: regolamento al Consiglio di Stato
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Lo scorso 8 Febbraio il Consiglio di Stato ha avviato l’esame del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Fra gli allegati al testo regolamentare (All. A1) è stata inserita una disciplina fortemente selettiva per l’ottenimento dei requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate, prevedendo la disponibilità di attrezzature specifiche attinenti le lavorazioni per le quali si richiede l’attestazione. Per la prima volta viene stilato un elenco specifico non comprensivo dell’attrezzatura generica ai fini del raggiungimento del 2% di fatturato in attrezzature.
Per alcune categorie, inoltre, la percentuale di attrezzatura richiesta viene elevata all’8%.
Si tratta delle categorie OG 12 (Bonifica), OS 14 (Impianti smaltimento e recupero rifiuti), OS 20 – A (Rilevamenti topografici), OS 20 – B (Indagini geognostiche), OS 21 (Opere strutturali speciali), OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione), OS 29 (Armamento ferroviario).
Per la qualificazione in OG 11 ed OS 4, il personale dovrà essere inquadrato nel C.C.N.L. “metalmeccanica ed installazione impianti”.

►Lavori Pubblici: il TAR Sardegna conferma l’operatività Albo Regionale Appaltatori. Comunicazione dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici On. Carta
ANIEM API Sarda -  11.02.2010

L'Assessore regionale dei Lavori pubblici Carta informa tutte le stazioni appaltanti che con Sentenza n. 115 del 1° febbraio 2010, il T.A.R. Sardegna ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto, disposta in favore di un operatore qualificato A.R.A.. La pronuncia del giudice amministrativo fa seguito all’ordinanza n. 361/2009 del 30 settembre 2009, con la quale il T.A.R. Sardegna, in sede cautelare, nell'accogliere la richiesta di sospensiva di un bando di gara, e relativo provvedimento di aggiudicazione, pronunciava sulla fondatezza della censura di illegittimità della clausola del bando di gara che ammetteva, alla procedura di gara, anche gli operatori iscritti all’Albo Regionale degli Appaltatori (A.R.A.) di cui alla vigente L.R. 14/2002. Ebbene, con la sentenza n. 115 dello scorso 1° febbraio 2010, il T.A.R. Sardegna, ritenendo di dover privilegiare la trattazione dei motivi dedotti dalla controinteressata in sede di ricorso incidentale (aggiudicataria qualificata A.R.A.), ha dichiarato la fondatezza del medesimo.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale e dell’inammissibilità di quello principale, il TAR Sardegna lascia invariata la situazione ad essa preesistente, che vede aggiudicatario dell’appalto un operatore qualificato A.R.A..
Per quanto esposto, si conferma l'operatività dell’Albo Regionale degli Appaltatori, in linea con l’orientamento già espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009, secondo cui la Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, non ha effetto caducante nei confronti della legge regionale n. 14/2002 e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale.

►Giurisprudenza del TAR: divieto di partecipazione alle gare per soggetti operanti nei servizi pubblici locali
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Si applica il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006, nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel settore dei servizi pubblici locali. Lo ha stabilito il TAR Lombardia (Milano sez.I 11/1/2010 n. 8) precisando che anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo.
Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali.
Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo” (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell’ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all’art. 13 cit.

►Lavoro: sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Dal 1° gennaio 2008 il regime di decontribuzione sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello in via sperimentale e con riferimento al triennio 208/2010, è concesso nei limiti delle risorse economiche pari a 650 milioni di euro per ciascun anno.
Lo sgravio è relativo alla quota di retribuzione imponibile delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Annualmente il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e delle finanze emanerà un decreto per stabilire le modalità di attuazione della suddetta misura.
Con riferimento all’anno 2009 la misura incentivante è prevista nel limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori e che, tale beneficio, resta condizionato all’inoltro della domanda all’INPS. Il decreto, già firmato dai due dicasteri, è attualmente presso la Corte dei Conti per la relativa registrazione.
Con riferimento alle condizioni di accesso all’agevolazione, il Decreto conferma, inoltre, che i contratti di secondo livello devono essere depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto dell’Accordo 18 dicembre 2009, in cui tutte le Parti sociali nazionali hanno determinato che la valutazione dei parametri connessi all’EET, riferiti all’anno 2009, possa essere effettuata quale media nell’arco temporale del quinquennio 2005/2009, si suggerisce di effettuare il deposito presso le Direzioni Provinciali di Lavoro, entro i suddetti 30 giorni, anche dei verbali di conferma siglati a livello territoriale a seguito di tale nuova valutazione.
Tali verbali prevederanno anche la conferma che l’E.E:T. vigente per il 2009 sarà erogato anche nel 2010 in attesa delle nuove determinazioni in materia da parte del CCNL.

►Lavoro: chiarimenti del Ministero del Lavoro su CIGS e contratti di solidarietà
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1879/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di solidarietà da parte di imprese che abbiano nell`arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale.
Il Ministero sostiene la possibilità di superare, nell'arco di un quinquennio, il limite di 36 mesi di Cigs nel caso in cui il contratto di solidarietà venga utilizzato come strumento alternativo alla mobilità.
Il termine dei trentasei mesi non costituisce un limite inderogabile; è, infatti, la stessa legge n.223/91 a prevedere alcune ipotesi di superamento, fra le quali i casi di stipulazione di contratti di solidarietà.
 

►Lavori Pubblici: saltano le modifiche sulle cause di esclusione
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

E’ stata stralciata dal testo della Legge Comunitaria la preannunciata modifica sulle cause di esclusione oggetto di un emendamento approvato in Senato.
Il Presidente del Senato, infatti, ha dichiarato inammissibile l’emendamento in quanto estraneo ai contenuti della Legge Comunitaria.
 

►Ambiente: emendamento per prorogare detrazione 55%
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Con un emendamento presentato in fase di conversione del D.L. 194/2009 (Decreto Milleproroghe) viene riproposta la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’emendamento prevede anche l’estensione della detrazione alle spese “per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna”.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento.«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».
Ricordiamo che la proposta è stata finora respinta (emendamenti in tal senso sono stati bocciati in sede di approvazione della Finanziaria 2010), ma il Governo ha dato la sua disponibilità al mantenimento della detrazione.
Sull’applicazione del beneficio fiscale è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate precisando che la detrazione del 55% non è cumulabile con altri eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
 

►Sicurezza: riduzione del tasso medio di tariffa
ANIEM API Sarda -  04.02.2010

L’Inail comunica la proroga in via eccezionale, al 28 febbraio c.a. del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Alleghiamo la relativa circolare.

►Ambiente: nuovo sistema di gestione della tracciabilità e controllo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
ANIEM API Sarda -  01.02.2010

Segnaliamo la pubblicazione, del Decreto Min. Ambiente 17 dicembre 2009 GU 13 gennaio n. 9 SO 10 titolato “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, che viene per brevità definito con l’acronimo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema si pone come obiettivi :
- la semplificazione delle procedure e gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti;
- la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali
La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010 , consta di 12 articoli e 4 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Le novità introdotte sono molteplici e di fatto riguardano quasi la totalità delle imprese.
Di seguito cercheremo di riassumere per quanto possibile gli obblighi e gli adempimenti che andranno in vigore, soffermandoci soprattutto su quelli più imminenti che riguardano le modalità di adesione e il ritiro dei dispositivi elettronici (USB e Black Box)
Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
IL Decreto Ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti ad aderire, prendendo come riferimenti per la classificazione la tipologia dei rifiuti prodotti e il n° di occupati nell’azienda. In base a questi parametri individua poi un ordine di gradualità temporale per l’applicazione del SISTRI.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- i Comuni, Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- -i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- -i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- i trasportatori professionali e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- gli operatori del trasporto intermodale
- i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

I soggetti non obbligati possono se vogliono in maniera facoltativa comunque aderire al sistema, e tra questi ricordiamo:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- i trasportatori e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006

Modalità di iscrizione al SISTRI
L'iscrizione va effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
- online: www.sistri.it, il portale è attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- a mezzo via Fax n° verde: 800 05 08 63. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- numero Verde: 800 00 38 36. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h: 06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda
All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l’indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell’avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

La fase di iscrizione prevede il rispetto di un calendario che come già anticipato precedentemente, dividerà le aziende in base alla tipologia dei rifiuti trattatati e al numero di occupati. Le temporalità previste sono:
- dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010 per i seguenti soggetti:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• i trasportatori professionali di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 per i seguenti soggetti
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti che intendano aderire su base volontaria, l’iscrizione potrà avvenire dal 12 agosto 2010.
Modalità di consegna dispositivi elettronici
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
 per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
 per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
 il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
 la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
 nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

Canone annuale di iscrizione SISTRI
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. I canoni sono differenziati in base alla tipologia dei rifiuti prodotti e in base ai soggetti (produttori, trasportatori, smaltitori scc,). Il canone annuale andrà poi versato entro il 31 gennaio di ogni anno. L’allegato II del decreto, riporta i contributi ripartiti per categoria.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
- presso qualsiasi Ufficio Postale,mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare,nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Operatività del sistema
Il provvedimento prevede che il SISTRI sia operativo entro il :
- 13 luglio 2010 (primo gruppo) per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
- 12 agosto 2010 (secondo gruppo) per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12) che individua una serie di adempimenti ed in particolare:
 entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, ed obbligati all’iscrizione al SISTRI, comunicano al SISTRI stesso – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedenti all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
 entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.sistri.it.
Copia delle linee guida per l’applicazione del Sistri sono scaricabili direttamente dal sito www.sistri.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ambiente.

 

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: subentro nel contratto alle condizioni dell’aggiudicatario
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 11/1/2010 n. 20) si è espresso sull’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale successiva all’avvio di esecuzione del contratto e conseguente subentro nel contratto al posto dell’originario aggiudicatario. Il Consiglio ha precisato che tale subentro non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria. Secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se, dunque, nella gara per cui è processo, non era ab initio consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera specialistica eccedente il 15% dell’importo originario dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario dell’appalto, era in astratto subappaltabile.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7 e dell’art. 75 comma 6, d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario ha un obbligo ex lege di stipulare il contratto, la cui inosservanza è fonte di responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.

►Edilizia: le leggi regionali del Piano Casa 2
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Le Regioni italiane proseguono l’attuazione del “Piano Casa 2” , le misure di semplificazione degli interventi di edilizia residenziale sulla base delle linee concordate tra Governo e Regioni.
Tra il luglio e settembre dello scorso sono state approvate i provvedimenti in Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Valle D’Aosta e Abruzzo.
Negli ultimi tre mesi del 2009 si sono aggiunte le Leggi di Marche, Sardegna, Liguria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Campania.
Salgono quindi a 17 ( alle quali si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano) le Regioni che hanno “disegnato” ed approvato il proprio “Piano Casa”. All’appello manca la Calabria, dove il Governo ha proceduto al commissariamento della Regione al fine di dare attuazione all`accordo siglato con il 1 aprile 2009 e la Sicilia dove il disegno di legge e` ancora in attesa di essere approvato definitivamente in Giunta.

►Edilizia: chiarimenti INPS su contratti a tempo parziale
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

L’Inps, con circolare n. 6 del 13 gennaio 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo in questione, in relazione alle vigenti previsioni normative (art. 1, comma 1175 della Legge n.296/2006 – Finanziaria 2007).

►Sicurezza: aggiornamenti su riduzione 11,50% e premio sicurezza
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Con la nota Inail 331/2010, l’Inail ha aggiornato il modello di autocertificazione per l’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile.
Con un’ulteriore nota, lo stesso Istituto ha fornito indicazioni operative sulla riduzione del tasso di premio per le imprese che abbiamo eseguito, nel corso del 2009, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, in aggiunta ai parametri previsti dalla normativa vigente. Le aziende, che dovranno risultare operative da almeno un biennio, potranno conseguire una riduzione del tasso in misura fissa pari al :
- 5% per le grandi aziende (con oltre 500 lavoratori);
- 10% per le altre aziende.
Sul portale Inail e` possibile trovare le istruzioni, nonché il nuovo modulo di domanda, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
Le imprese, oltre a risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, dovranno aver effettuato un intervento tra quelli indicati nella sezione A modulo di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli elencati nelle restanti sezioni, di cui almeno uno nell`ambito della formazione e della informazione dei lavoratori.

►Ambiente: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  18.01.2010

E’ stato pubblicato nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio u.s. il Decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.Contestualmente alla pubblicazione del Decreto sono stati firmati 2 Protocolli di attuazione, rispettivamente con il Comando Generale dei Carabinieri e con Unioncamere.

Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010, consta di 12 articoli e 3 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.

Si dispone che l’entrata in vigore della piena operatività del sistema avvenga (art. 1):
Entro il 12 luglio 2010 per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);

Entro il 10 agosto 2010 per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

Per i soggetti di cui all’art. 1 comma 4 del suddetto decreto l’adesione a SISTRI può essere fatta su base volontaria (es. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con meno di 10 dipendenti, imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi).

Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12):

• Entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.

• Entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.

Infine, si allega quanto divulgato dal Ministero dell’Ambiente al fine di garantire una informazione chiara sugli adempimenti e uniformare le modalità di comunicazione delle imprese:
• Linee guida che descrivono le modalità operative del sistema;
• Prospetto sintetico che presenta una overview del SISTRI.

I documenti sono disponibili e scaricabili sul portale SISTRI, attivo da oggi. www.sistri.it

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la mancata sottoscrizione del capitolato da parte dei mandatari in ATI non comporta automatica esclusione
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Secondo il Consiglio di Stato (sez. V 29/12/2009 n. 8916) la mancata sottoscrizione del capitolato speciale da parte dei mandatari di un’ati non comporta alcun vincolo di esclusione.
Il caso riguarda una norma del Capitolato speciale nella quale si prevedeva che cui una copia di tale documento avrebbe dovuto essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara in segno d’accettazione. I Giudici hanno ritenuto comunque di dover interpretare tale disposizione in senso favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese partecipanti.

►Lavori Pubblici: nell’avvalimento la disponibilità dei requisiti deve essere provata rigorosamente
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

L’Autorità di Vigilanza, in un suo recente parere (n. 124/2009) ha precisato che l'istituto dell'avvalimento richiede non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione, di impegno da parte dell'impresa ausiliaria (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 7 aprile 2009 , n. 3227). Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009 , n. 837).

►Edilizia: circolare ministeriale chiarisce modalità applicative delle nuove norme tecniche
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Il Ministero delle Infrastrutture, con una circolare esplicativa pubblicata sulla G.U. del 22 dicembre scorso, ha fornito ulteriori indicazioni sull’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
Sull’obbligatoria applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, del D.M 14 gennaio 2008, sono emerse, in particolare, richieste di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore. Sull’argomento il Ministero aveva già emanato la circolare 5 agosto 2009, a seguito della quale, tuttavia, sono continuate a pervenire segnalazioni relative, soprattutto, alla persistente difficoltà di assimilazione della regolamentazione normativa alle costruzioni private.
Con la recente circolare di dicembre scorso, il Ministero precisa che “momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura. Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.”
Nell’ipotesi di variante in corso d’opera riguardante lavori di natura privatistica, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.
Pertanto dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche effettuando una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato (da parte del progettista strutturale dell’opera), con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.
Per quanto attiene, infine, i lavori pubblici, la Circolare ministeriale chiarisce che “qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.”

►Edilizia: piano carceri al Consiglio dei Ministri
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Il ministro della Giustizia ha portato in Consiglio dei ministri il più volte annunciato piano carceri che “partendo dalla dichiarazione dello stato di emergenza”, conterrà “tre pilastri” (incremento posti, norme di accompagnamento, aumento agenti di polizia penitenziaria) per risolvere la situazione di sovraffollamento.
Il Ministro ha preannunciato ieri in Parlamento che la capienza delle carceri arriverà a 80.000 posti, dagli attuali 63.000. La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà al capo del Dap, di rafforzare ulteriormente i propri poteri, anche in deroga alle normative sugli appalti: procedure di affidamento secretate e documentazione “riservatissima”.
Ricordiamo che la Finanziaria 2010 ha stanziato 500 milioni a sostegno del piano di edilizia carceraria., fornendo altresì indicazioni procedurali con attribuzione di competenze al Commissario straordinario ed al Cipe.

►Edilizia: proroga detrazione 36% e IVA 10% per le manutenzioni nella finanziaria 2010
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

E’ stata pubblicata sul S.O. n.243/L alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 la Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191). Queste le disposizioni rilevanti per il nostro settore:
Incentivi fiscali: confermata la proroga della detrazione Irpef al 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Dal 2012 sarà altresì a regime l'agevolazione che consente l'applicazione dell'aliquota ridotta Iva al 10% sui lavori di manutenzione degli edifici residenziali.
Disposizioni a favore dell’Abruzzo: viene introdotta, per l’anno 2010, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L`Aquila, con esclusivo riferimento ai “contratti a canone concordato” stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Rivalutazione aree privati: l’art. 2, comma 229, prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da soggetti privati, non esercenti attività commerciali, alla data del 1° gennaio 2010 mediante il versamento (effettuabile anche in 3 rate), entro il 31 ottobre 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree. Entro la stessa data del 31 ottobre devono essere effettuate la redazione ed il giuramento della perizia di stima che ridetermina il valore del terreno.
Detassazione contratti produttività: prorogata al 31 dicembre 2010 la detassazione dei premi di produttività, nei limiti di 6.000 euro, relativi a lavoratori del settore privato con reddito non superiore a 35.000 euro. Per tale fattispecie viene prevista l’applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

►Edilizia: diminuiscono ancora gli investimenti nel settore
ANIEM API Sarda -  17.12.2009

Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso la nota sull’andamento del settore delle costruzioni riferito al III° trimestre 2009.
Gli investimenti nel nostro settore si riducono in termini reali del 2,1% rispetto al secondo trimestre 2009 e del 9,1% rispetto al terzo trimestre 2008 (-9,3% edilizia abitativa / -8,9% edilizia non residenziale).
Nel periodo gennaio-settembre 2009 gli investimenti nel settore risultano diminuiti dell’8,4%.

►Lavori Pubblici: moralità professionale deve essere valutata sulla condotta generale dell’impresa
ANIEM API Sarda -  17.12.2009

L’Autorità di Vigilanza (parere n.114 del 22/10/2009) si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione di un’impresa il cui direttore tecnico era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta.
Nel parere emesso l’Autorità precisa che la "moralità professionale” non va riferita unicamente alle competenze tecnico-professionali nell’esecuzione dell’appalto della società interessata, ma alla condotta generale ed alla gestione di tutta l’attività professionale della stessa Nel caso specifico è stato ritenuto conforme allo spirito ed al contenuto dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, l'esclusione dell'impresa il cui direttore tecnico era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso con le modalità evidenziate nella sentenza (distrazione di somme, tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, svuotamento dell’azienda fallita in favore di una nuova società); tale reato, ancorché non sia direttamente e funzionalmente collegato al servizio da espletare, provoca una obiettiva incisione sulle garanzie del soggetto interessato e costituisce un indice di inaffidabilità della ditta in parola, che ostacola l’instaurazione di un normale rapporto di fiducia. Né può sottacersi, evidenzia l’Autorità, che la posizione del direttore tecnico nell’ambito di una società possa avere un potere decisionale sulla gestione e sull’attività dell’impresa. Infatti, al riguardo, secondo una costante giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, n. 523/2007), la ratio dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999 (norma poi trasfusa nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006), è quella di escludere dalla partecipazione alla gara di appalto le società in cui abbiano commesso gravi reati i soggetti che abbiano avuto un significativo ruolo decisionale e gestionale societario (amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico) ed a tal fine occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto più che alle qualifiche formali dallo stesso rivestite.
L’Autorità, infine, segnala che la tipologia della sentenza di condanna in esame (emessa per effetto del patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.) non può di per sé rendere irrilevante i fatti penalmente accertati, atteso che la previsione del legislatore al riguardo accomuna ogni fattispecie di condanna definitiva, sia se comminata sulla base di un rito ordinario, sia se disposta per effetto del citato patteggiamento, che non esclude la responsabilità del soggetto autore dei fatti penalmente rilevanti.

►Ambiente: conferma delle scadenze per gli adempimenti RAEE
ANIEM API Sarda -  15.12.2009

Facendo seguito alla Circolare n. 94 del 10 novembre u.s., è stata emanata nella G.U. n. 91 del 24 novembre u.s. la Legge 20/11/2009 n. 166 di conversione del D.L. n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).
Il provvedimento riconferma le scadenze già previste dall’ Art. 5 del D.L. 135/2009, e dispone che entro il 31 dicembre 2009:
• i produttori di AEE devono comunicare al Registro nazionale Raee i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008;
• i produttori di AEE devono confermare/rettificare i dati relativi al 2006 comunicati al momento dell’iscrizione;
• i Sistemi collettivi devono comunicare al Registro i dati relativi al peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
La modalità per la presentazione dei dati è quella prevista dall’art. 3 del Regolamento approvato con il DM 185/2007 che disciplina le modalità di iscrizione al Registro, ovvero tramite il portale delle Camere di Commercio

 

►Giurisprudenza del TAR: illegittima la clausola del bando che esclude offerte con ribassi superiori a percentuali predeterminate
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

Il Tar Sicilia (Catania sez. III 26/11/2009 n. 2001) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il Tar ha ritenuto, infatti, che, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, debba trovare applicazione l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, relativo proprio ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso come quello preso in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

►Lavori pubblici : le nuove soglie europee per gli appalti pubblici
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

Sulla Gazzetta Europea dello scorso 1° dicembre sono stati aggiornatele nuove soglie per gli appalti pubblici valide per il prossimo biennio 2010-2011.
Per i lavori pubblici la soglia scende a 4,845 milioni (il valore precedente era di 5,150 milioni), soglia valida anche per i lavori nei settori speciali (acqua, gas, energia, trasporti, servizi postali).
Le soglie, aggiornate ogni due anni dalla Commissione europea, stabiliscono il limite di importo sopra il quale vige un’applicazione rigida delle diposizioni comunitarie, soprattutto per gli aspetti inerenti l’obbligo di gara aperta e la pubblicità delle procedure; per gli appalti sotto soglia resta l’obbligo di rispetto dei principi comunitari (trasparenza, concorrenza e non discriminazione).

►Risparmio energetico: guida per l’accesso alle agevolazioni del 55%
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato una guida aggiornata nella quale sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio fiscale per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Le agevolazioni, come noto, sono fruibili fino al 31 dicembre 2010 e consentono di accedere a:
- detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
- ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
- possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Le modifiche normative sopravvenute dal 2007 fino al Decreto Interministeriale del 6/8/2009 hanno riguardato, soprattutto, le procedure per usufruire delle agevolazioni ed, in particolare, la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

►Beni culturali: le domande per ottenere la qualifica di restauratore
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

In attesa dell’emanazione e dell’entrata in vigore del Regolamento Generale, la qualificazione inerente le imprese operanti nel settore dei beni culturali (OG2 ed OS2) è stata integrata dal D.M. n. 53/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27/5/2009) che ha disciplinato le procedure per lo svolgimento delle prove di idoneità al fine dell`acquisizione della qualifica di restauratore nonché di collaboratore restauratore di beni culturali.
Si evidenzia, in particolare, che il conseguimento della qualifica professionale di restauratore costituirà titolo abilitativo all`esercizio della professione ed all`ottenimento delle attestazioni SOA nella categoria di lavori OS2.
Per il conseguimento di tali qualifiche professionali il 29 settembre 2009 e` stato pubblicato un bando (consultabile sul sito www.restauratori.beniculturali.it) le cui domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in via telematica, entro il 31/12/2009.
Il riconoscimento o l`attribuzione delle qualifiche professionali, sulla base dei requisiti e delle prove di idoneità previste dal bando, saranno resi noti attraverso elenchi distinti per categorie e riportanti le qualifiche professionali acquisite.

►Lavori Pubblici: le novità sugli appalti di lavori e servizi nella L. n. 166/2009
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

E’ stata definitivamente approvata la conversione in legge del d.l. n. 135, noto per aver modificato la disciplina che regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle gare e per aver parzialmente riformato il settore dei servizi pubblici locali.
Riportiamo, di seguito, le principali novità contenute nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (legge di conversione del dl. n.135 pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24 novembre u.s.).
Situazioni di controllo:
La nuova disciplina, applicabile ai bandi pubblicati dopo l`entrata in vigore del decreto legge (26 settembre 2009), prevede che i concorrenti presentino in sede di gara una delle due seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. con alcuno dei partecipanti alla gara;
- dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. e di avere formulato la propria offerta autonomamente, con l`indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione di controllo.
Quest’ultima dichiarazione dovrà essere integrata, in busta chiusa, da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell`offerta. La stazione appaltante esclude, dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica, i concorrenti le cui offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Servizi pubblici locali:
Si prevede la possibilità di affidamento diretto a società miste, a condizione che sia prevista una partecipazione del socio privato non inferiore al 40 e che tale socio sia selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
L’affidamento in house (società a capitale interamente pubblico in cui l`ente locale eserciti sul soggetto affidatario un ``controllo analogo`` a quello esercitato sui propri servizi interni) è limitato a situazioni eccezionali, ove, per particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto ambientale, non sia possibile il ricorso al mercato. La scelta dovrà essere motivata, avere adeguata pubblicità ed è richiesto un parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Particolari disposizioni sono contenute nella legge per la gestione del regime transitorio acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, ne` svolgere servizi per altri enti pubblici o privati, ne` direttamente, ne` indirettamente, ne` partecipando a gare.

►Giurisprudenza del TAR: confermata per le opere specializzate subappaltabilità entro il 30%
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

Il Tar Calabria (Reggio Calabria sez. I 16/11/2009 n. 1048) ha preso atto delle modifiche apportata dal terzo decreto correttivo (Dlgs 152/2008) al Codice dei Contratti confermando la subappaltabilità delle opere superspecialistiche entro il 30%.
La vigente formulazione dell’art. 37 comma 11 dispone, infatti, che: "qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo” (ossia entro il limite massimo del 30% dell’importo della lavorazione specializzata).
E’ stata quindi sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, modificando sostanzialmente la precede dente disciplina che vietava il subappalto in caso di lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell’importo totale dei lavori.

►Lavori Pubblici: convertito il legge il Decreto su imprese collegate e riforma dei servizi locali
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

E’ stata definitivamente approvata la legge di conversione del d.l. n.135 contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze emanate dalla Corte di Giustizia europea. Fra le disposizioni previste dal provvedimento si segnala la norma che consente alla imprese collegate di partecipare alla stessa gara: la situazione di controllo permane causa di esclusione se la stazione appaltante accerta che il rapporto di controllo ha influenzato la formulazione delle offerte.
Confermata anche la riforma dei servizi pubblici locali che vieta il ricorso alla gestione in house dei servizi ed impone nella composizione delle società miste la partecipazione del socio privato in misura non inferiore al 40%.

►Lavori Pubblici: requisito della qualità nelle ATI orizzontali
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

Con un recente parere (n.106/2009) l’Autorità è tornata a pronunciarsi sulla questione del possesso del sistema di qualità nelle ati. In particolare la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità ha riguardato la legittimità di un provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualità. Il bando di gara prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero dimostrare tale requisito specificando che, qualora non risulti espressamente riportato nell’attestazione SOA, il possesso della certificazione di qualità doveva essere provato con copia fotostatica, dichiarata conforme all’originale.
L’Autorità ha precisato che tale obbligo non è connesso all’importo dell’appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualità” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.
Viene pertanto confermato che “consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti”.

►Edilizia: proroga di 30 giorni per contributi agli edifici classe B e C
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009 l`Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3820 del 12 novembre 2009 che introduce un`ulteriore proroga di 30 giorni (decorrenti dal 18 novembre) per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici classificati B e C.
L’Ordinanza prevede altresì interventi di rafforzamento o miglioramento sismico (indipendentemente dalla diversa classificazione di agibilità) in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi: i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio sarà ritenuta valida se la partecipazione dei proprietari rappresenterà almeno il 51% delle superfici utili complessive dell`aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

►Edilizia: estensione modalità computo per cassa integrazione ordinaria
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

L’Inps, con la Circolare n. 116/09 ha precisato che le modalità di calcolo dei limiti temporali previsti per l’accesso alla Cassa Integrazione ordinaria “si intendono applicabili acne alle integrazioni salariali per il settore edile ed affini”.
E’ stata quindi recepita l’stanza sollevata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni. L’inps ha sostanzialmente confermato che, per il calcolo dei limiti temporali di cui alla Legge n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un`intera settimana; si può considerare usufruita una settimana solo se la sospensione del lavoro interessa sei giorni lavorativi o cinque in caso di settimana corta.
La disposizione è applicabile “ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo.” Resta quindi esclusa l’estensione all’ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.

►Lavori Pubblici: nella Gazzetta Europea gli avvisi di appalti
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

Nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono pubblicati tutti gli avvisi di appalti pubblici che superano determinate soglie.
Ciccando su http://ted.europa.eu è possibile accedere alla versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti   pubblici europei ( TED - Tenders Electronic Daily).
Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e da altri paesi. Si possono cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore commerciale e altro.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 lingue ufficiali dell'UE.

►Edilizia: Ministero del Lavoro conferma obbligo di iscrizione alle cassa edili
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un’impresa che aveva contestato l’obbligatorietà dell’ iscrizione alla cassa edile, ha ribadito che tale obbligo è previsto dal sistema contrattuale e normativo vigente.
In particolare, il Ministero ha precisato, anzitutto, per le imprese edili la necessità di applicazione del contratto collettivo nel cui ambito rientra l’iscrizione ed il versamento alle casse edili.
Tale obbligo risulta altresì previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel quale si prevede che “il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili” e dall’art. 118 comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 ove si dispone che "l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile...").
Anche in considerazione di una consolidata giurisprudenza, il Ministero ritiene, quindi, di non potersi estromettere alcuna impresa edile dall’obbligo di iscrizione alla cassa edile.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: principio generale della responsabilità dell’appaltatore
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

La Cassazione nella sentenza 22818/09 ha escluso la responsabilità dell'impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio della società datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente.
E’ stato affermato dalla Corte che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel contratto di appalto fa capo in via esclusiva all'appaltatore a meno che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tale principio generale: ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando il committente si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare. Insomma, solo in questo caso, la società committente risponderà del risarcimento danni per l'infortunio subito dal dipendente dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
L'esistenza di una supervisione del rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa committente non priva e l'appaltatore della sua responsabilità esclusiva in materia di infortuni.

►Edilizia: pubblicata in Gazzetta la delibera CIPE che assegna 200 milioni
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

E’ stata registrata dalla Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre u.s. la delibera del Cipe (31/07/2009) che destina all’edilizia carceraria 200 milioni di euro. Il Programma include otto opere riguardanti i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumenteranno la capacità totale a 2.095 posti.
Il costo complessivo degli interventi ammonta a 503,3 milioni (dei quali 262,2 già disponibili).
Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dovrà definire un quadro programmatico unitario di edilizia carceraria, da trasmettere al Cipe, comprensivo anche dei finanziamenti per il completamento degli istituti penitenziari di Savona (lavori già appaltati e consegnati ad inizio 2010) e Reggio Calabria (contratto rescisso e nuova procedura di aggiudicazione).

►Lavori Pubblici: pubblicato decreto sul fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16-11-2009 il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti che, in applicazione del d.l. n.162/2008, dispone le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzioni.
Ricordiamo che il citato decreto legge n.162 (convertito con la legge n.201/2008) ha previsto un meccanismo di compensazione sulla base di una periodica rilevazione, con decreto ministeriale, delle variazioni percentuali superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Con il successivo decreto ministeriale 30 aprile 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106) sono stati rilevati i prezzi medi per l'anno 2007 e le conseguenti variazioni percentuali relative all'anno 2008 (le istanze di compensazione vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di rilevazione). Lo stesso d.l. n. 162 ha previsto l’istituzione di Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000 di euro per l'anno 2009.
Con il recente decreto ministeriale del 16 novembre 2009, ed ai fini della compensazione delle istanze inoltrate, il Fondo è stato ripartito in tre quote di 100.000.000 ciascuna di esse destinate alle categorie della piccola, della media e della grande impresa. La definizione delle diverse categorie è stata effettuata sulla base delle categorie di attestazione soa: “piccola impresa” fino alla II classifica, “media impresa” fino alla VI, “grande impresa” le restanti VII e VIII.
Entro trenta giorni dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di accesso al Fondo comprensiva di tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese e della relativa documentazione.
L’assegnazione delle risorse sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.

►Lavoro: confermata la riduzione 11,50% anche per il 2009
ANIEM API Sarda -  18.11.2009

E’ stata confermata anche per l’anno 2009 la riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall`art. 29 della L. n. 341/95.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre scorso, infatti, e` stato pubblicato il Decreto 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali contenente le “Modalità di contribuzione nel settore dell`edilizia per l`anno 2009”. Il beneficio è applicabile a tutti gli operai edili con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Si allega in proposito la circolare INPS n. 115 del 2009 contenente le istruzioni operative. 

►Giurisprudenza del TAR: per attestato SOA e Qualità basta l’autocertificazione
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.
L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.

►Edilizia: bocciata la proroga del bonus 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

E’ stato respinto dalla Commissione Ambiente e Territorio del Senato l’emendamento che prevedeva la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, previsto dalla Finanziaria 2008. Rimane quindi ferma la scadenza del 2010. Ricordiamo che nelle settimane scorse, l’Aniem, nel sostenere l’emendamento di proroga temporale delle agevolazioni, aveva sostenuto come fosse "incomprensibile che nella manovra Finanziaria per il 2010 non sia stata prevista la proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. È paradossale che in un momento in cui si tende ad individuare progetti ed iniziative per rilanciare l'attività imprenditoriale si frenano misure che hanno già ampiamente dimostrato i loro benefici"
L’emendamento respinto la settimana scorsa, inoltre, si proponeva anche di estendere gli incentivi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante la combustione di legna e biomasse ed alla sostituzione intera o parziale degli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.
Accantonato in Commissione anche un altro emendamento finalizzato alla prevenzione antisismica. La disposizione prevedeva un piano urgente di verifiche da parte della protezione Civile, da effettuare non oltre il 31 dicembre 2012, nelle aree contigue a quelle coinvolte dal sisma abruzzese.
 

►Lavori Pubblici: il piano delle opere approvato dal CIPE
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

Il Cipe, riunitosi lo scorso 6 novembre, ha approvato un piano di interventi per complessivi 8,65 miliardi.
Una quota di risorse è stata destinata alla ricostruzione dell`Abruzzo: 300 milioni per il 2009, 600 per il 2010 più i primi 200,8 per la ricostruzione degli edifici pubblici.
Oltre 920 milioni sono stati assegnati a Milano per le due linee della metropolitana: 385 milioni alla M5, 536 milioni alla M4 (56 nuovi, altri 480 dirottati dalla M6 del programma Expo 2015), mentre 71,7 milioni sono finalizzati alla statale Lecco-Bergamo per la quale è stato approvato il progetto preliminare (il costo complessivo e` di 150 milioni).
Passo significativo per il Ponte sullo Stretto per il quale è stato messo a disposizione un finanziamento di 1,3 miliardi (costo totale 6,1 miliardi) e per la ferrovia Milano-Genova con finanziamento di 500 milioni per il primo lotto (costo totale 5,4 miliardi).
Al Mezzogiorno sono stati assegnati 416 milioni per opere stradali (tangenziali, bretelle, svincoli) tutti previsti nel Mezzogiorno.
Complessivamente, circa 1 miliardo è stato destinato agli interventi di risanamento ambientale.
Risorse destinate anche ad interventi riconducibili a piccole opere per un ammontare intorno ai 400 milioni; alla tangenziale Napoli-Pozzuoli 153 milioni; alla torre di controllo dell'aeroporto di Palermo 58 milioni e a intervento sul nodo ferroviario di Bari 44 milioni. 200 milioni vanno, infine, ad interventi per il ripristino degli edifici pubblici dell'Aquila.

►Giurisprudenza del TAR: esclusione dalle gare solo in presenza di reato grave incidente sulla moralità professionale
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Il Tar Sardegna (sez. I 9/10/2009 n. 1525) si è pronunciato sulla valutazione dei reati incidenti sulla moralità professionale ritenendo che la gravità del reato presupposto necessario per poter pronunziare la sanzione. Qualora il precedente penale (dichiarato o non) abbia un grado di lesività di tipo lieve o ordinario l'amministrazione, dopo averlo valutato nella sua sostanza, non può porlo a fondamento di una decisione di esclusione dalla partecipazione alla gara La valutazione che l'amministrazione deve compiere deve avvenire nel merito, sia nel caso di dichiarato precedente che in caso di dichiarata assenza. In sostanza, qualora il soggetto interessato abbia compiuto, come nel caso di specie, una dichiarazione negativa, l'amministrazione non può sostenere che la semplice omissione dell’ indicazione del precedente rappresenti una violazione della norma, trattandosi, in questo caso, semmai di mero falso innocuo. Semmai potrebbe aversi (teoricamente) una difforme valutazione nel giudizio di rilevanza, ma non una dichiarazione mendace.
 

►Giurisprudenza del consiglio di Stato: nelle ipotesi di DURC irregolare l’ente appaltante deve valutare gravità dell’infrazione
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

In un recente parere (29/9/2009, n. 5827), il Consiglio di Stato ha sostenuto che la stazione appaltante deve basarsi sulle certificazioni risultanti dal Durc, ma deve altresì valutare se sussistono condoni o procedimenti, diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC ed, in secondo luogo, se la violazione riportata nel DURC risulti o no “grave”.
Nel caso preso in esame dal Consiglio, dall’acquisizione del DURC , le posizioni dell’impresa risultavano regolari presso l’INAIL e l’ INPS, ma non presso la Cassa Edile.
L’impresa aveva sostenuto che l’irregolarità contestata derivava esclusivamente dal mancato versamento dei contributi alla Cassa relativo ad un solo mese ( i versamenti successivi risultavano avvenuti regolarmente) e che l’entità del versamento era non elevata (circa 500 Euro), aggiungendo che su tale inadempienza non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso di accertamento, cartella di pagamento o ingiunzione da parte della Cassa Edile.
Il Consiglio di Stato, riprendendo un orientamento emerso in sede giurisprudenziale, ha sottolineato come l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice degli Appalti non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva, ma fa riferimento a “violazioni gravi” e definitivamente accertate”.
La sussistenza dei due requisiti della gravità e della definitività dell’accertamento della violazione vanno quindi valutati dalla stazione appaltante prima di disporre l’esclusione dalle procedure di gara.

►Lavoro: bonus per le imprese che non licenziano esteso alle PMI
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Con una recente nota in risposta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, il Ministero del Lavoro si è pronunciato estendendo anche alle imprese con meno di 15 dipendenti la facoltà di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo quando sia finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La precisazione interviene a seguito del d.l. n. 78/2009 e dalla legge n.33/2009 (conversione del d.l. n.5/2009 sulle misure anticrisi) che hanno introdotto un aumento dell’integrazione salariale per il prossimo biennio ed hanno determinato il contributo e le condizioni per l’accesso ai contratti di solidarietà..
In particolare l’art. 7 ter, comma 9, lett. d della legge n.33/2009 ha integrato la previsione contenuta nella legge n.236/1993 consentendo, quindi, di ampliare “la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n.223/1991”.
L’impresa che si trovasse in difficoltà, quindi, potrà stipulare un accordo sindacale ottenendo un contributo economico, quale bonus per non aver effettuato i licenziamenti.
Il contratto di solidarietà, come noto, rientra fra gli ammortizzatori sociali, si aggiunge alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria; il contratto di solidarietà c.d. difensivo è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale.

►Sicurezza: adempimenti per la sicurezza nelle opere inferiori a € 100.000
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Con la circolare n. 30 del 29 Ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha precisato gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 90 comma 11 del decreto legislativo 2009 n.106. La norma prevede che per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il provvedimento interessa la fase di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, fase in cui il T.U. sulla sicurezza impone al committente o al responsabile dei lavori (che può essere incaricato dal committente) di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima di procedere all’affidamento dei lavori e, contestualmente all’affidamento, di designare il coordinatore per la progettazione.
Il Ministero chiarisce che, nella richiamata ipotesi di opere non complesse, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assumerà anche i compiti affidati dalla legge al coordinatore per la progettazione, senza eccezioni o limitazioni. La norma contenuta nell’art. 90, infatti, “persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione”.

►Lavori pubblici: modifiche nella conversione del D.L. 135 sulla gestione dei servizi locali
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato alcuni emendamenti all’art. 15 che forniscono una nuova formulazione della disciplina sul conferimento dei servizi pubblici locali.
L’emendamento approvato prevede, in particolare, la modifica dei commi 2,3 e 4.
“2.Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, l'attribuzione di specifici compiti operativi e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3.In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house“ e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
4.Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.”

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia: appalto pubblico a società mista senza gara contrario alla concorrenza
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

La Corte di Giustizia CE (Sez. III 15/10/2009, Sentenza C-196/08) ha ribadito che l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Peraltro, il fatto che un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. Inoltre, una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: nelle dichiarazioni vanno indicati tutti i precedenti penali
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 2/10/2009 n. 6006) ha precisato che "i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione".
Tale conclusione deriva dalla prescrizione normativa contenuta nell’art. 38 del Codice che "impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati".

►Lavori Pubblici: secondo Autorità LL.PP. nell’offerta più vantaggiosa va salvaguardata la rilevanza dell’elemento economico
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

L’Autorità di Vigilanza (Parere 10/9/2009 n. 88) ha affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purché, non determinino un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.
Come è noto, la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti è stata recentemente modificata dal c.d. terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) che ha reso più stretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire, fin dalla formulazione del bando, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, conformemente ai principi comunitari.
In proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (sentenza 17 settembre 2002, causa C-13/99, Concordia Bus Finland, punto 64). In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici e che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi preparano l’offerta, sia nel momento in cui queste sono valutate.
Alla luce di tali principi, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza, è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, attribuendo un massimo di 60 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 40 punti all’offerta economica, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza finisca, per rendere totalmente ininfluente l’offerta economica, riducendo da 40 a 4 punti il possibile scarto tra il minimo ribasso e il massimo ribasso.

►Edilizia: imprese e sindacati chiedono estensione della durata cassa integrazione
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

Le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali di categoria, dando seguito a quanto già richiesto nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni, hanno rinnovato la richiesta al Ministero del Lavoro di intervenire sulla durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il settore edile.
La legge n. 427/75 limita attualmente l’integrazione salariale a 3 mesi eccezionalmente prorogabili, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Nonostante il settore edile sostenga un onere contributivo Cigo più alto rispetto agli altri settori dell’industria (5,20% rispetto all’190%-2,20%), le modalità e la durata delle prestazioni restano assolutamente penalizzanti.
Le Organizzazioni Imprenditoriali del settore (Aniem, Ance, sistema dell’Artigianato e della Cooperazione) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della grave crisi economica in corso, hanno richiesto al Ministero l’estensione dell’integrazione salariale a 6 mesi continuativi ed il riconoscimento, anche per l’edilizia analogamente agli altri settori, di un massimo di 12 mesi con sospensione totale dell’attività lavorativa.
In questo senso è stata avanzata la proposta di emendamenti alla Legge n. 427/1975 e la convocazione urgente di un Tavolo Tecnico presso lo stesso Ministero del Lavoro.

►Giurisprudenza del TAR: in ATI , necessità di simmetria tra quote di esecuzione lavori e partecipazione
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez.VIII 8/10/2009 n. 5196) è intervenuto sulla questione inerente il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori, questione ancora oggi oggetto di diversi quesiti che pervengono anche alla nostra Associazione.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 37 del d.lgs. 163/2006, al comma 13, stabilisce che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Da questa disposizione ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione ( proprio perché si parla di quota di " partecipazione") deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara.

►Ambiente: autorizzazioni paesaggistiche semplificate sui beni vincolati
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

Il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s. ha approvato uno schema di regolamento modificativo dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. n.42/2004) che prevede un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità su beni immobili vincolati ove “comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici…..”.
In particolare, il regolamento si propone un generale snellimento delle procedure: i tempi per il rilascio dell’autorizzazione potrebbero ridursi dagli attuali 105 giorni (40 giorni la verifica dell’ente locale, 45 la Soprintendenza e 20 per l’emanazione del provvedimento definitivo) a 60 giorni.
Tra gli interventi di lieve entità (elencato in un allegato al provvedimento) rientrano l’installazione di antenne paraboliche, pannelli solari e fotovoltaici, oltre che l’adeguamento alle misure antisismiche, ma anche gli incrementi volumetrici fino al 10% e non oltre i 100 metri cubi, le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma e della volumetria precedente, gli interventi su porte, finestre e coperture, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, pensiline e gazebo.
Nelle disposizioni rientrano altresì i lavori pubblici di piccola entità, come arredi urbani, adeguamento della viabilità e allacci alla rete elettrica e telefonica su pali di altezza non superiore ai 6 metri.

►Edilizia: Piano Carceri al Consiglio dei Ministri
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

E’ all’esame del Consiglio dei Ministri il “piano carceri” che dovrebbe consentire di incrementare di 17.891 posti la capienza nei nostri penitenziari.
Rispetto al primo programma presentato dal Commissario Ionta ad inizio 2009, il nuovo Piano dovrebbe prevedere la realizzazione aggiuntiva di “carceri leggere” destinate ai detenuti meno pericolosi e collocate nelle grandi aree metropolitane utilizzando, per la fase realizzativa, il metodo già sperimentato a L’Aquila per i primi interventi post terremoto. Entro la fine dell’anno saranno comunque ultimati i lavori negli istituti di Massa, Milano Opera, Cosenza, La Spezia, Avellino e Velletri, con conseguente aumento di ulteriori 668 posti
Resta, per la complessiva attuazione del programma, il problema del reperimento delle risorse sul quale il Governo sta ancora valutando possibili soluzioni.
Il Piano, più volte annunciato (vedi, in particolare, Aniem Informa nn. 17 e 22), ma frenato soprattutto dalla mancata definizione delle soluzione finanziarie, è stato oggetto recentemente di significativi interventi istituzionali.
Alcuni giorni fa, nel corso di un’audizione in Commissione Giustizia della Camera, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e commissario straordinario per l’edilizia carceraria, Franco Ionta, ha affermato che “per un piano edilizio che permetta di stabilizzare il sistema e creare 17-18 mila posti detentivi in più, ci sono costi rilevanti orientativamente intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro”.
Sempre nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, Berlusconi ha annunciato che il Governo realizzerà in meno di due anni prigioni civili per 20 mila posti per una spesa complessiva che dovrebbe ammontare 2 miliardi di euro.
Il 13 ottobre u.s., inoltre, il Ministro della Giustizia, Alfano ha chiesto il sostegno finanziario dell’Unione Europea per affrontare l’emergenza carceri “dovuto soprattutto alla presenza di detenuti stranieri”. L’8 dicembre prossimo è stato programmato a Bruxelles un incontro per approfondire la questione con gli Stati membri.

►Lavori Pubblici: il Senato approva il piano straordinario per nuovi stadi in complessi multifunzionali
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

La Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato ha approvato un d.d.l. contenente “Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.”
La legge prevede, attraverso un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi o la ristrutturazione di quelli già esistenti (le strutture dovranno avere almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 posti a sedere al coperto), secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria. Tali opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Gli interventi interesseranno “complessi multifunzionali, ossia un complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro funzionalmente collegati, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana.
Soggetto proponente dell’intervento dovrà essere la società sportiva o una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d’uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell’accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l’attivazione dell’accordo di programma.
I soggetto proponenti potranno avvalersi di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti, erogati da un fondo speciale istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo ed eventualmente anche dagli enti locali. Per l’accesso ai contributi saranno preferiti “i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l’intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l’uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.”
L’individuazione delle aree dovrà essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica e del piano finanziario.
Il testo passa ora all’esame della Camera.

►Giurisprudenza del TAR: dimostrazione dei requisiti generali del consorzio stabile
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il Tar Emilia Romagna (Parma sez.I 3/8/2009 n. 658) ha disposto la necessità di acquisire distinte dichiarazioni dei consorziati per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale.
Il Tribunale ha sottolineato come la stessa fonte legislativa individua tali requisiti come imprescindibili, a pena di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare; conseguentemente, secondo lo stesso Tar, non può accedersi alla tesi per cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio. Anche il consorzio stabile, infatti, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d’idoneità morale professionale rilevanti per l’ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno dei quali deve essere verificata l’assenza delle cause di esclusione: la stazione appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro la partecipazione al consorzio con l’aggiramento delle disposizioni di legge poste a presidio dell’affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti (in tal senso Consiglio di Stato nn. 447/2005, 3765/2007).

►Giurisprudenza del TAR: illegittimo bando con prezzario non aggiornato
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez. I 1/10/2009 n. 5130) ha ribadito con forza che l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Tale condizione, infatti, trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezzari devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.
Proprio in applicazione di tale previsione, si è già più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via.

►Lavori Pubblici: protocollo Ministero P.A. – Autorità LL.PP. per migliorare vigilanza sugli appalti pubblici
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, ed il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino hanno siglato un protocollo di intesa per migliorare la trasparenza, l’efficacia e la integrità del sistema di vigilanza sui contratti pubblici e facilitare l’accesso delle imprese al mercato (il testo è consultabile sul sito aniem).
L’intesa intende agevolare lo sviluppo e il completamento di tutte le funzionalità del sistema informatico dell’Osservatorio della Autorità per la raccolta e gestione on-line dei dati sui contratti di lavori servizi e forniture e la loro integrazione con quelli delle altre Amministrazioni dello Stato. Ciò anche al fine di favorire una riduzione dei costi delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Sarà sviluppata e migliorata la funzionalità dell’Anagrafe unica dei contratti pubblici, attraverso ulteriori accordi con le Regioni e la conferma dell’obbligo dell’utilizzo di procedure e reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni di qualsiasi livello e con i concessionari di pubblici servizi.

►Lavori Pubblici: verifica requisiti in gara ex art. 48 limitata ai requisiti speciali
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

L’utilizzo del procedimento previsto dall’art. 48 del Dlgs. 163/2006, che consente alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti delle imprese partecipanti allaga gara prima dell’apertura delle offerte, deve essere attivato solo per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e non per il controllo dei requisiti generali.
In tal modo si è espressa l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Parere 30/7/2009, n.82) che ha sostanzialmente confermato quanto già sostenuto nella determinazione n.1/2008 e nella determinazione n.5/2009.
L’Organismo di Vigilanza ha quindi ritenuto non ammissibile il comportamento della Commissione di gara che, in attuazione della specifica disposizione della lex specialis, ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia per il solo fatto che alcuni concorrenti sorteggiati non avevano dimostrato di possedere i requisiti generali L’articolo 48, peraltro, prevede l’obbligo in capo alla Stazione Appaltante di rideterminare la soglia di anomalia solo quando, a seguito della verifica dei requisiti speciali posseduti dall’aggiudicatario provvisorio e dall’impresa seconda qualificatasi, entrambi i concorrenti siano risultati sprovvisti di tali requisiti. Qualora, viceversa. la carenza emersa sia limitata all’impresa aggiudicataria, il contratto spetta al concorrente che segue in graduatoria. Solo nell’ipotesi in cui anche costui non dovesse comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in gara si procede alla rideterminazione della soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

► Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico ► Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico
ANIEM API Sarda - 05.10.2009

È stato pubblicato sulla G.U. n.224 del 26 settembre u.s. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le “disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” in attuazione della Legge Finanziaria 2007.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre, modifica il precedente decreto del 2007 ed introduce semplificazioni procedurali, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare viene previsto che l’asseverazione del tecnico abilitato per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla normativa (artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o possa essere “esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici” che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, è tenuto a depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Semplificate le procedure per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, per le quali viene eliminato l’obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi (sostituibile con una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti). Semplificazioni procedurali anche per i pannelli solari realizzati in autocostruzione che non avranno più l’obbligo di presentazione della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti
Viene confermato che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli ulteriori incentivi tariffari previsti per gli impianti fotovoltaici .

► Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice ► Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice
ANIEM API Sarda - 05.10.2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/9/2009 il decreto legge n.135/2009 contenente disposizioni per l’attuazione di obblighi comunitari fra le quali le norme che consentiranno la partecipazione alla medesima gara di imprese in situazioni di controllo ove il rapporto sia ininfluente.
Si riportano, in particolare, le modifiche apportate all’art. 38 relativo all’elencazione dei soggetti esclusi dalle gare per carenza di requisiti di ordine generale.
Al comma 1, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. Al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: fanghi e limo derivanti da cave sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

La Corte di Cassazione Penale (Sez. III 29/05/2009 – sentenza n. 22468) si è espressa sull’inquadramento dei derivati dallo sfruttamento delle cave ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti. La Corte si è pronunciata sostenendo che i fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.
L'art. 185, comma 1, lett. b n. 4, infatti, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio. Ciò non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento.

►Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.224 del 26 settembre u.s. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le “disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” in attuazione della Legge Finanziaria 2007.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre, modifica il precedente decreto del 2007 ed introduce semplificazioni procedurali, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare viene previsto che l’asseverazione del tecnico abilitato per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla normativa (artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o possa essere “esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici” che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, è tenuto a depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Semplificate le procedure per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, per le quali viene eliminato l’obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi (sostituibile con una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti). Semplificazioni procedurali anche per i pannelli solari realizzati in autocostruzione che non avranno più l’obbligo di presentazione della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti
Viene confermato che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli ulteriori incentivi tariffari previsti per gli impianti fotovoltaici .

►Lavori Pubblici: per lavori a scomputo sotto soglia l’obbligo di concorrenza e ribassi d’asta spettanti al comune
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

La Corte dei Conti (Sezione Regionale Veneto- Delibera n.148/2009) ha preso in esame alcune problematiche connesse con l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo oggetto recentemente anche di una determinazione dell’Autorità (n.7/2009) a seguito delle modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti.
Ricordiamo che la scorsa estate l'Autorità aveva precisato che, nell'ipotesi di gara indetta dal privato, questi "in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto."
In merito alla destinazione degli eventuali risparmi di spesa, l'Autorità aveva altresì sostenuto che tali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come gli eventuali costi aggiuntivi.
La Corte dei Conti ha precisato, anzitutto, che alle norme del Codice dei Contratti (art. 32, comma 1, lett. g, e 122, comma 8) va riconosciuta una ratio ambivalente, sia di tutela della concorrenza, sia di tutela delle finanze dell’ente locale e della qualità delle prestazioni.
In questo senso sono stati ribaditi gli obblighi di evidenza pubblica anche nell’ipotesi di assunzione della realizzazione di opere di urbanizzazione “sottosoglia” da parte del soggetto privato.
La Delibera adottata dalla Corte dei Conti afferma, inoltre, la spettanza al Comune dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'asta.
A giudizio della Corte, ove la differenza determinata dal ribasso d'asta non fosse riversata al Comune, la misura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune. La spettanza dei ribassi d'asta, inoltre, trattandosi di un aspetto che andrebbe a incidere sulla misura del contributo per permesso di costruire, non può essere definita nella convenzione urbanistica, atteso il carattere non disponibile che è proprio di tale entrata dell'Ente locale.

►Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/9/2009 il decreto legge n.135/2009 contenente disposizioni per l’attuazione di obblighi comunitari fra le quali le norme che consentiranno la partecipazione alla medesima gara di imprese in situazioni di controllo ove il rapporto sia ininfluente.
Si riportano, in particolare, le modifiche apportate all’art. 38 relativo all’elencazione dei soggetti esclusi dalle gare per carenza di requisiti di ordine generale.
Al comma 1, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. Al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

►Lavori pubblici: nel regolamento al Codice il ministero valuta previsione requisiti ulteriori alla SOA
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

Su importanti disposizioni regolamentari sono ancora in corso di valutazione e di approfondimento da parte del Ministero delle Infrastrutture alcune scelte che potrebbero modificare sostanzialmente la disciplina del settore.
Fra queste si segnala, in particolare, l’ipotesi di consentire alle stazioni appaltanti in sede di lex specialis di gara di chiedere requisiti ulteriori rispetto all’attestazione Soa, rapportati allo specifico appalto da affidare.
Altre questioni in corso di esame riguardano le osservazioni relative al Durc con rifermento sia all’esecutore che al subappaltatore, la disciplina sull’appalto di progettazione ed esecuzione, i requisiti in tema di avvalimento, il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori.
Ultimate le verifiche in sede tecnica, il Ministero renderà noto il testo regolamentare che inizierà l’iter di approvazione attraverso i passaggi istituzionali previsti dal Codice.

►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico ►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 settembre, ha approvato il disegno legge Finanziaria 2010, i cui contenuti erano stati anticipati il giorno precedente alle Parti sociali.
La manovra, che inizia ora il suo iter parlamentare, è composta solo da 3 articoli e da tabelle integrative e prevede la proroga fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di ristrutturazioni, estesa anche all’acquisto di immobili entro il 30 giugno 2013 direttamente dall’impresa che ha effettuato la ristrutturazione dell’intero edificio dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012. A seguito della pronuncia favorevole dell’Ecofin, viene inoltre resa permanente, senza bisogno di alcuna richiesta, l`aliquota Iva al 10% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa), per le prestazioni di lavoro e la fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014. Ricordiamo che gli incentivi fiscali interessano tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nel sistema agevolato solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Il limite economico per le spese di ristrutturazione è fissato in 48.000 euro ad unità immobiliare.
Dall’attuale disegno di legge finanziaria scompare, tuttavia, la proroga per le detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico (55% detrazione Irpef/Ires) che resterebbero applicabili, quindi, solo fino al 31 dicembre 2010. Ricordiamo che il mantenimento di tale incentivazione era stato sollecitato da tutte il settore, anche in considerazione delle scadenze ambientali alle quali il nostro Paese dovrà attenersi e che, al riguardo, l’VIII Commissione della Camera aveva richiesto di rendere permanenti le detrazione fiscali del 55% nell’ambito del parere reso sulla conversione in legge del D.L. anticrisi.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’esclusione per reati risalenti nel tempo
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il TAR Veneto (sez. I 18/9/2009 n. 2415) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore, così come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale.
Il Tribunale segnala, al riguardo, la recente pronuncia del Consiglio circa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l’esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l’amministrazione, inducendola a non provvedere all’esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "…tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell’esclusione, la quale, viceversa, postula l’attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tutt’ora penalmente rilevanti e per di più gravi.

►Sicurezza: nota INAIL sulla riduzione dei premi per le imprese sicure
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Con nota dn.8601 del 21.09.2009 l’INAIL ha aggiornato le regole sullo sconto dei premi dopo le novità introdotte dalla legge 81/2008.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti, il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza.
Modifiche sono state apportate anche agli allegati per facilitare le aziende nella compilazione.

►Lavori pubblici: si allungano i tempi di approvazione del regolamento del Codice dei contratti
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Non è imminente l’approvazione del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Quando sembrava che l’iter procedurale previsto dal Codice fosse giunto alla fase conclusiva, le modifiche sopraggiunte al Codice e la scelta ministeriale di ulteriori verifiche in sede tecnica hanno sostanzialmente rallentato l’invio del provvedimento al Consiglio di Stato.
Ricordiamo che l’iter previsto dall’art. 5 del Codice dei Contratti prevede che “Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato”.
Lo schema di regolamento di compone attualmente di 7 parti, 359 articoli e 14 allegato: le disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, ad eccezione delle norme sanzionatorie nei confronti di imprese e Soa vigenti dopo soli 15 giorni dalla pubblicazione.

►Edilizia : certificazione e cessione dei crediti anche per appalti di lavori
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il ministero dell'Economia ha precisato alcune questioni inerenti l'applicazione della disposizione del dl 185/08 relativa alla cessione pro soluto dei crediti
Il Ministero ha confermato che “non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori``.
E’ stata invece esclusa qualsiasi interpretazione estensiva che possa consentire l’applicazione della norma, oltre che ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, anche a quelli maturati nei riguardi delle aziende che svolgono attività strumentali alle regioni stesse (es. ASL, Enti di Bonifica…). La facoltà di rilasciare certificazioni è rimessa dalla norma solo alle Regioni ed agli enti locali.

►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 settembre, ha approvato il disegno legge Finanziaria 2010, i cui contenuti erano stati anticipati il giorno precedente alle Parti sociali.
La manovra, che inizia ora il suo iter parlamentare, è composta solo da 3 articoli e da tabelle integrative e prevede la proroga fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di ristrutturazioni, estesa anche all’acquisto di immobili entro il 30 giugno 2013 direttamente dall’impresa che ha effettuato la ristrutturazione dell’intero edificio dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012. A seguito della pronuncia favorevole dell’Ecofin, viene inoltre resa permanente, senza bisogno di alcuna richiesta, l`aliquota Iva al 10% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa), per le prestazioni di lavoro e la fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014. Ricordiamo che gli incentivi fiscali interessano tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nel sistema agevolato solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Il limite economico per le spese di ristrutturazione è fissato in 48.000 euro ad unità immobiliare.
Dall’attuale disegno di legge finanziaria scompare, tuttavia, la proroga per le detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico (55% detrazione Irpef/Ires) che resterebbero applicabili, quindi, solo fino al 31 dicembre 2010. Ricordiamo che il mantenimento di tale incentivazione era stato sollecitato da tutte il settore, anche in considerazione delle scadenze ambientali alle quali il nostro Paese dovrà attenersi e che, al riguardo, l’VIII Commissione della Camera aveva richiesto di rendere permanenti le detrazione fiscali del 55% nell’ambito del parere reso sulla conversione in legge del D.L. anticrisi.

►Giurisprudenza del TAR: in ATI, sommatoria classifiche imprese riunite deve raggiungere l’importo dei lavori
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Il Tar Sicilia (Palermo sez.III 2/9/2009 n. 1461) è intervenuto sui requisiti di qualificazione che le ati devono dimostrare in sede di gara precisando che, ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga l’importo dei lavori e non necessariamente il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000.
In merito alla dimostrazione del requisito inerente la certificazione del sistema di qualità delle ati, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.

►Sicurezza: Carta Qualificazione conducenti in vigore dal 10 settembre
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

E’ entrato in vigore il 10 settembre scorso l`obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. E’ divenuta pertanto operativa la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 286/2005 (integrata da successivi decreti) che introduce la CQC quale documento attestante la capacità di guida, la conoscenza delle tecniche di trasporto merci a garanzia della sicurezza stradale e del lavoro nonché delle normative in materia di protezione ambientale e di autotrasporto merci. Per l’acquisizione della Carta è necessaria la frequenza ad un corso di formazione presso autoscuole o altri soggetti autorizzati ed il superamento di un esame finale. Sono stati esentati dall’obbligo di formazione i residenti in Italia che alla data dell`entrata in vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano già titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo e del CAP (Certificato abilitazione professionale trasporto merci).
Il titolo è obbligatorio per i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose nonché per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano La mancanza del titolo comporta l`applicazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative.
Il possesso della CQC non è vincolante per i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45Km/h, per i veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non commerciali, per i veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attività principale del conduttore.

►Appalti Pubblici: nel D.L. ANTI-INFRAZIONI riforma dei servizi locali e modifica alla norme sul “controllo”
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 9 Settembre, ha approvato il decreto-legge finalizzato al rapido assolvimento di obblighi nei confronti dell’Unione europea e ad ovviare a procedure di infrazione a seguito di ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie.
Il provvedimento prevede una modifica normativa al Codice dei Contratti con la quale si dispone che i concorrenti in situazioni di controllo con altre imprese possano dichiarare che tale situazione è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta. Viene pertanto eliminato l’automatismo che escludeva pregiudizialmente le imprese in stato di controllo e si attribuisce alle stazioni appaltanti la responsabilità e l’onere di accertare i rapporti tra le imprese e l’eventuale presenza di un unico centro decisionale nella formulazione delle offerte.
Il decreto modifica, inoltre, la normativa in materia di servizi pubblici locali contrastando il fenomeno dell’ “in house” ed incentivando l’iniziativa dei soggetti privati nell’intento di ridurre i costi per le pubbliche amministrazioni e garantire migliore qualità dei servizi.
In particolare, si chiarisce il principio della gara ad evidenza pubblica per la concessione al socio privato del servizio o la costituzione di una società mista prevedendo che al socio privato, selezionato con gara pubblica, sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento con l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
Le concessioni esistenti dovranno cessare nel 2011. Gli affidamenti “in house” sono disciplinati come modalità di affidamento straordinaria del servizio.

►Appalti Pubblici: in Senato all’esame riforma del PROJECT FINANCING
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Approda questa settimana in Senato un disegno di legge contenente una riforma organica della procedura di finanza di progetto. Il provvedimento, stato presentato su iniziativa dei Senatori Martinat e Pontone, intende semplificare le norme, rendere più agevoli le procedure e più certi i tempi.
In particolare il disegno di legge impone con maggiore incisività l’obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, consente, in assenza di programmazione pubblica, di presentare proposte per l’adempimento di obblighi di legge (es. smaltimento di rifiuti), introduce il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), in sostanza una concessione dove il privato riceve, come corrispettivo, un canone di disponibilità assicurato dal committente (e non il diritto di gestire l’opera ed incassare tariffe).
Viene previsto, inoltre, un indennizzo per le spese sostenute dal promotore in caso di mancata valutazione della proposta in tempo predeterminato.
Ulteriori misure di semplificazione sono introdotte, infine, per semplificare la procedura concorsuale (con possibilità per il promotore di ovviare all’inerzia del committente pubblicando a sue spese l’avviso) e per agevolare il pagamento del prezzo di concessione consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l’opera realizzata.

►Giurisprudenza della Corte di cassazione: responsabilità dell’appaltatore e del committente in materia di sicurezza
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con la sentenza n.28197 del 9 luglio u.s., la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i rapporti tra committente ed appaltatore in relazione alle responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori.
La sentenza ha precisato che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.
I Giudici evidenziano i contenuti dell’art. 7 del Dlgs 626/1994 ove, dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", si prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli". Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
La cooperazione richiamata dalla normativa, non può intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

►Giurisprudenza del Tar: esclusione per omessa dichiarazione sulle condanne penali
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Tar Lazio (Roma sez.III quater 27/8/2009 n. 8304) ha dichiarato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente, pertanto, non può sindacare sull'incidenza effettiva del reato compiuto ed ha l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante. La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa.
Il Tar riprende quanto affermato dal Consiglio di Stato che ha ritenuto l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, configurabile come causa autonoma di esclusione dalla gara (Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723) in quanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente.

►Lavori Pubblici: in ipotesi di imprese controllate è ammissibile la partecipazione alle gare se il rapporto è ininfluente
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Uno schema di decreto legge all’esame del Governo prevede una modifica al Codice dei Contratti con la quale si dispone che i concorrenti in situazioni di controllo possano dichiarare che tale situazione è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta. Spetterà poi alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.
Tale intervento scaturisce da una sentenza della Corte di giustizia (sentenza 19 maggio 2009 C-538/07) che ha ritenuto incompatibile la disposizione di cui all’articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perché non consente alle imprese di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di compromettere la trasparenza e falsare la concorrenza tra gli offerenti.
Il provvedimento del Governo prevede la seguente aggiunta all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”.
Il decreto legge è stato preliminarmente esaminato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 settembre e sarà approvato in una delle prossime riunioni a Palazzo Chigi.

►Sicurezza: modificato il regime di comunicazione del nominativo RLS
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, l’Inail ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008, la comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non ha più cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o designato; successivamente, in caso di assenza di nuove comunicazioni, la situazione sarà ritenuta non modificata.
Si precisa, peraltro, che le elezioni o le designazioni degli RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
La mancata comunicazione del RLS, tuttavia, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00 (art. 32 del dlgs. n. 106/09).

►Fisco: Agenzia Entrate su trattamento IVA
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con una Risoluzione del 27 agosto u.s. l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento tributario ai fini Iva applicabile al consorziato nei confronti del Consorzio soggetto ad Iva ad esigibilità differita. In particolare, il quesito ha riguardato un soggetto facente parte di un Consorzio che non ha scopo di lucro che agisce per conto e nell'interesse dei consorziati, al fine di realizzare iniziative dirette all'acquisizione di appalti e concessione di opere pubbliche e private.
Il Consorzio agisce, dunque, quale mandatario senza rappresentanza e pertanto, per i corrispettivi, la fatturazione al committente avviene da parte del Consorzio e successivamente vi è la fatturazione al consorzio da parte dei consorziati.
La fatturazione da parte del consorzio verso gli enti pubblici viene effettuata con IVA ad esigibilità differita; viene richiesto all’Agenzia se anche il consorziato possa fatturare al Consorzio con IVA ad esigibilità differita.
L’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio non possano essere equiparate, dal punto di vista della fatturazione con esigibilità differita a quelle rese dal consorzio all'ente pubblico. Tuttavia, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente (art. 7 del d. l. n. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e decreto ministeriale del 26 marzo 2009), l'azienda consorziata potrà emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, mediante apposita annotazione in fattura che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.

►Lavori Pubblici: tasso di mora per il 2009 al 6,64%
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009 il Decreto ministeriale 4 agosto 2009 che ha rideterminato la misura del tasso di interesse di mora da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell`articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).
Il nuovo tasso di mora e' fissato per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 al 6,64%. La precedente misura era fissata al 6,83 % per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

►Edilizia: in gazzetta il DPCM sul Paiano Casa
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 , recante il Piano nazionale di edilizia abitativa che mira a realizzare 100.000 alloggi in 5 anni da destinare a nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani svantaggiati, studenti fuori sede, sfrattati e immigrati regolari a basso reddito.
Il “Piano nazionale di edilizia abitativa”, come noto, costituisce attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e viene emanato con un sensibile ritardo, circa 10 mesi, rispetto ai tempi previsti .
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, individuate dal decreto legge 112, saranno ripartite con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM.
Sono disponibili 150 milioni per l’attivazione del sistema integrato dei fondi immobiliari e 200 milioni per gli interventi di edilizia sovvenzionata di competenza di ex Iacp e comuni.
Per la piena operatività del piano dovranno tuttavia essere emanati ulteriori provvedimenti per disciplinare i seguenti aspetti:

- regolamentazione del fondo immobiliare e procedure di selezione dei fondi;
- ripartizione dei fondi pubblici tra le regioni;
- esercizio dei poteri sostitutivi;
- istituzione del Comitato per il monitoraggio del piano;
- possibile ricorso ad altri strumenti finanziari.

Le proposte di intervento saranno attuate attraverso accordi di programma tra Ministero, Regione e comuni, approvate con Dpcm dopo delibera del Cipe d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il ruolo di proponente del singolo piano è attribuito al Comune che dovrà promuovere e valutare le proposte con procedure ad evidenza pubblica, sia nel caso di ricorso a finanziamenti pubblici che nell’ipotesi di progetti autofinanziati.
La mancata intesa a livello regionale non pregiudicherà l’attuazione della proposta che potrà essere raggiunta comunque con accordo di programma promosso dal Ministero.

L’art. 5 del DPCM disciplina i parametri di finanziamento prevedendo che:

- per gli alloggi di edilizia residenziale a canone sociale il contributo statale possa coprire l’intero costo di realizzazione;
- per gli alloggi a canone sostenibile in locazione per almeno 25 anni, il contributo statale non potrà superare il 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero;
- per gli alloggi locati per una durata superiore a 25 anni i contributo massimo non potrà superare il 50%.

Terminato il periodo previsto di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo le modalità e nell’ordine previsto dall’art. 7:

- offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 1,3% oltre l’inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
- offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 2% oltre l’inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
- cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
- offerta al comune ed agli ex Iacp alle stesse condizioni.

Inoltre si segnala che il Governo sta definendo un nuovo piano per favorire l’offerta di edilizia abitativa in grado di aumentare l’offerta di appartamenti per giovani in affitto a basso costo con possibilità di riscatto.
L’iniziativa dovrebbe riguardare le principali città italiane nelle quali saranno individuate aree o edifici disponibili nei vari quartieri per poter realizzare piccoli complessi da destinare ai giovani. Il progetto coinvolgerebbe terreni demaniali e strutture esistenti (comprese vecchie proprietà Iacp) da demolire che verrebbero sostituite da palazzine gradevoli (non più di 10 appartamenti per un ampiezza di 60-80 mq ciascuno), con ricorso al project financing.
La remunerazione sarà garantita dalla rata dell`affitto, cui potrebbe seguire la decisione di riscattare l`immobile.

 

 

►Edilizia: il Consiglio Superiore dei lavori pubblici approva le linee per il cemento armato
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha approvato il testo definitivo delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di cemento armato, cemento armato precompresso e murarie mediante FRP"
Il Ministero delle Infrastrutture ritiene che le nuove linee guida, approvate nel corso dell'ultima Assemblea Generale del Consiglio, possano avere un eccezionale rilevanza nelle applicazioni di rafforzamento strutturale e restauro di innumerevoli edifici colpiti dagli eventi sismici dell'Aquila dello scorso 6 aprile.
Contemporaneamente, una Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 5 agosto u.s. (pubblicata sulla G.U. del 13 agosto n. 187) fornisce indicazioni sull’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/1/2008) e sulla cessazione del regime transitorio conclusosi lo scorso 30 giugno.
In merito agli interventi per i quali, tenuto conto del livello di progettazione e di procedura raggiunti, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione della normativa tecnica previgente e l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009, il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni:

«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.» Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

►Edilizia:interpello del Ministero del Lavoro su problematiche rilascio DURC
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha fornito alcuni chiarimenti su alcune problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Nella nota ministeriale si precisa che il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Qualora non sia stato presentato alcun ricorso amministrativo o giudiziario e l'impresa versa in una delle condizioni che non consentono di certificarne la regolarità contributiva non sarà possibile il rilascio del DURC. SI ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, "in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 [del medesimo Decreto] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".
Richiamando poi una sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero precisa che la stazione appaltante pubblica deve limitarsi ad "acquisire" dagli enti previdenziali la certificazione di regolarità contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla gravità o meno delle violazioni "alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali".

►Pagamenti: direttiva presidenza CDM
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 recante “Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato a favore di imprese private”.
La Direttiva fa seguito a quanto previsto all’articolo 9 del d.l. n. 78/2009, che prevede iniziative e misure per assicurare tempestività nei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché alle richieste avanzate in tal senso anche nel corso delle iniziative promosse dagli Stati Generali delle costruzioni.
La direttiva prevede quanto segue:

Le Amministrazioni dello Stato adottano con la massima celerità ogni opportuna iniziativa, anche di natura organizzativa, funzionale e procedurale, finalizzata a rendere tempestivi i pagamenti in favore di imprese private delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
A tale scopo le predette Amministrazioni provvederanno a emettere, non appena saranno rese disponibili le occorrenti risorse finanziarie, e non oltre il 1° agosto p.v., i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle medesime imprese.
Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta gli atti occorrenti ai fini dell'attribuzione alle suddette Amministrazioni di un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more di approvazione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009. A questo punto dovrebbe essere imminente la firma del Ministro Tremonti sul decreto ministeriale che prevede lo sblocco delle risorse (circa 18 miliardi, tra competenza e cassa) necessarie per sbloccare i crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..
L’emanazione del provvedimento è prevista previsto dalla recente legge anticrisi (legge n.102/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04-08-2009, Supplemento Ordinario n. 140) con la quale si dispone che l`ammontare dei crediti esistenti al 31 dicembre 2008 e iscritti come residui passivi nel 2009 deve essere “reso liquidabile” attraverso l`approvazione di un decreto del ministero dell`Economia.
 

►Sicurezza: al via la patente a punti
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 31 luglio, ha approvato il decreto legislativo che modifica ed integra il Dlgs 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, oltre a prevedere una completa rivisitazione del sistema sanzionatorio, introduce una sorta di patente a punti. Si tratta sostanzialmente di una norma quadro che rinvia la disciplina delle modalità operative ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Il datore di lavoro, dopo una verifica di idoneità che accerti la conoscenza ed il rispetto delle norme sulla sicurezza, otterrà una patente a punteggio pieno. In caso di incidenti e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i punti verranno decurtati; l'azzeramento del punteggio comporterà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.
Si riporta di seguito il testo della disposizione contenuta nell’art. 17 che modifica l’art. 27 del D. Lgsvo n.81/2008: “Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo dell’attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”.
Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo di redigere il piano di sicurezza nei casi di presenza anche non simultanea di più imprese in cantiere in cui l’entità presunta non raggiunga i 200 uomini giorno, l’eliminazione della visita preassuntiva, la fissazione della data certa del Duvri al momento della presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

►Lavori Pubblici: approvata la conversione del D.L. “Anti Crisi” con le nuove norme sulla verifica delle offerte
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

E’ stato definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta (S.O. n.140 della G.U. n. 179 del 4 agosto u.s.) la legge n. 102 di conversione in legge del D.L. n. 78/09 contenente “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.
Il testo prevede disposizioni modificative del Codice dei Contratti in tema di verifica delle offerte anormalmente basse eliminando il sistema delle giustificazioni preventive all’atto dell’offerta e consentendo la verifica contemporanea di più offerte.
In particolare, viene previsto (art. 87) che quando un`offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all`offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l`importo complessivo posto a base di gara e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell`offerta. Successivamente all`esito dell`ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà procedere all’esclusione.
Ulteriori modifiche all’art. 88 prevedono che la stazione appaltante richieda la presentazione, da fornire per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni e che la stessa, ove lo ritenga opportuno, possa istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici per esaminare le giustificazioni prodotte.
Il provvedimento varato dal Parlamento su iniziativa del Governo prevede, altresì, la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), degli utili reinvestiti prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall`imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella A.
Viene prevista, inoltre, l’emanazione di un`apposita disciplina per garantire tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti delle pubbliche amministrazioni in attuazione della direttiva 2000/35/CE recepita con il D.Lgs. 231/02.
Si segnala che sulla stessa G.U. del 4 agosto è stato pubblicato il decreto legge n. 103 contenente alcune disposizioni correttive del decreto legge n.78.

►Lavori Pubblici: modifica della disciplina sulla valutazione delle offerte
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Con una modifica (testo provvisorio) del Codice dei Contratti inserita nel maxi emendamento relativo alla conversione in legge del d.l. n.79 (c.d. decreto anti crisi), da oggi oggetto di votazione a Montecitorio, vengono introdotte sostanziali modifiche sui tempi e sulle modalità di verifica delle offerte.
In particolare le modifiche comporteranno la soppressione dell'obbligo di presentare le giustificazioni già in fase di offerta (attraverso la soppressione dell'attuale art. 86, comma5) e la valutazione contemporanea delle offerte anomale con conseguente velocizzazione della procedura.
Il procedimento di verifica delle offerte avrà inizio con la richiesta delle giustificazioni da parte della stazione appaltante che, a tal fine, assegnerà al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione appositamente costituita, esaminerà le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiederà per iscritto all'offerente le ulteriori precisazioni entro 5 giorni (rispetto agli attuali 10 giorni). Prima di procedere all'esclusione dell'offerta la stazione appaltante convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni (attualmente sono 5 giorni) per consentirgli di indicare ogni possibile elemento utile.L'emendamento prevede altresì che, in alternativa all'attuale sistema di verifica progressiva delle migliori offerte, "la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta…".
In caso di urgenza per la presentazione delle offerte viene inserito un termine non inferiore a 45 giorni per le offerte che hanno ad oggetto il progetto definitivo in caso di appalto integrato.Le nuove disposizioni saranno applicate "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

►Edilizia:pubblicate le linee guida sulla certificazione energetica degli edifici
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, il D.M. contenente le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento prevede anche strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione con le Regioni. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni confermata solo se viene accertato il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.Saranno abilitati alla firma del certificato i dipendenti di enti pubblici o di società di servizi (anche private) abilitati alla progettazione ed iscritti agli ordini, liberi professionisti, tecnici abilitati: per i tecnici con solo diploma sarà tuttavia necessaria una specifica formazione.
Viene di fatto abbandonata l'attuale attestazione provvisoria e la possibilità che l'attestato sia predisposto da colui che ha curato la progettazione o la direzione lavori dell'immobile.

►Pagamenti: pubblicato il decreto per la certificazione dei crediti verso la P.A.
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio u.s. il decreto 19 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che disciplina le modalità con le quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regione degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare all'amministrazione debitrice l'istanza di certificazione del credito.
La presentazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2009 e deve essere redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al decreto, per consentire la cessione del credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.
Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno dovranno indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità. La pubblica amministrazione interessata, tuttavia, "può" (non deve) rispondere entro 20 giorni e dovrà verificare anche, prima di rilasciare la certificazione, che il creditore non abbia debiti fiscali nei confronti dello Stato, nel qual caso la certificazione sarà resa al netto delle somme dovute.

►Giurisprudenza del TAR: nella trattativa privata l’atto di aggiudicazione non determina vincoli contrattuali
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Il Tar Campania (Napoli sez. I 3/7/2009 n. 3705) ha evidenziato che nella trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per l'Amministrazione ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali. L'individuazione dell'offerta migliore resta, pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione del contratto. In particolare, si ritiene che "L'Amministrazione che persegua l'affidamento di un contratto mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno."

►Edilizia: firmato il DPCM attuativo del Piano Casa
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio che consente di dare attuazione al piano di housing sociale previsto dall'articolo 11 del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008) che individua diverse categorie beneficiarie: famiglie e giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a sfratto, immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione. Si prevede la realizzazione di 100.000 alloggi in 5 anni attraverso un intervento iniziale di 200 milioni di euro che diventeranno 550 milioni con prossimi stanziamenti. Il piano, come noto, è costituito da un insieme di interventi di edilizia residenziale pubblica, project financing ed un sistema integrato di fondi immobiliari, cui è devoluto uno stanziamento di 150 milioni di euro, che a regime si stima attrarrà investimenti per tre miliardi di euro. E' prevista nel progetto la collaborazione, anche finanziaria, di Regioni ed Enti locali e la riqualificazione di aree demaniali. Dalla sua entrata in vigore ci saranno 180 giorni di tempo per inoltrare le proposte al Ministero.

►Lavori Pubblici: determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. sulle opere di urbanizzazione
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

L'Autorità ha reso nota la Determinazione n. 7 che esamina alcune problematiche applicative in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione emerse a seguito delle modifiche introdotte con il terzo decreto correttivo (D.Lgs 152/2008) al Codice.
Con riguardo alle opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria la norma del Codice prevede l'ipotesi della gara indetta dal privato o, in alternativa, l'ipotesi che sia l'amministrazione sulla base del progetto preliminare del privato, ad assumere le funzioni di stazione appaltante.
L'Autorità precisa che, nell'ipotesi di gara indetta dal privato, questi "in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto."
In merito all'altra questione inerente la destinazione degli eventuali risparmi di spesa, l'Autorità conclude sostenendo che tali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come gli eventuali costi aggiuntivi.
Nel caso di gara indetta dall'Amministrazione si è posta l'ulteriore questione se il privato (attuatore del piano o titolare del permesso di costruire) possa partecipare alla gara.La risposta deve considerarsi negativa solo qualora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione sia stata direttamente curata dall'impresa titolare del permesso di costruire, ma non quando questa sia stata solo committente del progetto.L'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, infine, deve avvenire mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice (procedura negoziata senza pubblicazione di bando), sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione.

►Lavori Pubblici: l’Autorità di Vigilanza LL.PP. fornisce nuove indicazioni sulla verifica delle offerte anomale
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Con la Determinazione n.6 dell' 8 luglio u.s. l'Autorità di Vigilanza ha fornito nuove indicazioni sul corretto svolgimento della procedura di verifica delle offerte anomale prevista dall'art. 88, comma 7 del Codice.
La norma, modificata dal terzo decreto correttivo, prevede che "La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."
La Determinazione dell'Autorità dovrebbe consentire di accelerare notevolmente i tempi di gara. Finora, infatti, dopo aver fissato la soglia di anomalia, l’amministrazione avviava una lunga fase di verifica che iniziava con le giustificazioni scritte depositate dal concorrente e si concludeva con un confronto tra impresa e stazione appaltante. Solo dopo aver verificato, una per volta, le posizioni delle imprese la stazione appaltante procedeva ad eventuali esclusioni e poi a determinare l'aggiudicatario. Ora l’Autorità prevede le varie fasi istruttorie della verifica siano svolte in contemporanea, partendo dalla migliore offerta, proseguendo subito con le altre, anche se non ancora concluse le fasi precedenti, seguendo l’ordine progressivo dei ribassi offerti.
L'Autorità ha precisato che la procedura deve articolarsi in tanti sub procedimenti quante sono le offerte da verificare. Occorre, anzitutto, procedere alla determinazione della soglia di anomalia:
a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);e) si calcola -sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".
Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui alle lettere e), f) e g) l'unica operazione: si calcola la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. Successivamente, per gli appalti dotto 1 milione di Euro, si procede:
alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento che non ha contribuito alla determinazione delle medie;
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla "soglia di anomalia"; in caso di parità si procede per sorteggio;
alla verifica -qualora il ribasso offerto in base ad elementi specifici appaia anormalmente basso - della congruità dell'offerta
Per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di Euro si procede:
alla valutazione, ai sensi dell'articolo 88 del Codice, della congruità di tutte le offerte ammesse - comprese, quindi, anche le offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto A, lettera c) della presente determinazione, che non hanno contribuito alla determinazione della "soglia di anomalia") e quelle il cui ribasso è superiore a detta "soglia di anomalia" - a partire dalla prima migliore offerta; la valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala;
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia, non anomala.
Le stazioni appaltanti possono comunque procedere a valutare la congruità di ogni altra offerta, purché vi sia un sospetto di anomalia.
All'esito del procedimento di verifica, le stazioni appaltanti dichiarano le eventuali esclusioni e pronunciano l'aggiudicazione.Nel merito degli elementi che devono essere oggetto della verifica, l'Autorità ha precisato che l'elencazione proposta dal Codice non è tassativa, ma meramente esemplificativa. Inoltre, nella procedura di verifica di anomalia, è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando l’immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico.

►Ambiente: rifiuti da apparecchiature di illuminazione - Modalità di Finanziamento
ANIEM API Sarda -  17.07.2009

In attuazione dell’art. 10, comma 4, del D.lgs. 151/2005 è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 il Decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Modalità di finanziamento della gestione di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse”.
Il provvedimento, emanato con tre anni di ritardo ed in vigore dal 17 luglio 2009, conferma l’impostazione legislativa che assegna in capo ai produttori il finanziamento dei rifiuti rientranti nei beni dell’allegato 1A punto 5 (“Apparecchiature di illuminazione”) e 1B, punto 5 (*), del D.lgs. 151/2005, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall’origine (domestica o professionale).
Sono previste due modalità di finanziamento per la gestione delle lampade esauste a seconda della tipologia di bene. In entrambi i casi è necessaria l’adesione ad un sistema collettivo adeguato. Fino al 13 febbraio 2011 il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di detti rifiuti potrà essere indicato separatamente dal prezzo al momento della vendita di nuovi prodotti.
Il contributo è in ogni caso determinato in base alle quote di mercato di ciascun produttore nell’anno solare di riferimento. La quota di mercato viene calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del D.lgs. 151/2005 in maniera differenziata rispetto alle seguenti tipologie di beni:
- Apparecchi di illuminazione “generica” di cui all’allegato 1B, punto 5.1 (art. 3)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero e peso dei beni immessi sul mercato nazionale secondo quanto comunicato dagli stessi produttori al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee” di cui all’art. 14, D.lgs. n. 151/2005. Per quanto riguarda il peso dei beni si segue la seguente suddivisione in fasce: fascia 1: peso minore o uguale a 2 kg
fascia 2: peso compreso tra 2 e 8 kg
fascia 3: peso maggiore di 8 kg
Entro il 14 settembre 2009 i produttori devono inviare al Registro nazionale di cui all’art. 14 del D.lgs. 151/2005, la fascia o le fasce di appartenenza indicando, nel secondo caso, anche il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.
- Apparecchi di illuminazione a tubi fluorescenti di cui all’allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (art. 4)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale e comunicati al Registro di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2005 secondo le modalità vigenti.
(*) Punto 5. Apparecchiature di illuminazione- allegato 1B al D.lgs. 151/2005
5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

 

►Energia: nuove regole per favorire la concorrenza nel mercato del Gas e Gpl
ANIEM API Sarda -  17.07.2009

È stato pubblicato dall’Autorità per l’energia il ‘Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG)’, delibera ARG/gas n. 64/09, al fine di rimuovere eventuali distorsioni del mercato del gas, promuovere la concorrenza ed accrescere la trasparenza, con benefici per le imprese e i consumatori.
Il testo semplifica e raccoglie in modo organico le disposizioni relative all’attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas e introduce alcune significative novità: viene definito un valore unico nazionale per il corrispettivo dell’attività di vendita al dettaglio, garantendo così ai venditori una copertura più coerente dei costi di commercializzazione (ad es. call center, personale, fatturazione) e parità di trattamento a tutti clienti, anche di minori dimensioni.
Il Testo favorisce una maggior trasparenza del mercato: oltre all’obbligo di comunicare i prezzi medi praticati, i venditori saranno tenuti a pubblicare, nel proprio sito internet, le condizioni economiche del servizio di tutela per ciascuna località in cui operano, evidenziandone le diverse componenti.
L’Autorità ha anche rivisto i criteri di applicazione del servizio di tutela e delle relative condizioni economiche di fornitura, allo scopo di promuovere maggiormente la concorrenza.
Il Testo integrato ridefinisce i clienti finali che potranno usufruire del servizio di tutela, ovvero delle condizioni di fornitura stabilite dall’Autorità ed aggiornate ogni tre mesi.
Potranno usufruire del servizio di tutela:
  • i clienti domestici (che comprendono i condomini con consumi non superiori a 200.000 Smc annui) potranno mantenere automaticamente le condizioni economiche definite dall’Autorità;
  • i clienti non domestici con consumi superiori ai 200.000 Smc annui, che al momento attuale non sono ancora passati al mercato libero, potranno continuare ad usufruire delle condizioni economiche definite dall’Autorità fino al 30 settembre 2009;
  • i clienti non domestici con consumi inferiori ai 200.000 Smc annui, la stessa scadenza è fissata al 30 settembre 2010.
Al fine di accompagnare, con la dovuta gradualità, i medesimi clienti non domestici al mercato libero, i venditori sono obbligati ad avvertire i clienti attraverso una comunicazione nella prima bolletta utile. I clienti avranno 45 giorni di tempo per chiedere eventuali rettifiche circa la categoria di appartenenza.
Nella prima fattura utile successiva all’entrata in vigore del presente provvedimento, l’esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale e per ciascun punto di riconsegna:
a) la tipologia di appartenenza individuata;
b) l’invito al cliente ad inviare entro 45 (quarantacinque) giorni dall’invio della medesima fattura apposita comunicazione attestante l’eventuale diversa tipologia di appartenenza.
In assenza di risposta da parte del cliente finale entro i termini previsti, l’identificazione compiuta dall’esercente la vendita si intende confermata.
Il Testo integrato introduce semplificazioni rispetto alle condizioni economiche di fornitura.
Considerando le diverse componenti che contribuiscono alla definizione del prezzo finale di fornitura, per quanto concerne la “commercializzazione all’ingrosso”, il Testo integrato conferma sostanzialmente i criteri di calcolo ed il livello in essere, semplificando la formula di aggiornamento trimestrale (dal 1 ottobre 2009).
L’Autorità ha anche introdotto una componente della tariffa del servizio di distribuzione tale da garantire, ai clienti con bassi consumi, il mantenimento di una spesa contenuta.
Infine, il Testo integrato prevede una rideterminazione della componente relativa al servizio di trasporto, finalizzata ad uniformare gli ambiti tariffari attualmente vigenti.
Relativamente alla fornitura di gas diversi da gas naturale (ad es. GPL), il Testo integrato conferma i criteri di determinazione e aggiornamento delle condizioni di fornitura attualmente in essere, avviando un procedimento per la revisione della quota di vendita al dettaglio e della componente relativa all’approvvigionamento dei gas di petrolio liquefatti.
Si riportano i link alla delibera dell’Autorità in oggetto ARG/gas n. 64/09 ed al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG).

►Ambiente: disposizioni e proroghe contenute nel Decreto-Legge anticrisi n. 78/09
ANIEM API Sarda -  09.07.2009

Il Decreto-Legge n. 78/09 “Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” pubblicato nella G.U. n. 150 del 1 luglio u.s., riporta alcune misure finanziarie e proroghe afferenti alla materia ambientale. Il provvedimento dovrà essere convertito in Legge entro il 1 settembre p.v.

Articolo 5 – Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

È escluso dall’imposizione di reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 (si riporta uno stralcio dei codici ATECO in fondo alla pagina). Tale disposizione decorre per investimenti fatti dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

Per i soggetti i cui impianti rientrano nel campo di applicazione della Seveso-bis (D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche) gli incentivi si applicano solo se è documentato l’adempimento dei relativi obblighi e prescrizioni del citato decreto.

L’incentivo viene revocato se il soggetto cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

Articolo 23 – Proroga dei termini

Al comma 11 – (disciplina pile ed accumulatori) proroga dell’obbligo di iscrizione dei produttori di pile ed accumulatori al Registro nazionale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188. La proroga fa slittare l’adempimento dal 18 giugno 2009 al 18 settembre 2009 (proroga di ulteriori 3 mesi). Per maggiori dettagli sulla normativa si rimanda alla Circolare n. 33 del 24 febbraio 2008 pubblicata su Multidoc.

Al comma 21 – (disciplina tariffa rifiuti) proroga al 31 dicembre 2009 dell’adozione del Regolamento del MATTM di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla definizione di criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa rifiuti. Viene quindi prorogata sempre al 31 dicembre p.v. la facoltà dei Comuni di passare autonomamente alla TIA secondo le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Divisione 28- Codici ATECO- fonte ISTAT
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

►Edilizia: dal 1° luglio l'attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite
ANIEM API Sarda -  30.06.2009

Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.
La misura riguarderà le compravendite, permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.
Non è necessario redigere il documento per gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Il DLgs 112/2008 ha comunque eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.
Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.
Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la valutazione dell’anomalia delle offerte è discrezionalità della stazione appaltante
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Le valutazioni compiute dall’amministrazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico, discrezionale e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o palesi errori di fatto. A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 12/6/2009 n. 3769) sottolineando come il giudice amministrativo debba sostanzialmente limitarsi ad accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato come nessuna disposizione imponga che la valutazione delle giustificazioni delle offerte debba avvenire alla presenza delle singole imprese che tali giustificazioni hanno effettivamente prodotto.

►Edilizia: abolito il riferimento al valore normale dell’immobile ai fini fiscali
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

E` stato approvato in via definitiva il disegno di legge Comunitaria 2008 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”).
Il provvedimento, fra l’altro, prevede l`eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al “valore normale” dei fabbricati ceduti ai fini fiscali (IVA, imposte sul reddito) introdotte dall`art.35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006. L`eventuale scostamento tra il corrispettivo di cessione ed il “valore normale” costituirà unicamente una “presunzione semplice” che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.

►Ambiente: UE contesta l’eliminazione del certificato energetico dagli atti di compravendita
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Nelle scorse settimane la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora contestando l’eliminazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili.
Dall’entrata in vigore della legge 133/2008, come noto, è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005- di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

►Ambiente: in arrivo chiarimenti sul riutilizzo di terre e rocce da scavo
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 la Legge 18 giugno 2009, n. 69 contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Il Governo dovrà adottare entro il 30 giugno 2010 uno o più decreti legislativi di revisione della normativa ambientale che, fra l’altro, dovranno precisare le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Previste anche modifiche alla Legge 241/1990 finalizzate a ridurre i tempi procedimentali migliorando efficienza ed efficacia dell`azione amministrativa attraverso meccanismi preventivi e repressivi con un potenziamento delle garanzie del privato nei confronti della pubblica amministrazione.

►Lavori Pubblici: in arrivo dal CIPE nuove risorse
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Nelle prossime riunioni del Cipe è previsto uno sblocco di risorse per complessivi 11,4 miliardi di euro destinati al finanziamento di opere infrastrutturali, che si andrebbero ad aggiungere ai circa 4,9 miliardi già stanziati.
In particolare, già nella prossima riunione del 26 giugno, dovrebbero essere approvate alcune grandi opere, i primi due contratti di programma del settore aeroportuale, oltre agli stanziamenti per l'edilizia scolastica in Abruzzo e lo stanziamento di 2-4 miliardi per la ricostruzione post terremoto, sempre in Abruzzo.
Il Cipe dovrebbe altresì sbloccare circa 800 milioni di risorse Fas da destinare all’attuazione di un programma di opere localizzate sul territorio, prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno, predisposto dai Provveditorati.

►Edilizia: HOUSING sociale avanti a piccoli passi
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

La Corte dei conti ha dato il via libera alla Delibera del Cipe dell’8 maggio u.s. che ha sbloccato 200 milioni di euro per il social housing regionale e 150 milioni da versare sul fondo nel quale sarà coinvolta anche la Cassa Depositi e Prestiti..
La Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno u.s. ed esprime parere favorevole sullo schema di “Piano Nazionale di edilizia abitativa”.
Il Cipe, inoltre, ha invitato “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2009:
• una stima delle risorse pubbliche, private e non profit, complessivamente attivabili per il Piano casa;
• la quantificazione delle eventuali risorse residue….;”.

Il Ministro delle infrastrutture, inoltre, dovrà richiedere ad ogni regione di comunicare i criteri utilizzati per il riparto effettivo delle risorse di rispettiva competenza, rilascio;
limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani.”
L’effettiva ripartizione dei fondi tra Regioni resta però in attesa del Dpcm attuativo del Piano Casa; dopo la pubblicazione del provvedimento occorreranno 60 giorni per l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le proposte di programma dovranno poi essere inoltrate al Ministero entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm per la ripartizione dei fondi. Il termine per stabilire il criterio di operatività dei fondi è fissato a 90 giorni dal Dpcm
Il Piano, come noto, è articolato in sei linee di intervento (fondi immobiliari, alienazione alloggi e.r.p., project financing, agevolazioni a cooperative edilizie, programmi integrati, interventi ex Iacp o di Comuni).
A parte le modalità previste attraverso fondazioni immobiliari e programmi promossi direttamente da Iacp e Comuni, l’attuazione del Piano è realizzata mediante accordi di programma o con le procedure della “Legge Obiettivo”. Gli alloggi realizzati o recuperati attraverso le suddette linee di intervento possono fruire di un contributo statale:
- fino al 30% del costo se locati ad un canone non superiore al canone sostenibile (definito con decreto 22/4/2008), per una durata di 25 anni o comunque non inferiore a 10 anni, nel caso di alloggi locati con patto di promessa di vendita;
- fino al 50% se locati a canone sostenibile per più di 25 anni;
- fino al 100% per gli alloggi a canone sociale.Con una recente determinazione, l’Autorità ha precisato che il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture va affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione.
In caso di carenza di organico, la stazione appaltante deve verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di un’altra amministrazione; gli eventuali affidamenti esterni dell’incarico di collaudo devono avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica. I dipendenti pubblici non possono partecipare alle gare, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego.
Il collaudo deve comprendere ogni attività di verifica tecnica e, ove necessario, il collaudo statico. Le società di ingegneria possono partecipare alle procedure concorsuali, ma devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione. Per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alle gare, i requisiti dovranno essere proporzionati alla prestazione richiesta e comprendere anche le altre prestazioni professionali (progettazione e direzione lavori).

►Urbanistica: aggiornamento conferenze sul Piano Paesaggistico Regionale
ANIEM API Sarda -  24.06.2009

L'assessore regionale dell'Urbanistica Gabriele Asunis ha incontrato le realtà locali per il varo della riforma del Piano paesaggistico regionale e pianificazione territoriale. Diverse le tematiche affrontate nel corso dei nove incontri di lavoro tenutisi ad Alghero e Arzachena (18 maggio), Lanusei e Muravera (22 maggio), Pula (4 giugno), Oristano (8 giugno), San Gavino (9 giugno) e Carbonia (16 giugno) e Nuoro (23 giugno).
Le Conferenze territoriali, precedute dai Tavoli preliminari di lavoro, rappresentano occasione di "stimolo e ascolto" con amministratori locali, tecnici, esponenti del mondo sociale ed economico, ma anche associazioni ambientaliste, mirate alla ricerca condivisa di una strategia per la valorizzazione del paesaggio della Sardegna.
Per giovedì 25 giugno è invece in programma a Cagliari, alle ore 9 nella sala congressi della Fiera Campionaria, il Tavolo Tematico nel corso della quale saranno tratte le conclusioni di questo lavoro di raccolta delle sollecitazioni pervenute dal territorio e di concertazione, frutto dell'attività degli ultimi due mesi dei Tavoli tematici e delle singole Conferenze territoriali.
La Conferenza regionale resta fissata per il 30 giugno 2009, alle ore 10, alla Fiera Campionaria di Cagliari.


 

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvalimento possibile anche se non è previsto nel bando
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009, ha sostenuto che l'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione all'interno del bando, restando ferma la necessità di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara.

►Giurisprudenza del TAR: equivalenza tra fideiussione bancaria e polizza assicurativa
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

Il TAR Veneto (sez. I 8/6/2009 n. 1659) ha affermato che nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. L’art. 1 della legge n. 348/1982, infatti, è chiaro nell’individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico.
In virtù di tale previsione, quindi, anche nell’ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l’altra.
Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile.

►Lavori Pubblici: annullamento della gara d’appalto in caso di erronea indicazione della categoria prevalente
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

L’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., in un recente parere, ha esaminato la legittimità dell’operato di una stazione appaltante che ha omesso di indicare in un bando di gara la categoria prevalente, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Nel caso specifico, in particolare, un Comune è incorso nell’errore di utilizzare un modello di bando di gara predisposto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e, dunque, non adatto all’importo dei lavori da appaltare (pari a 314.200 euro), indicando, per lo più, nel bando di gara la categoria OS 26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali), anziché la categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari).
Conseguentemente, a parere dell’Autorità, l’ente appaltante avrebbe dovuto valutare la possibilità di adottare un provvedimento di rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi riportate, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare.
Il Comune, invece, ha espletato le operazioni di gara, peraltro ammettendo concorrenti in possesso della qualificazione sia per la categoria OG 3 sia per la categoria OS 26, e quindi titolari di requisiti speciali difficilmente comparabili tra di loro, ed ha adottato, altresì, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
L’Autorità ha ritenuto il bando di gara non conforme alla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo, quindi, che il Comune avrebbe dovuto valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara.

►Edilizia: nuova proposta di legge per il rilancio del settore
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

E’ stato presentato alla Camera dall’onorevole Mauro Pili, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, un nuovo disegno di legge recante interventi strategici e urgenti per il rilancio dell’economia attraverso un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio. Il provvedimento mira ad avviare un piano straordinario sul risparmio energetico, riqualificare il patrimonio edilizio attraverso una gamma organica di interventi, da nuove costruzioni a demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, promuovere azioni tese al perseguimento di un'efficiente e moderna attività urbanistica e edilizia con il principio della premialità volumetrica legata alla classificazione energetica, favorire la riqualificazione del sistema turistico ricettivo.
Il ddl si compone di 14 articoli.
L’articolo 1 elenca le finalità della legge, ripartendo dall’accordo Stato-Regioni del 1° aprile scorso. Le Regioni dovranno legiferare prevedendo interventi di edificazione di nuove aree attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%, programmi integrati di intervento, recupero della volumetria di edifici in stato di degrado, interventi di rivitalizzazione del turismo con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35% e aumento dei diritti edificatori a destinazione ricettiva fino al 35%.
L’articolo 2 condiziona gli ampliamenti all’incremento delle prestazioni energetiche “entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque dì volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica” ed “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente”.
Con l’articolo 3 e l’articolo 4 sono regolate invece le competenze delle Regioni e degli enti locali, con la previsione per le Regioni di fissare ulteriori ambiti di esclusione della norma ed altre fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare e con la possibilità per i Comuni di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Secondo l’articolo 5 l’ammissibilità della proposta di intervento è subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell’edificio interessato, qualora esso già non sia classificato in una delle prime tre. Per un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari è richiesta la classe C.
La rigenerazione urbana, presente nell’articolo 6, prevede la sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi condizioni di degrado e abbandono, accompagnata a miglioramento dell'efficienza energetica, compatibilità ambientale e gradevolezza estetica. I premi di cubatura sono ammissibili solamente se viene certificata almeno la classe energetica C.
Coinvolte le strutture alberghiere grazie all’articolo 7, con interventi di rivitalizzazione urbana, potenziamento e riorganizzazione della capacità ricettiva e con l’incremento del diritto edificatorio detenuto fino ad un massimo del 35%.
L’articolo 8 suddivide gli incrementi di edificabilità in base all’efficienza energetica. Saranno quindi possibili ampliamenti del 20% della volumetria su edifici per i quali può essere certificata l’appartenenza alla classe energetica C, del 30% per gli immobili della categoria B, del 35% per gli edifici di classe A.
L’articolo 9 individua i proprietari degli edifici pubblici e privati quali soggetti attuatori. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle leggi regionali e terminare non oltre i 36 mesi.
Secondo l’articolo 10), il Comune potrà promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano.
In base all’articolo 11 gli interventi potranno essere realizzati con Dia, permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica, se gli ampliamenti riguardano immobili sotto tutela. L’articolo 12) prevede detrazioni fiscali, fissando al 55% le detrazioni per le spese documentate e sostenute dopo l’entrata in vigore della legge.
L’articolo 13) indica la copertura finanziaria ottenuta riducendo il fondo previsto dall’articolo 6 del. DDL 112/2008. Previsti, infine, dall’articolo 14) poteri sostitutivi del Governo, che intervengono in caso di ritardi nell’approvazione delle leggi regionali.

► SICUREZZA SUL LAVORO: COSTITUITE ARTICOLAZIONI REGIONALI DI ENFEA ► SICUREZZA SUL LAVORO: COSTITUITE ARTICOLAZIONI REGIONALI DI ENFEA
Ufficio Stampa CONFAPI - 17.06.2009

Roma, 16 giugno 2009 - ENFEA, l'ente bilaterale costituito da Confapi e CGIL - CISL - UIL che si occupa di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, sta vivendo un momento di grande rilancio per volontà delle parti costituenti di coinvolgere i territori nello sviluppo delle politiche attive a favore delle imprese e dei lavoratori in materia di sicurezza.

L'assemblea, dopo aver approvato il bilancio, ha dato il via libera alla costituzione di 20 articolazioni regionali distribuite su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di offrire ambiti di operatività in relazione alle Regioni e agli enti locali chiamati a sviluppare azioni ed interventi in materia di sicurezza e di formazione mirata.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Marco Simeon, imprenditore friulano espressione di Confapi, che ha sottolineato che «l'attività di ENFEA si apre al territorio con lo scopo di offrire servizi alle imprese e ai lavoratori. È un impegno che vede Confapi e le organizzazioni sindacali direttamente coinvolte con quello spirito di collaborazione che deve contraddistinguere chi ha veramente a cuore la salute dei lavoratori e lo sviluppo della cultura della sicurezza».

Nelle prossime settimane le articolazioni regionali di ENFEA potranno formalmente costituirsi sulla base del regolamento approvato dall'assemblea dell'ente e potranno avviare concretamente la loro attività a favore del sistema economico e produttivo locale.

►Giurisprudenza del TAR: avvilimento negato per lavori di bonifica amianto
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

Mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”.
In particolare, secondo il TAR Puglia (Bari sez.I 3/6/2009 n. 1379) deve ritenersi escluso l'avvalimento dei requisiti autorizzatori per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, infatti, è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. La qualificazione complessiva richiede pertanto una serie di requisiti specifici: possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali e, in base al decreto legislativo 626/1994, formazione professionale per i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto.

►Edilizia: pubblicato il primo decreto attuativo su rendimento energetico
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005. Il decreto, composto di otto articoli, riguarda, in particolare, le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti, i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche, i criteri generali ed i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale.
Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.
Ove tecnicamente possibile, viene altresì ritenuto necessario realizzare interventi che permettano la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
La periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento è stata fissata:
• a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
• a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
• a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.

►Edilizia: scostamento tra inflazione reale e programmata entro il 2%
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 dell’8 giugno u.s. il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/5/2009 che deve verificare le differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008.
Il Decreto ha registrato l’assenza di scostamenti superiori al 2 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il ta