Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2009, tutte le aziende che applicano il CCNL del settore Servizi Integrati/Multiservizi - Imprese di Pulizia, dovranno adeguare i minimi retributivi in base ai nuovi importi, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:
| Livelli |
Incrementi |
E.D.A.R. |
Nuovi Importi |
| Q | 60,55 | 10,90 | 1727,15 |
| 7 | 55,32 | 9,22 | 1601,25 |
| 6 | 47,89 | 7,98 | 1451,71 |
| 5 | 38,53 | 6,42 | 1266,37 |
| 4 | 35,23 | 5,87 | 1202,12 |
| 3 | 32,48 | 5,41 | 1147,37 |
| 2 | 30,00 | 5,00 | 1098,50 |
| 1 | 27,52 | 4,59 | 1049,84 |
I successivi incrementi decorrono con la retribuzione di gennaio 2009.
In allegato riportano i nuovi parametri ed i minimi retributivi.
In allegato i principali contenuti dell'Accordo.
L’incremento salariale è stato fissato in 104 euro al terzo livello erogato in due soluzioni (74 euro dal 1° giugno e 30 euro dal 1° gennaio 2009).
Per quanto riguarda i lavori pesanti e usuranti, si istituisce per la prima volta un fondo che prevede, per i lavoratori in particolari condizioni, l’erogazione di una prestazione che ne agevoli il pensionamento pari allo 0,10% dei versamenti nelle casse edili.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro, per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza, con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Vengono, poi elevate alcune voci relative alle prestazioni straordinarie: lavoro a turno non compreso in turni regolari avvicendati – lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati – lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati.
L’indennità per i quadri con decorrenza 1° giugno è elevata a 140 euro mensili.Le aliquote dell’anzianità professionale edile (Ape) con l’erogazione di maggio 2009 vengono incrementare del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta.
A livello nazionale è prevista una riduzione da 7 a 6 giorni del periodo di malattia utile per maturare il diritto, da parte del lavoratore, al riconoscimento del 50% del salario per i primi tre giorni di malattia, il passaggio da 14 a 12 giorni per la copertura al 100% .Viene istituita una commissione paritetica per verificare la possibilità di costituire un fondo mutualistico (individuandone le modalità di copertura degli oneri) per eventuali vuoti contributivi dei lavoratori , che garantisca loro un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatori.
Nella contrattazione territoriale sono state inserite nuove possibilità di definizione dell’indennità per quanto riguarda la reperibilità dei lavoratori anche al di fuori del normale orario di lavoro – con inserimento nel ccnl di un articolato per la stessa – nonché l’indennità per quei lavoratori che sono comandati alla giuda di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri lavoratori. Viene anche lasciata alla contrattazione territoriale la determinazione riguardante il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza.
Per le assunzioni a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dalla legge e fino all’adozione degli indici di congruità (inseriti nel nuovo contratto), le parti stabiliscono che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto, in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.Rilevante la decisione, condivisa dalle parti, di individuare meccanismi premiali per incentivare la produttività del settore.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Affrontato, infine, anche il problema del costo del lavoro: in un Protocollo congiunto, inserito nel contratto, le parti hanno ribadito l’impegno di riproporre al Governo l’urgenza di allineare il costo del lavoro nell’edilizia a quello degli altri settori industriali.
L’incremento salariale è stato fissato in 104 euro al terzo livello erogato in due soluzioni (74 euro dal 1° giugno e 30 euro dal 1° gennaio 2009).
Per quanto riguarda i lavori pesanti e usuranti, si istituisce per la prima volta un fondo che prevede, per i lavoratori in particolari condizioni, l’erogazione di una prestazione che ne agevoli il pensionamento pari allo 0,10% dei versamenti nelle casse edili.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro, per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza, con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Vengono, poi elevate alcune voci relative alle prestazioni straordinarie: lavoro a turno non compreso in turni regolari avvicendati – lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati – lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati.
L’indennità per i quadri con decorrenza 1° giugno è elevata a 140 euro mensili.Le aliquote dell’anzianità professionale edile (Ape) con l’erogazione di maggio 2009 vengono incrementare del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta.
A livello nazionale è prevista una riduzione da 7 a 6 giorni del periodo di malattia utile per maturare il diritto, da parte del lavoratore, al riconoscimento del 50% del salario per i primi tre giorni di malattia, il passaggio da 14 a 12 giorni per la copertura al 100% .Viene istituita una commissione paritetica per verificare la possibilità di costituire un fondo mutualistico (individuandone le modalità di copertura degli oneri) per eventuali vuoti contributivi dei lavoratori , che garantisca loro un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatori.
Nella contrattazione territoriale sono state inserite nuove possibilità di definizione dell’indennità per quanto riguarda la reperibilità dei lavoratori anche al di fuori del normale orario di lavoro – con inserimento nel ccnl di un articolato per la stessa – nonché l’indennità per quei lavoratori che sono comandati alla giuda di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri lavoratori. Viene anche lasciata alla contrattazione territoriale la determinazione riguardante il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza.
Per le assunzioni a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dalla legge e fino all’adozione degli indici di congruità (inseriti nel nuovo contratto), le parti stabiliscono che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto, in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà avere durata massima pari a 8 mesi.Rilevante la decisione, condivisa dalle parti, di individuare meccanismi premiali per incentivare la produttività del settore.
Ulteriori novità sono previste in tema di formazione: le imprese devono comunicare al sistema delle Scuole edili l’assunzione degli operai almeno tre giorni prima dell’inizio del lavoro per consentire lo svolgimento di 16 ore di formazione attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza con un richiamo formativo di 8 ore all’anno. Affrontato, infine, anche il problema del costo del lavoro: in un Protocollo congiunto, inserito nel contratto, le parti hanno ribadito l’impegno di riproporre al Governo l’urgenza di allineare il costo del lavoro nell’edilizia a quello degli altri settori industriali.
Il contratto, al fine di dare una più attenta e puntuale risposta alle esigenze delle piccole e medie imprese industriali, è caratterizzato da alcune specificità:
- la nuova durata triennale, sia per la parte normativa che economica;
- una maggiore flessibilità in fase di ingresso collegata ad un rafforzamento dell’impianto normativo in termini formativi che consente alle aziende che promuovono o assumono dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di risolvere il rapporto di lavoro in qualunque momento nei primi 30 mesi con un preavviso di 4 mesi;
- un minor costo per le aziende che promuovono o assumono dirigenti con meno di 43 anni di età nel corso del presente contratto ai quali il minimo contrattuale resta congelato al valore fissato dal C.C.N.L. 21.12.2004 per i primi 3 anni di servizio.
Con un decreto dello scorso 28 aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134/08, il Ministero del Lavoro ha determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere nel periodo gennaio - luglio 2008, distintamente per operai e impiegati.
Ricordiamo che il costo del lavoro elaborato è ovviamente suscettibile di variazione in relazione a diversi elementi quali a titolo di solo esempio non esaustivo: benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire e oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, etc.).
In attesa della definizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 26 Maggio 2004 sono stati sottoscritti i nuovi aumenti salariali per i gli addetti delle piccole e medie industrie di cemento/calce/gesso che riportiamo in allegato.
Consulta la circolare esplicativa allegata.
L’una tantum, che assorbe le quote di indennità di vacanza contrattuale eventualmente già erogate dalle aziende deve essere corrisposta ai lavoratori in forza alla data del 31-12-2007, con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo dall’1-07-2007 al 31-12-2007 e cassa integrazione guadagni a zero ore.
L’importo “una tantum” è variabile a seconda dell’inquadramento del lavoratore ed è omnicomprensivo e non utile, agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale né del TFR.
| Livelli (vecchio ccnl) |
Aree/Moduli
(nuovo ccnl) |
Una tantum |
| Area Professionale | Modulo | |
|
| Quadri |
Direttiva - Gestionale | Centrato | 404,88 |
| 7 | Tecnico e Gestionale | Consolidato | 404,88 |
| 6 | Tecnico e Gestionale | Centrato | 315,45 |
| 5S | Tecnico e Gestionale | Base | 261,79 |
| 5 | Qualificata | Consolidato | 256,91 |
| 4 | Qualificata | Centrato | 221,14 |
| 3 | Qualificata | Base | 200,00 |
| 3 | Operativa | Consolidato | 200,00 |
| 2 | Operativa | Centrato | 186,99 |
| 1 | Operativa | Base | 162,60 |
Pertanto con decorrenza gennaio 2008 i nuovi minimi retributivi sono i seguenti:
| Parametro | Minimi al 31.12.2007 |
Incrementi dal 01.01.2008 | Minimi dal 01.01.2008 |
Incrementi dal 01.01.2009 | Minimi dal 01.01.2009 |
Incrementi dal 01.09.2009 | Minimi dal 01.09.2009 |
| A | 1.157,23 | 34,66 | 1.191,89 | 20,80 | 1.212,69 | 13,86 | 1.226,55 |
| B | 1.241,96 | 38,07 | 1.280,03 | 22,84 | 1.302,87 | 15,23 | 1.318,10 |
| C | 1.359,50 | 43,75 | 1.403,25 | 26,25 | 1.429,50 | 17,50 | 1.447,00 |
| D | 1.494,00 | 50,00 | 1.544,00 | 30,00 | 1.574,00 | 20,00 | 1.594,00 |
| E | 1.583,50 | 56,26 | 1.639,76 | 33,75 | 1.673,51 | 22,50 | 1.696,01 |
| F | 1.766,09 | 61,37 | 1.827,46 | 36,82 | 1.864,28 | 24,55 | 1.888,82 |
| G | 1.933,54 | 68,18 | 2.001,72 | 40,91 | 2.042,63 | 27,27 | 2.069,90 |
| H | 2.021,96 | 75,57 | 2.097,53 | 45,34 | 2.142,87 | 30,23 | 2.173,10 |
Segnaliamo che in questo rinnovo economico non è stata concordata alcuna una tantum.
Le aziende potranno corrispondere i nuovi minimi contrattuali con la prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, procedendo altresì alla corresponsione del relativo conguaglio, riguardante il mese di gennaio 2008.
Gli importi devono essere calcolati applicando l’aliquota dello 0,60% (30% dell’2% tasso di inflazione programmato per il 2007) al minimo contrattuale, inclusa l’indennità di contingenza.
Tale indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo contrattuale.
| Area Professionale | Livelli | Euro/Mese |
| Area direttiva | 3° 2° 1° |
10,88 10.06 9.43 |
| Area concettuale | 3° 2° 1° |
9.10 8.88 8.57 |
| Area specialistica | 3° 2° 1° |
8.24 8.01 7.83 |
| Area qualificata | 2° 1° |
7.52 7.34 |
| Area esecutiva | 1° | 6.75 |
In applicazione dell'articolo 5 della legge 297/82, nei casi di risoluzioni di rapporto di lavoro avvenute nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2007 e il 14 gennaio 2007 la percentuale di rivalutazione (ISTAT di dicembre 2007) da applicare al T.F.R. ammonta al 3,4860%.
La predetta percentuale viene così determinata:
- Indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2006: 128,4
- Indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2007: 131,8
- Incremento in cifra rispetto a dicembre 2006 (131,8 - 128,4): 3,4
- Incremento in percentuale rispetto a dicembre 2006 al 100% (3,4x100 / 128,4): 2,64797507788
- 75% dell'incremento in percentuale (2,64797507788 x 0,75): 1,98598130841
- Valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di dicembre 2007 (1,5 /12 x 12): 1,5
- Indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di dicembre 2007 non arrotondato (1,98598130841 + 1,5): 3,48598130841
- Indice ISTAT arrotondato relativo al mese di dicembre 2007 (da applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2006): 3,4860