Sono un mix di formazione, orientamento e di esperienza lavorativa che si svolgono in azienda a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, con lo scopo di agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Con l’attivazione di un tirocinio formativo non si instaura un rapporto di lavoro. Le modalità di funzionamento del tirocinio vengono indicate nel progetto formativo, unitamente all’obiettivo dello stage ed al numero di ore di accesso in azienda.
Al tirocinante l’azienda deve garantire la presenza di un responsabile del inserimento del tirocinante cui far riferimento (Tutor). Il tirocinante nello svolgimento dell’attività prevista dal progetto deve seguire le indicazioni del tutor.
Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e mantenere la riservatezza sulle informazioni e sulle conoscenze dei processi produttivi acquisiti durante il tirocinio.
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante.
Le aziende associate che intendono ospitare giovani tirocinanti devono avere dei lavoratori alle proprie dipendenze. In particolare, è previsto un numero massimo di tirocinanti in relazione al numero dei dipendenti dell’imprenditore, entro i seguenti limiti:
- n. 01 tirocinante nel caso di aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di n. 02 tirocinanti contemporaneamente in aziende con forza lavoro a tempo indeterminato compresa fra le 9 e le 19 unità;
- non più del 10 % di tirocinanti in aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
Nel computo della forza lavoro si considerano solo i dipendenti a tempo indeterminato: sono quindi da escludere dal computo i rapporti a termine, di inserimento, i lavoratori stagionali, altri tirocinanti, o altri giovani inseriti in azienda in base a piani di inserimento professionale (PIP). I lavoratori part-time vengono computati in proporzione all’orario di lavoro svolto, mentre non si calcolano gli apprendisti.
La durata del tirocinio è direttamente collegata allo status del soggetto beneficiario (tirocinante):
- Studenti che frequentano la scuola secondaria: max quattro mesi;
- Lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità, allievi di Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale e di attività formative post-diploma o post-laurea: max sei mesi;
- Studenti universitari, studenti frequentanti dottorati di ricerca o scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione: max 12 mesi;
- Soggetti diversamente abili, ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio: max 24 mesi
Nel computo della durata complessiva del tirocinio non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. I tirocini possono essere prorogati per un periodo pari alla durata massima prevista e potranno interessare anche i cittadini comunitari nonché extracomunitari, in tal caso però le modalità verranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
L’Api Sarda ha siglato una apposita convenzione con l’Agenzia Regionale del Lavoro per l’attivazione dei tirocini formativi e fornisce l’assistenza per l’espletamento degli adempimenti burocratici.
La referente del procedimento è la Dott.ssa Simona Pulixi.