TITOLO II
Art. 5. Procedura per l'ammissione
TITOLO III
Art. 8. Perdita della qualità di associato
Art. 9. Procedura per le dimissioni
Art. 10. Procedura per l'espulsione
TITOLO IV
Art. 12. Organi collegiali dell'Associazione
Art. 14. Compiti dell'Assemblea
Art. 15. Costituzione dell'Assemblea
Art. 16. Dello svolgimento delle Assemblee
TITOLO V
Art. 17. Comitato Direttivo Regionale
Art. 18. Compiti del Comitato Direttivo Regionale
Art. 19. Convocazione e costituzione del Comitato Direttivo
TITOLO VI
TITOLO VII
Art. 24. Unione Regionale di Categoria
TITOLO VIII
Art. 25. Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 26. Collegio dei Probiviri
TITOLO IX
DELLE DELEGAZIONI
Art. 29. Organi della Delegazione
TITOLO X
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
TITOLO XI
Art. 36. Scioglimento dell'Associazione
_____________________________
È costituita l'Associazione fra le piccole e medie industrie della Sardegna, avente denominazione «A.P.I. SARDA», aderente alla CONFAPI (Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Industrie).
L'Associazione ha la sede regionale in Cagliari e sedi periferiche, denominate Delegazioni, nel territorio dell'Isola.
L'Associazione è volontaria senza finalità di lucro e, quale genuina espressione dell'imprenditoria della Sardegna, si prefigge lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia dell'Isola, con particolare riguardo alla salvaguardia delle capacità imprenditoriali e delle risorse geofisiche locali.
A tal fine l'Associazione:
- tutela le piccole e medie industrie della Sardegna, adoperandosi per la loro integrità e per il loro sviluppo;
- interpone uffici nell'interesse della categoria imprenditoriale nei confronti di Enti, Organismi Pubblici e Privati, Associazioni Sindacali e di categoria;
- stipula contratti integrativi di lavoro con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- si impegna a salvaguardare i diritti e gli interessi collettivi degli Associati, assicurando e promuovendo:
- incontri di studio e di collaborazione tra gli Associati e tra questi e altri Organismi esterni indicendo riunioni periodiche, seminari, congressi e simili avvalendosi sia della struttura interna, sia degli Enti o Istituti specializzati (FORMEZ - IASM - etc.);
- la costituzione di consorzi promozionali, operativi e di servizi a fine mutualistico e cooperativistico, per snellire ed agevolare le operazioni di credito - ivi compresa la costituzione di Istituti di Credito -, di ricerche di mercato, di importazione di materie prime e semilavorati e di esportazione dei prodotti delle industrie manifatturiere associate, di aggiudicazione di appalti sia in Italia che all'estero, di gestione di convenzioni comuni in materia di assicurazione, opere sociali, trasporti, e di quanto altro sia utile per il costante aggiornamento delle tecniche di produzione;
- lo svolgimento, eventualmente anche tramite gestione diretta, di corsi di aggiornamento e/o di formazione professionale per imprenditori, dipendenti di aziende o giovani disoccupati, nei settori di interesse delle imprese associate;
- lo studio e la divulgazione delle norme legislative in materia industriale, amministrativa, commerciale, fiscale e del lavoro, predisponendo circolari, bollettini, ed ogni altro tipo di pubblicazione;
- l'assistenza agli Associati nelle vertenze aziendali e nelle controversie di lavoro;
strutture imprenditoriali e dell'ordinamento giuridico, economico e sociale della Sardegna, collaborando anche alla
pubblicazione di periodici e monografie;
Possono far parte dell'Associazione le piccole e medie aziende industriali, o che svolgano attività collegate al settore industriale o che siano organizzate su base industriale, che abbiano la loro sede fiscale in Sardegna, che siano caratterizzate come tali dalla dimensione ed entità degli impianti, dal numero dei dipendenti, e dalla qualifica dei titolari e soci che siano imprenditori e/o amministratori delle aziende. Possono altresì far parte dell'Associazione i Consorzi costituiti ai sensi della Legge 21.5.1981, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutti gli organismi consortili a qualunque titolo costituiti tra piccole e medie imprese industriali. Le aziende che vogliono aderire all'Associazione devono presentare domanda di ammissione redatta su apposita scheda, secondo la procedura prevista dal successivo art. 5.
Art. 5
Procedura per l'ammissione
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e da un socio presentatore, redatta sull'apposita scheda allegata al presente Statuto, deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo della Delegazione di appartenenza, e deve indicare:
- la persona dei legali rappresentanti dell'impresa;
- l'ubicazione della sede fiscale;
- le specialità dell'industria esercitata;
- il numero dei dipendenti;
- il contratto di lavoro applicato.
L'impresa, che non veda accolta la sua domanda di adesione, può appellarsi al Comitato Direttivo Regionale.
I Soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:
- a corrispondere le quote associative stabilite dal Comitato Direttivo Regionale osservandone le previste scadenze e modalità di versamento e riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme nelle forme previste dalla legge; le quote o contributi associativi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili;
- ad attenersi con scrupolosa lealtà agli obblighi statutari ed alle deliberazioni prese dagli Organi associativi competenti;
- ad osservare tutte le clausole dei contratti di lavoro e degli accordi ed in genere ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi sociali stipulassero o adottassero in nome dell'Associazione.
Inoltre, una volta regolarmente approvata l'adesione, l'azienda resta impegnata ad aderire all'Associazione per un periodo di 2 anni dalla data di iscrizione. Se tre mesi prima della scadenza di tale impegno la azienda non comunica, con lettera raccomandata, la sua volontà di dimettersi, l'iscrizione si intende rinnovata per altri due anni e così analogamente per i bienni successivi.
Gli Associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare alle assemblee generali e a quelle del settore di appartenenza, manifestando il proprio pensiero ed esprimendo il proprio voto. L'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 6 comporta automaticamente la sospensione del diritto di rappresentanza negli Organi statutari. Nessun socio, titolare, legale rappresentante o amministratore di una o più aziende aderenti all'API SARDA, potrà ricoprire incarichi di alcun tipo in seno all'Associazione medesima nel caso che contemporaneamente risulti iscritto, con la stessa o con altre aziende, a diversa Associazione imprenditoriale o Unione di categoria a questa collegata, in assenza di specifica autorizzazione da parte del Comitato Direttivo Regionale. Inoltre, ogni singolo Associato non può cumulare più di tre cariche in diversi Organi di Governo dell'Associazione, a livello regionale, ivi comprese quelle assunte negli Organismi Collaterali.
Art. 8
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde:
- per dimissioni, che devono essere rassegnate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Delegazione di appartenenza almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso;
- per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 10;
- per la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La perdita della qualità di Associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo Regionale. Essa non comporta alcun diritto dell'Associato sul patrimonio dell'Associazione.
La perdita della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione e agli Organismi Collaterali.
Gli effetti del recesso dell'Associato di cui alla lettera a) decorreranno dall'anno solare successivo a quello delle sue dimissioni.
Per quanto previsto ai punti b) e c) l'Associato ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri.
Art. 9
Procedura per le dimissioni
Le dimissioni, fuori dei termini stabiliti dall'art. 8 lett. a) danno diritto all'Associazione di ripetere i contributi fino al termine del biennio in corso nel quale vengono presentate. La cessazione di attività, comprovata, fa cadere l'obbligo del contributo non maturato. La messa in liquidazione dell'impresa, l'amministrazione controllata od altre forme giuridiche sopravvenienti allo «status» di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, fintanto che esiste un'attività produttiva.La perdita della qualità di Associato non comporta alcun diritto del socio sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 10
Procedura per l'espulsione
L'espulsione può essere proposta da qualunque Organo Sociale o da almeno 5 Soci a seguito:
- del mancato versamento delle quote associative;
- di inosservanza di norma statutaria;
- di fatti che ledano lo spirito associativo e/o della categoria;
- di attività e di iniziative contrarie agli interessi dell'Associazione e/o della categoria
Sulla domanda di espulsione decide con voto segreto il Comitato Direttivo con una maggioranza che non sia inferiore alla metà del numero effettivo dei suoi membri.
Contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo può nominare dei Soci Onorari, fra le persone meritevoli di particolare estimazione per aver compiuto atti di notevole rilievo in favore dell'Associazione. L'Assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, il quale potrà partecipare alle riunioni degli Organi Sociali.
TITOLO IV
Art. 12
Organi collegiali dell'Associazione
L'Associazione è strutturata:
1. Sul piano Regionale nei seguenti Organi:
a. Assemblea Regionale;
b. Comitato Direttivo Regionale;
c. Giunta di Presidenza;
d. Collegio dei Probiviri;
e. Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Sul piano locale nei seguenti Organi:
aa. Assemblea di Delegazione;
bb. Comitato Direttivo di Delegazione;
cc. Giunta di Presidenza di Delegazione;
3. Sul piano categoriale nei seguenti Organi:
aaa) Assemblea Regionale di Unione di Categoria;
bbb) Comitato Direttivo Regionale di Unione di Categoria;
ccc) Assemblea territoriale di Unione di Categoria;
ddd) Comitato Direttivo territoriale di Unione di Categoria.
Ogni Organo Sociale Collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa si riunisce, in via ordinaria, entro il primo semestre di ciascun anno, ed in via straordinaria su delibera del Comitato Direttivo Regionale o su richiesta della Giunta di Presidenza, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di due Comitati Direttivi di Delegazione, ovvero da almeno un quarto degli Associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente, non meno di venti giorni prima della data di riunione, mediante invio di lettera e/o fax indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in tempi inferiori, ma sempre con almeno cinque giorni di preavviso rispetto a quello fissato per la riunione. I Probiviri ed i Revisori dei Conti eventualmente non Soci partecipano di diritto all'Assemblea, ma senza diritto al voto.
Art. 14
Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea dei Soci:
a) esamina ed approva la relazione annuale del Presidente della Associazione;
b) delibera sull'indirizzo politico dell'Associazione;
c) delibera sul bilancio consuntivo dell’Associazione costituito dal rendiconto economico e finanziario e sul preventivo di spesa;
d) delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
e) elegge i Consiglieri del Comitato Direttivo Regionale, all'interno di una lista costituita dalla sommatoria dei Componenti i Comitati Direttivi di Delegazione;
f) nomina il Collegio dei Probiviri;
g) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea i titolari o legali rappresentanti delle industrie associate regolarmente iscritte, e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 15
Costituzione dell'Assemblea
L' Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Associati che rappresentino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati rappresentati. Tuttavia, per le deliberazioni che comportino modifiche statutarie o per le riunioni indette per l'attribuzione di cariche elettive, è necessario, in seconda convocazione, che siano rappresentati almeno un quarto degli Associati con diritto di voto. Un Socio, ad personam, non può rappresentare per delega più di tre Associati. Le deleghe debbono risultare da documento scritto e contenere l'indicazione della riunione nonché la chiara dicitura della Ditta rappresentata e della persona, titolare o legale rappresentante, che rilascia la delega. Le deleghe possono essere rilasciate in calce o a tergo dell'avviso di convocazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Se il Socio è munito di deleghe ed è titolare o legale rappresentante di più Ditte associate, ha diritto ad un voto per ciascuna delega e per ogni Ditta rappresentata. Per quanto concerne lo svolgimento dell'Assemblea si rimanda al successivo articolo 16.
Art. 16
Dello svolgimento delle Assemblee
L'Assemblea annuale dell'API SARDA su decisione del Comitato Direttivo può svolgersi in due parti distinte:
- una pubblica, alla quale è consentito di assistere ai Soci ed agli invitati;
- ed una interna, per la partecipazione alla quale si applicano le norme previste dal Titolo IV.
La relazione politico-generale del Presidente Regionale illustrata durante la parte pubblica dell'Assemblea costituisce tutt'uno con quella morale ed operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea interna. Pertanto l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea riguarda le due relazioni nel loro complesso. Il Presidente dell'Assemblea è scelto nell'ambito degli aventi titolo a parteciparvi. L'Assemblea per riunioni di lunga durata ha facoltà di eleggere un ufficio di Presidenza composto di tre membri, compreso il Presidente dell'Assemblea che possono avvicendarsi nella guida dei lavori. All'inizio dei lavori della seduta interna il Presidente propone alla Assemblea la nomina delle commissioni assembleari previste di seguito. La votazione avviene per alzata di mano da parte degli Associati.
a) Commissione Verifica poteri
È formata da tre rappresentanti e procede all'accertamento dei requisiti di diritto al voto degli Associati presenti e della regolarità e validità dei trasferimenti di delega. Il requisito del diritto al voto viene accertato sulla base dell'elenco fornito dalla Segreteria Generale, mentre la validità dei trasferimenti di delega dovrà risultare da lettera a firma dell'Associato che trasferisce e riporta il nome dell'Associato cui il mandato è trasferito. La Commissione al termine dei propri lavori redige verbale che trasmette al Presidente dell'Assemblea. Il verbale conterrà il numero degli Associati presenti e di quelli rappresentati nonché quello degli assenti ed avrà in allegato l'elenco nominativo dei presenti con l'indicazione delle deleghe a ciascuno trasferite. Del verbale di verifica viene data lettura all'Assemblea da parte del Presidente. Il Presidente della Commissione è nominato dai componenti della stessa.
b) Commissione elettorale
Essa viene nominata su proposta del Presidente dell'Assemblea quando si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto ed è costituita da almeno tre membri e da due scrutatori scelti normalmente fra i funzionari dell'Associazione. È incompatibile la funzione di componente la Commissione elettorale con la candidatura per eventuale elezione a cariche sociali. Ultimate le votazioni si procede allo scrutinio complessivo e quindi la Commissione elettorale redige il verbale di scrutinio che trasmette al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti. Il Presidente della Commissione elettorale viene nominato dai componenti la Commissione.
c) Interventi
Sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo le relazioni previste, gli Associati che intendono prendere la parola debbono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea il quale ha facoltà di proporre la chiusura delle iscrizioni a parlare e di limitare il tempo di ciascun intervento. In ogni caso il Presidente deve porre in votazione per alzata di mano, sia la chiusura delle iscrizioni sia la limitazione del tempo degli interventi solo dopo aver sentito un oratore favorevole ed uno contrario. Analogamente si procede per la presentazione di mozioni d'ordine. La mozione d'ordine non può tuttavia essere presentata verbalmente durante l'illustrazione di relazioni o mentre sta parlando un Associato e nel momento in cui il Presidente richiede una votazione. La mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l'ordine del giorno e su di essa, prima che il Presidente la ponga ai voti, hanno diritto di parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un oratore favorevole ed uno contrario. La richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata mozione d'ordine. Gli Associati possono richiedere al Presidente dell'Assemblea la facoltà di parlare per fatto personale, per iscritto in qualsiasi momento, e verbalmente, quando non sia in corso l'illustrazione di una relazione o un intervento od una votazione. Il Presidente concede la parola per fatto personale al termine della relazione, o dell'intervento in corso, o subito dopo la richiesta stessa, se questa è fatta verbalmente. Il Presidente dell'Assemblea ove accerti che l'intervento non abbia contenuti tali da essere considerato come mozione d'ordine o per fatto personale ha facoltà di disporne l'immediata cessazione. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore qualora questi non si attenga all'argomento in discussione secondo l'ordine del giorno. Qualora l'oratore non ottemperi al richiamo del Presidente questi ha facoltà di togliergli la parola.
d) Ordini del giorno e mozioni
Gli Associati hanno facoltà di presentare alla presidenza dell'Assemblea ordini del giorno e mozioni sul merito degli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea. Le mozioni o gli ordini del giorno vengono presi in considerazione dalla Presidenza quando siano sottoscritti da almeno dieci Associati appartenenti ad almeno tre diverse Delegazioni oppure quando siano presentati dalla Presidenza Regionale. Constatata l'osservanza di tale modalità, il Presidente da la parola ad uno dei presentatori per l'illustrazione dell'ordine del giorno e della mozione e quindi concede la parola ad un oratore contrario ed a uno favorevole. In caso di presentazione di più ordini del giorno e di mozioni sullo stesso argomento il Presidente ha facoltà di nominare una commissione formata di Associati per tentare di unificare i testi. Ove la commissione si trovi di fronte alla impossibilità di procedere ad una unificazione il Presidente pone in votazione gli ordini del giorno o le mozioni in ordine di presentazione. Se il primo ordine del giorno o la prima mozione riporta la maggioranza dei voti il Presidente può decidere di non porre in votazione quelli successivamente presentati.
e) Votazioni
Le votazioni sui vari argomenti all'ordine del giorno possono avvenire:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.
Sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d'ordine in senso contrario, vale la proposta del Presidente dell'Assemblea. Le elezioni del Comitato Direttivo, avvengono secondo una delle modalità suesposte su proposta del Presidente.Nella votazione per alzata di mano ciascun Associato pone in evidenza le eventuali deleghe ad esso trasferite in modo da facilitare il conteggio dei voti. A tal fine il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di proporre la nomina di due o più questori ai quali assegnare anche altri compiti organizzativi e di disciplina della riunione, oltre quello indicato al precedente comma. Nelle votazioni per appello nominale gli Associati vengono chiamati dal Segretario della riunione e dovranno rispondere «contrario», «favorevole» o «astenuto» anche quando vengono chiamati ad esprimere il voto per Associati che ad essi hanno trasferito il mandato. Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale si debbono conteggiare i voti favorevoli, contrari ed astenuti. Salvo il caso di richiesta di maggioranza qualificata a norma di Statuto la maggioranza si determina escludendo dal computo gli astenuti.
f) Comitato Direttivo
La prima riunione del Comitato Direttivo che avviene immediatamente dopo la sua costituzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nella quale si è proceduto al rinnovamento del Comitato. In tale circostanza il Presidente della riunione procede, tramite il Segretario Generale, alla comunicazione della composizione del nuovo Comitato ed alla verifica dei presenti. Constatata la presenza del numero legale prevista all'art. l9 dello Statuto propone di procedere alla nomina del Presidente e successivamente, su proposta di quest’ultimo, dei Vice Presidenti e della Giunta di Presidenza, secondo quanto disposto dall’art.18 lettera d) del presente Statuto.
TITOLO V
Art. 17
Comitato Direttivo Regionale
Il Comitato Direttivo Regionale è composto da Consiglieri di diritto e Consiglieri eletti. Questi ultimi devono essere in numero non inferiore a 29 e non superiore a 35. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati sulla base di una lista unica, formata da membri eletti nei Comitati Direttivi delle Delegazioni, proporzionalmente alla rappresentatività numerica espressa da ogni singola Delegazione. In ogni caso i Consiglieri eletti non possono essere in numero inferiore ai Consiglieri di diritto ed ogni Delegazione non può avere la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Sono Consiglieri di diritto:
a. i Presidenti delle Delegazioni;
b. i Presidenti delle Unioni Regionali di Categoria;
c. i Presidenti degli Organismi Collaterali costituiti in seno all'API SARDA;
d. il Presidente Regionale del Gruppo Giovani;
e. i Soci dell’API SARDA membri della Giunta della CONFAPI;
f. i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla CONFAPI, in quanto iscritti all’API SARDA.
I Consiglieri di diritto fanno parte del Comitato Direttivo in virtù della loro carica; perdono il diritto a farne parte con la cessazione della carica. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti. Saranno pure sostituiti i membri del Comitato Direttivo a qualunque titolo dimissionari e/o espulsi, attraverso specifica cooptazione, su indicazione della Delegazione di provenienza dei Consiglieri da sostituire.
Art. 18
Compiti del Comitato Direttivo Regionale
Spetta al Comitato Direttivo Regionale:
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale e della CONFAPI, nonché il coordinamento delle delibere dei Comitati Direttivi delle Delegazioni;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, salvo quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto ad altri Organi regionali o territoriali;
- determinare i contributi associativi ordinari e straordinari, e le modalità di esazione dei medesimi;
- eleggere, fra i propri Consiglieri, i componenti elettivi della Giunta di Presidenza della Associazione, nominando con votazioni distinte il Presidente (solo i membri del direttivo regionale che abbiano ricoperto l'incarico per un triennio possono essere eletti all'incarico di Presidente regionale dell'Associazione), e su proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti, il Tesoriere e tre ulteriori Membri;
- eleggere i delegati dell'API SARDA, in seno all'Assemblea Confederale;
- nominare i Membri di spettanza dell'API SARDA in seno ai Consigli di Amministrazione e/o Comitati Direttivi degli Organismi Collaterali;
- deliberare sulla costituzione delle Delegazioni;
- deliberare sulla costituzione delle Unioni Regionali di Categoria, approvandone i relativi regolamenti;
- deliberare sull'assunzione del Segretario Generale;
- revocare gli atti compiuti ai sensi delle precedenti lettere d), e), f), g), h), i);
- avocare a sé le funzioni proprie dei Comitati Direttivi di Delegazione e delle Unioni di Categoria, ove questi operassero in evidente contrasto con le linee strategiche dell’Associazione, dando specifica delega ad uno dei propri componenti per un periodo massimo di sei mesi entro i quali dovrà provvedere a termini di Statuto alla ricostituzione degli Organi Collegiali della Delegazione o dell’Unione interessate.
Il provvedimento di cui alla presente lettera k), in deroga a quanto previsto dall’art. 19, può essere assunto con delibera favorevole della metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo Regionale. Il Comitato Direttivo, per l'attuazione dei suoi compiti, potrà avvalersi di Consiglieri esterni, in qualità di esperti. Inoltre il Comitato Direttivo può delegare alcuni suoi poteri alla Giunta di Presidenza, ed a Comitati e sottocomitati ristretti, da formarsi fra i componenti dello stesso Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 19
Convocazione e costituzione del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché tutti i componenti del Consiglio ricevano tempestivamente l'avviso, che dovrà indicare, almeno sommariamente, l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente dovrà riunire il Comitato almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta ne sia richiesto da non meno dei due terzi dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato Direttivo sarà validamente costituito quando sia presente, in prima convocazione, più della metà dei suoi componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli stessi.Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
TITOLO VI
La Giunta di Presidenza viene eletta a norma dell'articolo 18 dal Comitato Direttivo e ne ha la stessa durata.
Essa è composta da:
a. il Presidente;
b. i 3 Vice Presidenti;
c. tre membri del Comitato Direttivo Regionale;
d. il Tesoriere.
Ciascun membro potrà essere delegato a specifiche competenze secondo quanto deliberato all'interno della Giunta stessa. Sono membri di diritto della Giunta i Presidenti delle Delegazioni ed i Presidenti delle Unioni Regionali di Categoria.Fanno altresì parte della Giunta di Presidenza, con voto consultivo:
- i membri della Giunta della CONFAPI;
- i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria;
- i Presidenti degli Organismi collaterali;
- il Presidente Onorario dell'Associazione.
La Giunta di Presidenza:
- attua le delibere del Comitato Direttivo Regionale ed in caso d'urgenza ne assume i poteri. In quest'ultimo caso le delibere assunte dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione del Comitato Direttivo medesimo;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Organismi esterni (Enti, Organizzazioni, Uffici Regionali, Comitati, Consorzi, Società, etc.);
- stabilisce la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro designandone i membri;
- delibera in merito alla costituzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, stabilendone il trattamento economico;
- delibera in merito alle convenzioni ed ai compensi di eventuali consulenti esterni;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- propone al Comitato Direttivo la misura dei contributi associativi.
La Giunta di Presidenza si riunisce normalmente una volta al mese o almeno dieci volte all'anno. Per la convocazione della Giunta di Presidenza valgono le norme stabilite per il Comitato Direttivo. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
TITOLO VII
Il Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo a norma dell'articolo 18. Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Associazione, ne coordina l'azione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Comitato Direttivo e la Giunta di Presidenza. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non piu di due trienni consecutivi, salvo che non sia rieletto all'unanimità. In caso di temporaneo impedimento, il Presidente delega i poteri e le sue mansioni ad uno dei Vice Presidenti o al Vice Presidente anziano.
Il Tesoriere è eletto in seno al Comitato Direttivo a norma dell'articolo 18.
Il Tesoriere:
- ha il controllo del regolare introito delle contribuzioni;
- firma gli ordini di pagamento, e ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari in conformità delle direttive date dalla Giunta di Presidenza;
- relaziona la Giunta di Presidenza, il Comitato Direttivo, l'Assemblea, il Collegio Sindacale in merito alla situazione finanziaria dell'Associazione;
- sovrintende alla gestione del patrimonio dell'Associazione;
- in caso di impedimento o assenza deve delegare la propria firma al Presidente o ad altri membri della Giunta appositamente designati.
Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo a norma dell'articolo 18, su proposta della Giunta di Presidenza. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti e la Giunta nella esecuzione delle delibere sociali, ed a tal fine partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali dell'Associazione. Altresì partecipa a tutte le riunioni degli Organismi Collaterali. In caso di impedimento o assenza dovrà farsi sostituire nelle suddette funzioni da altro Funzionario dell'Associazione. Egli è anche il responsabile del personale e sovraintende e coordina l'attività dei servizi e degli uffici.
Art. 24
Unione Regionale di Categoria
L'Unione Regionale di Categoria si forma, a livello regionale, sulla base del settore merceologico e del C.C.N.L. di appartenenza, con un numero minimo di cinquanta imprese associate. Le imprese associate il cui numero non raggiunga il minimo richiesto, potranno far parte dell'Unione Regionale di Categoria «Industrie Varie». Si possono costituire, a livello territoriale, Unioni di Categoria formate da non meno di venti imprese associate, nell'ambito della Delegazione di appartenenza, in base al settore merceologico ed al C.C.N.L. di competenza. Le Unioni Regionali di categoria sono rette dai rispettivi regolamenti che vengono approvati dal Comitato Direttivo Regionale.
TITOLO VIII
Art. 25
Collegio dei Revisori dei Conti
Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti due esperti in materia amministrativa ed un Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Albo. Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
- vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- redigere la relazione sul Conto Consuntivo e su quello Preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
I Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 26
Collegio dei Probiviri
Dall'Assemblea verrà nominato, per la durata di un triennio, un Collegio di Probiviri rieleggibili, composto di tre membri. Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di risolvere eventuali vertenze, su questioni attinenti l'attività associativa sorte fra i Soci o fra questi e l'Associazione. Il loro giudizio - inappellabile - vincola sia l'Associazione che i Soci.
TITOLO IX
DELLE DELEGAZIONI
In base a quanto stabilito negli artt. 2 e 12 dello Statuto Sociale, è prevista la costituzione di Delegazioni territoriali con i relativi Organi Collegiali.
La Delegazione territoriale non potrà essere costituita da meno di 50 Aziende. La costituzione della Delegazione sarà deliberata dal Comitato Direttivo dell'API SARDA e contemporaneamente ne sarà fissata la competenza territoriale. Nella stessa occasione sarà formalizzato il Commissario ed il Comitato Promotore cui sono temporaneamente demandate le funzioni dei quattro organi della Delegazione stessa. Il Commissario ed il Comitato Promotore restano in carica fino a quando non sarà costituita la prima Giunta. Alle riunioni del Comitato promotore partecipa, in qualità di coordinatore, il Segretario Generale dell'API SARDA od un suo delegato.
Art. 29
Organi della Delegazione
Gli Organi della Delegazione sono quelli previsti dall'articolo 12 dello Statuto Associativo.
L'Assemblea di Delegazione ha funzioni elettive e consultive. Essa è composta dagli Associati territorialmente interessati, si riunisce almeno ogni tre anni precedentemente all'Assemblea dell'API SARDA per eleggere i membri del Direttivo di Delegazione in ragione di 15 membri. Può essere convocata con funzioni consultive ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario. Per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea si rimanda alle norme regolanti la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Regionale. L'Assemblea di Delegazione è presieduta dal Commissario o dal Presidente della Giunta; delle deliberazioni sarà redatto verbale da inserire nel libro dei verbali dell'Assemblea di Delegazione e della Giunta a cura del Segretario della Delegazione, che tempestivamente ne invierà copia alla Segreteria Generale.
Il Comitato Direttivo ha funzioni elettive e deliberative. Esso è composto dai membri eletti dall'Assemblea di Delegazione nonché dai Presidenti territoriali delle Unioni di Categoria e dal Presidente territoriale del Gruppo Giovani, che ne sono membri di diritto. Il Comitato Direttivo che resta in carica 3 anni elegge fra i suoi componenti un Presidente (solo i membri del Direttivo territoriale che abbiano ricoperto l'incarico per un triennio possono essere eletti all'incarico di presidente territoriale di Delegazione) - che è di diritto membro della Giunta e del Comitato Direttivo dell'API SARDA - due o più Vice Presidenti ed un Tesoriere. Esso è convocato dal Presidente o su richiesta della Giunta ogni qualvolta lo si ritenga necessario, e secondo le modalità previste per il Direttivo Regionale. I membri del Direttivo sono tutti rieleggibili. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive saranno considerati decaduti e sostituiti dal primo dei non eletti e così via di seguito.
Spetta al Comitato Direttivo:
- rendere esecutive le delibere del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza dell'API SARDA;
- coadiuvare il Presidente della Delegazione nella esplicazione del suo mandato;
- coordinare e decidere, nell'ambito delle direttive degli Organi dell'API SARDA, gli interventi ai diversi livelli per lo studio, la gestione, la definizione di ogni problema che coinvolga le piccole e medie industrie locali;
- amministrare la quota di budget prevista dal bilancio preventivo approvato sulla base delle esigenze funzionali della Delegazione, e che sarà ratificato dal Comitato Direttivo Regionale;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta di Presidenza ed al Comitato Direttivo dell'API SARDA, per l'approvazione;
- segnalare alla Giunta dell'API SARDA i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione a livello locale presso Enti, Amministrazioni, Organizzazioni, etc.;
- proporre alla Giunta dell'API SARDA la nomina del Segretario di Delegazione che comunque sul piano gerarchico e del coordinamento farà capo al Segretario Generale;
- proporre alla Giunta dell'API SARDA, sentito il parere del Segretario Generale, l'assunzione od il licenziamento del personale dipendente. Fissare, sentito anche il parere del Segretario della Delegazione, le specifiche attribuzioni e mansioni del personale.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, in prima convocazione, ed almeno un terzo in seconda convocazione. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni verrà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, copia del quale sarà tempestivamente inoltrata per il necessario coordinamento alla Segreteria Generale dell'API SARDA.
La Giunta di Presidenza è l'organo esecutivo della Delegazione ed è composta da:
a. il Presidente;
b. due o più Vice Presidenti;
c. il Tesoriere.
La Giunta di Presidenza attua le delibere del Comitato Direttivo della Delegazione e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, salvo successiva ratifica del Comitato Direttivo della Delegazione.
Le aziende la cui sede rientra nell'ambito della competenza territoriale della Delegazione, sono riunite in Unioni di Categoria sulla base del settore merceologico di appartenenza. Ciascuna Unione può essere divisa in gruppi per esigenze funzionali od operative. Le Unioni, composte da un minimo di 20 aziende, sono costituite in ogni Delegazione. Le aziende che non possono essere inserite in una specifica Unione, sono riunite nelle «Industrie Varie». La denominazione, la composizione ed il funzionamento di tali Unioni verrà stabilito in conformità dei regolamenti delle Unioni Nazionali e Regionali di Categoria.
TITOLO X
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
Gli Organismi promossi e costituiti d'iniziativa o con l'appoggio prevalente dell'API SARDA tra imprenditori ad essa iscritti, e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 3, sotto qualunque forma giuridica e con qualsiasi denominazione assunta (Consorzi, Società, Fondazioni, etc.), sono articolazioni operative dell'Associazione e pertanto costituiscono sotto il profilo morale e comportamentale un tutt'uno con la stessa API SARDA. Essi dovranno in sede di costituzione uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto, o modificare se necessario gli Statuti ed i Regolamenti preesistenti onde consentire all'interno dei loro Organi Amministrativi Collegiali una qualificata presenza di membri indicati dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
TITOLO XI
Il Patrimonio Sociale è formato da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che comunque cadono in possesso dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 36
Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione potrà cessare la sua attività per deliberazione dell'Assemblea generale con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci. L'Assemblea delibererà in tal caso circa la procedura della liquidazione e la destinazione delle attività patrimoniali. E’ fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

