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Deroghe al divieto degli Aiuti di stato

L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, stabilisce che gli aiuti di stato sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, il principio di incompatibilità non equivale ad un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette deroghe). L’esistenza di tali deroghe giustifica inoltre il controllo collettivo degli aiuti di Stato, da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall’articolo 88 del Trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto ad istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l’aiuto previsto può beneficiare della deroga o se lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo.

Nel contesto delle operazioni relative ai Fondi strutturali, le disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c). Ai sensi di tale articolo si possono distinguere tre principali categorie di deroghe:

  1. Aiuti regionali
L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) costituisce la base giuridica per l’autorizzazione degli aiuti di stato volti a far fronte a difficoltà regionali:
  • l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti di stato destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”. Si tratta di regioni svantaggiate rispetto alla media europea, e per tale motivo il beneficio della deroga prevista da detto articolo è concessa in base ad un criterio comunitario.
  • l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) copre gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Tale articolo da agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale. L’elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anche esso stabilito dalla Commissione ma su proposta degli stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.
I criteri applicati per la valutazione degli aiuti regionali sono riuniti in due documenti: gli orientamenti in materia di aiuti di     stato a finalità regionale e la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento.
 
  1. Norme orizzontali
Le norme orizzontali, o intersettoriali, sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell’attività economica e in ogni regione.
La Commissione ha adottato tutta una serie di regolamenti, orientamenti o discipline che stabiliscono i criteri applicati nelle seguenti categorie di aiuti:
  • aiuti alle piccole e medie imprese
  • aiuti alla ricerca e sviluppo
  • aiuti per la tutela ambientale
  • aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
  • aiuti all’occupazione
  • aiuti alla formazione professionale
  • aiuti per incentivare il capitale di rischio
  • aiuti concessi sotto forma di garanzie. 
  1. Norme settoriali
La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell’attività economica.