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Area Tecnico-Legale

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvalimento plurimo ammissibile per requisiti diversi
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Il Consiglio di Stato (sez. V 23/2/2010 n. 1054) ha ritenuto che l’avvalimento, come disciplinato dal Codice dei Contratti (dlgs 163/2006), renda ammissibile la pluralità di avvalimenti per requisiti distinti.
L’art. 49, comma 6, infatti, vieta solo di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre non impedisce di avvalersi di due distinte imprese per due diversi requisiti.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: omessa presentazione delle giustificazioni preventive
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

La previsione univoca del bando che commina l'esclusione del concorrente che ha omesso di presentare le giustificazioni preventive impediscono alla parte ricorrente di giovarsi dell’ orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sull’ insegnamento offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 27/11/2001, esclude la possibilità di sanzionare con l’esclusione la carenza delle giustificazioni preventive in assenza di una specifica previsione espulsiva da parte della lex specialis. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V 17/2/2010 n. 922).

►Edilizia: in Gazzetta il Decreto Milleproroghe e il Decreto Emergenze
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010 n. 25 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.".
Il provvedimento contiene misure sull’adeguamento antisismico delle scuole e sul ripristino di agevolazioni fiscali nelle zone franche urbane.
Altre proroghe temporali interessano il settore delle costruzioni.
In tema di fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione, viene prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
E’ stato fissato al 30 aprile 2010 il termine per la proroga degli arbitrati.
Entro il 28 febbraio 2010, dovranno essere adottati i Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale.
Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreatve vengono prorogate fino alla fine del 2015.
In Gazzetta (supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009) è stata anche pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile".
Il provvedimento contiene le disposizioni sull’attuazione del piano carceri e sull’attività di monitoraggio del rischio sismico.
La stessa legge rinvia al 1° gennaio 2011 (la precedente scadenza era fissata al 1° gennaio 2010) l'obbligo, per i nuovi edifici, di vincolare il rilascio del permes-so di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

►Lavori Pubblici: formulato il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

Il Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici.
In merito all’ambito di applicazione del provvedimento, i Giudici rilevano come “sicuramente si deve escludere che il regolamento statale possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tale materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.” L’applicazione estensiva del Regolamento va quindi riferita alle Regioni a statuto ordinario, mentre si propone che “nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente regolamento si applica limitatamente alle sue disposizioni che attuano norme del codice che rientrino nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette Regioni e Province autonome”.
Il Consiglio di Stato fornisce alcuni rilievi anche sulla disciplina del sistema di qualificazione.
In particolare, suggerisce di regolamentare il modo più rigoroso il divieto per le Soa di svolgimento delle attività promozionale attraverso soggetti esterni.
La Sezione del Consiglio, inoltre, lamenta l’assenza di “alcuna misura incentivante volta ad attenuare i costi di qualificazione per le piccole e medie imprese, pur possibile ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera g) del codice.”
In merito all’utilizzo dei lavori in subappalto, la formulazione attuale prevede che l’appaltatore può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% ovvero il 40% dell’importo complessivo, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente e l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato non solo per la qualificazione nella categoria prevalente, ma anche, in alternativa, “ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile; per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”.
Lo schema di regolamento, dunque, attribuisce all’impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione anche per lavori eseguiti in regime di subappalto anche per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Il Consiglio di Stato ritiene che tale nuova previsione sia in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Viene quindi proposto il mantenimento del sistema vigente.
Sulla questione relativa ai requisiti di attrezzatura tecnica per le categorie specialistiche, contenuti nell’All. A 1, i Giudici ritengono prioritario che “i requisiti di specializzazione siano individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni, ma garantendo il potenziale accesso al mercato delle opere superspecialistiche di tutti gli operatori in grado di eseguirle, tenendo presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.” La questione, pertanto, viene rimessa alla valutazione del Ministero.
Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora valutare le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato prima del varo definitivo del testo da parte del Consiglio dei ministri

►Edilizia: Piano Casa, approvata circolare con gli indirizzi applicativi
ANIEM API Sarda -  03.03.2010

La Giunta regionale ha approvato il 2 marzo, su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la Circolare contenente gli indirizzi applicativi sulla legge regionale n° 4 del 23 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo" - Capo Primo, "Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente".
La finalità del documento è, da un lato, quella di indirizzare le attività dei soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione all’articolato normativo verso un’uniforme e coerente applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale, dall’altro quella di consentire alle amministrazioni comunali di poter rispondere speditamente alle numerose istanze di intervento provenienti da cittadini e imprenditori
Il testo tiene conto delle tematiche di maggiore interesse e frequenza segnalate dai Comuni e dagli operatori nel corso delle attività di informazione e confronto, poste in essere dall’amministrazione regionale.
La Giunta, in questo modo, ha inteso agevolare il compito delle amministrazioni locali affinché venga data una risposta rapida e incisiva ai cittadini, riavviare le attività edilizie e favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente allo scopo di contenere il consumo di nuovo territorio. Con gli indirizzi applicativi si vogliono raggiungere sollecitamente gli obiettivi che il Piano Casa si è prefisso, cioè quelli di rivitalizzare il settore dell’edilizia sarda per far ripartire il sistema economico e produttivo isolano.

►Ambiente: Decreto correttivo SISTRI - Proroga dei termini
ANIEM API Sarda -  02.03.2010

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010 il Decreto 15 febbraio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'. In allegato il D.M. e relativi allegati.
Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio u.s.
Il provvedimento, oltre a contenere i termini di proroga all’iscrizione per entrambi i gruppi di soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, introduce alcune significative modifiche e integrazioni.
Proroga dei termini relativi all’iscrizione a SISTRI (art. 1)
Vengono prorogati i termini dell’iscrizione dei soggetti obbligati a SISTRI ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 di 30 giorni. Pertanto le nuove scadenze sono:
I gruppo (art. 1 comma 1 lettera a), art. 2) – 31 marzo 2010.
II gruppo (art. 1, comma 1 lettera b) – 29 aprile 2010.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (art. 3)
Si forniscono precisazioni in merito alle categorie rientranti nel I gruppo. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 si iscrivono a SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrando nelle scadenze del I gruppo.
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 4)
Si forniscono precisazione in merito alle imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali che abbiamo intenzione di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale.
Tali soggetti hanno la possibilità di scegliere due possibili alternative modalità di dotazione dei dispositivi USB:
1. un dispositivo USB relativo alla sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti;
2. un dispositivo USB relativo alla sede legale, un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti. In questo caso il contributo è versato per ciascun dispositivo richiesto. In caso di iscrizioni già avvenute, qualora il soggetto voglia usufruire di questa facoltà, deve richiedere i dispositivi aggiuntivi per ciascuna U.L. tramite il numero verde: 800 00 38 36.
Integrazione dell’Allegato II – Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati (rif. art.5)
L’integrazione riporta le modalità di pagamento dei contributi e vengono fornite precisazioni sul calcolo dei contributi per le seguenti categorie:
A) imprese (escluse le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti);
B) imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
C) impianti che gestiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di rifiuti urbani; discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15); imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento che risultano produttori ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006.
D) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti; incluse specifiche nel caso di trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi;
E) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), incluse specifiche in caso di imprese che, utilizzando lo stesso veicolo, raccolgono e trasportano rifiuti ai sensi del C. 5 e 8 dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006;
F) comuni per la Regione Campania.
G) imprese di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi.
Vengono precisate le modalità di pagamento (presso qualsiasi ufficio postale, presso gli sportelli del proprio istituto di credito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato), inclusa la specifica che “Ciascun Operatore, una volta iscritto a SISTRI, riceverà un numero di pratica e successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.”
Una volta effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare al SISTRI via fax al 800 05 08 63 o all’indirizzo di posta elettronica: contributo@sistri.it gli estremi del pagamento secondo le modalità indicate dal DM 15 febbraio 2010. In assenza di questa comunicazione, il sistema non procederà alle attività successive di personalizzazione dei dispositivi e di consegna degli stessi.
A seguito del predetto invio la CCIAA, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle CCIAA, o dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contatteranno gli Operatori per la comunicazione della data di appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi e delle black box.
Indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione al SISTRI (art. 6)
È stato ufficializzato l’invio on line del modulo di iscrizione anche per posta elettronica all’indirizzo: iscrizionemail@sistri.it
Modifiche all’articolato del DM 17 dicembre 2009 (rif art. 7, 11, 12):
• All’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda sistri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.
• All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;
• All’art. 5, viene inserito il comma 7 – bis. Si disciplina la movimentazione di rifiuti non pericolosi per cui la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.
• La nota alla sesta tabella dell’Allegato II – demolitori e rottamatori viene eliminata (la nota includeva in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli).
• Le Schede SISTRI di cui all’Allegato III hanno subito correzioni principalmente di carattere formale (errori di trascrizione, ecc). I nuovi modelli sono scaricabili dal portale SISTRI. Si evidenzia l’unica modifica sostanziale, ovvero l’integrazione con una sezione specifica (sez. 3-bis) per i “Rifiuti dall’estero”della scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell’Area Movimentazione Rifiuto dell’Allegato III.
• La definizione di Delegato viene sostituita dalla seguente:
“il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.”
Ulteriori tipologie particolari (art. 8)
• Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)
• Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (art. 9)
Si forniscono integrazioni rispetto alle modalità operative dei suddetti soggetti, i quali sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale MUD, tramite la compilazione della scheda SISTRI- Area Registro Cronologico.
Moduli di iscrizione (art. 10)
Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica.
Si evidenzia l’introduzione della sezione 3A per gli operatori che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, ai sensi dell’Art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 in applicazione dell’art. 4 del DM 15 febbraio 2010.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammesso il recesso nei raggruppamenti in fase di gara
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.

►Ambiente : il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.
Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria).

►Internazionalizzazione: investimenti in Mauritania
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

La Direzione Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri organizza, il 23 marzo 2010 a Roma, P.le della Farnesina, 1, una Country Presentation dedicata alle opportunità d'investimento e di rafforzamento dell’interscambio commerciale con la Mauritania. I lavori saranno aperti alle ore 10.00 dal Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini; per la Mauritania è prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri, Sig.ra Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, accompagnata da alti rappresentanti delle istituzioni economico-finanziarie e da imprenditori mauritani. Nel pomeriggio, potranno essere organizzati, a richiesta, incontri bilaterali tra i componenti della delegazione mauritana e le controparti italiane interessate.
Di seguito in allegato, su segnalazione della Confapi, un invito per la partecipazione alla manifestazione, corredato di una scheda di adesione da compilare e restituire al mittente entro il 19 marzo 2010, nonché un programma provvisorio ed una sintetica Scheda Paese.

►Fiscale: ripristinate le agevolazioni per le zone franche urbane
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ripristina le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall`IRAP e dall`ICI) per le zone franche urbane; tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese “micro” e “piccole” secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 6-5-2003 n. 2003/361/CE.
Il provvedimento europeo prevede che “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) e` costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un`impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un`impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”

►Edilizia: slitta di 5 mesi l’adeguamento antisismico delle scuole
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

E’ in corso di approvazione alla Camera il testo di conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, (c.d. Milleproroghe recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la proroga al 30 giugno 2010 del termine entro il quale individuare gli interventi di immediata realizzabilità per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole e la relativa ripartizione delle risorse. Si tratta, come noto, del programma di adeguamento antisismico delle scuole, che sarebbe dovuto già partire dal 30 gennaio, e sul quale la Finanziaria 2010 ha stanziato 300 milioni di Euro.
Intanto il Ministero dell’Istruzione, attraverso il suo Ufficio Statistica, ha avviato una raccolta dati per realizzare l'anagrafe dell’edilizia scolastica, con l’obiettivo di accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, intervenire tempestivamente sulle segnalazioni delle autorità locali competenti e programmare gli interventi e gli investimenti necessari.
Tale iniziativa, che si propone di creare una banca dati on line costantemente aggiornabile, è prevista dall’art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

►Edilizia: la Camera approva le norme sul Piano carceri
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Lo scorso 19 febbraio la Camera ha approvato il disegno di legge relativo alla conversione del D.L. n. 195/2009, contenente le norme attuative del Piano Carceri. Il testo, che passa ora all’esame del Senato per concludere l’iter entro il 28 Febbraio, elimina la norma che avrebbe introdotto la “Protezione Civile S.p.a. e conferma la scelta di prevedere un iter più snello per la localizzazione e l’espropriazione delle aree ove realizzare gli istituti penitenziari. In particolare sono conferiti pieni poteri al Commissario straordinario che potrà avvalersi del Dipartimento della Protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali.
E’ stato peraltro approvato un ordine del giorno con il quale si richiede di stilare una “black list” di fornitori e prestatori di servizi, considerati a rischio di inquinamento mafioso, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti il Piano Carceri.
Il Governo, inoltre, è vincolato a dare priorità alla ristrutturazione ed alla messa a norma delle case circondariali attualmente esistenti ed a rispettare le intese sulle aree con i comuni interessati.

►Ambiente: nuovi incentivi dal 2011 per il fotovoltaico
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

È stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U., il decreto ministeriale recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Ambito di applicazione
Il decreto in oggetto distingue le seguenti categorie di impianti oggetto di incentivi:
- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
e si applica a tutte le categorie citate per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010, eccezion fatta per i soli impianti a concentrazione che entreranno in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/12/2010, ai quali si applicheranno le tariffe incentivanti del decreto in esame e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime recate dal D.M. 19/02/2007.
Il citato D.M. 19/02/2007, recante la vigente disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, continuerà ad applicarsi, così come modificato dal decreto in commento, agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010.
Per i soli impianti a concentrazione, i soggetti beneficiari sono le persone giuridiche ed i soggetti pubblici, mentre per gli altri impianti sono ammessi anche i condomini e le persone fisiche.
Le citate categorie di impianti sostituiscono quelle del vigente sistema di incentivazione di cui al D.M. 19/02/2007, che distingueva in impianto integrato, parzialmente integrato, o integrato, ed assegnava una tariffa crescente al crescere del grado di integrazione achitettonica.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti solari fotovoltaici, realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconosciute per un periodo di 20 anni.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio: 01/01/2011-30/04/2011, 01/05/2011-31/08/2011, 01/09/2011-31/12/2011. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe del periodo 01/09/2011-31/12/2011 saranno decurtate del 6% all'anno.
Tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B per l'anno 2011, sono riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe saranno decurtate del 2% all'anno.
Per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare, le tariffe per il 2011 sono indicate in Tabella C, e saranno decurtate del 2% all'anno nel 2012 e 2013.
Le tariffe per gli anni successivi al 2013 saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale.
Scambio sul posto e premialità
Gli impianti di potenza fino a 200 kW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti che non aderiscono allo scambio sul posto, l'energia immessa in rete può essere ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Leg.vo 387/2003, ovvero ceduta sul mercato.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Tale premio può consistere in una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale, ovvero, per gli edifici di nuova costruzione, se ottengono una prestazione energetica per il raffrescamento estivo inferiore di almeno il 50% dei valori minimi individuati dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2009.
Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa di cui all'art. 8 è incrementata del 5%. Inoltre per i sistemi con profilo di scambio prevedibile le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui è mantenuto un dato profilo di scambio.
Cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono accessibili dagli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti 28/07/2005, 06/02/2006 e 19/02/2007, e possono essere cumulate solo con gli incentivi indicati all'art. 5 del decreto in commento. Inoltre sono esclusi gli impianti già oggetto di detrazioni fiscali, fatta salva la riduzione dell'IVA.
Tariffe per il 2010 e disposizioni per l'Abruzzo
Il GSE ha comunicato sul proprio sito internet le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010, calcolate decurtando il 4% dai valori base previsti dall'art. 6, comma 2 del D.M. 19/02/2007. Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28/07/2005, con domanda di ammissione agli incentivi inoltrata entro il 15/02/2006 (per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe), per l'anno 2010 la tariffa base aggiornata è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto ed a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
In proposito il decreto in commento prevede che la decurtazione delle tariffe per l'anno 2010 non sia applicata agli impianti ubicati nei territori terremotati dell'Abruzzo. Inoltre per detti impianti il periodo di diritto alle tariffe è considerato al netto dei periodi di fermo conseguenti all'evento sismico.

►Edilizia :le novità nel decreto milleproroghe
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

E' in corso di discussione alla camera la legge di conversione del D.L. 194/2009 (cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe»), che dovrà essere approvata entro il 01/03/2010.
Come di consueto molte sono le novità che si annunciano rispetto alla versione ufficiale del provvedimento. Segue una sintetica illustrazione delle principali, già approvate dal Senato lo scorso 11 febbraio, con l'avvertenza che si tratta comunque di norme non ancora in vigore e dunque teoricamente suscettibili di ulteriori modifiche. Si rimanda alla disamina della conversione in legge per una analisi definitiva.
Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Il comma 4-bis dell'art. 8 rinvia al 01/01/2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), che definisce il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Il suddetto obbligo, inizialmente previsto dal comma 288 dell'art. 1 della L. 244/2007, era stato poi differito al 01/01/2010 dall'art. 29, comma 1-octies, della L. 14/2009.
L'obbligo è peraltro da considerarsi già vigente nei comuni che nel frattempo hanno adeguato i propri regolamenti edilizi.
Proroga sfratti
Il comma 7-bis dell'art. 5 proroga il blocco degli sfratti per finita locazione al 31/12/2010.
Il blocco era stato in precedenza disposto fino al 31/12/2009 dalla L. 199/2008, come modificata dalla L. 102/2009.
Qualifica di restauratore e collaboratore restauratore
Il comma 4-bis dell'art. 1 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in materia di acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore.
Potrà dunque acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità, colui che alla data del 31 luglio 2009 abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro con le modalità previste dell'art. 182, comma 1-bis, lettera a) del Codice (che attualmente individua come limite temporale la data di entrata in vigore del D.M. 24/10/2001, n. 420).
Analoga modifica riguarda la disciplina dell'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (attualmente l'esperienza professionale di almeno 4 anni deve essere stata maturata entro il 10 maggio 2004).
Compravendite di terreni
Il comma 4-bis dell'art. 2, a decorrere dalla data di entrata un vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31/12/2010, assoggetta alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%:
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.


 

►Edilizia: agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2010 il D. Min. Sviluppo Economico 26/01/2010, concernente la disciplina delle agevolazioni fiscali previste, ai sensi dei commi 344 e 345, dell'art. 1, della L. 296/2006, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
A seguito dell'estensione di dette agevolazioni (detrazione dall'imposta lorda del 55% della spesa sostenuta ) a tutto il 2010, prevista dall'art. 1, comma 24, lettera a), della L. 244/2007, era  stato emanato con il D. Min. Sviluppo Economico 11/03/2008, recante i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, oltre ai requisiti tecnici per la sostituzione con generatori alimentati a biomasse ed alle metodologie di calcolo.
Il decreto in oggetto apporta dunque delle modifiche al decreto 11/03/2008 tenuto conto dello sviluppo della normativa in materia (D.P.R. 59/2009 e D.M. 26/06/2009), di segnalazioni da parte di operatori del settore e della necessità di razionalizzare l'uso della biomassa al fine di contenere l'emissione di polveri sottili nell'aria.
In particolare il decreto modifica la Tabella 2 di cui all'Allegato B del D.M. 11/03/2008, introducendo la voce relativa alle «chiusure apribili e assimilabili» di cui al D.P.R. 59/2009, e fissando valori di trasmittanza termica rivisti, generalmente in maniera più stringente, eccezion fatta per i valori relativi alle ristrutturazioni dei pavimenti, tutti aumentati perchè ritenuti finora troppo elevati.
Inoltre per gli interventi di sostituzione con generatori alimentati a biomasse sono introdotti ulteriori requisiti tecnici ed un coefficiente correttivo finalizzato ad un uso paritario delle biomasse con le fonti fossili e rinnovabili.
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano a partire dal 14/03/2010; entro tale data l'Enea adeguerà la sezione del proprio sito Internet dedicata alla presentazione della documentazione.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: rimodulabilità del piano economico finanziario nella concessione
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2010 n. 653) è intervenuto sull’ammissibilità di una rimodulazione del piano economico finanziario in corso di gara.
L’art.143 co.7 del d.l.g.s. n.163 del 2006 prevede che l’offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (pef) al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Nel piano l’amministrazione verifica l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività espletata.
Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.
Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria della offerta, il piano non si sostituisce alla offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività oggetto di concessione. Il Consiglio di Stato, quindi, si è espresso favorevolmente sull’ ammissibilità di una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara.

►Edilizia: i nuovi indici di costruzione di fabbricati residenziali
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

L'Istat ha avviato la diffusione dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato utilizzando come base di riferimento l'anno 2005, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento comunitario sulle statistiche economiche congiunturali. Il passaggio alla nuova base ha implicato una revisione del sistema di calcolo degli indicatori.
In allegato si riportano i dati riferiti al primo trimestre 2009.
All'interno del gruppo dei materiali, nel terzo trimestre le diminuzioni congiunturali più ampie riguardano gli Impianti di sollevamento (meno 3,1 per cento) e i Laterizi e prodotti in calcestruzzo (meno 2,4 per cento). Risultano in aumento i costi di Apparecchiature idrico-sanitarie (più 0,9 per cento) e Inerti e Impermeabilizzazioni, isolamento termico (più 0,5 per cento per entrambi). In termini tendenziali, le diminuzioni più marcate si registrano per le categorie Metalli (meno 36,0 per cento), Materiale ed apparecchiature elettriche (meno 6,9 per cento) e Laterizi e prodotti in calcestruzzo (meno 3,5 per cento). Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano gli Impianti di sollevamento (più 5,6 per cento) e le Impermeabilizzazioni, isolamento termico (più 2,0 per cento).

►Edilizia: il D.D.L. sulla qualificazione nella fase di accesso al settore edile
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Passi in avanti all’VIII Commissione della Camera nell’iter di approvazione del disegno di legge che intende definire una disciplina per la qualificazione del costruttore edile nella fase di accesso al settore. Sull’iniziativa, avviata senza esito anche nella passata Legislatura, erano stati presentati sei diversi disegni di legge (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).
Lo scorso 26 gennaio un comitato ristretto della Camera ha unificato e coordinato i diversi testi elaborando un testo unificato adottato come testo base. Il 10 febbraio la Commissione ha iniziato a verificare le proposte emendative rinviando comunque l’esame ad altra seduta.

►Lavori Pubblici : pubblicato il programma di interventi sui beni culturali per il prossimo triennio.
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Con il Decreto 1/12/2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 Febbraio u.s., il Ministero per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha reso noto il programma contenente l'indicazione degli interventi per gli anni 2010, 2011, 2012 per un importo complessivo pari a Euro 200.000.000.
Allegati al Decreto il quadro riepilogativo degli interventi con la ripartizione delle risorse ed una nota esplicativa che precisa i compiti della Società Arcus s.p.a. che si propone, fra l’altro, anche di sollecitare fonti di risorse sostitutive dell’intervento pubblico, prendendo in esame progetti di compartecipazione con altro soggetti pubblici e privati.

►Lavori Pubblici: contraddittorio con l’impresa prima dell’iscrizione al casellario in ipotesi di false dichiarazioni
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Con la Determinazione n.1 del 12 gennaio u.s., l’Autorità ha fornito un quadro riepilogativo sugli aspetti interpretativi ed applicativi relativi alle cause di esclusione dalle gare.
La Determinazione, che prende in esame tutte le fattispecie previste dalla normativa vigente, segue l’audizione tenutasi l’11 Novembre nel corso della quale l’Aniem aveva evidenziato l’esigenza di introdurre strumenti di garanzia per le imprese al fine di fronteggiare l’automatismo che comporta l’annotazione nel casellario e l’attivazione di effetti sanzionatori su semplice valutazione della stazione appaltante.
L’Autorità, recependo tale istanza, ha riconosciuto l’esigenza di procedere ad un contraddittorio tra P.A. ed impresa prima di deliberare l’eventuale iscrizione al casellario a seguito di segnalazioni dovute a presunte false dichiarazioni inerenti la documentazione di gara (art. 38, comma 1, lett h del Codice Contratti). In particolare l’Autorità, anche alla luce delle ripetute pronunce della giurisprudenza, ritiene che “un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile” con i principi generali del diritto. Va quindi assicurato “un contraddittorio preventivo all’annotazione del casellario informatico” disciplinato sulla base di quanto previsto da un allegato alla stessa Determinazione.
In merito alla regolarità contributiva, l’Autorità riconosce validità trimestrale al D.U.R.C..
Sulla controversa questione relativa all’obbligo di iscrizione alle casse edili per imprese che svolgono lavori pubblici, ma applicano contratti di lavoro diversi da quello dell’edilizia, la Determinazione precisa che la certificazione deve essere rilasciata dall’INPS e dall’INAIL.
L’esclusione per irregolarità fiscali trova una limitazione nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi o abbia usufruito d condono fiscale, previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito, a condizione che l’impresa provi tale situazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda o dell’offerta.
L’eventuale violazione degli obblighi fiscali perde comunque efficacia ostativa alla partecipazione alle gare nel momento in cui l’impresa regolarizzi completamente la propria posizione.
In relazione all’ipotesi relative a sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale, l’Autorità sottolinea come essa vada riferita, non solo alle competenza professionali, ma alla condotta ed alla gestione di tutta l’attività professionale. La valutazione sull’incidenza non dovrà essere astratta, ma dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati e della prestazione che l’impresa dovrà espletare se risulterà aggiudicataria. La valutazione negativa resta preclusa alla stazione appaltante nei casi di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.). La limitazione di protrae per il triennio successivo alla cessazione della carica del condannato. L’operatore economico, tuttavia, potrà interrompere il nesso di identificazione con il soggetto condannato (direttore tecnico, socio, amministratore) dimostrando di averlo estromesso dall’incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta sanzionata penalmente (licenziamento, assenza di collaborazioni in corso, avvio di azione risarcitoria, denuncia penale).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non basta il contratto di consorzio per l’avvalimento
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.641/2010, ha stabilito che il contratto di consorzio non è sufficiente a dimostrare l'effettiva messa a disposizione dei mezzi richiesta dall'istituto dell'avvalimento.
La dimostrazione delle condizioni per l’avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
E’ invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".

►Edilizia: il 36% esteso alle parti comuni degli edifici
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7E del 12 Febbraio u.s., si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità di "sfruttare" il bonus del 36% anche per i lavori sulle parti comuni degli edifici.
Si tratta delle aree oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
L’Agenzia, quindi, supera un orientamento più restrittivo e riconosce la ratio della normativa finalizzata ad estendere gli incentivi gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente.

►Lavori Pubblici: le proposte dell’ Autorità LL.PP. su precontenzioso e arbitrato
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sugli appalti, Luigi Giampaolino, intervenendo alle commissioni II e VII della Camera dei Deputati, ha proposto alcune modifiche normative relative al precontenzioso ed al giudizio arbitrale.
In particolare, l’Autorità ha avanzato le seguenti richieste:
a) l’introduzione, per determinati tipi di contratto o per determinati tipi di progetti, dell’obbligo per le parti (Amministrazione ed impresa) di adire in prima istanza l’Autorità, conferendo ad essa il potere di emettere una decisione vincolante (ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, ovviamente da modificare) circa le controversie insorte prima dell’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del principio del contraddittorio; la decisione dovrebbe essere assunta entro un termine breve, durante il quale si possa disporre la sospensione della possibilità di stipulare il contratto;
b) la revisione dei costi e dei tempi dell’arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio;
c) la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto per l’avvio dell’arbitrato amministrato;
d) la diversa composizione dell’organo arbitrale secondo l’entità o la complessità della controversia, dalla previsione di un solo arbitro (da nominarsi ovviamente dalla Camera arbitrale) per le controversie di modesta entità, sino a prevedere una composizione di cinque membri per gli arbitrati più complessi, non escludendo la presenza di tecnici nello stesso collegio;
e) una nuova disciplina della Camera arbitrale sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell’Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri interessi in gioco, sia pubblici (si pensi al Ministero dell’Economia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei mercati interessati).

►Ambiente: via libera del Consiglio dei Ministri sulla realizzazione degli impianti nucleari
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Consiglio dei Ministri, ottenuti i previsti pareri, ha approvato ieri in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
L’obiettivo previsto è quello di cominciare i primi lavori nei cantieri nel 2013 e la produzione di energia elettro-nucleare al 2020, consentendo una maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una minore dipendenza dalle importazioni e prezzi allineati a quelli europei.
Il decreto definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici per la realizzazione degli impianti nucleari, individua i criteri generali per l’idoneità dei territori ad ospitare un impianto, prevede che siano le imprese interessate a indicare i siti, che dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa.
Il processo di autorizzazione si basa sull’”autorizzazione unica” per la realizzazione e l’esercizio di ogni singolo impianto, che prevede un massiccio coinvolgimento delle regioni interessate.
Il decreto stabilisce che vengano riconosciuti benefici economici per le popolazioni, le imprese e gli enti locali dei territori interessati dalla realizzazione di impianti nucleari. Tali benefici sono a carico dei soggetti coinvolti nella costruzione e nell’esercizio degli impianti. Concretamente i benefici consentiranno la riduzione della spesa energetica dei consumatori finali del territorio interessato, della Tarsu, dell’addizionale Irpef, dell’Irpeg e dell’Ici.

►Lavori Pubblici : critiche dell’ Antitrust al sistema vigente
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento in vista della prima legge annuale sulla concorrenza, l’Antitrust sollecita maggiori poteri per poter tutelare meglio la concorrenza, evidenziando distorsioni e restrizioni che coinvolgono soprattutto i settori postali, ferroviari, autostradali e aeroportuali.
L’Autorità, in particolare, ha riscontrato che molte pubbliche amministrazioni tendono a limitare, ove possibile, il ricorso a procedure di selezione competitiva favorendo il ricorso agli affidamenti in-house. Sostanzialmente assente il ricorso a procedure di selezione competitiva nel rilascio di concessioni di beni pubblici, e ciò in molti settori, che vanno dal demanio marittimo all’utilizzo delle acque termali.
Sempre in materia di gare pubbliche, una problematica che l’Autorità ha frequentemente accertato concerne la realizzazione di forme varie di collusione fra le imprese partecipanti, suscettibile di vanificare in radice i benefici del meccanismo competitivo.
“In tale prospettiva, destano particolare preoccupazione le modalità, recentemente prescelte dal legislatore nazionale, per dare attuazione alla sentenza con cui la Corte di Giustizia ha ritenuto che determinasse un’ingiustificata compressione del favor partecipationis la norma nazionale che vietava in senso assoluto la partecipazione alla medesima gara di due imprese legate da un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., dovendo viceversa tale causa di esclusione essere valutata in concreto, con riguardo alla possibilità che il rapporto di controllo formale definisca effettivamente l’esistenza di un unico centro decisionale in relazione alla offerte di gara.”
L’Autorità, quindi, ha ritenuto di dover segnalare al legislatore come le nuove recenti disposizioni aumentino potenzialmente il rischio collusivo rispetto al passato, in particolare laddove non garantiscono appieno la possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere una completa e ponderata valutazione in ordine alla effettiva capacità del rapporto di controllo di influire sulla necessaria autonomia delle offerte.
In particolare viene evidenziata la necessità che le imprese producano, oltre alle usuali informazioni sulla propria struttura societaria ed eventualmente del gruppo di appartenenza, anche indicazioni sull’esistenza e sui contenuti di eventuali patti parasociali nei diversi azionariati, “indicazioni di dettaglio sulla composizione dei diversi organi societari, nonché sulla sussistenza di eventuali legami finanziari, in grado di condizionare reciprocamente, pur in un contesto organizzativo basato su processi decisionali formalmente distinti, i risultati economici delle imprese interessate”.

►Lavori Pubblici: regolamento al Consiglio di Stato
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Lo scorso 8 Febbraio il Consiglio di Stato ha avviato l’esame del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Fra gli allegati al testo regolamentare (All. A1) è stata inserita una disciplina fortemente selettiva per l’ottenimento dei requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate, prevedendo la disponibilità di attrezzature specifiche attinenti le lavorazioni per le quali si richiede l’attestazione. Per la prima volta viene stilato un elenco specifico non comprensivo dell’attrezzatura generica ai fini del raggiungimento del 2% di fatturato in attrezzature.
Per alcune categorie, inoltre, la percentuale di attrezzatura richiesta viene elevata all’8%.
Si tratta delle categorie OG 12 (Bonifica), OS 14 (Impianti smaltimento e recupero rifiuti), OS 20 – A (Rilevamenti topografici), OS 20 – B (Indagini geognostiche), OS 21 (Opere strutturali speciali), OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione), OS 29 (Armamento ferroviario).
Per la qualificazione in OG 11 ed OS 4, il personale dovrà essere inquadrato nel C.C.N.L. “metalmeccanica ed installazione impianti”.

►Lavori Pubblici: il TAR Sardegna conferma l’operatività Albo Regionale Appaltatori. Comunicazione dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici On. Carta
ANIEM API Sarda -  11.02.2010

L'Assessore regionale dei Lavori pubblici Carta informa tutte le stazioni appaltanti che con Sentenza n. 115 del 1° febbraio 2010, il T.A.R. Sardegna ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto, disposta in favore di un operatore qualificato A.R.A.. La pronuncia del giudice amministrativo fa seguito all’ordinanza n. 361/2009 del 30 settembre 2009, con la quale il T.A.R. Sardegna, in sede cautelare, nell'accogliere la richiesta di sospensiva di un bando di gara, e relativo provvedimento di aggiudicazione, pronunciava sulla fondatezza della censura di illegittimità della clausola del bando di gara che ammetteva, alla procedura di gara, anche gli operatori iscritti all’Albo Regionale degli Appaltatori (A.R.A.) di cui alla vigente L.R. 14/2002. Ebbene, con la sentenza n. 115 dello scorso 1° febbraio 2010, il T.A.R. Sardegna, ritenendo di dover privilegiare la trattazione dei motivi dedotti dalla controinteressata in sede di ricorso incidentale (aggiudicataria qualificata A.R.A.), ha dichiarato la fondatezza del medesimo.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale e dell’inammissibilità di quello principale, il TAR Sardegna lascia invariata la situazione ad essa preesistente, che vede aggiudicatario dell’appalto un operatore qualificato A.R.A..
Per quanto esposto, si conferma l'operatività dell’Albo Regionale degli Appaltatori, in linea con l’orientamento già espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009, secondo cui la Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, non ha effetto caducante nei confronti della legge regionale n. 14/2002 e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale.

►Giurisprudenza del TAR: divieto di partecipazione alle gare per soggetti operanti nei servizi pubblici locali
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Si applica il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006, nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel settore dei servizi pubblici locali. Lo ha stabilito il TAR Lombardia (Milano sez.I 11/1/2010 n. 8) precisando che anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo.
Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali.
Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo” (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell’ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all’art. 13 cit.

►Lavoro: sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Dal 1° gennaio 2008 il regime di decontribuzione sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello in via sperimentale e con riferimento al triennio 208/2010, è concesso nei limiti delle risorse economiche pari a 650 milioni di euro per ciascun anno.
Lo sgravio è relativo alla quota di retribuzione imponibile delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Annualmente il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e delle finanze emanerà un decreto per stabilire le modalità di attuazione della suddetta misura.
Con riferimento all’anno 2009 la misura incentivante è prevista nel limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori e che, tale beneficio, resta condizionato all’inoltro della domanda all’INPS. Il decreto, già firmato dai due dicasteri, è attualmente presso la Corte dei Conti per la relativa registrazione.
Con riferimento alle condizioni di accesso all’agevolazione, il Decreto conferma, inoltre, che i contratti di secondo livello devono essere depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto dell’Accordo 18 dicembre 2009, in cui tutte le Parti sociali nazionali hanno determinato che la valutazione dei parametri connessi all’EET, riferiti all’anno 2009, possa essere effettuata quale media nell’arco temporale del quinquennio 2005/2009, si suggerisce di effettuare il deposito presso le Direzioni Provinciali di Lavoro, entro i suddetti 30 giorni, anche dei verbali di conferma siglati a livello territoriale a seguito di tale nuova valutazione.
Tali verbali prevederanno anche la conferma che l’E.E:T. vigente per il 2009 sarà erogato anche nel 2010 in attesa delle nuove determinazioni in materia da parte del CCNL.

►Lavoro: chiarimenti del Ministero del Lavoro su CIGS e contratti di solidarietà
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1879/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di solidarietà da parte di imprese che abbiano nell`arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale.
Il Ministero sostiene la possibilità di superare, nell'arco di un quinquennio, il limite di 36 mesi di Cigs nel caso in cui il contratto di solidarietà venga utilizzato come strumento alternativo alla mobilità.
Il termine dei trentasei mesi non costituisce un limite inderogabile; è, infatti, la stessa legge n.223/91 a prevedere alcune ipotesi di superamento, fra le quali i casi di stipulazione di contratti di solidarietà.
 

►Lavori Pubblici: saltano le modifiche sulle cause di esclusione
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

E’ stata stralciata dal testo della Legge Comunitaria la preannunciata modifica sulle cause di esclusione oggetto di un emendamento approvato in Senato.
Il Presidente del Senato, infatti, ha dichiarato inammissibile l’emendamento in quanto estraneo ai contenuti della Legge Comunitaria.
 

►Ambiente: emendamento per prorogare detrazione 55%
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Con un emendamento presentato in fase di conversione del D.L. 194/2009 (Decreto Milleproroghe) viene riproposta la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’emendamento prevede anche l’estensione della detrazione alle spese “per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna”.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento.«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».
Ricordiamo che la proposta è stata finora respinta (emendamenti in tal senso sono stati bocciati in sede di approvazione della Finanziaria 2010), ma il Governo ha dato la sua disponibilità al mantenimento della detrazione.
Sull’applicazione del beneficio fiscale è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate precisando che la detrazione del 55% non è cumulabile con altri eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
 

►Sicurezza: riduzione del tasso medio di tariffa
ANIEM API Sarda -  04.02.2010

L’Inail comunica la proroga in via eccezionale, al 28 febbraio c.a. del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Alleghiamo la relativa circolare.

►Ambiente: nuovo sistema di gestione della tracciabilità e controllo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
ANIEM API Sarda -  01.02.2010

Segnaliamo la pubblicazione, del Decreto Min. Ambiente 17 dicembre 2009 GU 13 gennaio n. 9 SO 10 titolato “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, che viene per brevità definito con l’acronimo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema si pone come obiettivi :
- la semplificazione delle procedure e gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti;
- la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali
La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010 , consta di 12 articoli e 4 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Le novità introdotte sono molteplici e di fatto riguardano quasi la totalità delle imprese.
Di seguito cercheremo di riassumere per quanto possibile gli obblighi e gli adempimenti che andranno in vigore, soffermandoci soprattutto su quelli più imminenti che riguardano le modalità di adesione e il ritiro dei dispositivi elettronici (USB e Black Box)
Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
IL Decreto Ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti ad aderire, prendendo come riferimenti per la classificazione la tipologia dei rifiuti prodotti e il n° di occupati nell’azienda. In base a questi parametri individua poi un ordine di gradualità temporale per l’applicazione del SISTRI.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- i Comuni, Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- -i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- -i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- i trasportatori professionali e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- gli operatori del trasporto intermodale
- i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

I soggetti non obbligati possono se vogliono in maniera facoltativa comunque aderire al sistema, e tra questi ricordiamo:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- i trasportatori e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006

Modalità di iscrizione al SISTRI
L'iscrizione va effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
- online: www.sistri.it, il portale è attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- a mezzo via Fax n° verde: 800 05 08 63. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- numero Verde: 800 00 38 36. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h: 06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda
All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l’indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell’avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

La fase di iscrizione prevede il rispetto di un calendario che come già anticipato precedentemente, dividerà le aziende in base alla tipologia dei rifiuti trattatati e al numero di occupati. Le temporalità previste sono:
- dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010 per i seguenti soggetti:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• i trasportatori professionali di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 per i seguenti soggetti
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti che intendano aderire su base volontaria, l’iscrizione potrà avvenire dal 12 agosto 2010.
Modalità di consegna dispositivi elettronici
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
 per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
 per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
 il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
 la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
 nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

Canone annuale di iscrizione SISTRI
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. I canoni sono differenziati in base alla tipologia dei rifiuti prodotti e in base ai soggetti (produttori, trasportatori, smaltitori scc,). Il canone annuale andrà poi versato entro il 31 gennaio di ogni anno. L’allegato II del decreto, riporta i contributi ripartiti per categoria.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
- presso qualsiasi Ufficio Postale,mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare,nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Operatività del sistema
Il provvedimento prevede che il SISTRI sia operativo entro il :
- 13 luglio 2010 (primo gruppo) per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
- 12 agosto 2010 (secondo gruppo) per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12) che individua una serie di adempimenti ed in particolare:
 entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, ed obbligati all’iscrizione al SISTRI, comunicano al SISTRI stesso – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedenti all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
 entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.sistri.it.
Copia delle linee guida per l’applicazione del Sistri sono scaricabili direttamente dal sito www.sistri.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ambiente.

 

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: subentro nel contratto alle condizioni dell’aggiudicatario
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 11/1/2010 n. 20) si è espresso sull’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale successiva all’avvio di esecuzione del contratto e conseguente subentro nel contratto al posto dell’originario aggiudicatario. Il Consiglio ha precisato che tale subentro non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria. Secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se, dunque, nella gara per cui è processo, non era ab initio consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera specialistica eccedente il 15% dell’importo originario dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario dell’appalto, era in astratto subappaltabile.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7 e dell’art. 75 comma 6, d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario ha un obbligo ex lege di stipulare il contratto, la cui inosservanza è fonte di responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.

►Edilizia: le leggi regionali del Piano Casa 2
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Le Regioni italiane proseguono l’attuazione del “Piano Casa 2” , le misure di semplificazione degli interventi di edilizia residenziale sulla base delle linee concordate tra Governo e Regioni.
Tra il luglio e settembre dello scorso sono state approvate i provvedimenti in Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Valle D’Aosta e Abruzzo.
Negli ultimi tre mesi del 2009 si sono aggiunte le Leggi di Marche, Sardegna, Liguria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Campania.
Salgono quindi a 17 ( alle quali si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano) le Regioni che hanno “disegnato” ed approvato il proprio “Piano Casa”. All’appello manca la Calabria, dove il Governo ha proceduto al commissariamento della Regione al fine di dare attuazione all`accordo siglato con il 1 aprile 2009 e la Sicilia dove il disegno di legge e` ancora in attesa di essere approvato definitivamente in Giunta.

►Edilizia: chiarimenti INPS su contratti a tempo parziale
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

L’Inps, con circolare n. 6 del 13 gennaio 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo in questione, in relazione alle vigenti previsioni normative (art. 1, comma 1175 della Legge n.296/2006 – Finanziaria 2007).

►Sicurezza: aggiornamenti su riduzione 11,50% e premio sicurezza
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Con la nota Inail 331/2010, l’Inail ha aggiornato il modello di autocertificazione per l’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile.
Con un’ulteriore nota, lo stesso Istituto ha fornito indicazioni operative sulla riduzione del tasso di premio per le imprese che abbiamo eseguito, nel corso del 2009, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, in aggiunta ai parametri previsti dalla normativa vigente. Le aziende, che dovranno risultare operative da almeno un biennio, potranno conseguire una riduzione del tasso in misura fissa pari al :
- 5% per le grandi aziende (con oltre 500 lavoratori);
- 10% per le altre aziende.
Sul portale Inail e` possibile trovare le istruzioni, nonché il nuovo modulo di domanda, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
Le imprese, oltre a risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, dovranno aver effettuato un intervento tra quelli indicati nella sezione A modulo di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli elencati nelle restanti sezioni, di cui almeno uno nell`ambito della formazione e della informazione dei lavoratori.

►Ambiente: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  18.01.2010

E’ stato pubblicato nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio u.s. il Decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.Contestualmente alla pubblicazione del Decreto sono stati firmati 2 Protocolli di attuazione, rispettivamente con il Comando Generale dei Carabinieri e con Unioncamere.

Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010, consta di 12 articoli e 3 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.

Si dispone che l’entrata in vigore della piena operatività del sistema avvenga (art. 1):
Entro il 12 luglio 2010 per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);

Entro il 10 agosto 2010 per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

Per i soggetti di cui all’art. 1 comma 4 del suddetto decreto l’adesione a SISTRI può essere fatta su base volontaria (es. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con meno di 10 dipendenti, imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi).

Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12):

• Entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.

• Entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.

Infine, si allega quanto divulgato dal Ministero dell’Ambiente al fine di garantire una informazione chiara sugli adempimenti e uniformare le modalità di comunicazione delle imprese:
• Linee guida che descrivono le modalità operative del sistema;
• Prospetto sintetico che presenta una overview del SISTRI.

I documenti sono disponibili e scaricabili sul portale SISTRI, attivo da oggi. www.sistri.it

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la mancata sottoscrizione del capitolato da parte dei mandatari in ATI non comporta automatica esclusione
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Secondo il Consiglio di Stato (sez. V 29/12/2009 n. 8916) la mancata sottoscrizione del capitolato speciale da parte dei mandatari di un’ati non comporta alcun vincolo di esclusione.
Il caso riguarda una norma del Capitolato speciale nella quale si prevedeva che cui una copia di tale documento avrebbe dovuto essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara in segno d’accettazione. I Giudici hanno ritenuto comunque di dover interpretare tale disposizione in senso favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese partecipanti.

►Lavori Pubblici: nell’avvalimento la disponibilità dei requisiti deve essere provata rigorosamente
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

L’Autorità di Vigilanza, in un suo recente parere (n. 124/2009) ha precisato che l'istituto dell'avvalimento richiede non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione, di impegno da parte dell'impresa ausiliaria (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 7 aprile 2009 , n. 3227). Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009 , n. 837).

►Edilizia: circolare ministeriale chiarisce modalità applicative delle nuove norme tecniche
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Il Ministero delle Infrastrutture, con una circolare esplicativa pubblicata sulla G.U. del 22 dicembre scorso, ha fornito ulteriori indicazioni sull’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
Sull’obbligatoria applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, del D.M 14 gennaio 2008, sono emerse, in particolare, richieste di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore. Sull’argomento il Ministero aveva già emanato la circolare 5 agosto 2009, a seguito della quale, tuttavia, sono continuate a pervenire segnalazioni relative, soprattutto, alla persistente difficoltà di assimilazione della regolamentazione normativa alle costruzioni private.
Con la recente circolare di dicembre scorso, il Ministero precisa che “momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura. Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.”
Nell’ipotesi di variante in corso d’opera riguardante lavori di natura privatistica, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.
Pertanto dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche effettuando una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato (da parte del progettista strutturale dell’opera), con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.
Per quanto attiene, infine, i lavori pubblici, la Circolare ministeriale chiarisce che “qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.”

►Edilizia: piano carceri al Consiglio dei Ministri
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Il ministro della Giustizia ha portato in Consiglio dei ministri il più volte annunciato piano carceri che “partendo dalla dichiarazione dello stato di emergenza”, conterrà “tre pilastri” (incremento posti, norme di accompagnamento, aumento agenti di polizia penitenziaria) per risolvere la situazione di sovraffollamento.
Il Ministro ha preannunciato ieri in Parlamento che la capienza delle carceri arriverà a 80.000 posti, dagli attuali 63.000. La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà al capo del Dap, di rafforzare ulteriormente i propri poteri, anche in deroga alle normative sugli appalti: procedure di affidamento secretate e documentazione “riservatissima”.
Ricordiamo che la Finanziaria 2010 ha stanziato 500 milioni a sostegno del piano di edilizia carceraria., fornendo altresì indicazioni procedurali con attribuzione di competenze al Commissario straordinario ed al Cipe.

►Edilizia: proroga detrazione 36% e IVA 10% per le manutenzioni nella finanziaria 2010
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

E’ stata pubblicata sul S.O. n.243/L alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 la Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191). Queste le disposizioni rilevanti per il nostro settore:
Incentivi fiscali: confermata la proroga della detrazione Irpef al 36% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Dal 2012 sarà altresì a regime l'agevolazione che consente l'applicazione dell'aliquota ridotta Iva al 10% sui lavori di manutenzione degli edifici residenziali.
Disposizioni a favore dell’Abruzzo: viene introdotta, per l’anno 2010, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L`Aquila, con esclusivo riferimento ai “contratti a canone concordato” stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Rivalutazione aree privati: l’art. 2, comma 229, prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da soggetti privati, non esercenti attività commerciali, alla data del 1° gennaio 2010 mediante il versamento (effettuabile anche in 3 rate), entro il 31 ottobre 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree. Entro la stessa data del 31 ottobre devono essere effettuate la redazione ed il giuramento della perizia di stima che ridetermina il valore del terreno.
Detassazione contratti produttività: prorogata al 31 dicembre 2010 la detassazione dei premi di produttività, nei limiti di 6.000 euro, relativi a lavoratori del settore privato con reddito non superiore a 35.000 euro. Per tale fattispecie viene prevista l’applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

►Edilizia: diminuiscono ancora gli investimenti nel settore
ANIEM API Sarda -  17.12.2009

Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso la nota sull’andamento del settore delle costruzioni riferito al III° trimestre 2009.
Gli investimenti nel nostro settore si riducono in termini reali del 2,1% rispetto al secondo trimestre 2009 e del 9,1% rispetto al terzo trimestre 2008 (-9,3% edilizia abitativa / -8,9% edilizia non residenziale).
Nel periodo gennaio-settembre 2009 gli investimenti nel settore risultano diminuiti dell’8,4%.

►Lavori Pubblici: moralità professionale deve essere valutata sulla condotta generale dell’impresa
ANIEM API Sarda -  17.12.2009

L’Autorità di Vigilanza (parere n.114 del 22/10/2009) si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione di un’impresa il cui direttore tecnico era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta.
Nel parere emesso l’Autorità precisa che la "moralità professionale” non va riferita unicamente alle competenze tecnico-professionali nell’esecuzione dell’appalto della società interessata, ma alla condotta generale ed alla gestione di tutta l’attività professionale della stessa Nel caso specifico è stato ritenuto conforme allo spirito ed al contenuto dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, l'esclusione dell'impresa il cui direttore tecnico era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso con le modalità evidenziate nella sentenza (distrazione di somme, tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, svuotamento dell’azienda fallita in favore di una nuova società); tale reato, ancorché non sia direttamente e funzionalmente collegato al servizio da espletare, provoca una obiettiva incisione sulle garanzie del soggetto interessato e costituisce un indice di inaffidabilità della ditta in parola, che ostacola l’instaurazione di un normale rapporto di fiducia. Né può sottacersi, evidenzia l’Autorità, che la posizione del direttore tecnico nell’ambito di una società possa avere un potere decisionale sulla gestione e sull’attività dell’impresa. Infatti, al riguardo, secondo una costante giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, n. 523/2007), la ratio dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999 (norma poi trasfusa nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006), è quella di escludere dalla partecipazione alla gara di appalto le società in cui abbiano commesso gravi reati i soggetti che abbiano avuto un significativo ruolo decisionale e gestionale societario (amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico) ed a tal fine occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto più che alle qualifiche formali dallo stesso rivestite.
L’Autorità, infine, segnala che la tipologia della sentenza di condanna in esame (emessa per effetto del patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.) non può di per sé rendere irrilevante i fatti penalmente accertati, atteso che la previsione del legislatore al riguardo accomuna ogni fattispecie di condanna definitiva, sia se comminata sulla base di un rito ordinario, sia se disposta per effetto del citato patteggiamento, che non esclude la responsabilità del soggetto autore dei fatti penalmente rilevanti.

►Ambiente: conferma delle scadenze per gli adempimenti RAEE
ANIEM API Sarda -  15.12.2009

Facendo seguito alla Circolare n. 94 del 10 novembre u.s., è stata emanata nella G.U. n. 91 del 24 novembre u.s. la Legge 20/11/2009 n. 166 di conversione del D.L. n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).
Il provvedimento riconferma le scadenze già previste dall’ Art. 5 del D.L. 135/2009, e dispone che entro il 31 dicembre 2009:
• i produttori di AEE devono comunicare al Registro nazionale Raee i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008;
• i produttori di AEE devono confermare/rettificare i dati relativi al 2006 comunicati al momento dell’iscrizione;
• i Sistemi collettivi devono comunicare al Registro i dati relativi al peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
La modalità per la presentazione dei dati è quella prevista dall’art. 3 del Regolamento approvato con il DM 185/2007 che disciplina le modalità di iscrizione al Registro, ovvero tramite il portale delle Camere di Commercio

 

►Giurisprudenza del TAR: illegittima la clausola del bando che esclude offerte con ribassi superiori a percentuali predeterminate
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

Il Tar Sicilia (Catania sez. III 26/11/2009 n. 2001) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il Tar ha ritenuto, infatti, che, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, debba trovare applicazione l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, relativo proprio ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso come quello preso in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

►Lavori pubblici : le nuove soglie europee per gli appalti pubblici
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

Sulla Gazzetta Europea dello scorso 1° dicembre sono stati aggiornatele nuove soglie per gli appalti pubblici valide per il prossimo biennio 2010-2011.
Per i lavori pubblici la soglia scende a 4,845 milioni (il valore precedente era di 5,150 milioni), soglia valida anche per i lavori nei settori speciali (acqua, gas, energia, trasporti, servizi postali).
Le soglie, aggiornate ogni due anni dalla Commissione europea, stabiliscono il limite di importo sopra il quale vige un’applicazione rigida delle diposizioni comunitarie, soprattutto per gli aspetti inerenti l’obbligo di gara aperta e la pubblicità delle procedure; per gli appalti sotto soglia resta l’obbligo di rispetto dei principi comunitari (trasparenza, concorrenza e non discriminazione).

►Risparmio energetico: guida per l’accesso alle agevolazioni del 55%
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato una guida aggiornata nella quale sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio fiscale per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Le agevolazioni, come noto, sono fruibili fino al 31 dicembre 2010 e consentono di accedere a:
- detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
- ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
- possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Le modifiche normative sopravvenute dal 2007 fino al Decreto Interministeriale del 6/8/2009 hanno riguardato, soprattutto, le procedure per usufruire delle agevolazioni ed, in particolare, la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

►Beni culturali: le domande per ottenere la qualifica di restauratore
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

In attesa dell’emanazione e dell’entrata in vigore del Regolamento Generale, la qualificazione inerente le imprese operanti nel settore dei beni culturali (OG2 ed OS2) è stata integrata dal D.M. n. 53/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27/5/2009) che ha disciplinato le procedure per lo svolgimento delle prove di idoneità al fine dell`acquisizione della qualifica di restauratore nonché di collaboratore restauratore di beni culturali.
Si evidenzia, in particolare, che il conseguimento della qualifica professionale di restauratore costituirà titolo abilitativo all`esercizio della professione ed all`ottenimento delle attestazioni SOA nella categoria di lavori OS2.
Per il conseguimento di tali qualifiche professionali il 29 settembre 2009 e` stato pubblicato un bando (consultabile sul sito www.restauratori.beniculturali.it) le cui domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in via telematica, entro il 31/12/2009.
Il riconoscimento o l`attribuzione delle qualifiche professionali, sulla base dei requisiti e delle prove di idoneità previste dal bando, saranno resi noti attraverso elenchi distinti per categorie e riportanti le qualifiche professionali acquisite.

►Lavori Pubblici: le novità sugli appalti di lavori e servizi nella L. n. 166/2009
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

E’ stata definitivamente approvata la conversione in legge del d.l. n. 135, noto per aver modificato la disciplina che regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle gare e per aver parzialmente riformato il settore dei servizi pubblici locali.
Riportiamo, di seguito, le principali novità contenute nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (legge di conversione del dl. n.135 pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24 novembre u.s.).
Situazioni di controllo:
La nuova disciplina, applicabile ai bandi pubblicati dopo l`entrata in vigore del decreto legge (26 settembre 2009), prevede che i concorrenti presentino in sede di gara una delle due seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. con alcuno dei partecipanti alla gara;
- dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell`art. 2359 c.c. e di avere formulato la propria offerta autonomamente, con l`indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione di controllo.
Quest’ultima dichiarazione dovrà essere integrata, in busta chiusa, da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell`offerta. La stazione appaltante esclude, dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica, i concorrenti le cui offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Servizi pubblici locali:
Si prevede la possibilità di affidamento diretto a società miste, a condizione che sia prevista una partecipazione del socio privato non inferiore al 40 e che tale socio sia selezionato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
L’affidamento in house (società a capitale interamente pubblico in cui l`ente locale eserciti sul soggetto affidatario un ``controllo analogo`` a quello esercitato sui propri servizi interni) è limitato a situazioni eccezionali, ove, per particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto ambientale, non sia possibile il ricorso al mercato. La scelta dovrà essere motivata, avere adeguata pubblicità ed è richiesto un parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Particolari disposizioni sono contenute nella legge per la gestione del regime transitorio acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, ne` svolgere servizi per altri enti pubblici o privati, ne` direttamente, ne` indirettamente, ne` partecipando a gare.

►Giurisprudenza del TAR: confermata per le opere specializzate subappaltabilità entro il 30%
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

Il Tar Calabria (Reggio Calabria sez. I 16/11/2009 n. 1048) ha preso atto delle modifiche apportata dal terzo decreto correttivo (Dlgs 152/2008) al Codice dei Contratti confermando la subappaltabilità delle opere superspecialistiche entro il 30%.
La vigente formulazione dell’art. 37 comma 11 dispone, infatti, che: "qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo” (ossia entro il limite massimo del 30% dell’importo della lavorazione specializzata).
E’ stata quindi sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, modificando sostanzialmente la precede dente disciplina che vietava il subappalto in caso di lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell’importo totale dei lavori.

►Lavori Pubblici: convertito il legge il Decreto su imprese collegate e riforma dei servizi locali
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

E’ stata definitivamente approvata la legge di conversione del d.l. n.135 contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze emanate dalla Corte di Giustizia europea. Fra le disposizioni previste dal provvedimento si segnala la norma che consente alla imprese collegate di partecipare alla stessa gara: la situazione di controllo permane causa di esclusione se la stazione appaltante accerta che il rapporto di controllo ha influenzato la formulazione delle offerte.
Confermata anche la riforma dei servizi pubblici locali che vieta il ricorso alla gestione in house dei servizi ed impone nella composizione delle società miste la partecipazione del socio privato in misura non inferiore al 40%.

►Lavori Pubblici: requisito della qualità nelle ATI orizzontali
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

Con un recente parere (n.106/2009) l’Autorità è tornata a pronunciarsi sulla questione del possesso del sistema di qualità nelle ati. In particolare la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità ha riguardato la legittimità di un provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualità. Il bando di gara prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero dimostrare tale requisito specificando che, qualora non risulti espressamente riportato nell’attestazione SOA, il possesso della certificazione di qualità doveva essere provato con copia fotostatica, dichiarata conforme all’originale.
L’Autorità ha precisato che tale obbligo non è connesso all’importo dell’appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualità” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.
Viene pertanto confermato che “consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti”.

►Edilizia: proroga di 30 giorni per contributi agli edifici classe B e C
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009 l`Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3820 del 12 novembre 2009 che introduce un`ulteriore proroga di 30 giorni (decorrenti dal 18 novembre) per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici classificati B e C.
L’Ordinanza prevede altresì interventi di rafforzamento o miglioramento sismico (indipendentemente dalla diversa classificazione di agibilità) in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi: i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio sarà ritenuta valida se la partecipazione dei proprietari rappresenterà almeno il 51% delle superfici utili complessive dell`aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

►Edilizia: estensione modalità computo per cassa integrazione ordinaria
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

L’Inps, con la Circolare n. 116/09 ha precisato che le modalità di calcolo dei limiti temporali previsti per l’accesso alla Cassa Integrazione ordinaria “si intendono applicabili acne alle integrazioni salariali per il settore edile ed affini”.
E’ stata quindi recepita l’stanza sollevata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni. L’inps ha sostanzialmente confermato che, per il calcolo dei limiti temporali di cui alla Legge n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un`intera settimana; si può considerare usufruita una settimana solo se la sospensione del lavoro interessa sei giorni lavorativi o cinque in caso di settimana corta.
La disposizione è applicabile “ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo.” Resta quindi esclusa l’estensione all’ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.

►Lavori Pubblici: nella Gazzetta Europea gli avvisi di appalti
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

Nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono pubblicati tutti gli avvisi di appalti pubblici che superano determinate soglie.
Ciccando su http://ted.europa.eu è possibile accedere alla versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti   pubblici europei ( TED - Tenders Electronic Daily).
Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e da altri paesi. Si possono cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore commerciale e altro.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 lingue ufficiali dell'UE.

►Edilizia: Ministero del Lavoro conferma obbligo di iscrizione alle cassa edili
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un’impresa che aveva contestato l’obbligatorietà dell’ iscrizione alla cassa edile, ha ribadito che tale obbligo è previsto dal sistema contrattuale e normativo vigente.
In particolare, il Ministero ha precisato, anzitutto, per le imprese edili la necessità di applicazione del contratto collettivo nel cui ambito rientra l’iscrizione ed il versamento alle casse edili.
Tale obbligo risulta altresì previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel quale si prevede che “il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili” e dall’art. 118 comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 ove si dispone che "l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile...").
Anche in considerazione di una consolidata giurisprudenza, il Ministero ritiene, quindi, di non potersi estromettere alcuna impresa edile dall’obbligo di iscrizione alla cassa edile.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: principio generale della responsabilità dell’appaltatore
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

La Cassazione nella sentenza 22818/09 ha escluso la responsabilità dell'impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio della società datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente.
E’ stato affermato dalla Corte che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel contratto di appalto fa capo in via esclusiva all'appaltatore a meno che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tale principio generale: ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando il committente si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare. Insomma, solo in questo caso, la società committente risponderà del risarcimento danni per l'infortunio subito dal dipendente dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
L'esistenza di una supervisione del rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa committente non priva e l'appaltatore della sua responsabilità esclusiva in materia di infortuni.

►Edilizia: pubblicata in Gazzetta la delibera CIPE che assegna 200 milioni
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

E’ stata registrata dalla Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre u.s. la delibera del Cipe (31/07/2009) che destina all’edilizia carceraria 200 milioni di euro. Il Programma include otto opere riguardanti i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumenteranno la capacità totale a 2.095 posti.
Il costo complessivo degli interventi ammonta a 503,3 milioni (dei quali 262,2 già disponibili).
Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dovrà definire un quadro programmatico unitario di edilizia carceraria, da trasmettere al Cipe, comprensivo anche dei finanziamenti per il completamento degli istituti penitenziari di Savona (lavori già appaltati e consegnati ad inizio 2010) e Reggio Calabria (contratto rescisso e nuova procedura di aggiudicazione).

►Lavori Pubblici: pubblicato decreto sul fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16-11-2009 il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti che, in applicazione del d.l. n.162/2008, dispone le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzioni.
Ricordiamo che il citato decreto legge n.162 (convertito con la legge n.201/2008) ha previsto un meccanismo di compensazione sulla base di una periodica rilevazione, con decreto ministeriale, delle variazioni percentuali superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Con il successivo decreto ministeriale 30 aprile 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106) sono stati rilevati i prezzi medi per l'anno 2007 e le conseguenti variazioni percentuali relative all'anno 2008 (le istanze di compensazione vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di rilevazione). Lo stesso d.l. n. 162 ha previsto l’istituzione di Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000 di euro per l'anno 2009.
Con il recente decreto ministeriale del 16 novembre 2009, ed ai fini della compensazione delle istanze inoltrate, il Fondo è stato ripartito in tre quote di 100.000.000 ciascuna di esse destinate alle categorie della piccola, della media e della grande impresa. La definizione delle diverse categorie è stata effettuata sulla base delle categorie di attestazione soa: “piccola impresa” fino alla II classifica, “media impresa” fino alla VI, “grande impresa” le restanti VII e VIII.
Entro trenta giorni dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di accesso al Fondo comprensiva di tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese e della relativa documentazione.
L’assegnazione delle risorse sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.

►Lavoro: confermata la riduzione 11,50% anche per il 2009
ANIEM API Sarda -  18.11.2009

E’ stata confermata anche per l’anno 2009 la riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall`art. 29 della L. n. 341/95.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre scorso, infatti, e` stato pubblicato il Decreto 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali contenente le “Modalità di contribuzione nel settore dell`edilizia per l`anno 2009”. Il beneficio è applicabile a tutti gli operai edili con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Si allega in proposito la circolare INPS n. 115 del 2009 contenente le istruzioni operative. 

►Giurisprudenza del TAR: per attestato SOA e Qualità basta l’autocertificazione
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.
L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.

►Edilizia: bocciata la proroga del bonus 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

E’ stato respinto dalla Commissione Ambiente e Territorio del Senato l’emendamento che prevedeva la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, previsto dalla Finanziaria 2008. Rimane quindi ferma la scadenza del 2010. Ricordiamo che nelle settimane scorse, l’Aniem, nel sostenere l’emendamento di proroga temporale delle agevolazioni, aveva sostenuto come fosse "incomprensibile che nella manovra Finanziaria per il 2010 non sia stata prevista la proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. È paradossale che in un momento in cui si tende ad individuare progetti ed iniziative per rilanciare l'attività imprenditoriale si frenano misure che hanno già ampiamente dimostrato i loro benefici"
L’emendamento respinto la settimana scorsa, inoltre, si proponeva anche di estendere gli incentivi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante la combustione di legna e biomasse ed alla sostituzione intera o parziale degli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.
Accantonato in Commissione anche un altro emendamento finalizzato alla prevenzione antisismica. La disposizione prevedeva un piano urgente di verifiche da parte della protezione Civile, da effettuare non oltre il 31 dicembre 2012, nelle aree contigue a quelle coinvolte dal sisma abruzzese.
 

►Lavori Pubblici: il piano delle opere approvato dal CIPE
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

Il Cipe, riunitosi lo scorso 6 novembre, ha approvato un piano di interventi per complessivi 8,65 miliardi.
Una quota di risorse è stata destinata alla ricostruzione dell`Abruzzo: 300 milioni per il 2009, 600 per il 2010 più i primi 200,8 per la ricostruzione degli edifici pubblici.
Oltre 920 milioni sono stati assegnati a Milano per le due linee della metropolitana: 385 milioni alla M5, 536 milioni alla M4 (56 nuovi, altri 480 dirottati dalla M6 del programma Expo 2015), mentre 71,7 milioni sono finalizzati alla statale Lecco-Bergamo per la quale è stato approvato il progetto preliminare (il costo complessivo e` di 150 milioni).
Passo significativo per il Ponte sullo Stretto per il quale è stato messo a disposizione un finanziamento di 1,3 miliardi (costo totale 6,1 miliardi) e per la ferrovia Milano-Genova con finanziamento di 500 milioni per il primo lotto (costo totale 5,4 miliardi).
Al Mezzogiorno sono stati assegnati 416 milioni per opere stradali (tangenziali, bretelle, svincoli) tutti previsti nel Mezzogiorno.
Complessivamente, circa 1 miliardo è stato destinato agli interventi di risanamento ambientale.
Risorse destinate anche ad interventi riconducibili a piccole opere per un ammontare intorno ai 400 milioni; alla tangenziale Napoli-Pozzuoli 153 milioni; alla torre di controllo dell'aeroporto di Palermo 58 milioni e a intervento sul nodo ferroviario di Bari 44 milioni. 200 milioni vanno, infine, ad interventi per il ripristino degli edifici pubblici dell'Aquila.

►Giurisprudenza del TAR: esclusione dalle gare solo in presenza di reato grave incidente sulla moralità professionale
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Il Tar Sardegna (sez. I 9/10/2009 n. 1525) si è pronunciato sulla valutazione dei reati incidenti sulla moralità professionale ritenendo che la gravità del reato presupposto necessario per poter pronunziare la sanzione. Qualora il precedente penale (dichiarato o non) abbia un grado di lesività di tipo lieve o ordinario l'amministrazione, dopo averlo valutato nella sua sostanza, non può porlo a fondamento di una decisione di esclusione dalla partecipazione alla gara La valutazione che l'amministrazione deve compiere deve avvenire nel merito, sia nel caso di dichiarato precedente che in caso di dichiarata assenza. In sostanza, qualora il soggetto interessato abbia compiuto, come nel caso di specie, una dichiarazione negativa, l'amministrazione non può sostenere che la semplice omissione dell’ indicazione del precedente rappresenti una violazione della norma, trattandosi, in questo caso, semmai di mero falso innocuo. Semmai potrebbe aversi (teoricamente) una difforme valutazione nel giudizio di rilevanza, ma non una dichiarazione mendace.
 

►Giurisprudenza del consiglio di Stato: nelle ipotesi di DURC irregolare l’ente appaltante deve valutare gravità dell’infrazione
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

In un recente parere (29/9/2009, n. 5827), il Consiglio di Stato ha sostenuto che la stazione appaltante deve basarsi sulle certificazioni risultanti dal Durc, ma deve altresì valutare se sussistono condoni o procedimenti, diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC ed, in secondo luogo, se la violazione riportata nel DURC risulti o no “grave”.
Nel caso preso in esame dal Consiglio, dall’acquisizione del DURC , le posizioni dell’impresa risultavano regolari presso l’INAIL e l’ INPS, ma non presso la Cassa Edile.
L’impresa aveva sostenuto che l’irregolarità contestata derivava esclusivamente dal mancato versamento dei contributi alla Cassa relativo ad un solo mese ( i versamenti successivi risultavano avvenuti regolarmente) e che l’entità del versamento era non elevata (circa 500 Euro), aggiungendo che su tale inadempienza non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso di accertamento, cartella di pagamento o ingiunzione da parte della Cassa Edile.
Il Consiglio di Stato, riprendendo un orientamento emerso in sede giurisprudenziale, ha sottolineato come l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice degli Appalti non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva, ma fa riferimento a “violazioni gravi” e definitivamente accertate”.
La sussistenza dei due requisiti della gravità e della definitività dell’accertamento della violazione vanno quindi valutati dalla stazione appaltante prima di disporre l’esclusione dalle procedure di gara.

►Lavoro: bonus per le imprese che non licenziano esteso alle PMI
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Con una recente nota in risposta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, il Ministero del Lavoro si è pronunciato estendendo anche alle imprese con meno di 15 dipendenti la facoltà di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo quando sia finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La precisazione interviene a seguito del d.l. n. 78/2009 e dalla legge n.33/2009 (conversione del d.l. n.5/2009 sulle misure anticrisi) che hanno introdotto un aumento dell’integrazione salariale per il prossimo biennio ed hanno determinato il contributo e le condizioni per l’accesso ai contratti di solidarietà..
In particolare l’art. 7 ter, comma 9, lett. d della legge n.33/2009 ha integrato la previsione contenuta nella legge n.236/1993 consentendo, quindi, di ampliare “la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n.223/1991”.
L’impresa che si trovasse in difficoltà, quindi, potrà stipulare un accordo sindacale ottenendo un contributo economico, quale bonus per non aver effettuato i licenziamenti.
Il contratto di solidarietà, come noto, rientra fra gli ammortizzatori sociali, si aggiunge alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria; il contratto di solidarietà c.d. difensivo è finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell'orario al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza di personale.

►Sicurezza: adempimenti per la sicurezza nelle opere inferiori a € 100.000
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Con la circolare n. 30 del 29 Ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha precisato gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 90 comma 11 del decreto legislativo 2009 n.106. La norma prevede che per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il provvedimento interessa la fase di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, fase in cui il T.U. sulla sicurezza impone al committente o al responsabile dei lavori (che può essere incaricato dal committente) di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima di procedere all’affidamento dei lavori e, contestualmente all’affidamento, di designare il coordinatore per la progettazione.
Il Ministero chiarisce che, nella richiamata ipotesi di opere non complesse, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assumerà anche i compiti affidati dalla legge al coordinatore per la progettazione, senza eccezioni o limitazioni. La norma contenuta nell’art. 90, infatti, “persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione”.

►Lavori pubblici: modifiche nella conversione del D.L. 135 sulla gestione dei servizi locali
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato alcuni emendamenti all’art. 15 che forniscono una nuova formulazione della disciplina sul conferimento dei servizi pubblici locali.
L’emendamento approvato prevede, in particolare, la modifica dei commi 2,3 e 4.
“2.Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, l'attribuzione di specifici compiti operativi e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3.In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house“ e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
4.Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.”

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia: appalto pubblico a società mista senza gara contrario alla concorrenza
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

La Corte di Giustizia CE (Sez. III 15/10/2009, Sentenza C-196/08) ha ribadito che l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Peraltro, il fatto che un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. Inoltre, una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: nelle dichiarazioni vanno indicati tutti i precedenti penali
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 2/10/2009 n. 6006) ha precisato che "i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione".
Tale conclusione deriva dalla prescrizione normativa contenuta nell’art. 38 del Codice che "impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati".

►Lavori Pubblici: secondo Autorità LL.PP. nell’offerta più vantaggiosa va salvaguardata la rilevanza dell’elemento economico
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

L’Autorità di Vigilanza (Parere 10/9/2009 n. 88) ha affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purché, non determinino un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.
Come è noto, la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti è stata recentemente modificata dal c.d. terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) che ha reso più stretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire, fin dalla formulazione del bando, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, conformemente ai principi comunitari.
In proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (sentenza 17 settembre 2002, causa C-13/99, Concordia Bus Finland, punto 64). In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici e che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi preparano l’offerta, sia nel momento in cui queste sono valutate.
Alla luce di tali principi, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza, è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, attribuendo un massimo di 60 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 40 punti all’offerta economica, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza finisca, per rendere totalmente ininfluente l’offerta economica, riducendo da 40 a 4 punti il possibile scarto tra il minimo ribasso e il massimo ribasso.

►Edilizia: imprese e sindacati chiedono estensione della durata cassa integrazione
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

Le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali di categoria, dando seguito a quanto già richiesto nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni, hanno rinnovato la richiesta al Ministero del Lavoro di intervenire sulla durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il settore edile.
La legge n. 427/75 limita attualmente l’integrazione salariale a 3 mesi eccezionalmente prorogabili, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Nonostante il settore edile sostenga un onere contributivo Cigo più alto rispetto agli altri settori dell’industria (5,20% rispetto all’190%-2,20%), le modalità e la durata delle prestazioni restano assolutamente penalizzanti.
Le Organizzazioni Imprenditoriali del settore (Aniem, Ance, sistema dell’Artigianato e della Cooperazione) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della grave crisi economica in corso, hanno richiesto al Ministero l’estensione dell’integrazione salariale a 6 mesi continuativi ed il riconoscimento, anche per l’edilizia analogamente agli altri settori, di un massimo di 12 mesi con sospensione totale dell’attività lavorativa.
In questo senso è stata avanzata la proposta di emendamenti alla Legge n. 427/1975 e la convocazione urgente di un Tavolo Tecnico presso lo stesso Ministero del Lavoro.

►Giurisprudenza del TAR: in ATI , necessità di simmetria tra quote di esecuzione lavori e partecipazione
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez.VIII 8/10/2009 n. 5196) è intervenuto sulla questione inerente il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori, questione ancora oggi oggetto di diversi quesiti che pervengono anche alla nostra Associazione.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 37 del d.lgs. 163/2006, al comma 13, stabilisce che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Da questa disposizione ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione ( proprio perché si parla di quota di " partecipazione") deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara.

►Ambiente: autorizzazioni paesaggistiche semplificate sui beni vincolati
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

Il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s. ha approvato uno schema di regolamento modificativo dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. n.42/2004) che prevede un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità su beni immobili vincolati ove “comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici…..”.
In particolare, il regolamento si propone un generale snellimento delle procedure: i tempi per il rilascio dell’autorizzazione potrebbero ridursi dagli attuali 105 giorni (40 giorni la verifica dell’ente locale, 45 la Soprintendenza e 20 per l’emanazione del provvedimento definitivo) a 60 giorni.
Tra gli interventi di lieve entità (elencato in un allegato al provvedimento) rientrano l’installazione di antenne paraboliche, pannelli solari e fotovoltaici, oltre che l’adeguamento alle misure antisismiche, ma anche gli incrementi volumetrici fino al 10% e non oltre i 100 metri cubi, le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma e della volumetria precedente, gli interventi su porte, finestre e coperture, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, pensiline e gazebo.
Nelle disposizioni rientrano altresì i lavori pubblici di piccola entità, come arredi urbani, adeguamento della viabilità e allacci alla rete elettrica e telefonica su pali di altezza non superiore ai 6 metri.

►Edilizia: Piano Carceri al Consiglio dei Ministri
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

E’ all’esame del Consiglio dei Ministri il “piano carceri” che dovrebbe consentire di incrementare di 17.891 posti la capienza nei nostri penitenziari.
Rispetto al primo programma presentato dal Commissario Ionta ad inizio 2009, il nuovo Piano dovrebbe prevedere la realizzazione aggiuntiva di “carceri leggere” destinate ai detenuti meno pericolosi e collocate nelle grandi aree metropolitane utilizzando, per la fase realizzativa, il metodo già sperimentato a L’Aquila per i primi interventi post terremoto. Entro la fine dell’anno saranno comunque ultimati i lavori negli istituti di Massa, Milano Opera, Cosenza, La Spezia, Avellino e Velletri, con conseguente aumento di ulteriori 668 posti
Resta, per la complessiva attuazione del programma, il problema del reperimento delle risorse sul quale il Governo sta ancora valutando possibili soluzioni.
Il Piano, più volte annunciato (vedi, in particolare, Aniem Informa nn. 17 e 22), ma frenato soprattutto dalla mancata definizione delle soluzione finanziarie, è stato oggetto recentemente di significativi interventi istituzionali.
Alcuni giorni fa, nel corso di un’audizione in Commissione Giustizia della Camera, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e commissario straordinario per l’edilizia carceraria, Franco Ionta, ha affermato che “per un piano edilizio che permetta di stabilizzare il sistema e creare 17-18 mila posti detentivi in più, ci sono costi rilevanti orientativamente intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro”.
Sempre nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, Berlusconi ha annunciato che il Governo realizzerà in meno di due anni prigioni civili per 20 mila posti per una spesa complessiva che dovrebbe ammontare 2 miliardi di euro.
Il 13 ottobre u.s., inoltre, il Ministro della Giustizia, Alfano ha chiesto il sostegno finanziario dell’Unione Europea per affrontare l’emergenza carceri “dovuto soprattutto alla presenza di detenuti stranieri”. L’8 dicembre prossimo è stato programmato a Bruxelles un incontro per approfondire la questione con gli Stati membri.

►Lavori Pubblici: il Senato approva il piano straordinario per nuovi stadi in complessi multifunzionali
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

La Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato ha approvato un d.d.l. contenente “Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.”
La legge prevede, attraverso un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi o la ristrutturazione di quelli già esistenti (le strutture dovranno avere almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 posti a sedere al coperto), secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria. Tali opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Gli interventi interesseranno “complessi multifunzionali, ossia un complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro funzionalmente collegati, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana.
Soggetto proponente dell’intervento dovrà essere la società sportiva o una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d’uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell’accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l’attivazione dell’accordo di programma.
I soggetto proponenti potranno avvalersi di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti, erogati da un fondo speciale istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo ed eventualmente anche dagli enti locali. Per l’accesso ai contributi saranno preferiti “i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l’intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l’uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.”
L’individuazione delle aree dovrà essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica e del piano finanziario.
Il testo passa ora all’esame della Camera.

►Giurisprudenza del TAR: dimostrazione dei requisiti generali del consorzio stabile
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il Tar Emilia Romagna (Parma sez.I 3/8/2009 n. 658) ha disposto la necessità di acquisire distinte dichiarazioni dei consorziati per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale.
Il Tribunale ha sottolineato come la stessa fonte legislativa individua tali requisiti come imprescindibili, a pena di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare; conseguentemente, secondo lo stesso Tar, non può accedersi alla tesi per cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio. Anche il consorzio stabile, infatti, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d’idoneità morale professionale rilevanti per l’ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno dei quali deve essere verificata l’assenza delle cause di esclusione: la stazione appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro la partecipazione al consorzio con l’aggiramento delle disposizioni di legge poste a presidio dell’affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti (in tal senso Consiglio di Stato nn. 447/2005, 3765/2007).

►Giurisprudenza del TAR: illegittimo bando con prezzario non aggiornato
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez. I 1/10/2009 n. 5130) ha ribadito con forza che l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Tale condizione, infatti, trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezzari devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.
Proprio in applicazione di tale previsione, si è già più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via.

►Lavori Pubblici: protocollo Ministero P.A. – Autorità LL.PP. per migliorare vigilanza sugli appalti pubblici
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, ed il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino hanno siglato un protocollo di intesa per migliorare la trasparenza, l’efficacia e la integrità del sistema di vigilanza sui contratti pubblici e facilitare l’accesso delle imprese al mercato (il testo è consultabile sul sito aniem).
L’intesa intende agevolare lo sviluppo e il completamento di tutte le funzionalità del sistema informatico dell’Osservatorio della Autorità per la raccolta e gestione on-line dei dati sui contratti di lavori servizi e forniture e la loro integrazione con quelli delle altre Amministrazioni dello Stato. Ciò anche al fine di favorire una riduzione dei costi delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Sarà sviluppata e migliorata la funzionalità dell’Anagrafe unica dei contratti pubblici, attraverso ulteriori accordi con le Regioni e la conferma dell’obbligo dell’utilizzo di procedure e reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni di qualsiasi livello e con i concessionari di pubblici servizi.

►Lavori Pubblici: verifica requisiti in gara ex art. 48 limitata ai requisiti speciali
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

L’utilizzo del procedimento previsto dall’art. 48 del Dlgs. 163/2006, che consente alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti delle imprese partecipanti allaga gara prima dell’apertura delle offerte, deve essere attivato solo per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e non per il controllo dei requisiti generali.
In tal modo si è espressa l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Parere 30/7/2009, n.82) che ha sostanzialmente confermato quanto già sostenuto nella determinazione n.1/2008 e nella determinazione n.5/2009.
L’Organismo di Vigilanza ha quindi ritenuto non ammissibile il comportamento della Commissione di gara che, in attuazione della specifica disposizione della lex specialis, ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia per il solo fatto che alcuni concorrenti sorteggiati non avevano dimostrato di possedere i requisiti generali L’articolo 48, peraltro, prevede l’obbligo in capo alla Stazione Appaltante di rideterminare la soglia di anomalia solo quando, a seguito della verifica dei requisiti speciali posseduti dall’aggiudicatario provvisorio e dall’impresa seconda qualificatasi, entrambi i concorrenti siano risultati sprovvisti di tali requisiti. Qualora, viceversa. la carenza emersa sia limitata all’impresa aggiudicataria, il contratto spetta al concorrente che segue in graduatoria. Solo nell’ipotesi in cui anche costui non dovesse comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in gara si procede alla rideterminazione della soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

► Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico ► Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico
ANIEM API Sarda - 05.10.2009

È stato pubblicato sulla G.U. n.224 del 26 settembre u.s. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le “disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” in attuazione della Legge Finanziaria 2007.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre, modifica il precedente decreto del 2007 ed introduce semplificazioni procedurali, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare viene previsto che l’asseverazione del tecnico abilitato per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla normativa (artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o possa essere “esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici” che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, è tenuto a depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Semplificate le procedure per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, per le quali viene eliminato l’obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi (sostituibile con una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti). Semplificazioni procedurali anche per i pannelli solari realizzati in autocostruzione che non avranno più l’obbligo di presentazione della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti
Viene confermato che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli ulteriori incentivi tariffari previsti per gli impianti fotovoltaici .

► Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice ► Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice
ANIEM API Sarda - 05.10.2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/9/2009 il decreto legge n.135/2009 contenente disposizioni per l’attuazione di obblighi comunitari fra le quali le norme che consentiranno la partecipazione alla medesima gara di imprese in situazioni di controllo ove il rapporto sia ininfluente.
Si riportano, in particolare, le modifiche apportate all’art. 38 relativo all’elencazione dei soggetti esclusi dalle gare per carenza di requisiti di ordine generale.
Al comma 1, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. Al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: fanghi e limo derivanti da cave sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

La Corte di Cassazione Penale (Sez. III 29/05/2009 – sentenza n. 22468) si è espressa sull’inquadramento dei derivati dallo sfruttamento delle cave ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti. La Corte si è pronunciata sostenendo che i fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.
L'art. 185, comma 1, lett. b n. 4, infatti, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio. Ciò non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento.

►Edilizia: le semplificazioni per accedere al bonus del 55% per il risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.224 del 26 settembre u.s. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le “disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” in attuazione della Legge Finanziaria 2007.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre, modifica il precedente decreto del 2007 ed introduce semplificazioni procedurali, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare viene previsto che l’asseverazione del tecnico abilitato per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla normativa (artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o possa essere “esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici” che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, è tenuto a depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Semplificate le procedure per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, per le quali viene eliminato l’obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi (sostituibile con una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti). Semplificazioni procedurali anche per i pannelli solari realizzati in autocostruzione che non avranno più l’obbligo di presentazione della certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti
Viene confermato che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli ulteriori incentivi tariffari previsti per gli impianti fotovoltaici .

►Lavori Pubblici: per lavori a scomputo sotto soglia l’obbligo di concorrenza e ribassi d’asta spettanti al comune
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

La Corte dei Conti (Sezione Regionale Veneto- Delibera n.148/2009) ha preso in esame alcune problematiche connesse con l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo oggetto recentemente anche di una determinazione dell’Autorità (n.7/2009) a seguito delle modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti.
Ricordiamo che la scorsa estate l'Autorità aveva precisato che, nell'ipotesi di gara indetta dal privato, questi "in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto."
In merito alla destinazione degli eventuali risparmi di spesa, l'Autorità aveva altresì sostenuto che tali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come gli eventuali costi aggiuntivi.
La Corte dei Conti ha precisato, anzitutto, che alle norme del Codice dei Contratti (art. 32, comma 1, lett. g, e 122, comma 8) va riconosciuta una ratio ambivalente, sia di tutela della concorrenza, sia di tutela delle finanze dell’ente locale e della qualità delle prestazioni.
In questo senso sono stati ribaditi gli obblighi di evidenza pubblica anche nell’ipotesi di assunzione della realizzazione di opere di urbanizzazione “sottosoglia” da parte del soggetto privato.
La Delibera adottata dalla Corte dei Conti afferma, inoltre, la spettanza al Comune dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'asta.
A giudizio della Corte, ove la differenza determinata dal ribasso d'asta non fosse riversata al Comune, la misura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune. La spettanza dei ribassi d'asta, inoltre, trattandosi di un aspetto che andrebbe a incidere sulla misura del contributo per permesso di costruire, non può essere definita nella convenzione urbanistica, atteso il carattere non disponibile che è proprio di tale entrata dell'Ente locale.

►Lavori Pubblici: pubblicato il Decreto legge che modifica norme del codice
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/9/2009 il decreto legge n.135/2009 contenente disposizioni per l’attuazione di obblighi comunitari fra le quali le norme che consentiranno la partecipazione alla medesima gara di imprese in situazioni di controllo ove il rapporto sia ininfluente.
Si riportano, in particolare, le modifiche apportate all’art. 38 relativo all’elencazione dei soggetti esclusi dalle gare per carenza di requisiti di ordine generale.
Al comma 1, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. Al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

►Lavori pubblici: nel regolamento al Codice il ministero valuta previsione requisiti ulteriori alla SOA
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

Su importanti disposizioni regolamentari sono ancora in corso di valutazione e di approfondimento da parte del Ministero delle Infrastrutture alcune scelte che potrebbero modificare sostanzialmente la disciplina del settore.
Fra queste si segnala, in particolare, l’ipotesi di consentire alle stazioni appaltanti in sede di lex specialis di gara di chiedere requisiti ulteriori rispetto all’attestazione Soa, rapportati allo specifico appalto da affidare.
Altre questioni in corso di esame riguardano le osservazioni relative al Durc con rifermento sia all’esecutore che al subappaltatore, la disciplina sull’appalto di progettazione ed esecuzione, i requisiti in tema di avvalimento, il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori.
Ultimate le verifiche in sede tecnica, il Ministero renderà noto il testo regolamentare che inizierà l’iter di approvazione attraverso i passaggi istituzionali previsti dal Codice.

►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico ►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 settembre, ha approvato il disegno legge Finanziaria 2010, i cui contenuti erano stati anticipati il giorno precedente alle Parti sociali.
La manovra, che inizia ora il suo iter parlamentare, è composta solo da 3 articoli e da tabelle integrative e prevede la proroga fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di ristrutturazioni, estesa anche all’acquisto di immobili entro il 30 giugno 2013 direttamente dall’impresa che ha effettuato la ristrutturazione dell’intero edificio dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012. A seguito della pronuncia favorevole dell’Ecofin, viene inoltre resa permanente, senza bisogno di alcuna richiesta, l`aliquota Iva al 10% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa), per le prestazioni di lavoro e la fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014. Ricordiamo che gli incentivi fiscali interessano tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nel sistema agevolato solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Il limite economico per le spese di ristrutturazione è fissato in 48.000 euro ad unità immobiliare.
Dall’attuale disegno di legge finanziaria scompare, tuttavia, la proroga per le detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico (55% detrazione Irpef/Ires) che resterebbero applicabili, quindi, solo fino al 31 dicembre 2010. Ricordiamo che il mantenimento di tale incentivazione era stato sollecitato da tutte il settore, anche in considerazione delle scadenze ambientali alle quali il nostro Paese dovrà attenersi e che, al riguardo, l’VIII Commissione della Camera aveva richiesto di rendere permanenti le detrazione fiscali del 55% nell’ambito del parere reso sulla conversione in legge del D.L. anticrisi.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’esclusione per reati risalenti nel tempo
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il TAR Veneto (sez. I 18/9/2009 n. 2415) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore, così come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale.
Il Tribunale segnala, al riguardo, la recente pronuncia del Consiglio circa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l’esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l’amministrazione, inducendola a non provvedere all’esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "…tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell’esclusione, la quale, viceversa, postula l’attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tutt’ora penalmente rilevanti e per di più gravi.

►Sicurezza: nota INAIL sulla riduzione dei premi per le imprese sicure
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Con nota dn.8601 del 21.09.2009 l’INAIL ha aggiornato le regole sullo sconto dei premi dopo le novità introdotte dalla legge 81/2008.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti, il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza.
Modifiche sono state apportate anche agli allegati per facilitare le aziende nella compilazione.

►Lavori pubblici: si allungano i tempi di approvazione del regolamento del Codice dei contratti
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Non è imminente l’approvazione del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Quando sembrava che l’iter procedurale previsto dal Codice fosse giunto alla fase conclusiva, le modifiche sopraggiunte al Codice e la scelta ministeriale di ulteriori verifiche in sede tecnica hanno sostanzialmente rallentato l’invio del provvedimento al Consiglio di Stato.
Ricordiamo che l’iter previsto dall’art. 5 del Codice dei Contratti prevede che “Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato”.
Lo schema di regolamento di compone attualmente di 7 parti, 359 articoli e 14 allegato: le disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, ad eccezione delle norme sanzionatorie nei confronti di imprese e Soa vigenti dopo soli 15 giorni dalla pubblicazione.

►Edilizia : certificazione e cessione dei crediti anche per appalti di lavori
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il ministero dell'Economia ha precisato alcune questioni inerenti l'applicazione della disposizione del dl 185/08 relativa alla cessione pro soluto dei crediti
Il Ministero ha confermato che “non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori``.
E’ stata invece esclusa qualsiasi interpretazione estensiva che possa consentire l’applicazione della norma, oltre che ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, anche a quelli maturati nei riguardi delle aziende che svolgono attività strumentali alle regioni stesse (es. ASL, Enti di Bonifica…). La facoltà di rilasciare certificazioni è rimessa dalla norma solo alle Regioni ed agli enti locali.

►Edilizia: proroga del 36% ristrutturazioni e IVA permanente 10%, ma mancano le detrazioni sul risparmio energetico
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 settembre, ha approvato il disegno legge Finanziaria 2010, i cui contenuti erano stati anticipati il giorno precedente alle Parti sociali.
La manovra, che inizia ora il suo iter parlamentare, è composta solo da 3 articoli e da tabelle integrative e prevede la proroga fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di ristrutturazioni, estesa anche all’acquisto di immobili entro il 30 giugno 2013 direttamente dall’impresa che ha effettuato la ristrutturazione dell’intero edificio dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012. A seguito della pronuncia favorevole dell’Ecofin, viene inoltre resa permanente, senza bisogno di alcuna richiesta, l`aliquota Iva al 10% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa), per le prestazioni di lavoro e la fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014. Ricordiamo che gli incentivi fiscali interessano tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nel sistema agevolato solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Il limite economico per le spese di ristrutturazione è fissato in 48.000 euro ad unità immobiliare.
Dall’attuale disegno di legge finanziaria scompare, tuttavia, la proroga per le detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico (55% detrazione Irpef/Ires) che resterebbero applicabili, quindi, solo fino al 31 dicembre 2010. Ricordiamo che il mantenimento di tale incentivazione era stato sollecitato da tutte il settore, anche in considerazione delle scadenze ambientali alle quali il nostro Paese dovrà attenersi e che, al riguardo, l’VIII Commissione della Camera aveva richiesto di rendere permanenti le detrazione fiscali del 55% nell’ambito del parere reso sulla conversione in legge del D.L. anticrisi.

►Giurisprudenza del TAR: in ATI, sommatoria classifiche imprese riunite deve raggiungere l’importo dei lavori
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Il Tar Sicilia (Palermo sez.III 2/9/2009 n. 1461) è intervenuto sui requisiti di qualificazione che le ati devono dimostrare in sede di gara precisando che, ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga l’importo dei lavori e non necessariamente il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000.
In merito alla dimostrazione del requisito inerente la certificazione del sistema di qualità delle ati, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.

►Sicurezza: Carta Qualificazione conducenti in vigore dal 10 settembre
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

E’ entrato in vigore il 10 settembre scorso l`obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. E’ divenuta pertanto operativa la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 286/2005 (integrata da successivi decreti) che introduce la CQC quale documento attestante la capacità di guida, la conoscenza delle tecniche di trasporto merci a garanzia della sicurezza stradale e del lavoro nonché delle normative in materia di protezione ambientale e di autotrasporto merci. Per l’acquisizione della Carta è necessaria la frequenza ad un corso di formazione presso autoscuole o altri soggetti autorizzati ed il superamento di un esame finale. Sono stati esentati dall’obbligo di formazione i residenti in Italia che alla data dell`entrata in vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano già titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo e del CAP (Certificato abilitazione professionale trasporto merci).
Il titolo è obbligatorio per i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose nonché per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano La mancanza del titolo comporta l`applicazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative.
Il possesso della CQC non è vincolante per i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45Km/h, per i veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non commerciali, per i veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attività principale del conduttore.

►Appalti Pubblici: nel D.L. ANTI-INFRAZIONI riforma dei servizi locali e modifica alla norme sul “controllo”
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 9 Settembre, ha approvato il decreto-legge finalizzato al rapido assolvimento di obblighi nei confronti dell’Unione europea e ad ovviare a procedure di infrazione a seguito di ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie.
Il provvedimento prevede una modifica normativa al Codice dei Contratti con la quale si dispone che i concorrenti in situazioni di controllo con altre imprese possano dichiarare che tale situazione è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta. Viene pertanto eliminato l’automatismo che escludeva pregiudizialmente le imprese in stato di controllo e si attribuisce alle stazioni appaltanti la responsabilità e l’onere di accertare i rapporti tra le imprese e l’eventuale presenza di un unico centro decisionale nella formulazione delle offerte.
Il decreto modifica, inoltre, la normativa in materia di servizi pubblici locali contrastando il fenomeno dell’ “in house” ed incentivando l’iniziativa dei soggetti privati nell’intento di ridurre i costi per le pubbliche amministrazioni e garantire migliore qualità dei servizi.
In particolare, si chiarisce il principio della gara ad evidenza pubblica per la concessione al socio privato del servizio o la costituzione di una società mista prevedendo che al socio privato, selezionato con gara pubblica, sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento con l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
Le concessioni esistenti dovranno cessare nel 2011. Gli affidamenti “in house” sono disciplinati come modalità di affidamento straordinaria del servizio.

►Appalti Pubblici: in Senato all’esame riforma del PROJECT FINANCING
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Approda questa settimana in Senato un disegno di legge contenente una riforma organica della procedura di finanza di progetto. Il provvedimento, stato presentato su iniziativa dei Senatori Martinat e Pontone, intende semplificare le norme, rendere più agevoli le procedure e più certi i tempi.
In particolare il disegno di legge impone con maggiore incisività l’obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, consente, in assenza di programmazione pubblica, di presentare proposte per l’adempimento di obblighi di legge (es. smaltimento di rifiuti), introduce il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), in sostanza una concessione dove il privato riceve, come corrispettivo, un canone di disponibilità assicurato dal committente (e non il diritto di gestire l’opera ed incassare tariffe).
Viene previsto, inoltre, un indennizzo per le spese sostenute dal promotore in caso di mancata valutazione della proposta in tempo predeterminato.
Ulteriori misure di semplificazione sono introdotte, infine, per semplificare la procedura concorsuale (con possibilità per il promotore di ovviare all’inerzia del committente pubblicando a sue spese l’avviso) e per agevolare il pagamento del prezzo di concessione consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l’opera realizzata.

►Giurisprudenza della Corte di cassazione: responsabilità dell’appaltatore e del committente in materia di sicurezza
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con la sentenza n.28197 del 9 luglio u.s., la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i rapporti tra committente ed appaltatore in relazione alle responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori.
La sentenza ha precisato che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.
I Giudici evidenziano i contenuti dell’art. 7 del Dlgs 626/1994 ove, dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", si prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli". Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
La cooperazione richiamata dalla normativa, non può intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

►Giurisprudenza del Tar: esclusione per omessa dichiarazione sulle condanne penali
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Tar Lazio (Roma sez.III quater 27/8/2009 n. 8304) ha dichiarato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente, pertanto, non può sindacare sull'incidenza effettiva del reato compiuto ed ha l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante. La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa.
Il Tar riprende quanto affermato dal Consiglio di Stato che ha ritenuto l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, configurabile come causa autonoma di esclusione dalla gara (Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723) in quanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente.

►Lavori Pubblici: in ipotesi di imprese controllate è ammissibile la partecipazione alle gare se il rapporto è ininfluente
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Uno schema di decreto legge all’esame del Governo prevede una modifica al Codice dei Contratti con la quale si dispone che i concorrenti in situazioni di controllo possano dichiarare che tale situazione è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta. Spetterà poi alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.
Tale intervento scaturisce da una sentenza della Corte di giustizia (sentenza 19 maggio 2009 C-538/07) che ha ritenuto incompatibile la disposizione di cui all’articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perché non consente alle imprese di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di compromettere la trasparenza e falsare la concorrenza tra gli offerenti.
Il provvedimento del Governo prevede la seguente aggiunta all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”.
Il decreto legge è stato preliminarmente esaminato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 settembre e sarà approvato in una delle prossime riunioni a Palazzo Chigi.

►Sicurezza: modificato il regime di comunicazione del nominativo RLS
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, l’Inail ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008, la comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non ha più cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o designato; successivamente, in caso di assenza di nuove comunicazioni, la situazione sarà ritenuta non modificata.
Si precisa, peraltro, che le elezioni o le designazioni degli RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
La mancata comunicazione del RLS, tuttavia, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00 (art. 32 del dlgs. n. 106/09).

►Fisco: Agenzia Entrate su trattamento IVA
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con una Risoluzione del 27 agosto u.s. l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento tributario ai fini Iva applicabile al consorziato nei confronti del Consorzio soggetto ad Iva ad esigibilità differita. In particolare, il quesito ha riguardato un soggetto facente parte di un Consorzio che non ha scopo di lucro che agisce per conto e nell'interesse dei consorziati, al fine di realizzare iniziative dirette all'acquisizione di appalti e concessione di opere pubbliche e private.
Il Consorzio agisce, dunque, quale mandatario senza rappresentanza e pertanto, per i corrispettivi, la fatturazione al committente avviene da parte del Consorzio e successivamente vi è la fatturazione al consorzio da parte dei consorziati.
La fatturazione da parte del consorzio verso gli enti pubblici viene effettuata con IVA ad esigibilità differita; viene richiesto all’Agenzia se anche il consorziato possa fatturare al Consorzio con IVA ad esigibilità differita.
L’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio non possano essere equiparate, dal punto di vista della fatturazione con esigibilità differita a quelle rese dal consorzio all'ente pubblico. Tuttavia, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente (art. 7 del d. l. n. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009 e decreto ministeriale del 26 marzo 2009), l'azienda consorziata potrà emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, mediante apposita annotazione in fattura che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita.

►Lavori Pubblici: tasso di mora per il 2009 al 6,64%
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009 il Decreto ministeriale 4 agosto 2009 che ha rideterminato la misura del tasso di interesse di mora da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell`articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).
Il nuovo tasso di mora e' fissato per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 al 6,64%. La precedente misura era fissata al 6,83 % per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

►Edilizia: in gazzetta il DPCM sul Paiano Casa
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 , recante il Piano nazionale di edilizia abitativa che mira a realizzare 100.000 alloggi in 5 anni da destinare a nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani svantaggiati, studenti fuori sede, sfrattati e immigrati regolari a basso reddito.
Il “Piano nazionale di edilizia abitativa”, come noto, costituisce attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e viene emanato con un sensibile ritardo, circa 10 mesi, rispetto ai tempi previsti .
Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, individuate dal decreto legge 112, saranno ripartite con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM.
Sono disponibili 150 milioni per l’attivazione del sistema integrato dei fondi immobiliari e 200 milioni per gli interventi di edilizia sovvenzionata di competenza di ex Iacp e comuni.
Per la piena operatività del piano dovranno tuttavia essere emanati ulteriori provvedimenti per disciplinare i seguenti aspetti:

- regolamentazione del fondo immobiliare e procedure di selezione dei fondi;
- ripartizione dei fondi pubblici tra le regioni;
- esercizio dei poteri sostitutivi;
- istituzione del Comitato per il monitoraggio del piano;
- possibile ricorso ad altri strumenti finanziari.

Le proposte di intervento saranno attuate attraverso accordi di programma tra Ministero, Regione e comuni, approvate con Dpcm dopo delibera del Cipe d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il ruolo di proponente del singolo piano è attribuito al Comune che dovrà promuovere e valutare le proposte con procedure ad evidenza pubblica, sia nel caso di ricorso a finanziamenti pubblici che nell’ipotesi di progetti autofinanziati.
La mancata intesa a livello regionale non pregiudicherà l’attuazione della proposta che potrà essere raggiunta comunque con accordo di programma promosso dal Ministero.

L’art. 5 del DPCM disciplina i parametri di finanziamento prevedendo che:

- per gli alloggi di edilizia residenziale a canone sociale il contributo statale possa coprire l’intero costo di realizzazione;
- per gli alloggi a canone sostenibile in locazione per almeno 25 anni, il contributo statale non potrà superare il 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero;
- per gli alloggi locati per una durata superiore a 25 anni i contributo massimo non potrà superare il 50%.

Terminato il periodo previsto di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo le modalità e nell’ordine previsto dall’art. 7:

- offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 1,3% oltre l’inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
- offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 2% oltre l’inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
- cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
- offerta al comune ed agli ex Iacp alle stesse condizioni.

Inoltre si segnala che il Governo sta definendo un nuovo piano per favorire l’offerta di edilizia abitativa in grado di aumentare l’offerta di appartamenti per giovani in affitto a basso costo con possibilità di riscatto.
L’iniziativa dovrebbe riguardare le principali città italiane nelle quali saranno individuate aree o edifici disponibili nei vari quartieri per poter realizzare piccoli complessi da destinare ai giovani. Il progetto coinvolgerebbe terreni demaniali e strutture esistenti (comprese vecchie proprietà Iacp) da demolire che verrebbero sostituite da palazzine gradevoli (non più di 10 appartamenti per un ampiezza di 60-80 mq ciascuno), con ricorso al project financing.
La remunerazione sarà garantita dalla rata dell`affitto, cui potrebbe seguire la decisione di riscattare l`immobile.

 

 

►Edilizia: il Consiglio Superiore dei lavori pubblici approva le linee per il cemento armato
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha approvato il testo definitivo delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di cemento armato, cemento armato precompresso e murarie mediante FRP"
Il Ministero delle Infrastrutture ritiene che le nuove linee guida, approvate nel corso dell'ultima Assemblea Generale del Consiglio, possano avere un eccezionale rilevanza nelle applicazioni di rafforzamento strutturale e restauro di innumerevoli edifici colpiti dagli eventi sismici dell'Aquila dello scorso 6 aprile.
Contemporaneamente, una Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 5 agosto u.s. (pubblicata sulla G.U. del 13 agosto n. 187) fornisce indicazioni sull’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/1/2008) e sulla cessazione del regime transitorio conclusosi lo scorso 30 giugno.
In merito agli interventi per i quali, tenuto conto del livello di progettazione e di procedura raggiunti, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione della normativa tecnica previgente e l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009, il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni:

«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.» Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

►Edilizia:interpello del Ministero del Lavoro su problematiche rilascio DURC
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha fornito alcuni chiarimenti su alcune problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Nella nota ministeriale si precisa che il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Qualora non sia stato presentato alcun ricorso amministrativo o giudiziario e l'impresa versa in una delle condizioni che non consentono di certificarne la regolarità contributiva non sarà possibile il rilascio del DURC. SI ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, "in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 [del medesimo Decreto] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".
Richiamando poi una sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero precisa che la stazione appaltante pubblica deve limitarsi ad "acquisire" dagli enti previdenziali la certificazione di regolarità contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla gravità o meno delle violazioni "alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali".

►Pagamenti: direttiva presidenza CDM
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 recante “Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato a favore di imprese private”.
La Direttiva fa seguito a quanto previsto all’articolo 9 del d.l. n. 78/2009, che prevede iniziative e misure per assicurare tempestività nei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché alle richieste avanzate in tal senso anche nel corso delle iniziative promosse dagli Stati Generali delle costruzioni.
La direttiva prevede quanto segue:

Le Amministrazioni dello Stato adottano con la massima celerità ogni opportuna iniziativa, anche di natura organizzativa, funzionale e procedurale, finalizzata a rendere tempestivi i pagamenti in favore di imprese private delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
A tale scopo le predette Amministrazioni provvederanno a emettere, non appena saranno rese disponibili le occorrenti risorse finanziarie, e non oltre il 1° agosto p.v., i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle medesime imprese.
Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta gli atti occorrenti ai fini dell'attribuzione alle suddette Amministrazioni di un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more di approvazione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009. A questo punto dovrebbe essere imminente la firma del Ministro Tremonti sul decreto ministeriale che prevede lo sblocco delle risorse (circa 18 miliardi, tra competenza e cassa) necessarie per sbloccare i crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..
L’emanazione del provvedimento è prevista previsto dalla recente legge anticrisi (legge n.102/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04-08-2009, Supplemento Ordinario n. 140) con la quale si dispone che l`ammontare dei crediti esistenti al 31 dicembre 2008 e iscritti come residui passivi nel 2009 deve essere “reso liquidabile” attraverso l`approvazione di un decreto del ministero dell`Economia.
 

►Sicurezza: al via la patente a punti
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 31 luglio, ha approvato il decreto legislativo che modifica ed integra il Dlgs 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, oltre a prevedere una completa rivisitazione del sistema sanzionatorio, introduce una sorta di patente a punti. Si tratta sostanzialmente di una norma quadro che rinvia la disciplina delle modalità operative ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Il datore di lavoro, dopo una verifica di idoneità che accerti la conoscenza ed il rispetto delle norme sulla sicurezza, otterrà una patente a punteggio pieno. In caso di incidenti e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i punti verranno decurtati; l'azzeramento del punteggio comporterà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.
Si riporta di seguito il testo della disposizione contenuta nell’art. 17 che modifica l’art. 27 del D. Lgsvo n.81/2008: “Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo dell’attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”.
Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo di redigere il piano di sicurezza nei casi di presenza anche non simultanea di più imprese in cantiere in cui l’entità presunta non raggiunga i 200 uomini giorno, l’eliminazione della visita preassuntiva, la fissazione della data certa del Duvri al momento della presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

►Lavori Pubblici: approvata la conversione del D.L. “Anti Crisi” con le nuove norme sulla verifica delle offerte
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

E’ stato definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta (S.O. n.140 della G.U. n. 179 del 4 agosto u.s.) la legge n. 102 di conversione in legge del D.L. n. 78/09 contenente “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.
Il testo prevede disposizioni modificative del Codice dei Contratti in tema di verifica delle offerte anormalmente basse eliminando il sistema delle giustificazioni preventive all’atto dell’offerta e consentendo la verifica contemporanea di più offerte.
In particolare, viene previsto (art. 87) che quando un`offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all`offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l`importo complessivo posto a base di gara e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell`offerta. Successivamente all`esito dell`ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà procedere all’esclusione.
Ulteriori modifiche all’art. 88 prevedono che la stazione appaltante richieda la presentazione, da fornire per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni e che la stessa, ove lo ritenga opportuno, possa istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici per esaminare le giustificazioni prodotte.
Il provvedimento varato dal Parlamento su iniziativa del Governo prevede, altresì, la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), degli utili reinvestiti prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall`imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella A.
Viene prevista, inoltre, l’emanazione di un`apposita disciplina per garantire tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti delle pubbliche amministrazioni in attuazione della direttiva 2000/35/CE recepita con il D.Lgs. 231/02.
Si segnala che sulla stessa G.U. del 4 agosto è stato pubblicato il decreto legge n. 103 contenente alcune disposizioni correttive del decreto legge n.78.

►Lavori Pubblici: modifica della disciplina sulla valutazione delle offerte
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Con una modifica (testo provvisorio) del Codice dei Contratti inserita nel maxi emendamento relativo alla conversione in legge del d.l. n.79 (c.d. decreto anti crisi), da oggi oggetto di votazione a Montecitorio, vengono introdotte sostanziali modifiche sui tempi e sulle modalità di verifica delle offerte.
In particolare le modifiche comporteranno la soppressione dell'obbligo di presentare le giustificazioni già in fase di offerta (attraverso la soppressione dell'attuale art. 86, comma5) e la valutazione contemporanea delle offerte anomale con conseguente velocizzazione della procedura.
Il procedimento di verifica delle offerte avrà inizio con la richiesta delle giustificazioni da parte della stazione appaltante che, a tal fine, assegnerà al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione appositamente costituita, esaminerà le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiederà per iscritto all'offerente le ulteriori precisazioni entro 5 giorni (rispetto agli attuali 10 giorni). Prima di procedere all'esclusione dell'offerta la stazione appaltante convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni (attualmente sono 5 giorni) per consentirgli di indicare ogni possibile elemento utile.L'emendamento prevede altresì che, in alternativa all'attuale sistema di verifica progressiva delle migliori offerte, "la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta…".
In caso di urgenza per la presentazione delle offerte viene inserito un termine non inferiore a 45 giorni per le offerte che hanno ad oggetto il progetto definitivo in caso di appalto integrato.Le nuove disposizioni saranno applicate "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

►Edilizia:pubblicate le linee guida sulla certificazione energetica degli edifici
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, il D.M. contenente le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento prevede anche strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione con le Regioni. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni confermata solo se viene accertato il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.Saranno abilitati alla firma del certificato i dipendenti di enti pubblici o di società di servizi (anche private) abilitati alla progettazione ed iscritti agli ordini, liberi professionisti, tecnici abilitati: per i tecnici con solo diploma sarà tuttavia necessaria una specifica formazione.
Viene di fatto abbandonata l'attuale attestazione provvisoria e la possibilità che l'attestato sia predisposto da colui che ha curato la progettazione o la direzione lavori dell'immobile.

►Pagamenti: pubblicato il decreto per la certificazione dei crediti verso la P.A.
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio u.s. il decreto 19 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che disciplina le modalità con le quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regione degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare all'amministrazione debitrice l'istanza di certificazione del credito.
La presentazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2009 e deve essere redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al decreto, per consentire la cessione del credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.
Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno dovranno indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità. La pubblica amministrazione interessata, tuttavia, "può" (non deve) rispondere entro 20 giorni e dovrà verificare anche, prima di rilasciare la certificazione, che il creditore non abbia debiti fiscali nei confronti dello Stato, nel qual caso la certificazione sarà resa al netto delle somme dovute.

►Giurisprudenza del TAR: nella trattativa privata l’atto di aggiudicazione non determina vincoli contrattuali
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Il Tar Campania (Napoli sez. I 3/7/2009 n. 3705) ha evidenziato che nella trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per l'Amministrazione ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali. L'individuazione dell'offerta migliore resta, pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione del contratto. In particolare, si ritiene che "L'Amministrazione che persegua l'affidamento di un contratto mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno."

►Edilizia: firmato il DPCM attuativo del Piano Casa
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio che consente di dare attuazione al piano di housing sociale previsto dall'articolo 11 del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008) che individua diverse categorie beneficiarie: famiglie e giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a sfratto, immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione. Si prevede la realizzazione di 100.000 alloggi in 5 anni attraverso un intervento iniziale di 200 milioni di euro che diventeranno 550 milioni con prossimi stanziamenti. Il piano, come noto, è costituito da un insieme di interventi di edilizia residenziale pubblica, project financing ed un sistema integrato di fondi immobiliari, cui è devoluto uno stanziamento di 150 milioni di euro, che a regime si stima attrarrà investimenti per tre miliardi di euro. E' prevista nel progetto la collaborazione, anche finanziaria, di Regioni ed Enti locali e la riqualificazione di aree demaniali. Dalla sua entrata in vigore ci saranno 180 giorni di tempo per inoltrare le proposte al Ministero.

►Lavori Pubblici: determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. sulle opere di urbanizzazione
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

L'Autorità ha reso nota la Determinazione n. 7 che esamina alcune problematiche applicative in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione emerse a seguito delle modifiche introdotte con il terzo decreto correttivo (D.Lgs 152/2008) al Codice.
Con riguardo alle opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria la norma del Codice prevede l'ipotesi della gara indetta dal privato o, in alternativa, l'ipotesi che sia l'amministrazione sulla base del progetto preliminare del privato, ad assumere le funzioni di stazione appaltante.
L'Autorità precisa che, nell'ipotesi di gara indetta dal privato, questi "in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto."
In merito all'altra questione inerente la destinazione degli eventuali risparmi di spesa, l'Autorità conclude sostenendo che tali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come gli eventuali costi aggiuntivi.
Nel caso di gara indetta dall'Amministrazione si è posta l'ulteriore questione se il privato (attuatore del piano o titolare del permesso di costruire) possa partecipare alla gara.La risposta deve considerarsi negativa solo qualora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione sia stata direttamente curata dall'impresa titolare del permesso di costruire, ma non quando questa sia stata solo committente del progetto.L'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, infine, deve avvenire mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice (procedura negoziata senza pubblicazione di bando), sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione.

►Lavori Pubblici: l’Autorità di Vigilanza LL.PP. fornisce nuove indicazioni sulla verifica delle offerte anomale
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Con la Determinazione n.6 dell' 8 luglio u.s. l'Autorità di Vigilanza ha fornito nuove indicazioni sul corretto svolgimento della procedura di verifica delle offerte anomale prevista dall'art. 88, comma 7 del Codice.
La norma, modificata dal terzo decreto correttivo, prevede che "La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."
La Determinazione dell'Autorità dovrebbe consentire di accelerare notevolmente i tempi di gara. Finora, infatti, dopo aver fissato la soglia di anomalia, l’amministrazione avviava una lunga fase di verifica che iniziava con le giustificazioni scritte depositate dal concorrente e si concludeva con un confronto tra impresa e stazione appaltante. Solo dopo aver verificato, una per volta, le posizioni delle imprese la stazione appaltante procedeva ad eventuali esclusioni e poi a determinare l'aggiudicatario. Ora l’Autorità prevede le varie fasi istruttorie della verifica siano svolte in contemporanea, partendo dalla migliore offerta, proseguendo subito con le altre, anche se non ancora concluse le fasi precedenti, seguendo l’ordine progressivo dei ribassi offerti.
L'Autorità ha precisato che la procedura deve articolarsi in tanti sub procedimenti quante sono le offerte da verificare. Occorre, anzitutto, procedere alla determinazione della soglia di anomalia:
a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);e) si calcola -sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".
Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui alle lettere e), f) e g) l'unica operazione: si calcola la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. Successivamente, per gli appalti dotto 1 milione di Euro, si procede:
alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento che non ha contribuito alla determinazione delle medie;
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla "soglia di anomalia"; in caso di parità si procede per sorteggio;
alla verifica -qualora il ribasso offerto in base ad elementi specifici appaia anormalmente basso - della congruità dell'offerta
Per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di Euro si procede:
alla valutazione, ai sensi dell'articolo 88 del Codice, della congruità di tutte le offerte ammesse - comprese, quindi, anche le offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto A, lettera c) della presente determinazione, che non hanno contribuito alla determinazione della "soglia di anomalia") e quelle il cui ribasso è superiore a detta "soglia di anomalia" - a partire dalla prima migliore offerta; la valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala;
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia, non anomala.
Le stazioni appaltanti possono comunque procedere a valutare la congruità di ogni altra offerta, purché vi sia un sospetto di anomalia.
All'esito del procedimento di verifica, le stazioni appaltanti dichiarano le eventuali esclusioni e pronunciano l'aggiudicazione.Nel merito degli elementi che devono essere oggetto della verifica, l'Autorità ha precisato che l'elencazione proposta dal Codice non è tassativa, ma meramente esemplificativa. Inoltre, nella procedura di verifica di anomalia, è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando l’immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico.

►Ambiente: rifiuti da apparecchiature di illuminazione - Modalità di Finanziamento
ANIEM API Sarda -  17.07.2009

In attuazione dell’art. 10, comma 4, del D.lgs. 151/2005 è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 il Decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Modalità di finanziamento della gestione di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse”.
Il provvedimento, emanato con tre anni di ritardo ed in vigore dal 17 luglio 2009, conferma l’impostazione legislativa che assegna in capo ai produttori il finanziamento dei rifiuti rientranti nei beni dell’allegato 1A punto 5 (“Apparecchiature di illuminazione”) e 1B, punto 5 (*), del D.lgs. 151/2005, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall’origine (domestica o professionale).
Sono previste due modalità di finanziamento per la gestione delle lampade esauste a seconda della tipologia di bene. In entrambi i casi è necessaria l’adesione ad un sistema collettivo adeguato. Fino al 13 febbraio 2011 il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di detti rifiuti potrà essere indicato separatamente dal prezzo al momento della vendita di nuovi prodotti.
Il contributo è in ogni caso determinato in base alle quote di mercato di ciascun produttore nell’anno solare di riferimento. La quota di mercato viene calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del D.lgs. 151/2005 in maniera differenziata rispetto alle seguenti tipologie di beni:
- Apparecchi di illuminazione “generica” di cui all’allegato 1B, punto 5.1 (art. 3)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero e peso dei beni immessi sul mercato nazionale secondo quanto comunicato dagli stessi produttori al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee” di cui all’art. 14, D.lgs. n. 151/2005. Per quanto riguarda il peso dei beni si segue la seguente suddivisione in fasce: fascia 1: peso minore o uguale a 2 kg
fascia 2: peso compreso tra 2 e 8 kg
fascia 3: peso maggiore di 8 kg
Entro il 14 settembre 2009 i produttori devono inviare al Registro nazionale di cui all’art. 14 del D.lgs. 151/2005, la fascia o le fasce di appartenenza indicando, nel secondo caso, anche il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.
- Apparecchi di illuminazione a tubi fluorescenti di cui all’allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (art. 4)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale e comunicati al Registro di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2005 secondo le modalità vigenti.
(*) Punto 5. Apparecchiature di illuminazione- allegato 1B al D.lgs. 151/2005
5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

 

►Energia: nuove regole per favorire la concorrenza nel mercato del Gas e Gpl
ANIEM API Sarda -  17.07.2009

È stato pubblicato dall’Autorità per l’energia il ‘Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG)’, delibera ARG/gas n. 64/09, al fine di rimuovere eventuali distorsioni del mercato del gas, promuovere la concorrenza ed accrescere la trasparenza, con benefici per le imprese e i consumatori.
Il testo semplifica e raccoglie in modo organico le disposizioni relative all’attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas e introduce alcune significative novità: viene definito un valore unico nazionale per il corrispettivo dell’attività di vendita al dettaglio, garantendo così ai venditori una copertura più coerente dei costi di commercializzazione (ad es. call center, personale, fatturazione) e parità di trattamento a tutti clienti, anche di minori dimensioni.
Il Testo favorisce una maggior trasparenza del mercato: oltre all’obbligo di comunicare i prezzi medi praticati, i venditori saranno tenuti a pubblicare, nel proprio sito internet, le condizioni economiche del servizio di tutela per ciascuna località in cui operano, evidenziandone le diverse componenti.
L’Autorità ha anche rivisto i criteri di applicazione del servizio di tutela e delle relative condizioni economiche di fornitura, allo scopo di promuovere maggiormente la concorrenza.
Il Testo integrato ridefinisce i clienti finali che potranno usufruire del servizio di tutela, ovvero delle condizioni di fornitura stabilite dall’Autorità ed aggiornate ogni tre mesi.
Potranno usufruire del servizio di tutela:
  • i clienti domestici (che comprendono i condomini con consumi non superiori a 200.000 Smc annui) potranno mantenere automaticamente le condizioni economiche definite dall’Autorità;
  • i clienti non domestici con consumi superiori ai 200.000 Smc annui, che al momento attuale non sono ancora passati al mercato libero, potranno continuare ad usufruire delle condizioni economiche definite dall’Autorità fino al 30 settembre 2009;
  • i clienti non domestici con consumi inferiori ai 200.000 Smc annui, la stessa scadenza è fissata al 30 settembre 2010.
Al fine di accompagnare, con la dovuta gradualità, i medesimi clienti non domestici al mercato libero, i venditori sono obbligati ad avvertire i clienti attraverso una comunicazione nella prima bolletta utile. I clienti avranno 45 giorni di tempo per chiedere eventuali rettifiche circa la categoria di appartenenza.
Nella prima fattura utile successiva all’entrata in vigore del presente provvedimento, l’esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale e per ciascun punto di riconsegna:
a) la tipologia di appartenenza individuata;
b) l’invito al cliente ad inviare entro 45 (quarantacinque) giorni dall’invio della medesima fattura apposita comunicazione attestante l’eventuale diversa tipologia di appartenenza.
In assenza di risposta da parte del cliente finale entro i termini previsti, l’identificazione compiuta dall’esercente la vendita si intende confermata.
Il Testo integrato introduce semplificazioni rispetto alle condizioni economiche di fornitura.
Considerando le diverse componenti che contribuiscono alla definizione del prezzo finale di fornitura, per quanto concerne la “commercializzazione all’ingrosso”, il Testo integrato conferma sostanzialmente i criteri di calcolo ed il livello in essere, semplificando la formula di aggiornamento trimestrale (dal 1 ottobre 2009).
L’Autorità ha anche introdotto una componente della tariffa del servizio di distribuzione tale da garantire, ai clienti con bassi consumi, il mantenimento di una spesa contenuta.
Infine, il Testo integrato prevede una rideterminazione della componente relativa al servizio di trasporto, finalizzata ad uniformare gli ambiti tariffari attualmente vigenti.
Relativamente alla fornitura di gas diversi da gas naturale (ad es. GPL), il Testo integrato conferma i criteri di determinazione e aggiornamento delle condizioni di fornitura attualmente in essere, avviando un procedimento per la revisione della quota di vendita al dettaglio e della componente relativa all’approvvigionamento dei gas di petrolio liquefatti.
Si riportano i link alla delibera dell’Autorità in oggetto ARG/gas n. 64/09 ed al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL (TIVG).

►Ambiente: disposizioni e proroghe contenute nel Decreto-Legge anticrisi n. 78/09
ANIEM API Sarda -  09.07.2009

Il Decreto-Legge n. 78/09 “Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” pubblicato nella G.U. n. 150 del 1 luglio u.s., riporta alcune misure finanziarie e proroghe afferenti alla materia ambientale. Il provvedimento dovrà essere convertito in Legge entro il 1 settembre p.v.

Articolo 5 – Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

È escluso dall’imposizione di reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 (si riporta uno stralcio dei codici ATECO in fondo alla pagina). Tale disposizione decorre per investimenti fatti dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

Per i soggetti i cui impianti rientrano nel campo di applicazione della Seveso-bis (D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche) gli incentivi si applicano solo se è documentato l’adempimento dei relativi obblighi e prescrizioni del citato decreto.

L’incentivo viene revocato se il soggetto cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

Articolo 23 – Proroga dei termini

Al comma 11 – (disciplina pile ed accumulatori) proroga dell’obbligo di iscrizione dei produttori di pile ed accumulatori al Registro nazionale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188. La proroga fa slittare l’adempimento dal 18 giugno 2009 al 18 settembre 2009 (proroga di ulteriori 3 mesi). Per maggiori dettagli sulla normativa si rimanda alla Circolare n. 33 del 24 febbraio 2008 pubblicata su Multidoc.

Al comma 21 – (disciplina tariffa rifiuti) proroga al 31 dicembre 2009 dell’adozione del Regolamento del MATTM di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla definizione di criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa rifiuti. Viene quindi prorogata sempre al 31 dicembre p.v. la facoltà dei Comuni di passare autonomamente alla TIA secondo le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Divisione 28- Codici ATECO- fonte ISTAT
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

►Edilizia: dal 1° luglio l'attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite
ANIEM API Sarda -  30.06.2009

Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.
La misura riguarderà le compravendite, permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.
Non è necessario redigere il documento per gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Il DLgs 112/2008 ha comunque eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.
Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.
Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la valutazione dell’anomalia delle offerte è discrezionalità della stazione appaltante
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Le valutazioni compiute dall’amministrazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico, discrezionale e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o palesi errori di fatto. A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 12/6/2009 n. 3769) sottolineando come il giudice amministrativo debba sostanzialmente limitarsi ad accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato come nessuna disposizione imponga che la valutazione delle giustificazioni delle offerte debba avvenire alla presenza delle singole imprese che tali giustificazioni hanno effettivamente prodotto.

►Edilizia: abolito il riferimento al valore normale dell’immobile ai fini fiscali
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

E` stato approvato in via definitiva il disegno di legge Comunitaria 2008 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”).
Il provvedimento, fra l’altro, prevede l`eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al “valore normale” dei fabbricati ceduti ai fini fiscali (IVA, imposte sul reddito) introdotte dall`art.35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006. L`eventuale scostamento tra il corrispettivo di cessione ed il “valore normale” costituirà unicamente una “presunzione semplice” che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.

►Ambiente: UE contesta l’eliminazione del certificato energetico dagli atti di compravendita
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Nelle scorse settimane la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora contestando l’eliminazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili.
Dall’entrata in vigore della legge 133/2008, come noto, è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005- di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

►Ambiente: in arrivo chiarimenti sul riutilizzo di terre e rocce da scavo
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 la Legge 18 giugno 2009, n. 69 contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Il Governo dovrà adottare entro il 30 giugno 2010 uno o più decreti legislativi di revisione della normativa ambientale che, fra l’altro, dovranno precisare le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Previste anche modifiche alla Legge 241/1990 finalizzate a ridurre i tempi procedimentali migliorando efficienza ed efficacia dell`azione amministrativa attraverso meccanismi preventivi e repressivi con un potenziamento delle garanzie del privato nei confronti della pubblica amministrazione.

►Lavori Pubblici: in arrivo dal CIPE nuove risorse
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Nelle prossime riunioni del Cipe è previsto uno sblocco di risorse per complessivi 11,4 miliardi di euro destinati al finanziamento di opere infrastrutturali, che si andrebbero ad aggiungere ai circa 4,9 miliardi già stanziati.
In particolare, già nella prossima riunione del 26 giugno, dovrebbero essere approvate alcune grandi opere, i primi due contratti di programma del settore aeroportuale, oltre agli stanziamenti per l'edilizia scolastica in Abruzzo e lo stanziamento di 2-4 miliardi per la ricostruzione post terremoto, sempre in Abruzzo.
Il Cipe dovrebbe altresì sbloccare circa 800 milioni di risorse Fas da destinare all’attuazione di un programma di opere localizzate sul territorio, prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno, predisposto dai Provveditorati.

►Edilizia: HOUSING sociale avanti a piccoli passi
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

La Corte dei conti ha dato il via libera alla Delibera del Cipe dell’8 maggio u.s. che ha sbloccato 200 milioni di euro per il social housing regionale e 150 milioni da versare sul fondo nel quale sarà coinvolta anche la Cassa Depositi e Prestiti..
La Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno u.s. ed esprime parere favorevole sullo schema di “Piano Nazionale di edilizia abitativa”.
Il Cipe, inoltre, ha invitato “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2009:
• una stima delle risorse pubbliche, private e non profit, complessivamente attivabili per il Piano casa;
• la quantificazione delle eventuali risorse residue….;”.

Il Ministro delle infrastrutture, inoltre, dovrà richiedere ad ogni regione di comunicare i criteri utilizzati per il riparto effettivo delle risorse di rispettiva competenza, rilascio;
limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani.”
L’effettiva ripartizione dei fondi tra Regioni resta però in attesa del Dpcm attuativo del Piano Casa; dopo la pubblicazione del provvedimento occorreranno 60 giorni per l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le proposte di programma dovranno poi essere inoltrate al Ministero entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm per la ripartizione dei fondi. Il termine per stabilire il criterio di operatività dei fondi è fissato a 90 giorni dal Dpcm
Il Piano, come noto, è articolato in sei linee di intervento (fondi immobiliari, alienazione alloggi e.r.p., project financing, agevolazioni a cooperative edilizie, programmi integrati, interventi ex Iacp o di Comuni).
A parte le modalità previste attraverso fondazioni immobiliari e programmi promossi direttamente da Iacp e Comuni, l’attuazione del Piano è realizzata mediante accordi di programma o con le procedure della “Legge Obiettivo”. Gli alloggi realizzati o recuperati attraverso le suddette linee di intervento possono fruire di un contributo statale:
- fino al 30% del costo se locati ad un canone non superiore al canone sostenibile (definito con decreto 22/4/2008), per una durata di 25 anni o comunque non inferiore a 10 anni, nel caso di alloggi locati con patto di promessa di vendita;
- fino al 50% se locati a canone sostenibile per più di 25 anni;
- fino al 100% per gli alloggi a canone sociale.Con una recente determinazione, l’Autorità ha precisato che il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture va affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione.
In caso di carenza di organico, la stazione appaltante deve verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di un’altra amministrazione; gli eventuali affidamenti esterni dell’incarico di collaudo devono avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica. I dipendenti pubblici non possono partecipare alle gare, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego.
Il collaudo deve comprendere ogni attività di verifica tecnica e, ove necessario, il collaudo statico. Le società di ingegneria possono partecipare alle procedure concorsuali, ma devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione. Per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alle gare, i requisiti dovranno essere proporzionati alla prestazione richiesta e comprendere anche le altre prestazioni professionali (progettazione e direzione lavori).

►Urbanistica: aggiornamento conferenze sul Piano Paesaggistico Regionale
ANIEM API Sarda -  24.06.2009

L'assessore regionale dell'Urbanistica Gabriele Asunis ha incontrato le realtà locali per il varo della riforma del Piano paesaggistico regionale e pianificazione territoriale. Diverse le tematiche affrontate nel corso dei nove incontri di lavoro tenutisi ad Alghero e Arzachena (18 maggio), Lanusei e Muravera (22 maggio), Pula (4 giugno), Oristano (8 giugno), San Gavino (9 giugno) e Carbonia (16 giugno) e Nuoro (23 giugno).
Le Conferenze territoriali, precedute dai Tavoli preliminari di lavoro, rappresentano occasione di "stimolo e ascolto" con amministratori locali, tecnici, esponenti del mondo sociale ed economico, ma anche associazioni ambientaliste, mirate alla ricerca condivisa di una strategia per la valorizzazione del paesaggio della Sardegna.
Per giovedì 25 giugno è invece in programma a Cagliari, alle ore 9 nella sala congressi della Fiera Campionaria, il Tavolo Tematico nel corso della quale saranno tratte le conclusioni di questo lavoro di raccolta delle sollecitazioni pervenute dal territorio e di concertazione, frutto dell'attività degli ultimi due mesi dei Tavoli tematici e delle singole Conferenze territoriali.
La Conferenza regionale resta fissata per il 30 giugno 2009, alle ore 10, alla Fiera Campionaria di Cagliari.


 

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvalimento possibile anche se non è previsto nel bando
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009, ha sostenuto che l'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione all'interno del bando, restando ferma la necessità di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara.

►Giurisprudenza del TAR: equivalenza tra fideiussione bancaria e polizza assicurativa
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

Il TAR Veneto (sez. I 8/6/2009 n. 1659) ha affermato che nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. L’art. 1 della legge n. 348/1982, infatti, è chiaro nell’individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico.
In virtù di tale previsione, quindi, anche nell’ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l’altra.
Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile.

►Lavori Pubblici: annullamento della gara d’appalto in caso di erronea indicazione della categoria prevalente
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

L’Autorità di Vigilanza dei LL.PP., in un recente parere, ha esaminato la legittimità dell’operato di una stazione appaltante che ha omesso di indicare in un bando di gara la categoria prevalente, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Nel caso specifico, in particolare, un Comune è incorso nell’errore di utilizzare un modello di bando di gara predisposto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e, dunque, non adatto all’importo dei lavori da appaltare (pari a 314.200 euro), indicando, per lo più, nel bando di gara la categoria OS 26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali), anziché la categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari).
Conseguentemente, a parere dell’Autorità, l’ente appaltante avrebbe dovuto valutare la possibilità di adottare un provvedimento di rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi riportate, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare.
Il Comune, invece, ha espletato le operazioni di gara, peraltro ammettendo concorrenti in possesso della qualificazione sia per la categoria OG 3 sia per la categoria OS 26, e quindi titolari di requisiti speciali difficilmente comparabili tra di loro, ed ha adottato, altresì, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
L’Autorità ha ritenuto il bando di gara non conforme alla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo, quindi, che il Comune avrebbe dovuto valutare il possibile annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara.

►Edilizia: nuova proposta di legge per il rilancio del settore
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

E’ stato presentato alla Camera dall’onorevole Mauro Pili, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, un nuovo disegno di legge recante interventi strategici e urgenti per il rilancio dell’economia attraverso un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio. Il provvedimento mira ad avviare un piano straordinario sul risparmio energetico, riqualificare il patrimonio edilizio attraverso una gamma organica di interventi, da nuove costruzioni a demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, promuovere azioni tese al perseguimento di un'efficiente e moderna attività urbanistica e edilizia con il principio della premialità volumetrica legata alla classificazione energetica, favorire la riqualificazione del sistema turistico ricettivo.
Il ddl si compone di 14 articoli.
L’articolo 1 elenca le finalità della legge, ripartendo dall’accordo Stato-Regioni del 1° aprile scorso. Le Regioni dovranno legiferare prevedendo interventi di edificazione di nuove aree attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%, programmi integrati di intervento, recupero della volumetria di edifici in stato di degrado, interventi di rivitalizzazione del turismo con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35% e aumento dei diritti edificatori a destinazione ricettiva fino al 35%.
L’articolo 2 condiziona gli ampliamenti all’incremento delle prestazioni energetiche “entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque dì volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica” ed “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente”.
Con l’articolo 3 e l’articolo 4 sono regolate invece le competenze delle Regioni e degli enti locali, con la previsione per le Regioni di fissare ulteriori ambiti di esclusione della norma ed altre fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare e con la possibilità per i Comuni di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Secondo l’articolo 5 l’ammissibilità della proposta di intervento è subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell’edificio interessato, qualora esso già non sia classificato in una delle prime tre. Per un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari è richiesta la classe C.
La rigenerazione urbana, presente nell’articolo 6, prevede la sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi condizioni di degrado e abbandono, accompagnata a miglioramento dell'efficienza energetica, compatibilità ambientale e gradevolezza estetica. I premi di cubatura sono ammissibili solamente se viene certificata almeno la classe energetica C.
Coinvolte le strutture alberghiere grazie all’articolo 7, con interventi di rivitalizzazione urbana, potenziamento e riorganizzazione della capacità ricettiva e con l’incremento del diritto edificatorio detenuto fino ad un massimo del 35%.
L’articolo 8 suddivide gli incrementi di edificabilità in base all’efficienza energetica. Saranno quindi possibili ampliamenti del 20% della volumetria su edifici per i quali può essere certificata l’appartenenza alla classe energetica C, del 30% per gli immobili della categoria B, del 35% per gli edifici di classe A.
L’articolo 9 individua i proprietari degli edifici pubblici e privati quali soggetti attuatori. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle leggi regionali e terminare non oltre i 36 mesi.
Secondo l’articolo 10), il Comune potrà promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano.
In base all’articolo 11 gli interventi potranno essere realizzati con Dia, permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica, se gli ampliamenti riguardano immobili sotto tutela. L’articolo 12) prevede detrazioni fiscali, fissando al 55% le detrazioni per le spese documentate e sostenute dopo l’entrata in vigore della legge.
L’articolo 13) indica la copertura finanziaria ottenuta riducendo il fondo previsto dall’articolo 6 del. DDL 112/2008. Previsti, infine, dall’articolo 14) poteri sostitutivi del Governo, che intervengono in caso di ritardi nell’approvazione delle leggi regionali.

► SICUREZZA SUL LAVORO: COSTITUITE ARTICOLAZIONI REGIONALI DI ENFEA ► SICUREZZA SUL LAVORO: COSTITUITE ARTICOLAZIONI REGIONALI DI ENFEA
Ufficio Stampa CONFAPI - 17.06.2009

Roma, 16 giugno 2009 - ENFEA, l'ente bilaterale costituito da Confapi e CGIL - CISL - UIL che si occupa di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, sta vivendo un momento di grande rilancio per volontà delle parti costituenti di coinvolgere i territori nello sviluppo delle politiche attive a favore delle imprese e dei lavoratori in materia di sicurezza.

L'assemblea, dopo aver approvato il bilancio, ha dato il via libera alla costituzione di 20 articolazioni regionali distribuite su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di offrire ambiti di operatività in relazione alle Regioni e agli enti locali chiamati a sviluppare azioni ed interventi in materia di sicurezza e di formazione mirata.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Marco Simeon, imprenditore friulano espressione di Confapi, che ha sottolineato che «l'attività di ENFEA si apre al territorio con lo scopo di offrire servizi alle imprese e ai lavoratori. È un impegno che vede Confapi e le organizzazioni sindacali direttamente coinvolte con quello spirito di collaborazione che deve contraddistinguere chi ha veramente a cuore la salute dei lavoratori e lo sviluppo della cultura della sicurezza».

Nelle prossime settimane le articolazioni regionali di ENFEA potranno formalmente costituirsi sulla base del regolamento approvato dall'assemblea dell'ente e potranno avviare concretamente la loro attività a favore del sistema economico e produttivo locale.

►Giurisprudenza del TAR: avvilimento negato per lavori di bonifica amianto
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

Mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”.
In particolare, secondo il TAR Puglia (Bari sez.I 3/6/2009 n. 1379) deve ritenersi escluso l'avvalimento dei requisiti autorizzatori per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, infatti, è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. La qualificazione complessiva richiede pertanto una serie di requisiti specifici: possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali e, in base al decreto legislativo 626/1994, formazione professionale per i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto.

►Edilizia: pubblicato il primo decreto attuativo su rendimento energetico
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005. Il decreto, composto di otto articoli, riguarda, in particolare, le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti, i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche, i criteri generali ed i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale.
Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.
Ove tecnicamente possibile, viene altresì ritenuto necessario realizzare interventi che permettano la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
La periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento è stata fissata:
• a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
• a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
• a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.

►Edilizia: scostamento tra inflazione reale e programmata entro il 2%
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 dell’8 giugno u.s. il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/5/2009 che deve verificare le differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008.
Il Decreto ha registrato l’assenza di scostamenti superiori al 2 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

►Ambiente: decreti correttivi su terre e rocce da scavo
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

Prevista una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. In particolare, viene affidata ai decreti legislativi la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.
Si ricorda che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'ambiente), le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

►Lavori Pubblici: per i piccoli appalti non vige più il divieto di partecipazione congiunta di consorzio stabile e consorziati
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

E’stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che prevede l’eliminazione del divieto di partecipazione congiunta alla stessa gara per consorzi stabili ed imprese consorziate negli appalti di importo inferiore ad un milione di Euro.
L’art. 17, in particolare, dispone che “al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché dell’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.”
E’ stato quindi rimosso il divieto di partecipazione congiunta alla medesima gara che era residuato per gli appalti entro il milione di euro ai quali si applica l`esclusione automatica delle offerte anomale.

►Giurisprudenza del Tar: la richiesta di requisiti ulteriori può comportare un inutile aggravamento del procedimento
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

La facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento. A tale conclusione è pervenuto il Tar Liguria (Sez. II 27 maggio 2009, n.1238 ) pronunciandosi su un appalto di servizi.
Pertanto, l’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato, in termini di violazione del principio di proporzionalità, secondo i Giudici, porre un elevato ed insuperabile parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno solo.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la stazione appaltante può limitare le autocertificazioni ed imporre la produzione di documenti
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

Con la Sentenza n. 2872 dell’11 maggio 2009, il Consiglio di Stato, intervenendo su una gara nel corso della quale non era stata ammessa la dichiarazione sostitutiva per comprovare un requisito, ha dichiarato che la stazione appaltante può imporre la produzione di documenti invece delle autocertificazioni per acquisire una maggiore capacità probatoria.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha escluso la sussistenza di un principio generale ed indiscriminato per le gare di appalto che consenta di beneficiare delle modalità di semplificazione amministrativa previste dalla normativa vigente.
I Giudici pongono, in questo senso, anche una questione di “speditezza procedimentale”, osservando come la produzione di dichiarazioni sostitutive preveda poi l’onere di un controllo postumo su quanto dichiarato.

►Lavori Pubblici: il piano carceri presentato al Ministero di Giustizia
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

Il Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Commissario straordinario all’edilizia penitenziaria, Franco Ionta ha presentato nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia il Piano Carceri, come previsto dall’articolo 20 della Legge 2/2009 (conversione in legge d.l. n.185/2008).
La normativa, infatti, prevede che il Commissario presenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge, il programma degli interventi necessari, specificando tempi, modalità di realizzazione e risorse finanziarie necessarie.
Con successivi decreti della Presidenza del Consiglio, su proposta del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia, quello delle infrastrutture e quello dello sviluppo economico, verranno definite le singole opere per l'attuazione del Programma, indicando i tempi e il piano finanziario.
Il Piano prevede la realizzazione di 17.129 nuovi posti letto, 10.806 dei quali già provvisti di finanziamento per oltre 600 milioni di euro.
Nell’articolazione del Piano a livello regionale sono programmati i seguenti interventi:
Liguria: 1 milione e 500mila euro la realizzazione di 94 nuovi posti, mentre altri 400 posti sono ancora privi di copertura finanziaria (65 milioni).
Piemonte: realizzazione di un nuovo penitenziario di 400 posti, per un importo di 65 milioni di euro ancora da reperire ed incremento per la copertura di 1000 nuovi posti all’interno di istituti esistenti.
Lombardia: 2.240 posti da realizzare in penitenziari esistenti sarebbero già finanziati (31 milioni da fondi ordinari degli anni 2007, 2008 e 2009, 16 milioni e 130mila euro dalla Legge 259/2002, 50 milioni dalla Cassa delle Ammende e una cifra non definita dalla finanza di progetto). E’ prevista altresì la realizzazione di strutture per 2.347 nuovi posti, ma le risorse previste (195 milioni) non sono ancora state individuate.
Veneto: 460 posti saranno realizzati attraverso fondi Fas, permuta e Cassa delle Ammende;
per ulteriori 159 nuovi posti occorrono 80 milioni di euro ancora da individuare.
Emilia Romagna: con fondi FAS saranno realizzati entro dicembre 2012, 90 nuovi posti per un importo di 20 milioni di euro; altri padiglioni in strutture esistenti consentiranno di realizzare, entro il 2012, 1.150 posti, per un totale di 55 milioni e 600mila euro già finanziati da fondi ordinari e dalla Cassa delle Ammende.
Toscana: 27 milioni e 800mila euro già disponibili per la realizzazione di 500 posti.
Lazio: solo 800 posti hanno attualmente copertura economica sui 2909 previsti (tra gli strumenti attuativi figurano anche un intervento in project financing ed una permuta).
Umbria: risorse già disponibili per 200 posti.
Marche: risorse disponibili per 50 posti.
Abruzzo-Molise: risorse provenienti dalla Cassa delle Ammende per 200 nuovi posti.
Campania: saranno realizzati 1.000 nuovi posti con 130 milioni di euro da reperire ed altri 1.254 già finanziati con fondi ordinari o con la Cassa delle Ammende per un totale di 54 milioni e 100mila euro.
Sardegna: Fondi Fas e project financing per la realizzazione di 913 nuovi posti (133 milioni complessivi).
Puglia: stanziati 20 milioni di euro (fondi ordinari e Cassa delle Ammende) per 400 nuovi posti.
Calabria: 450 posti finanziati con la legge 259/2002 (Conversione in legge del d.l. 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l' amministrazione della giustizia).
Sicilia: 1.908 posti letto di cui 1.000 già finanziati (circa 50 milioni) ed i restanti 908 (150 milioni di euro) ancora senza copertura.

 

►Lavori Pubblici: le linee guida per la finanza di progetto
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

L’Autorità per la vigilanza sui contratti ha approvato alcune nuove e significative determinazioni sullo svolgimento delle procedure di gara nel settore dei lavori pubblici, con particolare riguardo allo svolgimento della procedura che caratterizza la finanza di progetto.
Si tratta della determinazione n. 3 del 20 maggio u.s., recante “Procedure di cui all’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida per i documenti di gara”. Il documento contiene le indicazioni operative per le gare attinenti la realizzazione di opere mediante la finanza di progetto, come modificata dal terzo decreto correttivo al codice dei contratti (decreto n.152/2008) che prevede tre diverse procedure per l’affidamento del contratto di concessione:
• una gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153, commi 1-14);
• una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, comma 15);
• una procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia dell’Amministrazione aggiudicatrice, qualora questa ultima non provveda alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale di cui all’articolo 128, nel quale siano inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.
L’Autorità, al fine di rendere possibile l’avvio delle nuove procedure, ha ritenuto opportuno fornire un contributo tecnico agli operatori del settore approvando le linee guida per l’applicazione delle procedure previste dal codice. Tali linee, contenute nella determinazione, si riferiscono alle varie fasi procedurali previsti dalla normativa (gara unica, doppia gara prima fase, doppia gara seconda fase).
Con la determinazione n. 4 del 20 maggio u.s. l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito le proprie linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici (finanza di progetto).
L’Autorità ha anzitutto evidenziato come il Codice dei Contratti (D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163) abbia stabilito una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, liberalizzando di fatto la scelta da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti.
Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori
pubblici, nonché quelle di finanza di progetto, lo stesso legislatore ha stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella convinzione che tale metodo consenta alle imprese partecipanti di esprimere al meglio le proprie capacità innovative.
Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorità ha già delineato quali debbano essere, a suo giudizio, le fattispecie che rendono ammissibile l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ora, al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'utilizzo di tale criterio nell'ambito delle procedure di aggiudicazione previste dall'articolo 153 del Codice (finanza di progetto), l'Autorità ha deliberato le linee guida con le quali si forniscono indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiudicazione.
Le linee guida sono suddivise in cinque paragrafi riguardanti:
• aspetti giuridici ed operativi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• elementi di valutazione dell’offerta
• metodi di scelta dell’offerta
• sub-criteri, sub-pesi e criteri motivazionali
• suggerimenti per l’individuazione dei criteri di valutazione della finanza di progetto
Al documento è stata allegata altresì un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" ed un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.
 

►Giurisprudenza della Corte Costituzionale: le norme su avvalimento e offerte anomale sono di competenza statale
ANIEM API Sarda -  29.05.2009

La Corte Costituzionale (Sentenza n.160 del 22 maggio 2009) ha ritenuto illegittime le norme della Regione Campania in tema di avvalimento, offerte anomale e affidamenti introdotte dalla legge regionale sugli appalti.
Secondo i Giudici, nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.
In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre “effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza”.

►Lavori Pubblici: garantire pari accesso ai concorrenti
ANIEM API Sarda -  29.05.2009

L’Autorità LL.PP. ha ribadito (Parere n. 57 del 23/4/2009) che le specifiche tecniche di un appalto devono comunque consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.
Pertanto, l’eventuale indicazione di marchi o prodotti deve essere collegata a diciture quali “o equivalente” ovvero “tipo”, significative della volontà dell'amministrazione di utilizzare il marchio o la denominazione del prodotto solo a titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del bene richiesto.
Con la determinazione n. 2/2007, l’Autorità ha posto in luce come con l’articolo 68, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 sia chiaro l’intento del legislatore di preservare, per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara, la possibilità per il concorrente di proporre soluzioni diverse ed innovative, purché idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.
E' conforme alla disciplina richiamata il bando di gara e la procedura concretamente svolta che ha consentito alla ditta partecipante di dimostrare, sia in via documentale, sia in contraddittorio, la conformità tecnica del proprio prodotto alle prescrizioni previste dal capitolato speciale.

►Emergenza Terremoto: pubblicato il bando per le C.A.S.E.
ANIEM API Sarda -  29.05.2009

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la progettazione e realizzazione degli edifici residenziali antisismici del cosiddetto Piano C.A.S.E. sul quale il 16 maggio u.s. c’era stata l’approvazione della Conferenza di servizi.
Per la partecipazione al bando sono richiesti l’attestazione Soa- Cat. OG1 - Classifica VI. e la dimostrazione di aver eseguito, nel triennio 2006-2008, lavori con una tipologia costruttiva simile a quella proposta, per un importo complessivo non inferiore a 6 milioni di euro.
L’appalto prevede la costruzione di 30 lotti su piastre isolate sismicamente. Ogni lotto è composto da 5 edifici ed avrà un valore complessivo di 11 milioni di euro - IVA esclusa .
Il termine di presentazione delle domande di selezione è il 3 giugno 2009. Dalla consegna della piastra di fondazione, l’operatore economico avrà tempo 80 giorni per la consegna degli edifici.
Le domande di selezione e la relativa documentazione dovranno pervenire esclusivamente presso il seguente indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Struttura Progetto C.A.S.E. presso Scuola Allievi Ispettori della Guardia di Finanza di L’Aquila
Viale delle Fiamme Gialle SNC, Coppito (AQ)


I plichi che contengono le domande di selezione e la documentazione potranno essere consegnati anche a mano tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e dovranno riportare la dicitura: "Contiene offerta per la "Progettazione e realizzazione di edifici residenziali al di sopra delle piastre sismicamente isolate" Non aprire".

Rendiamo disponibili bando e capitolato speciale.

►Ambiente: Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto
ANIEM API Sarda -  26.05.2009

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/4/2009, il DM 25 novembre 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal titolo: “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dcembre 2007, n. 296 — Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto”.
Il DM 25 novembre 2008, in vigore dal 22 aprile 2009, attua quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007), ufficializzando le modalità di erogazione dei finanziamenti per la lotta ai cambiamenti climatici con l’istituzione di un Fondo Rotativo di 600 milioni di euro per il triennio 2007/2009.
Per l’attivazione dei finanziamenti alle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto si attende una circolare applicativa dello stesso Ministero dell’ambiente, da approvarsi entro il 21 giugno 2009. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare, i soggetti interessati avranno 5 mesi di tempo per inviare le domande e ottenere i finanziamenti agevolati, sotto forma di prestiti di scopo.
Le risorse in dotazione del Fondo Kyoto consistono in 200 milioni di euro/annui per il triennio 2007-2009 e nelle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati. Tali risorse vengono ripartite in funzione delle misure finanziabili e del territorio nazionale e sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente con le modalità statuite nella convenzione da stipularsi tra Ministero dell’ambiente e la Cassa depositi e prestiti SpA.
Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del Decreto, ed, in particolare, gli investimenti agevolabili riguardano le seguenti misure:
a) "Misura microcogenerazione diffusa": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
b) "Misura rinnovabili": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile:
1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;
2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp;
3. impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2;
4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
c) "Misura motori elettrici": sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;
d) "Misura usi finali": sono ammessi investimenti per singolo intervento:
1. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt;
III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
e) "Misura protossido di azoto": sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.
f) "Misura ricerca": sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile;
g) "Misura gestione forestale sostenibile": sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ad eccezione della "Misura ricerca" e della "Misura gestione forestale sostenibile", con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili.
b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.
c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della "Misura usi finali", i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.
d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.
Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).
Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi …a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata).
L'intensità del beneficio erariale per le imprese non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis", di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 e le percentuali di agevolazione sono fissati al 70% mentre per i soggetti pubblici al 90%.
I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti, posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
La Cassa depositi e prestiti Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni Regione. La procedura per l'ammissione al finanziamento, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:
a) domanda di ammissione;
b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;
c) concessione o diniego.
La dotazione del Fondo Kyoto è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale, per la prima annualità, le risorse sono assegnate per misura e territorio secondo la seguente ripartizione:
a) "Misura microcogenerazione diffusa": 25 milioni di euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%;
b) "Misura rinnovabili": 10 milioni di euro, di cui al Nord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%;
c) "Misura motori elettrici": 15 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
d) "Misura usi finali": 130 milioni di euro, di cui al Nord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%;
e) "Misura protossido di azoto": 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
f) "Misura ricerca": 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
g) "Misura gestione forestale sostenibile": 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale.
Di seguito si riporta il link al Decreto Ministeriale DM 25 novembre 2008 e suoi allegati.
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=3017

►Giurisprudenza della Corte U.E.: no ad esclusione automatica delle imprese collegate
ANIEM API Sarda -  26.05.2009

Con una Sentenza del 19 maggio scorso la Corte di giustizia ha ritenuto eccessivamente restrittive le norme nazionali, sostenendo che anche imprese tra cui esiste un rapporto di controllo possono partecipare alla stessa gara. Secondo i Giudici occorre una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto abbia influenzato i comportamenti delle società
La Corte, in particolare, ha dichiarato quanto segue:
L'art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.
Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.

►Lavori pubblici: impennata dei ribassi per appalti sotto i 15 milioni
ANIEM API Sarda -  26.05.2009

Incremento dei ribassi nella gare di appalto nelle quali non si utilizza il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale. In base ad un recente studio del Cresme i ribassi medi sono passati dal 18,70% del 2003 al 22,49% del 2009. Il dato più significativo riguarda, tuttavia, l’impennata che si evidenzia dopo ottobre 2008, a seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo al codice dei contratti che ha eliminato la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di euro.
Ebbene, in questo periodo e per la stessa fascia di importo, i ribassi sono del 25,87%.
I dati evidenziano, quindi, che il sistema di valutazione e verifica in contraddittorio delle offerte in base all’attuale disciplina legislativa ha prodotto un sensibile aumento dei ribassi.
Anticipando la tradizionale Relazione annuale, l’Autorità, inoltre, ha elaborato una ripartizione dei ribassi per Regioni riferita agli anni 2007-2008 (non si considerano, pertanto, gli effetti del terzo decreto correttivo). Nello scorso anno i livelli più alti sono stati raggiunti dalla Campania (28,03), Lazio (24,97), Puglia (24,14), mentre si segnalano le medie bassissime di Friuli Venezia Giulia (6,80) e Sicilia (7,11).

►Edilizia: al via le norme antisismiche e su acciaio per cemento armato
ANIEM API Sarda -  26.05.2009

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del d.l. n.39 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) che passa ora all’esame della Camera.
Fra le modifiche apportate si segnala l’anticipata applicazione (dal prossimo 30 giugno) della normativa antisismica.
Oltre all’emendamento sull’applicazione delle regole antisismiche viene fissata anche l’entrata in vigore al prossimo 30 giugno delle norme tecniche per gli acciai da cemento armato. Questa misura comporterà l'obbligo in fase di progettazione di prendere in considerazione, nei calcoli dei valori nominali delle tensioni, caratteristiche di snervamento e rottura previsti dalle nuove norme tecniche (DM 14 gennaio 2008 - paragrafo 11.3.2). Per il progettista, quindi, scatterà l’obbligo di rispettare i requisiti degli acciai, ai fini del dimensionamento delle armature in fase di progetto, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 11.3.Ib e 11.3.Ic. Ai fini dell’operatività delle norme tecniche si ricorda che nello scorso mese di febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale una circolare ministeriale (Circ. Ministero Infrastrutture n. 617 del 2 febbraio 2009) contenente istruzioni operative.
In merito agli aspetti del provvedimento connessi alla fase di ricostruzione, il DL. 39 prevede che la prima fase di realizzazione urgente di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi sia affidata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, a trattativa privata, con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale (un emendamento coinvolge ora anche gli ordini professionali) e con la possibilità di subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
Un ulteriore emendamento prevede che il Governo effettui un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse stanziate.
Confermata inoltre la scelta di coprire integralmente “le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente”.
Un contributo fino a 10 mila euro è stato previsto per le riparazioni di danni degli edifici lesionati al fine di consentire alle famiglie un rientro in tempi brevi nelle case che hanno subito lesioni lievi; la norma prevede anche un contributo di 2.500 euro, per unità abitativa, per i lavori condominiali.

► Sicurezza: Slitta il termine del 16 maggio sugli infortuni sul lavoro ► Sicurezza: Slitta il termine del 16 maggio sugli infortuni sul lavoro
ANIEM API Sarda - 21.05.2009

Con circolare n. 17/2009 il Ministero del Lavoro ha sospeso l’obbligo della comunicazione all’INAIL (previsto dal D.L.31.12.2008 n.207 convertito dalla legge 27.02.2009, n.14) degli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza del lavoratore di almeno un giorno.

Tale sospensione è stata prevista in attesa del Decreto ministeriale che ne fisserà la procedura attuativa (D.Lgs. n. 81/2008).

►Sicurezza: slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
ANIEM API Sarda -  19.05.2009

Si segnala che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Si ricorda che si tratta dell'obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce: "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

► Sicurezza: Slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS ► Sicurezza: Slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
ANIEM API Sarda -  19.05.2009

Si segnala che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

Si ricorda che si tratta dell'obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce: "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

►Sicurezza: slitta il termine del 16 maggio sugli infortuni sul lavoro
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Con circolare n.17/2009 il Ministero del Lavoro ha sospeso l’obbligo della comunicazione all’INAIL (previsto dal D.L.31.12.2008 n.207 convertito dalla legge 27.02.2009, n.14) degli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza del lavoratore di almeno un giorno. Tale sospensione è stata prevista in attesa del Decreto ministeriale che ne fisserà la procedura attuativa (D.Leg.vo n.81/2008).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammissibile recesso impresa dall’ATI
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Il Consiglio di Stato (sez. VI 13/5/2009 n. 2964) si è pronunciato sulla disciplina in tema di ATI sostenendo che la norma attuale non ha l’obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore della disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che essa persegue.
La ratio della disposizione è quella di consentire alla P.A. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Se è questa la funzione della disposizione di cui si discute, appare evidente, a giudizio del Consiglio di Stato, come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso “le predette esigenze non risultano affatto frustrate, poiché l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi”.

►Edilizia: al via il Piano Sociale dopo l’approvazione del CIPE
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Dopo l’approvazione del Cipe, il piano di edilizia residenziale è in attesa della registrazione alla Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le Regioni avranno, da allora, 60 giorni di tempo per presentare al Ministero il loro piano di interventi sui quali saranno ripartite le risorse assegnate (i 200 milioni per i piani di edilizia sovvenzionata stralciati dal programma del 2007): cantierabilità degli interventi e proporzionalità fra le Regioni saranno i criteri principali per la ripartizione.

►Edilizia: slitta ancora il Decreto Legge su rilancio e semplificazioni
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Slitta ancora il decreto legge sulle misure in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche sul quale nella giornata di ieri non è stato raggiunto l’accordo tra Governo e Regioni.
“Abbiamo valutato il decreto come ci è stato presentato – ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della riunione – ed andiamo alla Conferenza Unificata con due punti fondamentali”.
Si tratta della richiesta di una deroga alle assunzioni da parte degli enti locali, necessarie per gestire le nuove norme antisismiche e del credito d’imposta del 55% per i privati che mettono a norma, dal punto di vista antisismico, le loro abitazioni.
Su quest’ultimo aspetto, a fronte dei problemi di copertura finanziaria sollevati dal Governo, le Regioni hanno proposto di limitare l’incentivo alle due zone sismiche a maggior rischio.

►Stati Generali delle Costruzioni: la relazione del Presidente dell’ANIEM, Fabrizio Marchi
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Il Presidente dell’Aniem, Fabrizio Marchi è intervenuto nel corso degli Stati Generali avanzando alcune linee di intervento ritenute prioritarie. In particolare, i temi affrontati hanno riguardato i seguenti aspetti:
1) Investire sulla prevenzione e sulla riqualificazione.
2) Attivare un piano straordinario per rinnovare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio immobiliare attraverso un’edilizia di “qualita’”.
3) Intervenire sul sistema di qualificazione: regolamentare l’accesso al settore e valorizzare la storia dell’impresa (piuttosto che il suo fatturato) nel settore dei lavori pubblici.
4) Prevedere un quadro di certezze che governi l’intero ciclo dell’appalto (programmazione, progettazione, prezzi, criteri di aggiudicazione …).
5) Tutelare il patrimonio storico-culturale quale risorsa economica strategica dell’Italia.

►Stati Generali delle Costruzioni: Berlusconi accoglie la richiesta di un tavolo interministeriale per l’edilizia
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

 Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha accolto la richiesta di un tavolo interministeriale a Palazzo Chigi avanzata da imprese e sindacati nel corso della Manifestazione degli Stati Generali delle Costruzioni, svoltasi il 14 maggio a Roma.
Riferendosi alle richieste del settore, il Presidente ha dichiarato di condividere quanto illustrato nelle relazioni affermando di aver trovato tutte giuste le richieste e le osservazioni ed impegnandosi, entro 10 giorni, a convocare il tavolo interministeriale presso Palazzo Chigi sollecitato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali e consegnato al Governo nelle scorse settimane.
Soffermandosi sugli interventi a sostegno della ricostruzione in Abruzzo, il Presidente ha garantito che entro il primo novembre saranno pronte case per 13.000 persone, entro 6 mesi, a partire dal primo maggio, saranno costruite 4000-4500 case per ospitare 13mila persone, case che saranno poi utilizzate come campus universitario.
Sempre per quanto riguarda la ricostruzione in Abruzzo, il Premier ha detto di ritenere che "degli 8,7 miliardi" stanziati, "più di 7 siano da spendere nel campo delle costruzioni e dell'edilizia in generale". Lo Stato "ricostruirà interamente l'abitazione: accanto all'intervento diretto dello Stato, Berlusconi ha confermato la formula riservata a quanti volessero recuperare la casa lesionata approfittando del contributo di 80.000 euro, estendibile a 150.000 attraverso la certificazione di un perito pubblico.
Il Presidente del Consiglio ha reso noto che il 53% delle abitazioni sono agibili ed ha aggiunto che “un 17% sono agibili con lavori che si possono effettuare in 30 giorni. Quindi, non appena termineranno le scosse di terremoto, avremo quasi il 70% della popolazione sfollata che potrà rientrare nelle proprie case.”
In merito alla richiesta di nuovi investimenti da parte degli enti locali, Berlusconi ha precisato che il Governo sta “lavorando al patto di stabilità dei Comuni per farli investire nelle opere delle costruzioni".
Garanzie anche sull’attivazione del “piano carceri” per il quale il Presidente del Consiglio ha rivelato essere allo studio un piano da 1,5 miliardi (1 miliardo per nuove strutture e 500 milioni per le manutenzioni) da realizzarsi con la finanza di progetto. Sulla tipologia degli interventi in fase di definizione, è stata avanzata la possibilità di realizzare carceri "galleggianti", vale a dire piattaforme collocate in uno dei porti italiani, sull’esempio già sperimentato da altri Paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda).

►Giurisprudenza del TAR: la distribuzione del lavoro all’interno dell’ATI non rileva all’esterno
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

Il TAR Lazio (Roma sez.III ter 8/5/2009 n. 4999) è intervenuto sulle modalità di qualificazione delle ATI come disciplinate dalla normativa vigente.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie, vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o più sue componenti singolarmente considerate, sicché il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non può che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensì tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la stazione appaltante, con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.

►Lavori Pubblici: eliminato il divieto di partecipazione congiunta Consorzio-Impresa sotto il milione di euro
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

Con un emendamento approvato dalla Camera al Ddl sulla semplificazione (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sono state cancellate le norme del Codice Contratti che impediscono alle imprese costituenti un consorzio stabile, di artigiani e di cooperative di partecipare alla stessa gara alla quale partecipa il consorzio. Si tratta, in particolare, degli articoli 36, comma 5, terzo periodo e dell’art. 37, comma 7, terzo periodo, del Dlgs 163/2006.
La limitazione, che era stata mantenuta dal terzo decreto correttivo per le gare sotto il milione di euro, sarà abolita dal prossimo 1° luglio.
Il provvedimento è ora all’esame del Senato (AS 1082 B).

►Edilizia: ancora incerta l’approvazione del D.L. sulle semplificazioni
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

Ancora lento ed ostacolato l’iter di approvazione del decreto legge per le misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica e opere pubbliche. Nell’ultima bozza di D.L. licenziata il 7 maggio, i cambi di destinazione d’uso scompaiono dall’elenco di interventi di edilizia libera, coerentemente con quanto auspicato dalle Regioni che in questo alleggerimento procedurale avevano visto un’invasione alle proprie competenze.
Ricompresi nell’edilizia libera gli interventi per impianti di incremento dell’efficienza energetica (art. 11, comma 3 dlgs n.155/2008): si tratta, in particolare, di installazione di generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a un metro, impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
Nella bozza non sono inserite, tuttavia, le altre richieste avanzate dalle Regioni: estensione degli sgravi fiscali per l’applicazione della normativa antisismica ed assunzione di tecnici per potenziare i controlli. Resta quindi ancora incerto l’esito del pronunciamento delle Regioni atteso entro giovedì prossimo.
Confermate le misure antisismiche: ogni intervento edilizio che comunque riguardi parti strutturali di edifici, non può essere realizzato né per lo stesso può essere concesso alcun beneficio economico, fiscale o urbanistico sotto alcuna forma ed in particolare mediante aumento di cubatura, ove il professionista abilitato non abbia provato documentalmente il rispetto della vigente normativa antisismica. Gli estremi del certificato di collaudo statico saranno necessari per la validità dei contratti di compravendita, costituzione, trasferimento o scioglimento di diritti reali.
Il decreto prevede altresì l’entrata in vigore dal prossimo 30 giugno delle norme tecniche sulle costruzioni.
Inserito, infine, un articolo per agevolare l’acquisto della prima casa: al fine di agevolare l'accesso al credito è istituito un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monoparentali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

►Edilizia: stanziati dal CIPE 350 milioni per il “Piano Casa”
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

Lo scorso 8 maggio il Cipe ha sbloccato il 350 milioni per il piano di edilizia sociale, previsto dal d.l. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, finalizzato a superare il disagio abitativo presente nel Paese realizzando alloggi a canone agevolato.
Della somma stanziata, 200 milioni sono destinati alle regioni e 150 ad un sistema integrato di fondi immobiliari al quale parteciperanno investitori istituzionali di lungo periodo, come la Cassa Depositi e Prestiti e le maggiori fondazioni bancarie.
I 200 milioni dovrebbero consentire la realizzazione di 5-6 mila alloggi, ma mancano ancora le indicazioni sulle priorità e sui criteri per l’assegnazione dei contributi alle categorie beneficiarie.
Gli alloggi realizzati saranno locati per una durata non inferiore a 25 anni a canone agevolato. Per la locazione con patto di promessa di vendita il tempo può essere minore, ma mai inferiore a 10 anni. Scaduto il termine gli alloggi saranno offerti in prelazione agli inquilini in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale rivalutato dell’1,3% su base annua, o in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale rivalutato del 2% oltre l’inflazione reale.
Dalla pubblicazione in Gazzetta gli Enti Locali avranno a disposizione 60 giorni per proporre interventi prioritari attraverso procedura di evidenza pubblica o, se necessario, conferenza di servizi. In caso di ritardi il Ministero delle Infrastrutture potrà esercitare poteri sostitutivi
Il testo integrale del piano di edilizia abitativa approvato dal CIPE

►Edilizia: il decreto sulle variazioni dei prezzi
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

È stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio u.s. scorso l’atteso decreto ministeriale (D.M. 30/4/2009) sulla rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Il provvedimento è attuativo della legge 201/2008 (conversione del d.l. 162/2008) con la quale è stato previsto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rilevi le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Si ricorda che, per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevamento delle variazioni.
Le variazioni rilevate riguardano:
• il ferro – acciaio tondo per cemento armato, aumentato del 27,12 % nel 1° semestre 2008 rispetto all’anno 2007 e del 27,88% nel 2° semestre 2008 rispetto all’anno 2007;
• le lamiere in acciaio Corten hanno fatto registrare un +19,50% nel 1° semestre 2008 rispetto all’anno 2007 e del 27,78% nel 2° semestre 2008 rispetto all’anno 2007;
• la rete elettrosaldata è aumentata del 16,38% nel 1° semestre 2008 rispetto all’anno 2007 e del 14,54% nel 2° semestre 2008.
• il prezzo dei radiatori in alluminio è aumentato del 14% nel 2° semestre 2008 rispetto al 1° semestre 2008;
• i laminati in acciaio profilati a freddo hanno fatto registrare un +12% e i radiatori in ghisa un +11,3%.
Il decreto contiene tre allegati nei quali sono rilevati:
• i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al primo ed al secondo semestre 2008 sull’anno 2007;
• i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al secondo semestre 2008 su primo semestre 2008;
• i materiali da costruzione per i quali si sono verificate variazioni percentuali superiori all’8% relative al primo ed al secondo semestre 2008 sugli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: illegittimo l’automatico inserimento nel casellario per false dichiarazioni
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

Il Consiglio di Stato (Ordinanza sez. VI 21/4/2009 n. 1970) ha evidenziato l’illegittimità dell’obbligo di segnalazione al casellario informatico delle false dichiarazioni rese nelle procedure di appalto pubblico
Dall'art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006, si desume un obbligo generalizzato, in capo alle stazioni appaltanti, di segnalare al casellario informatico le false dichiarazioni rese in sede di gara, anche se relative a requisiti di carattere generale (v. anche, determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 1/2008; schema di regolamento, art. 8, co. 2, lett. s)). Secondo i Giudici, tuttavia, è meritevole di attenzione la censura di compatibilità costituzionale e comunitaria dell'art. 38, co. 1, lett. h) codice, alla luce dell'art. 45 par. 2, lett. g), direttiva 2004/18/CE, nella parte in cui introduce un automatismo che prescinde da ogni valutazione circa esimenti soggettive o assenza di gravità o lesività del falso.
L`ordinanza del Consiglio di Stato e` particolarmente significativa in quanto mette per la prima volta in discussione gli automatismi previsti dalla disposizione del Codice e ripropone la necessità, prima dell’eventuale inserimento nel Casellario, di entrare nel merito e valutare, anche in contraddittorio, la rilevanza di quanto segnalato dalla stazione appaltante.

►Sicurezza: no delle Regioni al Decreto correttivo
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

La Conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo sullo schema di decreto che modifica il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo u.s..
A giudizio del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani “Il parere negativo non è una posizione politica, ma trae origine da valutazioni strettamente di merito e nasce dal fatto che il decreto proposto, oltre ad eccedere i limiti della delega, contiene alcune norme - in particolare l’articolo 2-bis e l’articolo 10-bis - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Sembra peraltro riaffermarsi la volontà del Ministro della Giustizia, Alfano di introdurre nello schema di decreto una norma che esclude dagli appalti le imprese i cui amministratori o dirigenti non abbiano denunciato tentativi di estorsione ai loro danni. La norma, come modificata dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, aveva limitato l’esclusione al caso in cui gli imprenditori fossero stati rinviati a giudizio. Nella versione sostenuta dal Governo tale limitazione verrebbe meno.
Nonostante il parere negativo delle Regioni, il Governo continua nell’iter di approvazione del provvedimento trasmettendolo in Parlamento, nel tentativo di pervenire all'approvazione definitiva entro la metà di Agosto.

►Lavori Pubblici: il NOS è requisito di esecuzione del contratto
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

L’Autorità di Vigilanza LL.PP. si è pronunciata (Parere n. 41 del 2/4/2009) su un’istanza di parere nella quale veniva contestata la previsione di un bando di gara che, tra i requisiti di partecipazione, includeva il certificato di nulla osta sulla sicurezza (NOS), per lavori di manutenzione di un edificio scolastico comunale adiacente una Caserma dei Carabinieri. La stazione appaltante ha rilevato che, la richiesta di possesso NOS, è giustificata dal fatto che i ponteggi per la realizzazione delle opere saranno appoggiati sul tetto e nel giardino della Caserma nel quale le imprese dovranno costantemente operare.
L’Autorità ha ricordato come il NOS sia disciplinato dal D.P.C.M. 7 giugno 2005 (e da ultimo dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006) il quale, all’art. 2, prevede che il NOS “consente alla Pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate “Segretissimo” “Segreto” o “Riservatissimo”.
Nel caso in esame, l’appalto aveva ad oggetto la manutenzione straordinaria di un complesso scolastico incidente anche sulla confinante Caserma dei Carabinieri.
Il Comune, quindi, a giudizio dell’Autorità, fissando il possesso, in capo agli operatori economici, del NOS sembra avere agito correttamente, dal momento che i lavori andranno a svolgersi in un luogo, la Caserma dei Carabinieri, dove sono evidentemente trattate informazioni e dati che devono trovare una tutela speciale. L’amministrazione comunale, tuttavia, avrebbe dovuto prevedere il NOS non come requisito di partecipazione, che viene a costituire una restrizione dell’accesso alla gara e a limitare, conseguentemente, la concorrenza. Più correttamente la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a richiedere il NOS come requisito di esecuzione del contratto, dal momento che esso attiene alla fase di svolgimento dei lavori.

►Lavori Pubblici: l’Autorità di Vigilanza LL.PP. conferma che nelle ATI la mandataria deve possedere requisiti maggioritari
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

E’ principio consolidato in giurisprudenza in materia di requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese quello per cui sussiste una sostanziale coincidenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e percentuale di ripartizione nella esecuzione dei lavori. Lo ha ribadito l’Autorità di Vigilanza in un recente parere (2/4/2009 n.43) sui requisiti di qualificazione delle ATI.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo in cui partecipano due sole imprese, l’aggettivo maggioritario – che connota la percentuale del possesso dei requisiti della capogruppo – indica che la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50% dell’importo dei lavori e, quindi, maggiore dell’altra associata, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato: la capogruppo deve così partecipare nella misura almeno del 50% più uno dell’importo dei lavori.

►Lavori Pubblici: aggiornamento Piano Carceri al Consiglio dei Ministri
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

Facendo seguito a quanto anticipato nei giorni scorsi dal Ministro Alfano, in uno dei prossimi Consigli dei Ministri dovrebbe essere preso in esame un piano aggiornato di edilizia carceraria.
Il DAP (Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria), infatti, ha presentato questa settimana al Ministro un piano per 18.000 posti letto, dei quali 5.000 dovrebbero essere a regime dal 2010-2011. Si tratta di un piano da circa 1,5 miliardi di euro che coinvolgerà 18 regioni.
Il piano straordinario consisterebbe nella ristrutturazione di sezioni carcerarie esistenti, nella costruzione di 46 nuovi padiglioni in altrettanti istituti, nel completamento di 9 carceri in fase già avanzata e nell`edificazione di altri 18 nuovi penitenziari.
Restano le incertezze sull’effettiva quantificazione delle risorse finanziarie disponibili, dopo l’emergenza terremoto: ai 200 milioni a disposizione del DAP ed ai circa 120 provenienti dalla Cassa delle Ammende dovrebbero aggiungersi ulteriori Fondi Fas.

►Stati Generali delle Costruzioni: la manifestazione del 14 maggio alla fiera di Roma
ANIEM API Sarda -  07.05.2009

E’ confermata per il prossimo 14 maggio la manifestazione promossa dagli Stati Generali delle Costruzioni che si terrà presso la Fiera di Roma, Padiglione 1, Ingresso Est.
Il programma è articolato sull’intera giornata (dalle ore 9, registrazione dei partecipanti, alle ore 17 circa) e prevede gli interventi del Presidente del Consiglio, dei Ministri delle Infrastrutture e del Lavoro, del Presidente della Conferenza Regioni, del Presidente della Regione Abruzzo e del Sindaco di L’Aquila, dei Segretari dei gruppi politici dell’opposizione e dei Presidenti delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali.
Scarica Protocollo d’Intesa, Programma definitivo ed informazioni logistiche per raggiungere la sede dell’evento.

►Edilizia: ancora uno slittamento per il Decreto sulle semplificazioni
ANIEM API Sarda -  28.04.2009

Il Governo non ha ancora approvato il preannunciato Decreto legge per la semplificazione in edilizia.
Il provvedimento deve ancora avere l’assenso della Conferenza Unificata, (la prossima convocazione è per il prossimo 29 aprile) con la quale sembrano ancora permanere divergenze. In particolare, le Regioni ritengono eccessive alcune disposizioni sull’ampliamento dell’attività edilizia libera (attività per le quali non c’è necessità di D.I.A.) e sulla dichiarazione di conformità alla normativa antisismica.

►Emergenza terremoto: il Decreto Legge del Governo per la ricostruzione
ANIEM API Sarda -  28.04.2009

E’ stato approvato lo scorso 23 aprile il decreto legge contenente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto a L’Aquila. Lo stanziamento delle risorse preannunciato dal Governo è di 8 miliardi di euro per i prossimi tre anni, di cui 1,5 per l'emergenza e 6,5 miliardi per le successive fasi della ricostruzione.
Il piano del Governo, illustrato dal Presidente del Consiglio, prevede entro 5-6 mesi la costruzione di case realizzate con criteri antisismici, di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, per ospitare temporaneamente gli sfollati. Quando le case distrutte o rese inagibili dal sisma saranno ricostruite o ristrutturate, queste abitazioni di 50-52 mq saranno destinate a giovani famiglie e a studenti universitari, diventando dei campus capaci di attirare studenti da tutto il mondo.
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri prevede, in particolare,:

• le modalità ed i criteri per la ricostruzione urgente delle abitazioni e la concessione di contributi, anche con il sistema del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati, per la stessa ricostruzione delle abitazioni principali distrutte o inagibili o per l’acquisto di abitazioni sostitutive;
• gli indennizzi per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;
• le verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico che consentirà alla Protezione Civile di realizzare controlli rapidi per la realizzazione di interventi e, nel caso in cui si identifichi qualche problematica o qualche condizione di rischio per la sicurezza degli edifici, di disporre interventi per la messa in sicurezza dell’immobile entro 6 mesi, pena l’inutilizzabilità dell’immobile stesso;
• la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati;
• l’esclusione dal patto di stabilità interno 2009-2010 delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo, dalla provincia de L’Aquila e dai Comuni danneggiati per fronteggiare gli eventi sismici.


Il decreto prevede, anzitutto, (art.2) interventi urgenti attraverso i quali il Commissario delegato dal Governo dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione “di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici”.
Lo stesso Commissario dovrà localizzare le opere ed approvare il piano previo parere della Conferenza di Servizi.
L’affidamento potrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attraverso la trattativa privata senza pubblicazione del bando (ex art. 57, comma 6, del D. Legislativo n. 163/2006) e con la possibilità di subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50%.
Per la ricostruzione, ripristino delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, l’art. 3 prevede una serie di provvedimenti del Governo, precisando, peraltro che la realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell’ambito del Piano Casa introdotto dall’art. 11 del d.l. n.112/2008 per il quale si è ancora in attesa della definitiva approvazione del d.p.c.m. attuativo.
Per la ricostruzione delle prime case distrutte o inagibili, o per l’acquisto di abitazioni sostitutive, è prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati da parte dello Stato (ipotizzati 150.000 euro per la ricostruzione ed 80.000 euro per il ripristino delle abitazioni danneggiate, ma non inagibili); anche per le abitazioni non principali, sono previsti contributi in credito d’imposta.
I proprietari potranno ricorrere a Fintecna per avere assistenza nella stipula del contratto di finanziamento, nella gestione del rapporto contrattuale, ma anche per cedere alla stessa Società la proprietà dell’immobile distrutto per un importo non superiore ai contributi sopra indicati.
Per il sostegno alle attività produttive sono previsti indennizzi per il recupero e la ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili. Indennizzi previsti altresì per danni subiti da strutture adibite a finalità sociali, ricreative e religiose.
Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici.
In merito alle verifiche per la riduzione del rischio sismico, il Dipartimento della Protezione civile viene autorizzato “ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico dì immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.”
Nel provvedimento è contenuta anche la previsione relativa allo svolgimento dell’organizzazione del vertice G8 nella Regione Abruzzo, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica.
Il Commissario delegato provvederà alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del Vertice G8 ed adotterà ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dell’evento.
In relazione ai lavori già avviati per la realizzazione del Vertice in Sardegna, si prevede che “non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.”
Tra me misure urgenti per la ricostruzione vengono previste, infine, misure derogatorie in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni.
Il testo del decreto, nella versione ufficialmente definita dal Governo, sarà pubblicato sul sito appena disponibile.

►Edilizia: partecipazione alla fiera Saudi-Build 2009
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

Confapi organizza una partecipazione alla Fiera Saudi Build 2009 a Riad dal 4 al 7 Ottobre 2009
Le aziende interessate dovranno compilare l'application form allegato e trasmetterlo a Confapi entro il 30 aprile 2009.
Considerando le prospettive d'affari offerte dal mercato saudita alle nostre imprese, come già emerso in occasione della recente missione Confapi-Ministero commercio internazionale, e dei proficui e amichevoli contatti avviati con alcuni esponenti della comunità istituzionale ed economica locale, la Confederazione ritiene che la partecipazione alla Fiera possa effettivamente rappresentante per le aziende del nostro sistema un'interessante occasione di avvio e consolidamento di concrete opportunità di business, soprattutto alla luce dell'enorme sviluppo atteso per i settori delle costruzioni e delle infrastrutture. Si allega la circolare Confapi contenente i dettagli della missione.
 

►Giurisprudenza del TAR: richiesta sede nel comune appaltante non può limitare la partecipazione alla gara
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

In base ad un’interpretazione rispettosa dei principi costituzionali e comunitari, la clausola del bando che richiede l’apertura di una sede operativa nel territorio comunale deve ritenersi legittima se si ritiene che essa sia interpretabile come richiesta della dichiarazione dell’intenzione di aprire la sede operativa nel Comune appaltante.
A queste conclusioni è pervenuto il TAR Emilia Romagna (Bologna sez. I 30/1/2009 n. 93) nell’esaminare l’esclusione di un’impresa, disposta dalla stazione appaltante, per non avere una sede operativa nel territorio comunale, pur in presenza di una dichiarazione con la quale la stessa impresa, in sede di offerta, si impegnava ad aprire tale sede qualora fosse risultata aggiudicataria.
Il Tar ha chiarito, quindi, che la richiesta di una sede come requisito di partecipazione alla gara deve ritenersi assolutamente illegittima in base a criteri di ragionevolezza e di rispetto della concorrenza; ammissibile, invece, la richiesta di un impegno del concorrente ad aprire una sede operativa nel comune appaltante dopo l’aggiudicazione.
 

►Edilizia: nel Piano Casa, aumento delle risorse e modifiche dell’iter di approvazione per l’edilizia sociale
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

Nell’ambito della conversione in legge del D.L. n. 5 del 10/2/2009 (Legge 5 del 10/2/2009 - GU n. 85 dell`11/4/2009) sono state apportate modifiche all`articolo 11 del DL 112/2008 relativo al Piano di edilizia sovvenzionata che hanno incrementato a 200 milioni di euro le somme da destinare agli interventi immediatamente cantierabili di competenza comunale e degli ex IACP.
Le modifiche introdotte, che erano state concordate in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni enti locali del 12 marzo scorso, comportano altresì che l’approvazione del DPCM attuativo del piano casa sia sottoposta al passaggio del CIPE ed alla vincolante approvazione della Conferenza Unificata (non è più sufficiente, quindi, la semplice audizione).
Successivamente, entro 60 giorni dall`entrata in vigore del DPCM, dovranno essere ripartite, con decreto interministeriale e previa intesa con la stessa Conferenza, le risorse a disposizioni delle regioni.
 

►Edilizia: nel Piano casa incentivi per interventi antisismici
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

Nel preconsiglio dei Ministri svoltosi il 15 aprile u.s. il Governo ha esaminato un nuovo testo del decreto legge contenente la semplificazione di alcune procedure di competenza esclusiva della Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace la disciplina dell’attività edilizia.
Il testo prevede di anticipare al 30 giugno 2009 la proroga per le norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 che entreranno in vigore, quindi, l’1 luglio 2009. Gli incentivi introdotti dalle misure già anticipate, saranno subordinate al rispetto della normativa antisismica. In particolare gli interventi “di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione di immobili e gli interventi che comunque riguardino parti strutturali di edifici” non potranno essere realizzati “ove il progettista non abbia documentalmente provato il rispetto della vigente normativa”.
Si segnala, peraltro, che in una Risoluzione approvata lo scorso 8 aprile dalla VIII Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati è stato richiesto al Governo:
• di intraprendere le occorrenti e più celeri iniziative normative atte a rendere nel più breve tempo possibile obbligatoria l'applicazione del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, allo scopo abrogando la proroga che ne sposta l'attuazione al 30 giugno 2010 e, se del caso, prevedendo ad apportare le opportune correzioni allo stesso decreto 14 gennaio 2008;
• di prevedere indirizzi e modalità per la verifica, il controllo e l'applicazione delle relative sanzioni in ordine all'osservanza delle norme per le costruzioni nelle fasi esecutive di realizzazione delle opere;
• a stabilire che in sede di collaudo sia verificata e accertata la rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche progettuali;
• in subordine, di prevedere, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del nostro territorio, l'adozione di criteri tecnici che garantiscano nella progettazione di edifici pubblici e privati e delle opere infrastrutturali il rispetto dei più elevati livelli di sicurezza sismica e statica, quali quelli assicurati dalle norme contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
• a tal fine, di richiedere che gli eventuali progetti di opere sviluppati utilizzando norme tecniche in regime di prorogatio siano integrati da una relazione tecnica che dimostri il raggiungimento di un livello di sicurezza pari a quello ottenibile con le norme tecniche contenute nel summenzionato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e che tale relazione possa essere richiesta dal Consiglio superiore dei lavori Pubblici per l'approvazione dei progetti.
Si ricorda che l’ultima proroga al 30 giugno 2010 dell’entrata in vigore delle Norme sismiche è stata inserita nella recente legge 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207).Confermata nella bozza di decreto legge la possibilità di esenzione da titoli abilitativi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, abbattimento di barriere architettoniche, istallazione di ascensori, se interni agli edifici, mutamenti di destinazione d'uso che non necessitano di lavori, aree di sosta e di parcheggio, istallazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, purché siano senza serbatoio di accumulo ed al di fuori di alcune zone.
Limitati ai pareri in sede di Conferenze di Servizi i poteri delle Soprintendenze nel settore dei beni culturali. La norma prevede che “in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si esprime in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42”.

 

►Emergenza Terremoto: ordinanze della Presidenza del Consiglio per i primi interventi in Abruzzo
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile u.s. è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sui primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
Il provvedimento, emanato su proposta della Protezione Civile, consente ai comuni interessati di costituire gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili. Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili.
Per la realizzazione degli interventi d'emergenza è prevista la deroga a diverse disposizioni della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Ulteriori disposizioni urgenti sono state rese note attraverso un’Ordinanza del 9/4/2009 ( n. 3754) per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto e dotare di poteri Commissario delegato, Dipartimento della Protezione Civile e Ministero peri Beni Culturali.
 

►Sicurezza : comunicazione all’INAIL dell’RLS entro il 16 maggio. Circolare INAIL
ANIEM API Sarda -  16.04.2009

Entro il 16 maggio p.v. tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, dovranno provvedere a comunicare all’INAIL il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nominati presso la sede principale o presso le singole unità produttive.
Pertanto, entro la stessa la stessa data, i lavoratori dovranno aver provveduto a nominare un loro rappresentante.
Qualora i dipendenti non provvedessero a nominare tale rappresentante, è prevista l’assegnazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
L’INAIL ha provveduto ad emanare una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per chiarezza e completezza alleghiamo la Circolare N 11/2009.

►Trasporti: circolare dell’Agenzia delle Dogane su Telematizzazione delle accise.
ANIEM API Sarda -  15.04.2009

A seguito degli esiti delle attività di sperimentazione e di prima applicazione delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle contabilità di cui al D.L. n. 262/06, approvato con odificazioni dalla Legge n. 286/06, sono state integrate/modificate le Funzionalità esistenti con gli ulteriori sviluppi di seguito elencati.
1. Per il tipo file OLIMDA si è provveduto a:
- estendere la gestione del collegamento dei DAS “non scorta merce” (tipo documento DSN) al DAS collettivo (tipo documento OSC).
- estendere la trattazione del processo di carico/scarico su più giorni a tutti i documenti di accompagnamento delle merci, con le sole esclusioni di tipi documento VIA e VPD.
- inserire la condizione “CN19-Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14 (Importi interessi moratori dovuti)" per la compilazione dei campi 12 (tasso legale) e 13 (numero dei giorni) del tipo record “R”.
2. Per i tipi file OLIMDA e ALCODA, nel caso di trasmissione giornaliera:
- è stata realizzata la funzione che consente la cancellazione di tutti i dati di una intera giornata se tale cancellazione è eseguita entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello di riferimento; a tal fine occorre trasmettere un file contenente il solo tipo record “A”, indicando:
• il giorno da cancellare nel campo 3 “Data di riferimento”;
• il valore zero nei campi da 6 a 10 e da 6 a 11, rispettivamente, per il tipo file OLIMDA e ALCODA (“Numero dei record di tipo “x”)
• il valore 1 nel campo “'Numero totale dei record presenti nel file,
compreso il tipo record "A".mpetenze ICT 00143 Roma, Via +39 05.5024.6506 – Fax +39 06.50243212
e-mail: dogane.tecnologie.qualita@agenziadogane.it
3. Per il tipo file OLIMDC:
è stata modificata la condizione CN15, prevedendo la sola esclusione della posizione fiscale “002” (accisa sospesa).
4. Per i tipi file ALCODA, ALCOAR, ALCODC, ALCOPP:
si è provveduto a consentire l’uso del tipo documento SCF (scontrino fiscale) per la vendita al minuto.
5. Per tutti gli operatori, ad esclusione dei depositari autorizzati del settore VINO:
si è provveduto a consentire l’uso dei tipi documento X-E (documento cumulativo) e X-F (documento non scorta merce) per gestire il processo di “tentata vendita”.
Le modifiche riportate ai punti da 1 a 5 sono operative in ambiente di prova dal 9 marzo u.s. e saranno estese all’ambiente di esercizio il 20 aprile p.v..
Le modifiche che seguono saranno operative in ambiente di prova dal 16 aprile 2009 e saranno estese all’ambiente di esercizio il 4 maggio 2009.
6. Per i tipi file OLIMDA e ALCODA:
è fornita una segnalazione in caso di squadratura tra la giacenza contabile dichiarata e quella calcolata dal sistema.
7. Per i tipi file ALCODA, ALCOAR, OLIMDA e OLLUDA:
è segnalata la squadratura tra il debito d’imposta dichiarato mensilmente e il debito d’imposta desunto dai singoli record di movimentazione, nel caso che tale differenza, come valore assoluto, sia maggiore di 50 centesimi di euro.
8. Nel tipo di record “C”:
le cifre decimali nei campi 12, 13, 14, 17 e 18 dei tipi file ALCODA, ALCODC e ALCOPP, e nei campi 12, 13, 14 e 18 nei tipi file ALCOAR e ALCOAV, sono state estese a 5.o competenze ICT
00143 Roma, Via Mario 1– Telefono +39 05.5024.6506 – Fax +39 06.50243212 e-mail: dogane.tecnologie.qualita@agenziadogane.it
9. Per il tipo file OLLUDA:
l’imposta differenziata per posizione fiscale può essere indicata anche nei singoli documenti XAB di immissione in consumo.

►Pagamenti: la Commissione Europea sollecita la P.A. ad effettuarli entro 30 gg
ANIEM API Sarda -  10.04.2009

Si riporta di seguito una sintesi della nota diffusa dalla Commissione Europea lo scorso 8 aprile con la quale si sollecitano le autorità pubbliche al pagamento delle transazioni commerciali entro 30 giorni.
“Nonostante alcuni miglioramenti registrati nel corso degli ultimi anni, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche sono ancora una realtà nell'UE. È un fenomeno che ostacola lo sviluppo delle imprese ed è addirittura all'origine del fallimento di imprese altrimenti sane, soprattutto laddove si tratti di piccole e medie imprese (PMI). Purtroppo a tutt'oggi la cultura dei pagamenti da parte delle autorità pubbliche non è sempre lodevole. Considerata la crisi attuale diversi Stati membri hanno perciò iniziato ad affrontare la questione a livello nazionale.
Sulla base di un impegno formulato nello Small Business Act la Commissione suggerisce oggi una nuova strategia per affrontare il problema dei ritardi di pagamento e propone cambiamenti sostanziali alla direttiva del 2000 sui ritardi di pagamento. La Commissione suggerisce che le autorità pubbliche debbano dare il buon esempio e pagare - in linea generale - le loro fatture entro 30 giorni. Parallelamente, la Commissione s'impegna a sua volta ad accelerare i pagamenti di merci e servizi in modo da rispettare appieno gli obiettivi in materia di pagamento delle fatture e, in un certo numero di casi, addirittura ad abbreviare i termini di pagamento attualmente in vigore.
I cambiamenti proposti rispecchiano l'importanza della tempestività dei pagament,i per le imprese in generale e soprattutto per le PMI:
• di norma, le autorità pubbliche dovrebbero pagare le loro fatture entro 30 giorni, altrimenti sarebbero tenute a pagare interessi, una compensazione per i costi di recupero e un indennizzo forfettario pari al 5% dell'importo dovuto, a decorrere dal primo giorno di ritardo del pagamento. In casi debitamente giustificati i periodi per il pagamento possono essere prolungati;
• la libertà contrattuale sarà rispettata nelle relazioni tra azienda e azienda, tuttavia, nel caso di ritardi di pagamento, le aziende avranno il diritto di esigere interessi di mora e una compensazione dei costi di recupero;
• sono rese più rigorose le regole sui contratti gravemente iniqui.”

►Lavori Pubblici: per l’Autorità di Vigilanza LL.PP. occorre verificare il reale contenuto della cessione d’azienda
ANIEM API Sarda -  10.04.2009

Nel Parere n. 30 del 26 Febbraio u.s. l’Autorità ha esaminato l’istanza di un Comune con la quale si chiedeva se fosse possibile che un’impresa in possesso di attestazione SOA non avesse personale alle proprie dipendenze.
L’impresa interessata ha fatto presente che, avendo acquisito solo da poco tempo il ramo d’azienda, non ha ancora potuto eseguire alcun lavoro nella categoria oggetto del trasferimento (OG3) e, quindi, non ha aperto alcuna posizione presso la Cassa Edile, essendo al momento priva di proprio personale operaio. La stessa impresa ha altresì aggiunto di essere regolarmente iscritta presso l`INPS e l`INAIL, avendo alle proprie dipendenze personale impiegato per lavoro d’ufficio, e di aver inserito nel proprio organico, come Direttore tecnico, con contratto d`opera professionale regolarmente registrato, il soggetto cedente il ramo d’azienda.
L’Autorità ha ricordato la necessità, ai fini della verifica dell’effettivo trasferimento di azienda o di suo ramo, che il relativo contratto di cessione preveda un trasferimento in toto dell’organizzazione o sotto-organizzazione, e non singole sue parti, con la conseguente privazione da parte del soggetto cedente.
E’ stato peraltro preso atto, nel caso in esame, che non è stato trasferito nessun rapporto di lavoro in quanto, all`atto della cessione, non essendovi lavori affidati alla cedente, questa era temporaneamente priva di operai nel proprio organico. Conseguentemente l’Autorità ha ritenuto che il contratto di cessione di ramo di azienda avesse tutti gli elementi essenziali per produrre l’effetto del trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa”.
L’Autorità, nel concludere il suo parere, sottolinea, peraltro, come resti fermo l’obbligo dell’impresa di procedere all’iscrizione del proprio personale operaio alla Cassa edile per poter risultare aggiudicataria definitiva, atteso che tale obbligo sussiste, per l’esecuzione di un appalto di lavori pubblici, per tutte le imprese che aderiscono al CCNL degli edili.
L’Autorità si era, peraltro, già espressa sull’argomento con la deliberazione n. 91 del 29 marzo 2007, sostenendo che l’iscrizione alla Cassa edile sussiste ipso facto per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili e che, indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente.

►Edilizia: possibile potenziamento del Piano Casa sociale in attesa del CIPE
ANIEM API Sarda -  10.04.2009

Il piano di edilizia residenziale pubblica (l’originario “piano casa” ex art. 11 d.l. n.112/2008) resta in attesa del passaggio al CIPE. Nell’accordo tra Stato ed Enti locali è stato, come noto, ipotizzato un potenziamento delle risorse finanziarie destinate al piano di housing sociale, ma non sono ancora state individuate soluzioni condivise.
Non sembra, per ora, trovare consensi l’ipotesi avanzata dalle Regioni di destinare parte delle risorse che scaturirebbero dal maggior gettito Iva conseguente all’attivazione del piano di rilancio dell’edilizia.

►Edilizia: slitta il D.L. sulle semplificazioni
ANIEM API Sarda -  10.04.2009

Anche a seguito degli eventi simici che hanno colpito l’Abruzzo è stato deciso lo slittamento di una settimana del Decreto legge contenente le semplificazioni di competenza statale per il piano casa ed il rilancio dell’edilizia. Il provvedimento, come già anticipato nell’accordo raggiunto tra Governo ed Enti locali, deve essere condiviso nei contenuti dal Governo e dalle Regioni. In queste ore si stanno valutando possibili interventi integrativi finalizzati ad incentivare l’adozione di criteri antisismici negli interventi di ricostruzione: nel nuovo testo, in particolare, potrebbe essere inserita una norma che renderebbe obbligatoria la verifica antisismica dell’intero edificio interessato dall’ampliamento del 20%.
Nella versione attuale del provvedimento si segnalano un ampliamento dell’attività edilizia libera, la previsione di perequazioni e compensazioni in attuazione del piano urbanistico, semplificazioni in tema di conferenza di servizi, antisismica (norma che, però, sembra soppressa) e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Sulla normativa antisismica il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Mario Mantovani ha espresso la volontà del Governo di eliminare l’ultima proroga al 31 dicembre 2010 dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche. La modifica potrebbe essere contenuta proprio nel decreto legge sulle semplificazioni in corso di definizione tra Governo e Regioni.
Nella riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni svolta il 7 aprile u.s. è stato, peraltro, avviato un primo esame della quantificazione delle necessità, degli interventi e delle risorse necessarie per il rientro dell’emergenza in Abruzzo.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: l’anomalia deve essere valutata sulla globalità dell’offerta
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

L’attendibilità dell’offerta, ai fini della verifica del carattere di anomalia, deve essere valutata nel suo complesso, con tendenziale irrilevanza di fattori e circostanze comunque inidonee ad alterare in modo significativo la serietà ed attendibilità dell’offerta nel suo complesso.
A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (10/03/2009, n.1417) precisando che nell’ambito del procedimento sulla verifica delle giustificazioni, l’attendibilità dell’offerta va valutata nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue ed avulse dall’incidenza che potrebbero avere nell'offerta economica nel suo insieme.

►Edilizia : gli indici ISTAT per i fabbricati residenziali
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

L’ISTAT ha comunicato gli indici mensili relativi al costo di costruzione di un fabbricato residenziale nel quarto trimestre del 2008. I dati rilevano, in particolare, la variazione dei costi diretti di realizzazione prendendo in considerazione mano d’opera, materiali, trasporti e noli.
Si riportano di seguito gli indici mensili e le variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:
• 133,5 nel mese di ottobre (+ 4,5%)
• 133,5 nel mese di novembre (+4,2%);
• 133,4 nel mese di dicembre (+4,1%)

►Lavori Pubblici: per L’Autorità di Vigilanza LL.PP. la presa visione dei luoghi non è limitabile ai vertici dell’impresa
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Parere 11/3/2009 n. 33) ha ritenuto restrittiva e rigida la prescrizione del bando di gara che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante.
La prescrizione contenuta nel bando, che consente la visita dei luoghi comunque riconducibili alla struttura organizzativa delle imprese, salvaguarda l’esigenza che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, quest’ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l’aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo.
Ne discende, pertanto, che la clausola in esame, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.

►Lavori pubblici: regolamento verso il parere del Consiglio di Stato
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

Ormai disattese le previsioni sull’approvazione del regolamento attuativo del Codice dei Contratti nei primi mesi dell’anno.
Giunti al mese di aprile, mancano, infatti, ancora i pareri di alcuni Ministeri interessati (Ambiente e Sviluppo economico) e, soprattutto, del Consiglio di Stato; successivamente i tecnici del Ministero dovranno adeguare il testo regolamentare alle indicazioni dei pareri acquisiti e sottoporlo all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Il Regolamento entrerà poi in vigore decorsi 180 giorni.
Nei giorni scorsi si è espressa favorevolmente sullo schema di regolamento la Conferenza unificata stato-regioni-enti locali (lo scorso 22 gennaio la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva già elaborato un documento emendativo sul testo del Governo – vedi Aniem Informa n.4/2009).
 

►Edilizia: accordo Governo-Regioni prevede ampliamenti limitati al residenziale
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

Raggiunto l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, ratificato dal Consiglio dei Ministri, sui provvedimenti relativi alle agevolazioni e semplificazioni per l’attività edile. L’intesa è stata formalizzata dalla Conferenza Unificata riunitasi il 1° aprile che ha approvato l’accordo raggiunto il giorno precedente. Il testo concordato risulta tuttavia limitativo rispetto alle ipotesi anticipate nelle scorse settimane in quanto esclude dagli interventi di ampliamento gli edifici industriali e commerciali, limitando la possibilità ai soli edifici residenziali.
L’accordo prevede un decreto legge, da emanarsi entro 10 giorni ed i cui contenuti dovranno essere concordati con le Regioni, finalizzato a semplificare le procedure di competenza esclusiva dello Stato al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia.
Le Regioni si impegnano, in particolare, ad emanare entro 90 giorni leggi orientate a regolamentare i seguenti aspetti:
• ampliamenti del 20% di cubatura di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatta salva la possibilità delle Regioni di ampliare tale limite;
• interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, all’efficienza energetica ed al perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale;
• previsione di forme semplificate per l’attuazione degli interventi sopra menzionati che non potranno comunque riguardare edifici abusivi o localizzati nei centri storici o in aree inedificabili.
Le leggi regionali potranno individuare ambiti entro i quali escludere o limitare gli interventi previsti dall’accordo.
La validità delle leggi regionali non sarà superiore a 18 mesi.
Nel caso in cui le Regioni non rispettino i termini previsti per l’approvazione delle leggi, le modalità procedurali saranno individuate congiuntamente da Governo e Presidente della Giunta Regionale.
Il Governo si è impegnato, inoltre, confermando integralmente gli impegni già assunti, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse aggiuntive pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione.
E’ stato altresì preannunciato che nel preconsiglio dei Ministri, convocato per martedì prossimo, sarà avviato l’esame del decreto legge “in materia di edilizia, urbanistica e opere pubbliche” e di un ulteriore disegno di legge sulla riforma della normativa urbanistica.

 

 

► Disposizioni concernenti il RLS contenute nel D.lg. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Indagine conoscitiva APISARDA ► Disposizioni concernenti il RLS contenute nel D.lg. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Indagine conoscitiva APISARDA
ANIEM API Sarda - 31.03.2009

Il D.lg. 81/2008 ha riformulato le disposizioni relative alla rappresentanza, già disciplinata dal D.lg. 626/94.

Le disposizioni sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, tuttavia, nella pratica non hanno trovato adeguato sviluppo, soprattutto nelle piccole imprese. Il Legislatore ne ha pertanto integrato la disciplina con:

  • previsione, contestualmente al RLS aziendale e al RLS territoriale, del RLS di sito produttivo, in determinate tipologie o contesti produttivi (centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con 30 mila uomini/giorno);
  • definizione di automatismi volti a garantire le funzioni della rappresentanza in caso di mancata elezione/designazione all’interno dell’azienda;
  • incompatibilità di assunzione, per lo stesso lavoratore, delle funzioni di RLS e di RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • incompatibilità della funzione di RLS territoriale con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
  • obbligo di consegna del DVR (in precedenza veniva prevista come diritto del RLS e non come obbligo del Datore di lavoro; inoltre non era citato espressamente il DVR ma solo “le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi”);
  • determinazione, per la formazione del RLS territoriale, di 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale;
  • obbligo, per le imprese che non hanno eletto o designato il RLS, di partecipare al Fondo presso l’INAIL di cui all’art. 52 del D.lg. 81/2008;
  • sanzione (arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 800 a 3000 euro), per la mancata consegna tempestiva al RLS del DVR;
  • sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per la mancata comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi degli RLS.

Sulla base di quanto esposto, in riferimento alle disposizioni sulla rappresentanza attualmente vigenti, al fine di poter acquisire le informazioni utili in considerazione delle prossime modifiche al D.lg. 81/2008 e dell’Intesa CONFAPI – CISL, UIL del 4 dicembre 2008, che intende valorizzare e rilanciare gli strumenti della bilateralità,

si richiede cortesemente alle imprese di fornire, per quanto possibile, all’ Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’API Sarda:

  1. il numero dei lavoratori (sotto o sopra le 15 unità) in cui si è costituita la rappresentanza;
  2. se si tratta di RLS interno o territoriale;
  3. nelle aziende con organico superiore ai 15 lavoratori, se RLS è stato designato nelle RSA o eletto tra i lavoratori;
  4. eventuali problematiche correlate di rilievo.

A tal fine si prega di fornire le indicazioni richieste contattando i nostri uffici ai numeri 070/2115148-9 o direttamente via fax 070/2115145 o via e-mail carta@apisarda.it; tidu@apisarda.it.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: sufficiente la D.I.A. per le modifiche di destinazione d’uso compatibili
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Con la sentenza n. 9894 del 5.3.2009 la Corte di Cassazione, sulla base di quanto previsto dal Testo unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) ha stabilito che è possibile modificare la destinazione d'uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi realizzati sulla base di una semplice denuncia d’inizio attività qualora la nuova destinazione rientri tra quelle “compatibili”, cioè funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico.
Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura sempre come una ristrutturazione edilizia.
Ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. 380/2001, questi interventi sono assoggettati al rilascio del permesso di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione, qualora portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ovvero comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (in linea di massima i centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. Tali interventi possono essere realizzati, secondo l'art. 22, comma 3, del Testo unico, anche mediante denuncia di inizio attività, alternativa al permesso di costruire.

►Edilizia: trasferibili all’acquirente i benefici della detrazione 36%
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77, le rate di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore, in materia di interventi di recupero edilizio (art. 1, comma 7, legge n.449/1997), si trasmettono per i rimanenti periodi d`imposta all`acquirente persona fisica, non solo in caso di cessione dell`intero immobile ristrutturato, ma anche qualora l`acquirente di una quota della proprietà diventi proprietario esclusivo dell`immobile oggetto degli interventi.

 

►Edilizia: imposta di bollo per elaborati tecnici solo in caso d’uso
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.74 ha precisato che gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (ora permesso di costruire) scontano l`imposta di bollo solamente in caso d`uso.
A parere dell`Agenzia delle Entrate, tali documenti, anche se allegati ad atti che scontano l`imposta sin dall`origine, conservano comunque la natura di elaborato tecnico, venendo ricompresi tra gli atti relativi a ``tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ...`` (assoggettati ad imposta di bollo solamente in caso d`uso nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare).

 

►Lavori Pubblici: nell’avvalimento interno all’ATI occorre atto giuridico per comprovare disponibilità dei mezzi
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Con un recente parere (11/3/2009 n. 34) l’Autorità di vigilanza LL.PP. è intervenuta sul ricorso all’avvalimento interno ad un raggruppamento di’imprese. Interpretando la normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità ha evidenziato l’esigenza di comprovare l’effettiva disponibilità dei mezzi/risorse necessari di cui l’impresa è carente.
A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero e ordinario mandato collettivo, che è alla base della costituzione del raggruppamento. Si ritiene invece necessario, ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali in materia di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, che, tra la documentazione di cui al comma 2 del citato articolo, vi sia anche un atto giuridico costitutivo di un rapporto di provvista idoneo ad evidenziare specificamente l’effettiva disponibilità dei mezzi/risorse di cui trattasi.

►Lavori Pubblici: validità mensile del Durc decorre dalla data di rilascio
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Trattandosi di un appalto pubblico, il DURC ha validità mensile che, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Tale conferma è stata riaffermata dall’Autorità di Vigilanza LL.PP. (Parere n. 31 dell’11 marzo u.s.) con l’ulteriore precisazione che tale certificazione è comunque legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico. Per i lavori privati, in edilizia, il certificato ha validità trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.

►Sicurezza: il Governo approva modifiche al Testo Unico D. Legs. N. 81/2008
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo u.s ha approvato uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il provvedimento prevede un adeguamento del regime sanzionatorio: il regime della Legge 626 viene attualizzato con il tasso di inflazione maturato nel tempo e viene stabilito un meccanismo di adeguamento periodico della sanzione.
Per il settore edile si prevede:
• a carico di committenti e responsabile dei lavori, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata individuazione nel progetto di durata e fasi di lavoro, mancata designazione del coordinatore per progettazione ed esecuzione;
• a carico del progettista, stessa sanzione, per mancata previsione nel progetto della durata e delle fasi per la pianificazione della sicurezza;
• a carico dei datori di lavoro e dirigenti, stessa sanzione, per la mancata adozione delle misure relative alle prescrizioni logistiche di cantiere ed arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro per violazione di disposizioni relative ad attività pericolose (All. XI);
• a carico dei lavoratori autonomi, arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per mancata attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il Decreto contiene altresì l'inserimento nel documento di valutazione dei rischi di una sezione dedicata ai lavoratori precari, la certificazione della qualità organizzativa adottata, il potenziamento dell'attività dell'INAIL e degli organi di vigilanza.

► CONVEGNO “La certificazione energetica ed acustica degli edifici e degli impianti con le nuove tecnologie di LABCED” Elmas (CA), martedì 31 marzo 2009, ore 17.30 - API Sarda: Sala Conferenze Sardafidi
ANIEM API Sarda - 25.03.2009

La società LABCED, nata come Spin Off dalla Ricerca dell’Università di Cagliari con il contributo finanziario di Sardegna Ricerche, si è dotata di nuove strumentazioni di indagine, misura ed analisi per attuare, con metodi nuovi e nuove tecnologie, la verifica delle prestazioni energetiche ed acustiche, microclimatiche e termiche nonchè la verifica in opera delle prestazioni degli impianti e degli edifici.

Per questo, API Sarda promuove un incontro tra LABCED e imprese associate, finalizzato a fornire la massima informazione sulle potenzialità degli strumenti che questo Spin Off dalla Ricerca può mettere a loro disposizione contribuendo ad una migliore qualificazione dell’imprenditoria della Sardegna.

L’incontro si terrà martedì 31 marzo p.v. alle ore 17.30 presso la sede API Sarda, nella Sala Conferenze SARDAFIDI.

Dato l’interesse dell’argomento si auspica larga e puntuale partecipazione.

Per informazioni:
tel. 070 2115 148-9

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammissibile avvalimento anche su fatturato con lavori analoghi
ANIEM API Sarda -  24.03.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 17/3/2009 n. 1589) ha ricordato l’ampia possibilità di ricorso all’avvalimento e l’irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti esistenti fra il concorrente e il soggetto "avvalso", essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria, la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi".
Il Consiglio di Stato ha negato la tesi secondo la quale, non sarebbe consentito ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente. E’ sufficiente il richiamo dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, che ricomprende tutti i "requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA" tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.

►Edilizia: il Veneto anticipa la liberalizzazione dell’edilizia
ANIEM API Sarda -  24.03.2009

Nei giorni scorsi è stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto il Disegno di Legge di “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile"
Il progetto di legge prevede essenzialmente tre punti:

- l'ampliamento degli edifici residenziali sino al 20%;
- l'adeguamento degli standard qualitativi degli edifici costruiti prima del 1989;
- agevolazioni fiscali da parte dei comuni.

La proposta, che andrà ora all'esame del Consiglio regionale per la discussione, prevede,
tra gli interventi previsti in deroga ai Piani Regolatori, quello che consente l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume;ove risulti impossibile, materialmente o giuridicamente, realizzare l’ampliamento in contiguità rispetto al fabbricato esistente, esso potrà essere autorizzato anche con la costruzione di un corpo edilizio separato, accessorio e pertinenziale. Il provvedimento consente, inoltre, la demolizione e ricostruzione, anche in area diversa se a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.
Per incentivare questi ultimi interventi è anche previsto un aumento della cubatura fino al 30% del volume esistente o del 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o delle fonti di energia rinnovabile.
Infine, il Disegno di Legge determina che non concorrono a formare la cubatura dell'edificio le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti finalizzate a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici.
Per quanto riguarda gli oneri, il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%, mentre la riduzione è pari al 60% nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
Per gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici il contributo sarà pari all'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita e in entrambi i casi ridotta del 50% in caso di edificio o unità destinata a prima abitazione.
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, i Comuni potranno escludere dai benefici di legge aree di particolare importanza sotto l'aspetto edilizio, paesaggistico o ambientale.
La Legge non avrà valenza per le grandi strutture di vendita, né sugli edifici abusivi e per quelli realizzati dopo il 1° gennaio 2009.

►Edilizia: slittamento piano casa e semplificazione procedure
ANIEM API Sarda -  24.03.2009

Slitta almeno di una settimana il varo delle misure preannunciate dal Governo per la liberalizzazione delle norme sull’edilizia.
Il rinvio (il provvedimento dovrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri del 27 marzo p.v.) è dovuto anzitutto all’esigenza di rispettare l’autonomia, la competenza e le prerogative delle Regioni, titolari di legislazione concorrente sulle norme in discussione. E’ stata quindi sollevata, anche dalla Presidenza della Repubblica, l’esigenza di un passaggio preventivo con le Regioni per cercare la condivisione di un provvedimento i cui contenuti potranno essere adottati a livello territoriale.
Il passaggio preventivo con le Regioni potrebbe consentire poi al Governo di adottare un Decreto Legge nel quale verrebbero inserite le misure sulla possibilità di ampliamento del 20% degli edifici (con un limite di 100 metri quadri) e di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura del 30% per gli edifici anteriori al 1989. Per tutti questi interventi sarà ammessa la D.I.A., senza bisogno di esplicita autorizzazione del comune: in assenza di diniego del comune entro 30 giorni si potranno iniziare i lavori sulla base della relazione tecnica del progettista.
Con un disegno di legge saranno invece fissate le modifiche al Testo unico dell’Edilizia, intervenendo sulle procedure e sugli incentivi fiscali.
Il testo del provvedimento, ancora assolutamente provvisorio e soggetto a modifiche sostanziali, prevede che, “salvo diversa previsione regionale, non comportano aggravio del carico urbanistico gli interventi consistenti nella realizzazione di nuovi volumi o superfici accessori relativi ad edifici esistenti e contenuti entro il limite del 20 per cento dei volumi e delle superfici principali.”. Sono ricompresi fra gli edifici interessati dalla norma anche quelle opere realizzate con titoli rilasciati in sanatoria.
Rientrano negli interventi di conservazione (manutenzione, ordinaria, straordinaria, ristrutturazione), soggetti a denuncia da parte dell’avente diritto, anche quelli di demolizione e ricostruzione. Tali interventi sono sempre ammessi, anche in assenza di pianificazione.
Il provvedimento (art. 6) amplia l’attività edilizia possibile senza alcun titolo abilitativo, ricomprendendo “le opere interrate accessorie alla residenza, nei limiti del 20 per cento del volume esistente del fabbricato o dell’unità abitativa principale”.
Saranno soggetti a certificazione di conformità da parte di progettisti abilitati, con la formula dell’asseverazione giurata, gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia (gli interventi, cioè, che comportano un aggravio del carico urbanistico).
Viene previsto, infine, che anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, possa essere autorizzata la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche che siano andati integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore. Rientrano in tale ipotesi anche le ricostruzioni su area limitrofa degli edifici che devono essere in tutto o in parte demoliti per consentire la realizzazione di nuove opere pubbliche o l'ampliamento di quelle esistenti. La ricostruzione non sarà più ammessa una volta decorsi vent'anni dalla distruzione o demolizione del bene.

►Lavori Pubblici: approvata dal Parlamento mozione per alleggerire patto di stabilità dei Comuni
ANIEM API Sarda -  24.03.2009

Lo scorso 17 marzo la Camera dei Deputati ha approvato una mozione che impegna il Governo a favorire le potenzialità di spesa degli Enti Locali per investimenti nel settore delle costruzioni. La mozione sollecita, in particolare, l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009, l’esclusione dal patto di stabilità dei pagamenti concernenti spese per investimenti, l’attivazione di strumenti a compensazione dei minor gettiti derivanti dall’abolizione dell’ICI sulle abitazione principali.