Il decreto del 20 luglio 2010 n. 1820/DecA/73 contiene la circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida” . Brevemente indichiamo i contenuti fondamentali della circolare.
Anzitutto nel decreto vengono indicati i requisiti per poter qualificare la serra fotovoltaica effettiva, che sono:
- Qualifica di imprenditore agricolo
- Capacità agricola adeguata
- Livello di illuminamento pari o superiore al 75%.
Viene, inoltre, stabilita la competenza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura quale Amministrazione procedente per il rilascio dell’autorizzazione unica e vengono indicati tempi e procedure per convalidare o recuperare le pratiche pregresse già inoltrate ad altre amministrazioni.
Si segnala che è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decretolegge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (GU n. 161 del 13-7-2010 ).
Il provvedimento di modifica, in vigore dal 14 luglio 2010, proroga al 1° ottobre 2010 il termine "unificato" di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati. In calce alla Circolare si riporta una tabella esemplificativa dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.
Viene inoltre inserita la proroga al 12 settembre 2010 per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box: il termine era infatti scaduto il 12 giugno 2010.
Mediante soppressione della scadenza prevista all’Allegato IB del DM 17 dicembre 2009, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box per le attività di Autoriparazione iscritte al Registro imprese di cui alla Legge 122/92, sezione elettrauto. A decorrere dall’anno 2011 vengono previsti due momenti formativi propedeutici all’installazione. Per le attività già autorizzate e che hanno già frequentato il corso di formazione viene previsto un ulteriore corso di formazione, secondo una programmazione che verrà messa a disposizione nel Portale SISTRI.
Modifiche al DM 17 dicembre 2009:
Art. 1 comma 5: Gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 dovranno dotarsi di apparecchiature di videosorveglianza. Si ricorda che l'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.
Art 3 comma 11: Viene precisato che i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Art. 5 comma 9: Viene aggiunto che in caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia di rifiuti dell’Elenco verde del Reg. 1013/2006, il produttore inserisce nel sistema, in formato PDF, le informazioni dell’Allegato VII del suddetto Regolamento.
Art. 5 comma 13: Viene precisato che in caso di rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione ed inviati direttamente ad un altro impianto di destinazione, il produttore deve annotare sul registro i dati del carico non accettato e aprire una nuova scheda area movimentazione.
Art. 5 commi 6 e 7: i termini per l’apertura della scheda area movimentazione per il produttore di rifiuti (almeno 4 ore prima in caso di rifiuti pericolosi) e per il trasportatore (almeno 2 ore prima della movimentazione in caso di rifiuti pericolosi ) non si applicano alle attività di microraccolta di rifiuti.
Art. 6 comma 4: Viene precisato che anche nel caso di mancanza di copertura di rete di trasmissione dei dati si applica la procedura alternativa per cui la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Allegato II (contributi): Viene inserita una ulteriore tabella dei contributi ridotti rispetto all’attuale, applicabile ad enti ed imprese, imprenditori agricoli di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti) e con una produzione di rifiuto pericolosi annua fino a massimo di 400 kg. In caso di soggetti rientranti in questa casistica, già iscritti e che hanno già versato il contributo prima del 14 luglio 2010, è prevista una procedura di conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Tale procedura di conguaglio si applica anche nel caso in cui i soggetti per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto. La procedura per la richiesta di conguaglio andrà presentata secondo un format, reso disponibile sul portale SISTRI, mediante posta elettronica o fax. Vengono inoltre ufficializzati i nuovi riferimenti bancari ai fini del pagamento dei contributi.
Art. 7 comma 1, comma 1 bis: Vengono inserite specifiche sulla modalità di gestione delle schede SISTRI da parte delle Organizzazioni di categoria delegate dalle aziende. Vengono inoltre modificate alcune tipologie di imprese che possono delegare per la gestione delle Schede SISTRI, le Organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. In particolare:
• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi (in luogo delle previgenti 2 tonn) , ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
• i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi (in luogo delle previgenti 10 tonn);
• i soggetti che rientrano nel III gruppo (adesione su base volontaria)
Vengono inserite precisazioni in merito al calcolo del numero di dipendenti di ciascuna U.L. da fornire al momento dell’iscrizione (punto 2.3 dei moduli di iscrizione). Viene prevista la possibilità di effettuare una dichiarazione a SISTRI per attestare una variazione del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente che va ad incidere sull’importo del contributo annuale dovuto.
Infine, ai fini dell’applicazione del SISTRI vengono inserite le definizioni di: dipendenti, circuito organizzato di raccolta, associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L133 del 31 maggio 2010, il Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il provvedimento, in vigore dal 21 giugno u.s., introduce una serie di modifiche al Reg. REACH con relative scadenze al fine di adeguare l’attuale allegato II ai criteri di classificazione armonizzata e prescrizioni contenute nel Reg. 1272/2008 (Reg. CLP).
Si evidenzia, in particolare, che:
• A decorrere dal 1 dicembre 2010 l’allegato II del Reg. REACH viene sostituito dall’allegato I al Reg. 453/2010 – Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
• A decorrere dal 15 giugno 2010 l’allegato II del Reg. REACH è sostituito dall’allegato II del Reg. 453/2010- Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Come indicato all’art. 2 del nuovo Regolamento è previsto dunque un periodo di transizione, variabile a seconda che si tratti di sostanze o di miscele, durante il quale potranno coesistere Schede Dati di Sicurezza in formati differenti, coerentemente con il fatto che la classificazione e l’etichettatura siano effettuate secondo la Direttiva 67/548/CEE (sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati pericolosi), o il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Inoltre, il provvedimento all’art. 2 paragrafo 6 detta indicazioni per il periodo precedente all’entrata in vigore dei nuovi allegati, specificando che:
• Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate secondo il Reg. CLP, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con quella conforme alle prescrizioni dell’allegato I del Reg. 453/2010 prima del 1 dicembre 2012.
• Per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 per le quali non vi è l’obbligo di essere rietichettate e reimballate, NON è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II prima del 1 giugno 2017.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 Maggio u.s. è stato pubblicato il D.L. 72/2010 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2) contenente la proroga del Mud (Modello Unico dichiarazione ambientale) al 30 giugno 2010.
Diventa quindi ufficiale la proroga sulla scadenza della presentazione del Modello relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.
Sul sito telematico di Unioncamere www.unioncamere.gov.it sono disponibili e scaricabili il programma per il Mud 2010, abbinato al programma di controllo. Entrambi i sistemi sono visibili all’interno della sezione “ambiente” del sito.
Si sottolinea che ancora non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la proroga al 30 Giugno per il termine dell’adempimento (scaduto lo scorso 30 Aprile).
Nell’avvio, invece, delle operazioni tecniche si evidenzia che il Mud 2010 ripropone il modello cartaceo del 2002 implementato dalle indicazioni telematiche per lo smaltimento dei Raee.
Con il modello ufficialmente e definitivamente corretto le aziende hanno ora 45 giorni di tempo per evitare di incorrere nelle sanzioni da ritardato adempimento.
Con decreto del Consiglio dei Ministri n. 91 del 30 aprile 2010 è stato approvato il provvedimento d'urgenza con cui si dispone la proroga al 30 giugno p.v. per la presentazione delle dichiarazioni MUD 2010.
Il D.P.C.M. 27 aprile 2010, pubblicato in GU a due giorni dalla scadenza dell'adempimento, introduce un Modello sostitutivo del precedente (allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008) mai utilizzato dalle imprese a seguito della proroga intervenuta con il D.L. 208/2008.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale emanato articola la comunicazione in 4 capitoli:
capitolo 1- rifiuti
capitolo 2 - veicoli fuori uso
capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
capitolo 4 - emissioni
Negli allegati sono contenute le istruzioni per la compilazione per i primi 2 capitoli, l'elenco dei codici CER (allegato 2), il modulo relativo ai dati identificativi della dichiarazione (allegato 3), la definizione dei tracciati records per la presentazione mediante supporto magnetico per il capitolo 1 - rifiuti (allegato 4) e per il capitolo 2 - veicoli fuori uso (allegato 7), gli annessi I e II alla Convenzione di Basilea (allegato 5), il modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico della dichiarazione di cui al capitolo 1 (allegato 6) e al capitolo 2 (allegato 8).
Per gli ultimi due capitoli (3-AEE/RAEE, 4-emissioni) il modello individua la sola trasmissione dei dati tramite via telematica ai siti: www.registroaee.it e www.eprtr.it
Risulta attualmente mancante la modulistica da utilizzare così come la piattaforma informatica per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pertanto, in merito all'applicazione del D.P.C.M. del 27 aprile 2010 sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti anche alla luce del testo del D.L. appena approvato.
Il D.Lgs. 35/2010 attua quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE in merito alla previsione di un regime comune che contempla tutti gli aspetti relativi al trasporto merci pericolose, comprensivo di trasporto su strada, ferroviario e mediante vie interne navigabili, imponendo l’adeguamento alla nuova regolamentazione Adr (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e s.m.i.), Rid (Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura nell’appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia – Confin – conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999 e s.m.i.) e Adn (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio del 2000 e s.m.i.) - edizione 2009.
Si applica al trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via interna navigabile, sia all’interno del territorio nazionale che tra Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La conformità alle disposizioni stabilite dai predetti Accordi si applica anche al trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale e i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea.
Il provvedimento non si applica al trasporto effettuato mediante mezzi delle forze armate, unità navali adibite alla navigazione marittime che si estendono nelle vie navigabili interne, ovvero navi in servizio governativo non commerciale; traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabili interna o di un porto; all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Si dispone che i trasporti di merci pericolose sono autorizzati – salvo deroghe - nel rispetto degli accordi Adr (trasporto su strada), Rid (ferrovia) e Adn (via navigabile interna), rimandando agli allegati previsti nei suddetti accordi (Allegati A e B dell’ADR, allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, allegati al RDN) per l’elenco delle sostanze pericolose, le indicazioni per il divieto al trasporto, le condizioni da applicare qualora il trasporto sia autorizzato.
Inoltre, tramite modifica diretta all’art. 168 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), all’art. 35 del DPR 753/1980, relativamente al trasporto su strada e ferroviario di materiali pericolosi, vengono introdotte:
• la previsione di Decreti ministeriali per prescrivere misure più rigorose rispetto a quelle previste negli Accordi, esclusivamente per motivi di sicurezza durante il trasporto;
• la previsione di Decreti ministeriali per classificare merci pericolose, materie e oggetti non compresi negli allegati agli Accordi che possono essere considerati assimilabili, comprese le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci possono essere ammesse al trasporto e l’eventuale obbligo di autorizzazione del singolo trasporto, criteri e modalità;
• deroghe speciali al divieto di trasporto sul territorio nazionale di merci pericolose o effettuate in condizioni diverse dalle disposizioni vigenti, tramite la possibilità da parte del Ministero dei Trasporti di rilasciare autorizzazioni individuali;
• previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, la previsione di deroghe alle disposizioni vigenti in caso di a) trasporto nazionale di piccole quantità di merce b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanza;
• l’apparato sanzionatorio.
Infine, per quanto riguarda il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose si fa riferimento alle disposizioni contenute negli Accordi di riferimento.
Stesse tipologia di disposizioni sono introdotte per il trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose, le quali si applicheranno a decorrere dal 1 luglio 2011.
Si dispone in aggiunta che non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale le disposizione relative all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente degli allegati all’ADR, RID, ADN.
Contestualmente all’entrata in vigore sono stati abrogati – ove incompatibili - il Dm 4 settembre 1996 sul trasporto stradale (modificato anche il D.Lgs 285/92, Codice della strada), il D.Lgs 41/1999 sul trasporto ferroviario e il D.Lgs 40/2000 relativo ai consulenti per la sicurezza.
Il giorno dopo la pubblicazione del D.Lgs. 35/2010, è stato pubblicato il primo provvedimento di attuazione dello stesso (art. 10, comma 1) ossia il dm 18 febbraio 2010 “Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35”.
Il provvedimento si inserisce tra le norme transitorie aggiuntive di interesse nazionale previste dall’allegato I della Direttiva 2008/68/Ce per quanto riguarda autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997.
La Legge 25 febbraio 2010 n. 36 disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue va a modificare il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 recante Sanzioni Penali.
In particolare la modifica interviene nella condotta penalmente rilevante per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzate, limitandola alle sostanze di cui alla Tabella 5 allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 nei casi in cui eccedano i valori i valori indicati rispettivamente dalla tabella 3 (per gli scarichi nei corpi idrici), i valori indicati dalla tabella 4 (per gli scarichi sul suolo) del medesimo allegato, i valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.
Pertanto in caso di superamento dei limiti dello scarico delle sostanze di seguito riportate la sanzione prevista è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”.
Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cargerogeno” (R45) e pericolose per l’ambiente acquatico (R 50 e 51/53) ai sensi del Dlgs. 52/97 e smi.
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27-3-2010 della Legge 22 marzo 2010, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.
La legge n. 41/2010 di conversione del cd. “decreto salva Alcoa” (DL 25 gennaio 2003, n. 3) contiene una estensione temporale per l'accesso alle tariffe 2010 previste dall’attuale meccanismo del Conto energia per il fotovoltaico.
L’articolo 2-sexies della legge 41/2010 prevede, infatti, che vengano riconosciute le attuali tariffe incentivanti “a tutti i soggetti … che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell’impianto di produzione entro l’ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010”.
Per individuare quale potrà essere “l’ultima data utile”, occorre affidarsi al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) pubblicato dall’Autorità pr l’Energia con Delibera ARG/elt/99/08, che detta le tempistiche e le modalità di connessione alla rete elettrica degli impianti. Le procedure di connessione sono regolate da precise scadenze temporali e da obblighi informativi reciproci, che governano il rapporto tra i soggetti richiedenti, il GSE e le aziende di distribuzione dell'energia elettrica.
La questione dell’ultima “data utile” è complicata dal fatto che il tempo massimo di realizzazione della connessione varia a seconda che si tratti di “lavori semplici” oppure di “lavori complessi”, così come individuati dal TICA.
Ai sensi del TICA, la data da considerare “utile” per poter consentire la realizzazione della connessione stessa entro il 31 dicembre 2010, in base al tempo di realizzazione della connessione, indicato nel preventivo di connessione, è individuabile nella data di ricevimento da parte del gestore di rete della comunicazione del completamento dei lavori sul punto di connessione.
Sembrerebbe, quindi, che possano beneficiare del regime incentivante previsto fino al 31 dicembre 2010, gli impianti realizzati entro tale data anche se non ancora connessi, purché l'operatore abbia completato i lavori sul punto di connessione e, soprattutto, fatto pervenire al gestore di rete la relativa comunicazione in una data che consentirebbe al gestore di rete di realizzare la connessione entro il 31 dicembre 2010, in base al termine massimo di realizzazione indicato nel preventivo di connessione, ciò anche a prescindere da eventuali ritardi addebitabili al gestore.
Inoltre, a decorrere dal giorno 11 gennaio 2010 il GSE ha adottato una nuova procedura di formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia al fine di agevolare ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo come previsto ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.
A tale fine si presentano di seguito le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione a partire dal 11 gennaio 2010, in relazione alle modifiche apportate al processo:
- accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
- selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo);
- consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
- accettazione del contenuto della convenzione:
- nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
- nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
- stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
- invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo:
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale M. Pilsudski 92
00197 – Roma
riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto _________” (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.
Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
Si rimane in attesa dell’emanazione del NUOVO DECRETO sul CONTO ENERGIA in via di valutazione presso la Conferenza Stato-Regioni non appena questa si srà riorganizzata dopo le recenti Elezioni Regionali.
Il provvedimento conferma tutte le proroghe "ambientali" previste all’art. 8 e 9 dal D.L. 194/2009, in vigore dal 30 dicembre 2009, relative a:
• tariffa rifiuti (slittamento del passaggio Tarsu/Tia) – il passaggio dalla Tarsu alla Tia da parte dei Comuni prorogato fino al 30 giugno 2010;
• Emissioni Cov – L’entrata in vigore della norma che prevede il rispetto dei valori limite previsti nell’allegato II del D.Lgs. 161/2006 con riferimento ai prodotti elencati nell’Allegato I, è prorogato al 17 maggio 2010
• Raee – l’avvio del sistema di finanziamento dei RAEE domestici nuovi previsto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 151/2005 è prorogato fino al 31 dicembre 2010
La legge 25/2010 stabilisce inoltre ulteriori proroghe legate a:
• Emissioni impianti (modifica art. 281, c. 2 D.Lgs. 152/2006) – per i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 (Titolo I, parte V) ma che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, viene prorogato al 29 aprile 2013 il tempo per adeguarsi alla disciplina e, conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione, nel caso sia necessaria, viene prorogato al 20 ottobre 2010.
• Ecopiazzole – i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni provinciali o regionali si adeguano alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 entro il 30 giugno 2010.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2010, n. 71, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”; ovvero il c.d. Decreto Incentivi.
Il provvedimento contiene misure a sostegno della domanda in particolari settori produttivi in crisi con la dotazione di un Fondo istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi destinati ai consumi, alle abitazioni, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione di 300 milioni di Euro.
Per l’efficienza energetica industriale la dotazione del fondo è di 10 milioni di Euro ed è destinato al comparto dell’elettrotecnica ed elettronica per sostenere l’acquisto e l’installazione di tecnologie innovative, più performanti dal punto di vista energetico nel campo dell’impiantistica.
L’incentivo consiste in sconti all’acquisto fino al 20% del costo, pari a:
- fino a 40 Euro per l’acquisto di inverter con potenza tra 0,75 e 7,5 kW;
- fino a 50 Euro per l’acquisto di motori ad alta efficienza di potenza tra 1 e 5 kW;
- fino a 100 Euro per l’acquisto di Gruppi Statici di Continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kvA;
- fino a 200 Euro per l’acquisto batterie di condensatori che contribuiscano alle riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti in media e basse tensioni.
Gli sconti scatteranno il 6 aprile: da quel giorno i consumatori potranno ottenere le agevolazioni sui loro acquisti direttamente dal rivenditore fino ad esaurimento del fondo stesso.
L’API Sarda e la Camera di Commercio di Cagliari hanno stipulato il 30 /03/2010 la convenzione che regola lo svolgimento delle attività di rilascio dei dispositivi USB previsti dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 alle imprese iscritte al registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari. In base alla suddetta convenzione, le imprese che in sede di iscrizione al SISTRI hanno indicato come associazione di riferimento l’API Sarda, potranno ritirare direttamente presso la nostra sede le chiavette USB.
Sarà cura dei nostri uffici fornirvi tutte le informazioni necessarie e le novità che ci verranno comunicate dalla Camera di Commercio.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010 il Decreto 15 febbraio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'. In allegato il D.M. e relativi allegati.
Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio u.s.
Il provvedimento, oltre a contenere i termini di proroga all’iscrizione per entrambi i gruppi di soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, introduce alcune significative modifiche e integrazioni.
Proroga dei termini relativi all’iscrizione a SISTRI (art. 1)
Vengono prorogati i termini dell’iscrizione dei soggetti obbligati a SISTRI ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 di 30 giorni. Pertanto le nuove scadenze sono:
I gruppo (art. 1 comma 1 lettera a), art. 2) – 31 marzo 2010.
II gruppo (art. 1, comma 1 lettera b) – 29 aprile 2010.
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (art. 3)
Si forniscono precisazioni in merito alle categorie rientranti nel I gruppo. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 si iscrivono a SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrando nelle scadenze del I gruppo.
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 4)
Si forniscono precisazione in merito alle imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali che abbiamo intenzione di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale.
Tali soggetti hanno la possibilità di scegliere due possibili alternative modalità di dotazione dei dispositivi USB:
1. un dispositivo USB relativo alla sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti;
2. un dispositivo USB relativo alla sede legale, un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti. In questo caso il contributo è versato per ciascun dispositivo richiesto. In caso di iscrizioni già avvenute, qualora il soggetto voglia usufruire di questa facoltà, deve richiedere i dispositivi aggiuntivi per ciascuna U.L. tramite il numero verde: 800 00 38 36.
Integrazione dell’Allegato II – Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati (rif. art.5)
L’integrazione riporta le modalità di pagamento dei contributi e vengono fornite precisazioni sul calcolo dei contributi per le seguenti categorie:
A) imprese (escluse le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti);
B) imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
C) impianti che gestiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di rifiuti urbani; discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15); imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento che risultano produttori ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006.
D) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti; incluse specifiche nel caso di trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi;
E) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), incluse specifiche in caso di imprese che, utilizzando lo stesso veicolo, raccolgono e trasportano rifiuti ai sensi del C. 5 e 8 dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006;
F) comuni per la Regione Campania.
G) imprese di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi.
Vengono precisate le modalità di pagamento (presso qualsiasi ufficio postale, presso gli sportelli del proprio istituto di credito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato), inclusa la specifica che “Ciascun Operatore, una volta iscritto a SISTRI, riceverà un numero di pratica e successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.”
Una volta effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare al SISTRI via fax al 800 05 08 63 o all’indirizzo di posta elettronica: contributo@sistri.it gli estremi del pagamento secondo le modalità indicate dal DM 15 febbraio 2010. In assenza di questa comunicazione, il sistema non procederà alle attività successive di personalizzazione dei dispositivi e di consegna degli stessi.
A seguito del predetto invio la CCIAA, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle CCIAA, o dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contatteranno gli Operatori per la comunicazione della data di appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi e delle black box.
Indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione al SISTRI (art. 6)
È stato ufficializzato l’invio on line del modulo di iscrizione anche per posta elettronica all’indirizzo: iscrizionemail@sistri.it
Modifiche all’articolato del DM 17 dicembre 2009 (rif art. 7, 11, 12):
• All’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda sistri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.
• All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;
• All’art. 5, viene inserito il comma 7 – bis. Si disciplina la movimentazione di rifiuti non pericolosi per cui la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.
• La nota alla sesta tabella dell’Allegato II – demolitori e rottamatori viene eliminata (la nota includeva in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli).
• Le Schede SISTRI di cui all’Allegato III hanno subito correzioni principalmente di carattere formale (errori di trascrizione, ecc). I nuovi modelli sono scaricabili dal portale SISTRI. Si evidenzia l’unica modifica sostanziale, ovvero l’integrazione con una sezione specifica (sez. 3-bis) per i “Rifiuti dall’estero”della scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell’Area Movimentazione Rifiuto dell’Allegato III.
• La definizione di Delegato viene sostituita dalla seguente:
“il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.”
Ulteriori tipologie particolari (art. 8)
• Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)
• Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (art. 9)
Si forniscono integrazioni rispetto alle modalità operative dei suddetti soggetti, i quali sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale MUD, tramite la compilazione della scheda SISTRI- Area Registro Cronologico.
Moduli di iscrizione (art. 10)
Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica.
Si evidenzia l’introduzione della sezione 3A per gli operatori che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, ai sensi dell’Art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 in applicazione dell’art. 4 del DM 15 febbraio 2010.
Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.
Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria).
E' stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U., il decreto ministeriale recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Ambito di applicazione
Il decreto in oggetto distingue le seguenti categorie di impianti oggetto di incentivi:
- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
e si applica a tutte le categorie citate per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010, eccezion fatta per i soli impianti a concentrazione che entreranno in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/12/2010, ai quali si applicheranno le tariffe incentivanti del decreto in esame e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime recate dal D.M. 19/02/2007.
Il citato D.M. 19/02/2007, recante la vigente disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, continuerà ad applicarsi, così come modificato dal decreto in commento, agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010.
Per i soli impianti a concentrazione, i soggetti beneficiari sono le persone giuridiche ed i soggetti pubblici, mentre per gli altri impianti sono ammessi anche i condomini e le persone fisiche.
Le citate categorie di impianti sostituiscono quelle del vigente sistema di incentivazione di cui al D.M. 19/02/2007, che distingueva in impianto integrato, parzialmente integrato, o integrato, ed assegnava una tariffa crescente al crescere del grado di integrazione achitettonica.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti solari fotovoltaici, realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconosciute per un periodo di 20 anni.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio: 01/01/2011-30/04/2011, 01/05/2011-31/08/2011, 01/09/2011-31/12/2011. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe del periodo 01/09/2011-31/12/2011 saranno decurtate del 6% all'anno.
Tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B per l'anno 2011, sono riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe saranno decurtate del 2% all'anno.
Per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare, le tariffe per il 2011 sono indicate in Tabella C, e saranno decurtate del 2% all'anno nel 2012 e 2013.
Le tariffe per gli anni successivi al 2013 saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale.
Scambio sul posto e premialità
Gli impianti di potenza fino a 200 kW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti che non aderiscono allo scambio sul posto, l'energia immessa in rete può essere ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Leg.vo 387/2003, ovvero ceduta sul mercato.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Tale premio può consistere in una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale, ovvero, per gli edifici di nuova costruzione, se ottengono una prestazione energetica per il raffrescamento estivo inferiore di almeno il 50% dei valori minimi individuati dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2009.
Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa di cui all'art. 8 è incrementata del 5%. Inoltre per i sistemi con profilo di scambio prevedibile le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui è mantenuto un dato profilo di scambio.
Cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono accessibili dagli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti 28/07/2005, 06/02/2006 e 19/02/2007, e possono essere cumulate solo con gli incentivi indicati all'art. 5 del decreto in commento. Inoltre sono esclusi gli impianti già oggetto di detrazioni fiscali, fatta salva la riduzione dell'IVA.
Tariffe per il 2010 e disposizioni per l'Abruzzo
Il GSE ha comunicato sul proprio sito internet le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010, calcolate decurtando il 4% dai valori base previsti dall'art. 6, comma 2 del D.M. 19/02/2007. Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28/07/2005, con domanda di ammissione agli incentivi inoltrata entro il 15/02/2006 (per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe), per l'anno 2010 la tariffa base aggiornata è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto ed a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
In proposito il decreto in commento prevede che la decurtazione delle tariffe per l'anno 2010 non sia applicata agli impianti ubicati nei territori terremotati dell'Abruzzo. Inoltre per detti impianti il periodo di diritto alle tariffe è considerato al netto dei periodi di fermo conseguenti all'evento sismico.
Il Consiglio dei Ministri, ottenuti i previsti pareri, ha approvato ieri in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
L’obiettivo previsto è quello di cominciare i primi lavori nei cantieri nel 2013 e la produzione di energia elettro-nucleare al 2020, consentendo una maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una minore dipendenza dalle importazioni e prezzi allineati a quelli europei.
Il decreto definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici per la realizzazione degli impianti nucleari, individua i criteri generali per l’idoneità dei territori ad ospitare un impianto, prevede che siano le imprese interessate a indicare i siti, che dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa.
Il processo di autorizzazione si basa sull’”autorizzazione unica” per la realizzazione e l’esercizio di ogni singolo impianto, che prevede un massiccio coinvolgimento delle regioni interessate.
Il decreto stabilisce che vengano riconosciuti benefici economici per le popolazioni, le imprese e gli enti locali dei territori interessati dalla realizzazione di impianti nucleari. Tali benefici sono a carico dei soggetti coinvolti nella costruzione e nell’esercizio degli impianti. Concretamente i benefici consentiranno la riduzione della spesa energetica dei consumatori finali del territorio interessato, della Tarsu, dell’addizionale Irpef, dell’Irpeg e dell’Ici.
Con un emendamento presentato in fase di conversione del D.L. 194/2009 (Decreto Milleproroghe) viene riproposta la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’emendamento prevede anche l’estensione della detrazione alle spese “per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna”.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento.«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''». Ricordiamo che la proposta è stata finora respinta (emendamenti in tal senso sono stati bocciati in sede di approvazione della Finanziaria 2010), ma il Governo ha dato la sua disponibilità al mantenimento della detrazione.
Sull’applicazione del beneficio fiscale è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate precisando che la detrazione del 55% non è cumulabile con altri eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
L’Inail comunica la proroga in via eccezionale, al 28 febbraio c.a. del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Alleghiamo la relativa circolare.
Segnaliamo la pubblicazione, del Decreto Min. Ambiente 17 dicembre 2009 GU 13 gennaio n. 9 SO 10 titolato “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.
Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, che viene per brevità definito con l’acronimo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema si pone come obiettivi :
- la semplificazione delle procedure e gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti;
- la lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali
La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010 , consta di 12 articoli e 4 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Le novità introdotte sono molteplici e di fatto riguardano quasi la totalità delle imprese.
Di seguito cercheremo di riassumere per quanto possibile gli obblighi e gli adempimenti che andranno in vigore, soffermandoci soprattutto su quelli più imminenti che riguardano le modalità di adesione e il ritiro dei dispositivi elettronici (USB e Black Box)
Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
IL Decreto Ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti ad aderire, prendendo come riferimenti per la classificazione la tipologia dei rifiuti prodotti e il n° di occupati nell’azienda. In base a questi parametri individua poi un ordine di gradualità temporale per l’applicazione del SISTRI.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- i Comuni, Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- -i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- -i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- i trasportatori professionali e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- gli operatori del trasporto intermodale
- i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
I soggetti non obbligati possono se vogliono in maniera facoltativa comunque aderire al sistema, e tra questi ricordiamo:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- i trasportatori e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006
Modalità di iscrizione al SISTRI
L'iscrizione va effettuata attraverso una delle seguenti modalità:
- online: www.sistri.it, il portale è attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- a mezzo via Fax n° verde: 800 05 08 63. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- numero Verde: 800 00 38 36. Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h: 06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda
All’atto della comunicazione dei dati, l’utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l’indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell’avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.
La fase di iscrizione prevede il rispetto di un calendario che come già anticipato precedentemente, dividerà le aziende in base alla tipologia dei rifiuti trattatati e al numero di occupati. Le temporalità previste sono:
- dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010 per i seguenti soggetti:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• i trasportatori professionali di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 per i seguenti soggetti
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti che intendano aderire su base volontaria, l’iscrizione potrà avvenire dal 12 agosto 2010.
Modalità di consegna dispositivi elettronici
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.
Canone annuale di iscrizione SISTRI
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. I canoni sono differenziati in base alla tipologia dei rifiuti prodotti e in base ai soggetti (produttori, trasportatori, smaltitori scc,). Il canone annuale andrà poi versato entro il 31 gennaio di ogni anno. L’allegato II del decreto, riporta i contributi ripartiti per categoria.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
- presso qualsiasi Ufficio Postale,mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare,nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Operatività del sistema
Il provvedimento prevede che il SISTRI sia operativo entro il :
- 13 luglio 2010 (primo gruppo) per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
- 12 agosto 2010 (secondo gruppo) per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12) che individua una serie di adempimenti ed in particolare:
entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, ed obbligati all’iscrizione al SISTRI, comunicano al SISTRI stesso – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedenti all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.sistri.it.
Copia delle linee guida per l’applicazione del Sistri sono scaricabili direttamente dal sito www.sistri.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ambiente.
Con la nota Inail 331/2010, l’Inail ha aggiornato il modello di autocertificazione per l’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile.
Con un’ulteriore nota, lo stesso Istituto ha fornito indicazioni operative sulla riduzione del tasso di premio per le imprese che abbiamo eseguito, nel corso del 2009, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, in aggiunta ai parametri previsti dalla normativa vigente. Le aziende, che dovranno risultare operative da almeno un biennio, potranno conseguire una riduzione del tasso in misura fissa pari al :
- 5% per le grandi aziende (con oltre 500 lavoratori);
- 10% per le altre aziende.
Sul portale Inail e` possibile trovare le istruzioni, nonché il nuovo modulo di domanda, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
Le imprese, oltre a risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, dovranno aver effettuato un intervento tra quelli indicati nella sezione A modulo di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli elencati nelle restanti sezioni, di cui almeno uno nell`ambito della formazione e della informazione dei lavoratori.
E’ stato pubblicato nel S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio u.s. il Decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009.Contestualmente alla pubblicazione del Decreto sono stati firmati 2 Protocolli di attuazione, rispettivamente con il Comando Generale dei Carabinieri e con Unioncamere.
Il provvedimento, in vigore dal 14 gennaio 2010, consta di 12 articoli e 3 allegati:
• Allegato IA (art. 3 c. 3): Procedura di iscrizione a SISTRI.
• Allegato IB (art. 3, c. 6 lettera c): Procedura per l’installazione dei dispositivi black box;
• Allegato II (art. 4, c. 3): Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati;
• Allegato III (art. 5 c. 1): esemplificazione grafica delle schede SISTRI.
Si dispone che l’entrata in vigore della piena operatività del sistema avvenga (art. 1):
Entro il 12 luglio 2010 per:
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006 con più di 50 dipendenti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari;
• per i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale);
Entro il 10 agosto 2010 per:
• imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c.8, D.Lgs. n.152/2006 che hanno fino a 50 dipendenti;
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;
Per i soggetti di cui all’art. 1 comma 4 del suddetto decreto l’adesione a SISTRI può essere fatta su base volontaria (es. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con meno di 10 dipendenti, imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi).
Inoltre, è previsto un regime transitorio (art. 12):
• Entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI – tramite l’apposita scheda – le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
• Entro un mese successivo all’operatività di SISTRI i soggetti del primo e del secondo gruppo, in base alle rispettive scadenze, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli art. 190 (registro di carico e scarico) e 193 (F.I.R.) del D.Lgs. n. 152/2006.
Infine, si allega quanto divulgato dal Ministero dell’Ambiente al fine di garantire una informazione chiara sugli adempimenti e uniformare le modalità di comunicazione delle imprese:
• Linee guida che descrivono le modalità operative del sistema;
• Prospetto sintetico che presenta una overview del SISTRI.
I documenti sono disponibili e scaricabili sul portale SISTRI, attivo da oggi. www.sistri.it
Facendo seguito alla Circolare n. 94 del 10 novembre u.s., è stata emanata nella G.U. n. 91 del 24 novembre u.s. la Legge 20/11/2009 n. 166 di conversione del D.L. n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).
Il provvedimento riconferma le scadenze già previste dall’ Art. 5 del D.L. 135/2009, e dispone che entro il 31 dicembre 2009:
• i produttori di AEE devono comunicare al Registro nazionale Raee i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008;
• i produttori di AEE devono confermare/rettificare i dati relativi al 2006 comunicati al momento dell’iscrizione;
• i Sistemi collettivi devono comunicare al Registro i dati relativi al peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
La modalità per la presentazione dei dati è quella prevista dall’art. 3 del Regolamento approvato con il DM 185/2007 che disciplina le modalità di iscrizione al Registro, ovvero tramite il portale delle Camere di Commercio
Con la circolare n. 30 del 29 Ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha precisato gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 90 comma 11 del decreto legislativo 2009 n.106. La norma prevede che per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il provvedimento interessa la fase di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, fase in cui il T.U. sulla sicurezza impone al committente o al responsabile dei lavori (che può essere incaricato dal committente) di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima di procedere all’affidamento dei lavori e, contestualmente all’affidamento, di designare il coordinatore per la progettazione.
Il Ministero chiarisce che, nella richiamata ipotesi di opere non complesse, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assumerà anche i compiti affidati dalla legge al coordinatore per la progettazione, senza eccezioni o limitazioni. La norma contenuta nell’art. 90, infatti, “persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione”.
Il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre u.s. ha approvato uno schema di regolamento modificativo dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. n.42/2004) che prevede un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità su beni immobili vincolati ove “comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici…..”.
In particolare, il regolamento si propone un generale snellimento delle procedure: i tempi per il rilascio dell’autorizzazione potrebbero ridursi dagli attuali 105 giorni (40 giorni la verifica dell’ente locale, 45 la Soprintendenza e 20 per l’emanazione del provvedimento definitivo) a 60 giorni.
Tra gli interventi di lieve entità (elencato in un allegato al provvedimento) rientrano l’installazione di antenne paraboliche, pannelli solari e fotovoltaici, oltre che l’adeguamento alle misure antisismiche, ma anche gli incrementi volumetrici fino al 10% e non oltre i 100 metri cubi, le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma e della volumetria precedente, gli interventi su porte, finestre e coperture, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, pensiline e gazebo.
Nelle disposizioni rientrano altresì i lavori pubblici di piccola entità, come arredi urbani, adeguamento della viabilità e allacci alla rete elettrica e telefonica su pali di altezza non superiore ai 6 metri.
Con nota dn.8601 del 21.09.2009 l’INAIL ha aggiornato le regole sullo sconto dei premi dopo le novità introdotte dalla legge 81/2008.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti, il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza.
Modifiche sono state apportate anche agli allegati per facilitare le aziende nella compilazione.
E’ entrato in vigore il 10 settembre scorso l`obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei mezzi adibiti al trasporto di cose aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. E’ divenuta pertanto operativa la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 286/2005 (integrata da successivi decreti) che introduce la CQC quale documento attestante la capacità di guida, la conoscenza delle tecniche di trasporto merci a garanzia della sicurezza stradale e del lavoro nonché delle normative in materia di protezione ambientale e di autotrasporto merci. Per l’acquisizione della Carta è necessaria la frequenza ad un corso di formazione presso autoscuole o altri soggetti autorizzati ed il superamento di un esame finale. Sono stati esentati dall’obbligo di formazione i residenti in Italia che alla data dell`entrata in vigore dei decreti attuativi (ossia 20/4/2007) erano già titolari della patente di guida idonea all`uso dell`autoveicolo e del CAP (Certificato abilitazione professionale trasporto merci).
Il titolo è obbligatorio per i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose nonché per i conducenti di Stati non appartenenti all`Unione europea, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un`impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano La mancanza del titolo comporta l`applicazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative.
Il possesso della CQC non è vincolante per i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45Km/h, per i veicoli utilizzati per il trasporto merci a fini privati e non commerciali, per i veicoli che trasportano materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell`esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l`attività principale del conduttore.
Con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, l’Inail ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008, la comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non ha più cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o designato; successivamente, in caso di assenza di nuove comunicazioni, la situazione sarà ritenuta non modificata.
Si precisa, peraltro, che le elezioni o le designazioni degli RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
La mancata comunicazione del RLS, tuttavia, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00 (art. 32 del dlgs. n. 106/09).
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 31 luglio, ha approvato il decreto legislativo che modifica ed integra il Dlgs 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, oltre a prevedere una completa rivisitazione del sistema sanzionatorio, introduce una sorta di patente a punti. Si tratta sostanzialmente di una norma quadro che rinvia la disciplina delle modalità operative ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Il datore di lavoro, dopo una verifica di idoneità che accerti la conoscenza ed il rispetto delle norme sulla sicurezza, otterrà una patente a punteggio pieno. In caso di incidenti e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i punti verranno decurtati; l'azzeramento del punteggio comporterà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.
Si riporta di seguito il testo della disposizione contenuta nell’art. 17 che modifica l’art. 27 del D. Lgsvo n.81/2008: “Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo dell’attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”.
Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo di redigere il piano di sicurezza nei casi di presenza anche non simultanea di più imprese in cantiere in cui l’entità presunta non raggiunga i 200 uomini giorno, l’eliminazione della visita preassuntiva, la fissazione della data certa del Duvri al momento della presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In attuazione dell’art. 10, comma 4, del D.lgs. 151/2005 è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 il Decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Modalità di finanziamento della gestione di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse”.
Il provvedimento, emanato con tre anni di ritardo ed in vigore dal 17 luglio 2009, conferma l’impostazione legislativa che assegna in capo ai produttori il finanziamento dei rifiuti rientranti nei beni dell’allegato 1A punto 5 (“Apparecchiature di illuminazione”) e 1B, punto 5 (*), del D.lgs. 151/2005, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall’origine (domestica o professionale).
Sono previste due modalità di finanziamento per la gestione delle lampade esauste a seconda della tipologia di bene. In entrambi i casi è necessaria l’adesione ad un sistema collettivo adeguato. Fino al 13 febbraio 2011 il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di detti rifiuti potrà essere indicato separatamente dal prezzo al momento della vendita di nuovi prodotti.
Il contributo è in ogni caso determinato in base alle quote di mercato di ciascun produttore nell’anno solare di riferimento. La quota di mercato viene calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del D.lgs. 151/2005 in maniera differenziata rispetto alle seguenti tipologie di beni:
- Apparecchi di illuminazione “generica” di cui all’allegato 1B, punto 5.1 (art. 3)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero e peso dei beni immessi sul mercato nazionale secondo quanto comunicato dagli stessi produttori al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee” di cui all’art. 14, D.lgs. n. 151/2005. Per quanto riguarda il peso dei beni si segue la seguente suddivisione in fasce: fascia 1: peso minore o uguale a 2 kg
fascia 2: peso compreso tra 2 e 8 kg
fascia 3: peso maggiore di 8 kg
Entro il 14 settembre 2009 i produttori devono inviare al Registro nazionale di cui all’art. 14 del D.lgs. 151/2005, la fascia o le fasce di appartenenza indicando, nel secondo caso, anche il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.
- Apparecchi di illuminazione a tubi fluorescenti di cui all’allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (art. 4)
in questo caso il contributo è determinato in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale e comunicati al Registro di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2005 secondo le modalità vigenti.
(*) Punto 5. Apparecchiature di illuminazione- allegato 1B al D.lgs. 151/2005
5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
Il Decreto-Legge n. 78/09 “Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” pubblicato nella G.U. n. 150 del 1 luglio u.s., riporta alcune misure finanziarie e proroghe afferenti alla materia ambientale. Il provvedimento dovrà essere convertito in Legge entro il 1 settembre p.v.
Articolo 5 – Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
È escluso dall’imposizione di reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 (si riporta uno stralcio dei codici ATECO in fondo alla pagina). Tale disposizione decorre per investimenti fatti dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.
Per i soggetti i cui impianti rientrano nel campo di applicazione della Seveso-bis (D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche) gli incentivi si applicano solo se è documentato l’adempimento dei relativi obblighi e prescrizioni del citato decreto.
L’incentivo viene revocato se il soggetto cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
Articolo 23 – Proroga dei termini
Al comma 11 – (disciplina pile ed accumulatori) proroga dell’obbligo di iscrizione dei produttori di pile ed accumulatori al Registro nazionale di cui all’art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188. La proroga fa slittare l’adempimento dal 18 giugno 2009 al 18 settembre 2009 (proroga di ulteriori 3 mesi). Per maggiori dettagli sulla normativa si rimanda alla Circolare n. 33 del 24 febbraio 2008 pubblicata su Multidoc.
Al comma 21 – (disciplina tariffa rifiuti) proroga al 31 dicembre 2009 dell’adozione del Regolamento del MATTM di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla definizione di criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa rifiuti. Viene quindi prorogata sempre al 31 dicembre p.v. la facoltà dei Comuni di passare autonomamente alla TIA secondo le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
Divisione 28- Codici ATECO- fonte ISTAT
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Nelle scorse settimane la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora contestando l’eliminazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili.
Dall’entrata in vigore della legge 133/2008, come noto, è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005- di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.
E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 la Legge 18 giugno 2009, n. 69 contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Il Governo dovrà adottare entro il 30 giugno 2010 uno o più decreti legislativi di revisione della normativa ambientale che, fra l’altro, dovranno precisare le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Previste anche modifiche alla Legge 241/1990 finalizzate a ridurre i tempi procedimentali migliorando efficienza ed efficacia dell`azione amministrativa attraverso meccanismi preventivi e repressivi con un potenziamento delle garanzie del privato nei confronti della pubblica amministrazione.
Prevista una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. In particolare, viene affidata ai decreti legislativi la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.
Si ricorda che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'ambiente), le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/4/2009, il DM 25 novembre 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal titolo: “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dcembre 2007, n. 296 — Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto”.
Il DM 25 novembre 2008, in vigore dal 22 aprile 2009, attua quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007), ufficializzando le modalità di erogazione dei finanziamenti per la lotta ai cambiamenti climatici con l’istituzione di un Fondo Rotativo di 600 milioni di euro per il triennio 2007/2009.
Per l’attivazione dei finanziamenti alle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto si attende una circolare applicativa dello stesso Ministero dell’ambiente, da approvarsi entro il 21 giugno 2009. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare, i soggetti interessati avranno 5 mesi di tempo per inviare le domande e ottenere i finanziamenti agevolati, sotto forma di prestiti di scopo.
Le risorse in dotazione del Fondo Kyoto consistono in 200 milioni di euro/annui per il triennio 2007-2009 e nelle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati. Tali risorse vengono ripartite in funzione delle misure finanziabili e del territorio nazionale e sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente con le modalità statuite nella convenzione da stipularsi tra Ministero dell’ambiente e la Cassa depositi e prestiti SpA.
Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del Decreto, ed, in particolare, gli investimenti agevolabili riguardano le seguenti misure:
a) "Misura microcogenerazione diffusa": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
b) "Misura rinnovabili": sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile:
1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;
2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp;
3. impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2;
4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
c) "Misura motori elettrici": sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;
d) "Misura usi finali": sono ammessi investimenti per singolo intervento:
1. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt;
III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
e) "Misura protossido di azoto": sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.
f) "Misura ricerca": sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile;
g) "Misura gestione forestale sostenibile": sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ad eccezione della "Misura ricerca" e della "Misura gestione forestale sostenibile", con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili.
b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.
c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della "Misura usi finali", i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.
d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.
Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).
Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi …a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata).
L'intensità del beneficio erariale per le imprese non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis", di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 e le percentuali di agevolazione sono fissati al 70% mentre per i soggetti pubblici al 90%.
I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti, posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
La Cassa depositi e prestiti Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni Regione. La procedura per l'ammissione al finanziamento, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:
a) domanda di ammissione;
b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;
c) concessione o diniego.
La dotazione del Fondo Kyoto è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale, per la prima annualità, le risorse sono assegnate per misura e territorio secondo la seguente ripartizione:
a) "Misura microcogenerazione diffusa": 25 milioni di euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%;
b) "Misura rinnovabili": 10 milioni di euro, di cui al Nord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%;
c) "Misura motori elettrici": 15 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
d) "Misura usi finali": 130 milioni di euro, di cui al Nord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%;
e) "Misura protossido di azoto": 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
f) "Misura ricerca": 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
g) "Misura gestione forestale sostenibile": 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale.
Di seguito si riporta il link al Decreto Ministeriale DM 25 novembre 2008 e suoi allegati.
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=3017
Si segnala che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Si ricorda che si tratta dell'obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce: "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".
Con circolare n.17/2009 il Ministero del Lavoro ha sospeso l’obbligo della comunicazione all’INAIL (previsto dal D.L.31.12.2008 n.207 convertito dalla legge 27.02.2009, n.14) degli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza del lavoratore di almeno un giorno. Tale sospensione è stata prevista in attesa del Decreto ministeriale che ne fisserà la procedura attuativa (D.Leg.vo n.81/2008).
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo sullo schema di decreto che modifica il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo u.s..
A giudizio del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani “Il parere negativo non è una posizione politica, ma trae origine da valutazioni strettamente di merito e nasce dal fatto che il decreto proposto, oltre ad eccedere i limiti della delega, contiene alcune norme - in particolare l’articolo 2-bis e l’articolo 10-bis - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Sembra peraltro riaffermarsi la volontà del Ministro della Giustizia, Alfano di introdurre nello schema di decreto una norma che esclude dagli appalti le imprese i cui amministratori o dirigenti non abbiano denunciato tentativi di estorsione ai loro danni. La norma, come modificata dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, aveva limitato l’esclusione al caso in cui gli imprenditori fossero stati rinviati a giudizio. Nella versione sostenuta dal Governo tale limitazione verrebbe meno.
Nonostante il parere negativo delle Regioni, il Governo continua nell’iter di approvazione del provvedimento trasmettendolo in Parlamento, nel tentativo di pervenire all'approvazione definitiva entro la metà di Agosto.
Entro il 16 maggio p.v. tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, dovranno provvedere a comunicare all’INAIL il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nominati presso la sede principale o presso le singole unità produttive.
Pertanto, entro la stessa la stessa data, i lavoratori dovranno aver provveduto a nominare un loro rappresentante.
Qualora i dipendenti non provvedessero a nominare tale rappresentante, è prevista l’assegnazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
L’INAIL ha provveduto ad emanare una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per chiarezza e completezza alleghiamo la Circolare N 11/2009.
Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo u.s ha approvato uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il provvedimento prevede un adeguamento del regime sanzionatorio: il regime della Legge 626 viene attualizzato con il tasso di inflazione maturato nel tempo e viene stabilito un meccanismo di adeguamento periodico della sanzione.
Per il settore edile si prevede:
• a carico di committenti e responsabile dei lavori, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata individuazione nel progetto di durata e fasi di lavoro, mancata designazione del coordinatore per progettazione ed esecuzione;
• a carico del progettista, stessa sanzione, per mancata previsione nel progetto della durata e delle fasi per la pianificazione della sicurezza;
• a carico dei datori di lavoro e dirigenti, stessa sanzione, per la mancata adozione delle misure relative alle prescrizioni logistiche di cantiere ed arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro per violazione di disposizioni relative ad attività pericolose (All. XI);
• a carico dei lavoratori autonomi, arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per mancata attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il Decreto contiene altresì l'inserimento nel documento di valutazione dei rischi di una sezione dedicata ai lavoratori precari, la certificazione della qualità organizzativa adottata, il potenziamento dell'attività dell'INAIL e degli organi di vigilanza.
La definizione e la classificazione di materiali o rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono state oggetto di molte norme alcune direttamente del D.lg. 152/2006, cd T.U. ambientale e relative modifiche quali il D.lg. 4/2008, la Legge 2/2009, la Legge 13/2009, nonché il D.lg. n. 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
L’art. 184, comma 3, lett. b del D.lg. 152/2006 classifica come rifiuto speciale “ i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186” (articolo che definisce le procedure per l’assimilazione delle terre e rocce da scavo ai sottoprodotti).
Contestualmente l’art. 185 comma 1, nel determinare i limiti al campo di applicazione, pone alla lettera c) “i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave” fuori dal regime dei rifiuti in quanto già regolati da altra disciplina (D.lg. 117/2008).
Il tema delle terre e rocce da scavo in senso ampio del termine viene, però, considerato sempre nell’art. 185, escludendo dalla disciplina:
• i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui (modifica introdotta dal D.lg. 4/2008 in vigore dal 13 febbraio 2009);
• se rispondenti a tutti i requisiti previsti per i sottoprodotti, “i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi”;
ed in particolare:
• il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (modifica introdotta dalla Legge 2/2009 in vigore dal 29 gennaio u.s.; questo punto produce una significativa semplificazione nel caso di materiale non contaminato, allo stato naturale, utilizzato per attività di costruzione nello stesso sito in cui è escavato. Infatti tali materiali risulterebbero esclusi dalla disciplina dei rifiuti, così come da quella dei sottoprodotti.
Inoltre, il D.lg. 152/2006 art. 186, disciplina le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per il loro possibile utilizzo in reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, sottoponendole ad ulteriori precise condizioni tra cui quelle di salvaguardia ambientale e di certezza dell’integrale utilizzo. I requisiti a cui le terre e rocce da scavo devono rispondere affinché non vengano considerati rifiuti e sia, quindi, possibile un loro utilizzo sono :
1. la volontà del detentore di non disfarsene;
2. i requisiti a cui sono assoggettati i sottoprodotti (art. 183 comma 1, lettera p);
3. specifici requisiti per le terre e rocce da scavo:
a. non siano contaminati: l’unico riferimento legislativo relativo alla contaminazione del suolo e del sottosuolo risiede nell’allegato 5, tabella 1, parte IV del D.lg. 152/2006 e siano compatibili con la destinazione d’uso;
b. non provenienti da siti contaminati o da siti di bonifica;
c. siano impiegati allo stato naturale: la possibilità tecnica di un riutilizzo senza necessità di un preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
d. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi definiti ed individuati;
e. sia dimostrata la certezza del loro integrale utilizzo in un apposito progetto (in caso di opere e/o attività sottoposte a VIA o AIA), nell’ambito della procedura per il permesso a costruire o secondo le modalità della DIA in caso di opere o attività che richiedono tali adempimenti, in un allegato al progetto dell’opera nel corso di lavori pubblici non ricadenti nelle situazioni su esposte.
I requisiti richiesti devono essere dimostrati/dimostrabili da parte di chi si vuole avvalere del relativo regime, come richiesto dalla nuova disciplina, prime fra tutte le analisi al non superamento dei limiti di cui all’allegato 5, tabella 1, parte IV del D.lg. 152/2006.
La Legge 13/2009 introduce all’art 186 il comma 7 bis che definisce nuove semplificazioni nel riutilizzo di questi materiali, con la possibilità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, previo accertamento delle caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti non degradati.
Tale previsione supera le previsioni del punto 3, lett. a-b-c-d-e, ma ovviamente permangono sul produttore/detentore le responsabilità in fase di controllo, sul rispetto degli standard ambientali richiesti.
Su tale interpretazione legislativa il Ministero dell’Ambiente ha evidenziato una certa perplessità in ordine al superamento sic simpliciter delle condizioni normate nei punti sopra citati, invitando tutti gli operatori del settore ad una certa cautela, almeno fino ad un chiarimento puntuale dello specifico quadro normativo.
Sempre la L 13/2009 introduce il nuovo comma 7ter, che si limita a regolare i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre, i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi (nel caso in cui non vengono utilizzati agenti o reagenti non naturali), equiparandoli alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo: quindi i rifiuti minerari al di fuori del sito devono essere gestiti nel rispetto della normativa generale sui rifiuti.. Per quanto riguarda i siti minerari e le strutture di deposito (art. 2, c. 1 D.lg. 117/08) si deve far riferimento invece alle disposizioni del D.lg. 117/2008.
L’Autorità per l’energia ha pubblicato la Delibera ARG/elt 17/09 dal titolo “Iniziative per la promozione dell’adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione e modificazioni ed integrazioni alla Parte I dell'Allegato A alla deliberazione del 19 dicembre 2007 n. 333/07 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”.
La regolazione delle interruzioni senza preavviso lunghe prevede indennizzi automatici a favore dei clienti finali e delle altre utenze in media tensione (MT) in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati dall’Autorità, e che tali indennizzi vengano effettivamente erogati solamente nel caso in cui i clienti finali e le altre utenze MT abbiano inviato all’impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza (Delibera dell’Autorità n. 333/07), da effettuarsi a seguito dell’adeguamento tecnico degli impianti elettrici delle imprese.
In caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza, i clienti finali e le altre utenze MT sono tenuti al pagamento del corrispettivo tariffario specifico (CTS).
L’adeguamento tecnico dell’impianto elettrico consentirà al singolo cliente in MT di ricevere indennizzi automatici direttamente in bolletta nel caso in cui subisca un elevato numero di interruzioni lunghe (superiori a 3 minuti) nel corso dell’anno e, a partire dal 1° luglio 2009, anche nel caso in cui subisca interruzioni di eccezionale durata rispetto agli standard stabiliti dall’Autorità. Consentirà inoltre di evitare il pagamento della componente tariffaria CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) in bolletta.
Al fine di promuovere l’adeguamento tecnico dei clienti finali in MT, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas lancia anche una campagna informativa per sviluppare ulteriori miglioramenti della qualità dei servizi elettrici. Tutti i clienti in MT potranno accedere ad informazioni personalizzate sui siti internet dei distributori di elettricità e riceveranno nei prossimi mesi un opuscolo illustrativo della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e delle opportunità di adeguamento dei propri impianti. In bolletta verrà evidenziato separatamente la componente tariffaria CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico), con periodicità diversa da quella ordinaria. La bolletta, inoltre, sarà corredata da ulteriori informazioni volte a incoraggiare i clienti finali e le altre utenze MT all’adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità.
La delibera ARG/elt 17/09 è pubblicata sul sito www.autorita.energia.it.
E’ stata pubblicata, nella G.U. del 28 febbraio 2009 n. 49, la Legge 27 febbraio 2009 n. 13 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.
Il decreto-legge 208/2008 interveniva nella materia ambientale con una serie di proroghe e disposizioni in merito a: autorità di bacino, danno ambientale, funzionalità dell’ISPRA, operatività della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, smaltimento dei rifiuti urbani, rifiuti ammessi in discarica, apparecchiature elettriche ed elettroniche, disposizioni in materia di protezione civile.
La Legge 13/2009, in vigore dal 2 marzo 2009, prevede quanto segue:
Autorità di bacino di rilievo nazionale (art. 1): la Legge, con modifica dell’art. 170 comma 2-bis del D.lg. 152/2006, proroga la vigenza dell’Autorità di bacino fino all’entrata in vigore del D.P.C.M. che deve disciplinare le nuove autorità di bacino distrettuali; proroga fino all’emanazione del suddetto D.P.C.M. gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006; stabilisce disposizioni e tempistiche per l’adozione dei piani di gestione dei distretti idrografici ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/Ce da parte delle autorità di bacino nazionale, comprese le misure di coordinamento delle autorità di bacino all’interno del distretto idrografico di appartenenza, tramite l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell’Ambiente.
Danno ambientale (art. 2): introduce una procedura alternativa, per la gestione del contenzioso relativo alle procedure di rimborso spese per attività di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale di siti di interesse nazionale (dalla predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente di un nuovo schema di contratto, al coinvolgimento delle imprese interessate, l’informazione agli enti pubblici territoriali competenti, le attribuzioni e competenze, fino alla modalità di gestione degli oneri derivanti dalle operazioni di bonifica e ripristino delle aree contaminate). Sono fatti salvi gli accordi transattivi, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già stipulati o conclusi al 1 marzo 2009.
Funzionalità dell’ISPRA (art. 3): le disposizioni e le relative tempistiche riguardano le modalità di assunzione del personale ISPRA e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’APAT.
Operatività della Commissione V.I.A. (art. 4): le disposizioni prevedono il riordino della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale tramite l’emanazione di un apposito decreto, la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese per il funzionamento della medesima Commissione e relative istruzioni per i componenti della medesima.
Operatività della Commissione istruttoria IPPC (art. 4 bis): estende alla Commissione IPPC le medesime norme di semplificazione nell’iter di utilizzazione dei fondi destinati al funzionamento (già previste per la Commissione V.I.A.).
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (art. 5): proroga al 30 aprile 2010 per l’utilizzo del MUD allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008). Conseguentemente, i MUD da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno solare 2008, andranno compilati secondo il modello allegato al D.P.C.M. 24 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Tariffa Rifiuti (art. 5): proroga per l’anno 2009 relativamente al regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune; proroga al 13 agosto 2009 della vigenza delle disposizioni in tema di tariffazione per quantità dei rifiuti assimilati ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. e del D.lg. 152/2006 come modificato dal correttivo D.lg. n. 4/2008. Infine, dispone che, nel caso in cui il regolamento della tariffa rifiuti non venga emanato entro il 30 giugno 2009, i Comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale (T.I.A).
Discarica (art. 5 e art. 6): proroga al 30 giugno 2009 (proroga ridotta di 6 mesi rispetto al testo del D.L. 208/2008) del regime transitorio per le discariche di cui all’art. 17 del D.lg. 13 gennaio 2003, n. 36; resta facoltà al Presidente della Regione, limitatamente a rifiuti inerti e non pericolosi, di richiedere ulteriore proroga, tramite istanza entro il 15 marzo 2009. Dispone la proroga al 31 dicembre 2009 dell’ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorico inferiore) maggiore di 13000KJ/Kg.
Utilizzo MPS (art. 6): stabilisce la possibilità di utilizzo fino al 2 marzo 2010 nei cicli di consumo e di produzione, di materie, sostanze e prodotti secondari – nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recupero di rifiuti - stoccati presso gli impianti di recupero autorizzati alla gestione dei rifiuti e provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte di rifiuti speciali quali carta, cartone, vetro, plastica e legno.
CONAI (art. 5): acquisizione dei dati dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio per la conseguente dichiarazione annuale (MUD) che effettua il Consorzio; acquisizione dai riciclatori e dai ricuperatori di rifiuti di imballaggi per la stessa dichiarazione.
RAEE (art. 7): riconferma quanto espresso nel D.L. 208/2008, ovvero riconsidera gli obblighi del produttore di AEE destinate alla sola esportazione (obblighi previsti in sede di progettazione di AEE, obblighi di informazione e di iscrizione al registro); proroga al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale i produttori di AEE devono assumersi la responsabilità finanziaria per la raccolta e gestione dei RAEE nuovi (immessi nel mercato dopo il 13 agosto 2005).
Terre e rocce da scavo (art. 8 ter): disciplina il possibile utilizzo delle terre e rocce da scavo, tramite modifica all’art. 186 del D.lg. 152/2006, per interventi di miglioramento ambientale e di siti non degradati, previo accertamento delle caratteristiche ambientali. Sono equiparati a tale uso i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’Allegato 5 alla parte IV e nel caso in cui le operazioni di estrazioni non abbiamo previsto l’utilizzo di agenti o reagenti non naturali.
Immissioni acustiche (art. 6 ter): introduce in materia di immissioni acustiche le disposizioni per l’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche, in base alle quali, nell’applicazione dell’art. 844 del codice civile, si deve tener conto delle vigenti disposizioni di legge.
Il Ministero del Welfare sta predisponendo un decreto modificativo del Testo Unico sulla sicurezza.
Il provvedimento dovrebbe contenere un’attenuazione del regime sanzionatorio ed, in particolare, una riduzione dell`importo delle ammende e l`abrogazione delle due ipotesi per cui il testo unico prevede attualmente l’arresto obbligatorio del datore di lavoro.
Il decreto dovrebbe altresì introdurre significativi chiarimenti sulle modalità di estensione del D.Lgs. n.231/01 e per escludere un`applicazione automatica della responsabilità d`impresa. In particolare l`articolo 300 del Dlgs 81/08 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società in caso di violazioni alle norme sulla tutela della sicurezza da cui siano scaturite la morte ovvero lesioni gravi o gravissime (sono previste sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro e interdittive fino a un anno). Il Ministero dovrebbe precisare che l`applicazione di queste sanzioni non sarà automatica, ma dovrà basarsi in sull`accertamento di una colpa o di una negligenza addebitabili alla società.
Nella Gazzetta ufficiale del 3 dicembre 2008 n. 283 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.
Il decreto legislativo n. 188/2008 di recepimento della Direttiva 2006/66/CE sulla commercializzazione di nuove pile e gestione di quelle a fine vita, in vigore dal 18 dicembre 2008, disegna un nuovo quadro normativo dettando precise regole di condotta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera.
Il provvedimento stabilisce un generale divieto di immissione sul mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante e di quei “beni” non rispondenti ai requisiti del decreto; il divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento di rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli (ad eccezione dei residui derivanti dal trattamento o riciclaggio); stabilisce precisi obblighi in capo a progettisti, produttori, distributori ed utilizzatori finali di pile ed accumulatori giunti a fine vita e reca precise disposizioni per la raccolta separata, il ritiro e il trattamento di pile ed accumulatori portatili, pile ed accumulatori industriali e per veicoli.
Vengono, inoltre, definiti puntuali obiettivi di raccolta:
• entro il 26 settembre 2012, anche su scala regionale, un tasso minimo di raccolta di pile ed accumulatori portatili pari al 25 % del quantitativo immesso nel mercato;
• entro il 26 settembre 2016, l’obiettivo sale al 45% del quantitativo immesso sul mercato.
Premesso che dal 18 dicembre 2008, è vietata l’immissione nel mercato di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del decreto in oggetto, sono previsti una serie di obblighi in capo ai produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome e i relativi tempi di attuazione:
• dal 18 dicembre 2008, vige il divieto di immissione nel mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante, anche incorporati in apparecchi, contenenti lo 0.0005% in peso di mercurio, lo 0.002 % in peso di cadmio. In caso di immissione nel mercato di beni non conformi le autorità competenti provvedono al ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi nel mercato;
• dal 18 dicembre 2008, gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in maniera tale da garantire la facile rimozione di quest’ultimi. Sono previste misure dirette ad incentivare l’impiego di modalità di progettazione e fabbricazione di pile ed accumulatori che consentano una maggiore efficienza ambientale (ad esempio tramite la stipula di accordi di programma);
• dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori portatili o terzi che agiscono in loro conto sono tenuti a:
organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
provvedere al ritiro e alla gestione di detti rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, previa apposita stipula di convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
• dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti a:
organizzarsi e gestire - su base individuale o collettiva o tramite sistemi già esistenti - sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
ritirare gratuitamente presso gli utilizzatori finali questa tipologia di rifiuti (industriali e per veicoli) così come di quelli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli su tutto il territorio nazionale.
• dal 18 giugno 2009 gli apparecchi in cui sono incorporati pile ed accumulatori devono essere corredati di istruzioni per la corretta rimozione e informazione circa la tipologia dei beni;
• entro il 18 giugno 2009 i produttori di pile ed accumulatori devono iscriversi - individualmente o su base collettiva - al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni. L’iscrizione è telematica (presso le CCI) secondo le modalità definite nell’Allegato III del D.lg. 188/2008. L’iscrizione dei produttori al Registro è condizione necessaria per l’immissione dei beni sul mercato. Contestualmente alla prima iscrizione, e annualmente ogni 31 marzo, i produttori devono comunicare alle Camere di commercio i dati relativi a pile ed accumulatori immessi nel mercato l’anno solare precedente. Il numero di registrazione rilasciato deve, inoltre, essere apposto su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali (entro 30 giorni dal rilascio dello stesso);
• entro il 26 settembre 2009 entra in vigore l’obbligo di contrassegnare i beni da immettere nel mercato con un’etichetta le cui caratteristiche sono specificate all’art. 23;
• entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, sistemi per attivare e garantire le operazioni di recupero;
• tali sistemi devono assicurare in conformità ai requisiti prescritti dall’Allegato II del citato decreto entro il 26 settembre 2009 per le operazioni di trattamento, ed entro il 26 settembre 2011 per le operazioni di riciclaggio. Tali requisiti saranno oggetto di specifiche ispezioni da parte della Provincia che è tenuta a comunicare gli esiti all’apposito Comitato di vigilanza e controllo. È prevista la possibilità di effettuare le operazioni di trattamento di rifiuti di pile ed accumulatori anche al di fuori del territorio nazionale e comunitario, salvo che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di spedizione ed esportazione di rifiuti (Reg. CE n. 1013/2006, Reg. N. 1418/2007 e successive modificazioni).
Per quanto riguarda gli altri soggetti coinvolti nella filiera sono previsti i seguenti obblighi:
• dal 18 dicembre 2008 i distributori che forniscono all’utenza nuove pile ed accumulatori portatili hanno l’obbligo di mettere a disposizione appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile ed accumulatori nel proprio punto vendita e di segnalarne la presenza;
• dal 18 dicembre 2008 il detentore di rifiuti di pile ed accumulatori per veicoli, salvo quanto previsto dal D.lg. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso, è obbligato al conferimento presso i produttori dei medesimi beni o relativi sistemi collettivi;
• a decorrere dall’anno 2012, i gestori degli impianti di riciclaggio di pile ed accumulatori sono obbligati a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) i quantitativi di rifiuti trattati nell’anno solare precedente.
Dal punto di vista istituzionale, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti provenienti da pile ed accumulatori, il decreto 188/2008 istituisce:
• il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti, tenuto presso il Ministero dell’Ambiente in collaborazione con le Camere di Commercio.
• il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. La funzione attribuita a tale organismo è quella di promuovere campagne di informazione, ottimizzare e garantire omogenee ed uniformi condizioni operative dei sistemi collettivi e individuali, attività di monitoraggio, garantire il necessario raccordo tra la P.A. e i sistemi collettivi e/o individuali e svolge le funzioni relative alla definizione dei criteri di determinazione e ripartizione dei finanziamenti delle attività di raccolta, trattamento e riciclaggio. Si segnala che dal 1 gennaio 2009 tale ente è operativo.
• il Comitato di vigilanza e controllo che coincide con quello già attivo per la gestione dei RAEE istituito ai sensi del art. 15 D.lg. 151/2005. Si tratta di un Comitato istituzionale con le funzioni di coordinamento delle attività di gestione. Le nomine del Comitato vengono stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Ambiente (la scadenza era prevista per il 18 febbraio u.s.). L’operatività del Comitato è comunque garantita, fino all’emanazione del decreto suddetto, dai componenti in carica;
• il Tavolo di consultazione permanente presso il Ministero dell’Ambiente tra istituzioni e parti sociali con funzioni di monitoraggio dell’operatività del sistema implementato. Per il settore dell’industria sono previsti 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali, dei quali almeno 2 in rappresentanza del recupero.
Sotto il profilo sanzionatorio, il D.lg. 188/2008 prevede:
• dal 26 settembre 2009 l’immissione nel mercato di pile ed accumulatori portatiti e per veicoli privi dell’etichetta o con etichetta non conforme ai requisiti dell’art. 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;
• la mancata iscrizione al Registro Nazionale, per il tramite delle Camere di Commercio, entro il 18 giugno 2009 è sanzionabile con una multa pecuniaria che va da 30.000 a 100.000 euro;
• la mancata o incompleta comunicazione, all’atto dell’iscrizione la prima volta ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, da parte del produttore dei dati di immissione nel mercato riferiti all’anno solare precedente, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 a 20.000 euro;
• dal 18 dicembre 2008 è prevista una sanzione che va da 100 euro a 2.000 euro per ciascuna pila o accumulatore contenente le sostanze ad alto potere inquinante immessa nel mercato;
• dal 18 giugno 2009 la mancata presenza delle istruzioni di corretta rimozione e informazione sul tipo di pila ed accumulatori incorporati negli apparecchi è sanzionata con una multa pecuniaria da 2000 a 5.000 euro.
Inoltre, il Consorzio nazionale per la raccolta, il trattamento delle batterie al piombo (COBAT), in considerazione della modifica normativa gravante sulla natura costitutiva del Consorzio – da obbligatoria a volontaria, è tenuto a cambiare il proprio Statuto, entro il 18 giugno 2009 (6 mesi dalla data di pubblicazione).
Infine, per quanto riguarda le relazioni fra il presente provvedimento e l’assetto istituzionale ed operativo messo in atto per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso, vengono previste alcune norme di raccordo:
• le pile e gli accumulatori raccolti assieme ai RAEE o veicoli fuori uso, nell’ambito dei relativi sistemi di gestione istituiti, sono rimossi dalle apparecchiature presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi dei beni prodotti;
• Il Comitato di vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE assumerà anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile ed accumulatori. Gli oneri del funzionamento sono posti in ugual misura a carico dei produttori di RAEE e di pile ed accumulatori: il Comitato di vigilanza e controllo stabilirà con proprio provvedimento i criteri la ripartizione di suddetti oneri fra le due diverse tipologie di rifiuti.
Per completezza pubblichiamo il DLgs. 188/2008.
A seguito di formale interpello, il Ministero del lavoro – Direzione Generale per l’attività ispettiva ha emanato la lettera 19 dicembre 2008 avente ad oggetto “Art. 9, D.lg. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico”.
La norma attribuisce facoltà, alla Direzione, di fornire chiarimenti a seguito di quesiti di ordine generale: l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.
Tale istituto viaggia in parallelo con quello previsto dall’articolo 12 del D.lg. 81/2008, il quale prevede, però, una minore efficacia sugli effetti positivi dell’adeguamento e segnatamente: le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza.
Il prossimo decreto correttivo del D.lg. 81/2008 sicuramente rafforzerà la valenza dell’interpello, sulla base di quanto già previsto dall’art. 9 del D.lg. 124/2004.
Sullo specifico quesito in ordine alle modalità con cui va espletata l’accessibilità del DVR, il Ministero del Lavoro, tenuto conto che:
1. la documentazione rilevante in materia di igiene e sicurezza sul lavoro può essere tenuta anche su supporto informatico;
2. la vigente disciplina non specifica le modalità di consegna del DVR al RLS;
ritiene che l’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso DVR su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione dell’RLS, ritenendo così di non pregiudicare lo svolgimento effettivo delle funzioni del rappresentante.
Le disposizioni sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, tuttavia, nella conseguente applicazione non hanno trovato adeguato riscontro, sia in termini di rappresentanti eletti/designati, che di funzioni effettivamente svolte.
Il mancato sviluppo, soprattutto nelle piccole imprese, di tale figura, ha portato il legislatore ad integrare con nuove disposizioni la disciplina:
• previsione, contestualmente all’RLS aziendale e all’RLS territoriale, dell’RLS di sito produttivo in determinate tipologie o contesti produttivi (centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con 30 mila uomini/giorno);
• definizione di automatismi volti a garantire le funzioni della rappresentanza in caso di mancata elezione/designazione all’interno dell’azienda;
• incompatibilità di assunzione per lo stesso lavoratore delle funzioni di RLS con quelle di RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• incompatibilità della funzione di RLS territoriale con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
• obbligo di consegna del DVR (in precedenza veniva prevista come diritto del RLS e non come obbligo del Datore di lavoro; inoltre non era citato espressamente il DVR ma solo “le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi”);
• determinazione, per la formazione dell’RLS territoriale, di 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale;
• obbligo, per le imprese che non hanno eletto o designato il RLS, di partecipare al Fondo presso l’INAIL di cui all’art. 52 del D.lg. 81/2008;
• sanzione (arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 800 a 3000 euro), per la mancata consegna tempestiva al RLS del DVR;
• sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per la mancata comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi degli RLS.
Sulla base di quanto esposto, in riferimento alle disposizioni sulla rappresentanza attualmente vigenti, al fine di poter acquisire le informazioni utili in considerazione
1. delle prossime modifiche al D.lg. 81/2008;
2. dell’Intesa CONFAPI – CISL, UIL del 4 dicembre 2008, che intende valorizzare e rilanciare gli strumenti della bilateralità,
si richiede cortesemente alle imprese di fornire, per quanto possibile, all’ ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione:
• il numero dei lavoratori (sotto o sopra i 15 lavoratori) in cui si è costituita la rappresentanza;
• RLS interno o territoriale;
• nelle aziende sopra i 15 lavoratori, se designato nelle RSA o eletto tra i lavoratori;
• eventuali problematiche correlate di rilievo.
La Provincia di Cagliari ha pubblicato il “Bando per l’erogazione di contributi a beneficio dei privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio della provincia di Cagliari”, finalizzato a promuovere lo smaltimento dell’amianto dagli immobili siti nel territorio.
Possono accedere al contributo i proprietari o coloro che, comunque, hanno la disponibilità di un immobile sito nel territorio della Provincia di Cagliari, che ottengano permesso di costruire (concessione edilizia) o presentino denuncia di inizio attività (D.I.A.) per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto. In caso di più proprietari, di multiproprietà, di proprietà indivise etc., per il singolo intervento viene assegnato un unico contributo.
Sono ammessi al contributo i seguenti interventi:
• predisposizione del Piano di Lavoro ex art. 256, comma 2, del D. Lgs 81/2008
• predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza)
• attività di bonifica
• trasporto presso impianto di recupero o presso discarica autorizzata
• spese per le operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione o, in alternativa, per smaltimento presso discarica autorizzata.
Sono esclusi dal finanziamento gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.
I contributi sono assegnati per un importo pari al 40% della spesa complessiva, riferita agli oneri relativi alla predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL, alla predisposizione del cantiere, alle attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.), al trasporto presso centro autorizzato e alle spese per le operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione o, in alternativa, per smaltimento presso discarica autorizzata. Il contributo massimo concedibile è pari a € 5.000,00 (euro cinquemila), oneri fiscali compresi.
Alleghiamo il bando completo e la domanda per la richiesta dei contributi.
L’INAIL, in accordo con il Ministero del lavoro, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con gli Enti locali competenti, finanzia in via sperimentale, per il triennio 2007-2009, progetti che si prefiggono di migliorare le condizioni di sicurezza ed igiene degli Istituti scolastici.
Il bando, pubblicato il 29 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale (serie speciale- contratti pubblici), apre i termini per le richieste di finanziamento, che dovranno essere presentate entro il 20 marzo 2009 direttamente alle Regioni o alle Province autonome sulla base di una media ponderata determinata a fronte del numero delle sedi scolastiche, degli alunni e del personale scolastico, delle situazioni di handicap, degli infortuni scolastici riconosciuti dall’INAIL sul territorio interessato.
Destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado superiore.
E’ stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” (G.U. del 31/12/2008, n. 304), in vigore dal 31 dicembre u.s.
Il Decreto reca disposizioni in materia di:
• Autorità di bacino di rilievo nazionale - proroga delle Autorità di Bacino fino all’entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2) art. 63 del D.Lgs. 152/2006 (decreto che definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dei nuovi distretti idrografici e le correlate Autorità di bacino);
• Danno ambientale - l’attribuzione al Ministero dell'Ambiente del compito di predisporre uno schema di contratto e relativa procedura di stipula per le transazioni tra enti pubblici territoriali (o Stato) e le imprese cui spettano gli oneri di bonifica, ripristino e danno ambientale di uno o più siti di interesse nazionale;
• Funzionalità dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - misure organizzative ed economiche per il funzionamento dell'ISPRA (ex APAT);
• Operatività della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - misure economiche per rendere disponibili, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS;
• Smaltimento dei rifiuti urbani – proroga:
1. per il 2009, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune (rif. art. 1 c. 184, lettera a) della L. 296/2006 come modificata);
2. al 31 dicembre 2009, il termine fissato per l’operatività delle discariche: in particolare quelle già autorizzate alla data del 27 marzo 2003; quelle successive alla stessa data, in osservanza delle prescritte normative. La proroga non si applica alle discariche di II categoria tipo A, ex 2A e alle discariche per i rifiuti inerti cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (rif. art. 17 del D.lg. 36/2003; art. 1 c. 184 della Legge 296/2006);
3. al 13 agosto 2009, la vigenza delle disposizioni in tema di tariffazione per quantità dei rifiuti assimilati (rif. art. 195, comma 2, lett. e del D.lg. 152/2006 come modificato);
• Rifiuti ammessi in discarica - proroga al 31 dicembre 2009 dell’ammissibilità in discarica rifiuti con PCI (potere calorifero inferiore) maggiore di 13.000 KJ/Kg (rif. lettera p) dell’art. 6 del D.lg. 36/2003);
• Apparecchiature Elettriche ed elettroniche – ridefinizione di produttore di AEE destinate alla sola esportazione (rif. art. 3, c. 1, lettera m) del D.lg. 151/2005) e proroga al 31 dicembre 2009 delle disposizioni sul finanziamento dei RAEE nuovi - AEE immessi dopo il 13 agosto 2005 (rif. art. 20, c. 4 del D.lg. 151/2005);
• Disposizioni in materia di protezione civile – misure economiche per fronteggiare le situazioni emergenziali oggetto del D.P.C.M. del 18 dicembre 2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008). La spesa autorizzata è di 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.
E’ stato soppresso l’articolato relativo alla tariffa del servizio idrico integrato, che attribuiva all’Autorità d’ambito il compito di determinare (entro 60 gg), la tariffa del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 154 del D.lg. n 152/2006.
Ambiente: nuova modulistica e istruzioni per il MUD 2009
Il DPCM del 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2008 n. 294, prevede una nuova modulistica e istruzioni correlate per l’anno 2009 (MUD 2009), relativa alla gestione 2008.
La nuova modulistica fissa, in particolare per il capitolo 1 “Rifiuti e Prodotti immessi sul mercato”, la dettagliata disciplina normativa-procedurale delle c.d. comunicazioni ambientali, prevedendo:
1. la Comunicazione Rifiuti, che a sua volta, è articolata in diverse sezioni:
- la sezione rifiuti semplificata;
- la sezione rifiuti speciali;
- la sezione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- la sezione intermediazione;
- la sezione consorzi;
- la sezione imballaggi.
2. la Comunicazione Veicoli fuori uso;
3. la Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. la Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il MUD va presentato entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, eccetto che per i produttori di AEE che dovranno presentare, entro la medesima data, anche i dati relativi alle apparecchiature immesse nel mercato nell’anno 2007 (compilando due apposite schede distinte).
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale sono divisi in 4 tipologie:
• per la Comunicazione Rifiuti
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero di materiali ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume annuo di affari superiore a Euro 8.000,00, imprese ed enti produttori con più di 10 dipendenti che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività dell’art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) (art. 189, c. 3 D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
- Conai (art. 220, c. 2, D.lg. 152/2006);
- Gestore del servizio pubblico di raccolta di rifiuti pericolosi (art. 189, c. 4, D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
- Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta (art. 4, c. 6, D.lg. 182/2003);
- I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 189, c. 5, D.lg. 152/2006).
• per Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.lg. 209/2003: Categoria L2, Categoria M1, Categoria N1.
• per Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE appartenenti alle 10 categorie di AEE di cui all’allegato 1 A del D.lg. 151/2005.
• per Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
I soggetti identificati dall’art. 3 comma 1 lettera m) del D.lg. 151/2005: chiunque fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio, chiunque rivende con il proprio marchio gli AEE prodotti da altri fornitori, chiunque importa o immette per primo nel territorio nazionale AEE nell’ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, i sistemi di gestione collettivi per conto dei produttori loro aderenti, chi produce AEE destinate esclusivamente all’esportazione.
Il DPCM del 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2008 n. 294, prevede una nuova modulistica e istruzioni correlate per l’anno 2009 (MUD 2009), relativa alla gestione 2008.
La nuova modulistica fissa, in particolare per il capitolo 1 “Rifiuti e Prodotti immessi sul mercato”, la dettagliata disciplina normativa-procedurale delle c.d. comunicazioni ambientali, prevedendo:
1. la Comunicazione Rifiuti, che a sua volta, è articolata in diverse sezioni:
- la sezione rifiuti semplificata;
- la sezione rifiuti speciali;
- la sezione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- la sezione intermediazione;
- la sezione consorzi;
- la sezione imballaggi.
2. la Comunicazione Veicoli fuori uso;
3. la Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. la Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il MUD va presentato entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, eccetto che per i produttori di AEE che dovranno presentare, entro la medesima data, anche i dati relativi alle apparecchiature immesse nel mercato nell’anno 2007 (compilando due apposite schede distinte).
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale sono divisi in 4 tipologie:
• per la Comunicazione Rifiuti
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero di materiali ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume annuo di affari superiore a Euro 8.000,00, imprese ed enti produttori con più di 10 dipendenti che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività dell’art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) (art. 189, c. 3 D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
- Conai (art. 220, c. 2, D.lg. 152/2006);
- Gestore del servizio pubblico di raccolta di rifiuti pericolosi (art. 189, c. 4, D.lg. 152/2006, come modificato dal D.lg. 4/2008);
- Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta (art. 4, c. 6, D.lg. 182/2003);
- I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 189, c. 5, D.lg. 152/2006).
• per Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.lg. 209/2003: Categoria L2, Categoria M1, Categoria N1.
• per Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE appartenenti alle 10 categorie di AEE di cui all’allegato 1 A del D.lg. 151/2005.
• per Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
I soggetti identificati dall’art. 3 comma 1 lettera m) del D.lg. 151/2005: chiunque fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio, chiunque rivende con il proprio marchio gli AEE prodotti da altri fornitori, chiunque importa o immette per primo nel territorio nazionale AEE nell’ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, i sistemi di gestione collettivi per conto dei produttori loro aderenti, chi produce AEE destinate esclusivamente all’esportazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il D.L. 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” (C.D. Milleproroghe).
Il Governo ha parzialmente modificato il proprio orientamento in merito alla previsione di proroghe sull’applicazione di alcune disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
I datori di lavoro avranno tempo fino al 16 maggio 2009 per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008, per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi, per comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008); decorrerà solo dal 16 maggio p.v. il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008).
E’ scattato, invece, dal 1° gennaio 2009 l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo.
Nei giorni scorsi la Confapi ha partecipato ad ulteriori incontri presso il Ministero del Lavoro per la redazione dell'Avviso Comune in materia di sicurezza. Il 18 dicembre u.s. è stato formalizzato il documento finale.
Il d.l. “Milleproroghe” (disposizioni finanziarie urgenti e proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza), approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre u.s., dispone il posticipo di alcuni adempimenti previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Nessun rinvio, contrariamente a quanto previsto nelle prime bozze del decreto, del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) che, quindi, resta obbligatorio dal 1° gennaio 2009.
L’art. 41 contiene, invece, le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), disponendo lo slittamento al 16 maggio dell’obbligo di comunicazione all’Inail dei dati sugli infortuni superiori al giorno e del divieto di effettuare visite mediche nella fase preassuntiva.
Il termine del 16 maggio è stato individuato, si legge nella relazione tecnica, in quanto "coerente con l'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive" del decreto legislativo legge n. 81/2008.
In materia ambientale, slitta dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, prevista dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).
Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso noto, sul proprio sito Internet, che il termine di presentazione delle istanze per avvalersi dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili o di cogenerazione, scade il 31.3.2009.
Si ricorda che l'erogazione del servizio di scambio sul posto, regolamentato dalla Delibera AEEG n. ARG/elt 74/2008, si applica agli impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW ed agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW, comprese le centrali ibride la cui produzione annua da fonti non rinnovabili sia inferiore al 5% del totale prodotto, così come previsto rispettivamente dall'art. 6, comma 6, del D. Leg.vo 20/2007 e dall'art.6 del D. Leg.vo 387/2003.
Sempre ai sensi della suddetta Delibera, che reca il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), a partire dall'1.1.2009 l'erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal GSE, determinando la cessazione al 31.12.2008 dei contratti in essere con le imprese di distribuzione.
Di conseguenza, coloro che hanno già in corso un contratto di scambio sul posto, nonché i soggetti interessati ad attivare per la prima volta il servizio, avranno tempo fino al 31.3.2009 per presentare l'istanza obbligatoria di richiesta del servizio tramite il portale applicativo dedicato sul sito del Gestore, fermo restando che i benefici economici derivanti dall'erogazione del servizio decorreranno comunque a partire dall'1.1.2009.
Tutti gli interessati possono ricevere informazioni ed assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione, attraverso il Contact Center del GSE (numero verde 800 19 99 89) o inviando una e-mail all'indirizzo scambiosulposto@gsel.it .
Nel fare seguito alla circolare n. 145 del 4 settembre 2008 si forniscono gli ultimi sviluppi in merito alla deliberazione del 29 luglio 2008 n. 2 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa ai criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo per le attività di gestione dei centri di raccolta (G.U. n. 206 del 03/09/2008).
Si ricorda che il d.lgs.152/2006 definisce all’art. 183 comma 1 lettera cc) il centro di raccolta, stabilendo che la disciplina dei centri di raccolta debba essere emanata tramite apposito decreto del Ministero dell’ambiente.
In attuazione di tale dettato è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente stesso, il DM 8 aprile 2008 (G.U. del 28 aprile 2008, n. 99) recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”. In base al decreto, oltre ai requisiti tecnici e operativi per l’allestimento e la gestione, i gestori dei centri di raccolta devono essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori ambientale nella categoria 1 “ raccolta e trasposto dei rifiuti urbani”, prestando idonea garanzia finanziaria. A tale adempimento non sono ricompresi i Comuni che svolgono la diretta gestione dei propri centri di raccolta, come specificato nella Circolare n. 1656 del 28/10/2008 del Comitato Nazionale dell’Albo.
Sempre il D.M. citato pone come termine per l’adeguamento dei centri di raccolta alle nuove disposizioni, 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera dell’Albo gestori Ambientali, la quale appunto è stata pubblicata nella G.U. del 3 settembre u.s. (deliberazione n. 2/2008 del 29 luglio 2008). I 60 gg sarebbero scaduti il 02 novembre u.s.
Il 5 novembre u.s. il Ministero dell’Ambiente, tramite Comunicato (disponibile sul sito del Ministero), avverte che le scadenze dei suddetti provvedimenti sono sospese in quanto il D.M. 8 aprile 2008, per vizi procedurali, dovrà essere ripubblicato. Tale comunicato, di conseguenza, invalida anche la citata delibera 2/2008 e proroga l’applicazione delle nuove disposizioni.
Tutta la documentazione citata è disponibile sul sito dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre e dovrà essere recepita entro due anni la nuova direttiva europea sui rifiuti che sostituisce le precedenti direttive emanate sulla stessa materia.
Il provvedimento fornisce le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria ed esclude dal suo ambito di applicazione, non considerandolo nel regime dei rifiuti, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, qualora si abbia la certezza che il materiale verrà utilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato.
Dal prossimo messe di gennaio scatta l’obbligo di applicazione dell’art. 28 del Testo Unico sicurezza relativo ai documenti di valutazione dei rischi (Dvr). Ricordiamo che il documento dovrà avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
c) il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
In merito all’obbligo di data certa, finalizzato a dare garanzie sull’effettiva decorrenza della valutazione rischi, si ipotizzano diversi meccanismi (timbro postale, posta certificata, attestazione notarile), ma si attendono chiarimenti ministeriali che semplifichino tale adempimento prevedendo che in caso di modifiche del documento siano sufficienti riunioni informative con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
Il Ministero del Lavoro ha diffuso una nuova circolare (consultabile sul sito aniem) per precisare le modalità operative della disposizione sulla sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e già oggetto della direttiva del 18 settembre u.s..
In particolare, proprio tale direttiva evidenziava l’esigenza di “non punire esasperatamente le microimprese” nell’ambito dell’attività ispettiva.
La circolare precisa che l’ispettore ha l’onere di verificare, di volta in volta, il rispetto delle prescrizioni legislative e delle condizioni di effettivo rischio; il provvedimento sospensivo verrà eventualmente applicato sulla base delle risultanze di tale verifica rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 14 che, come noto, prevede che gli ispettori adottino la sanzione “qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Nel settore edile (rientrante fra quelli ritenuti di particolare rischio) il provvedimento potrà essere adottato anche nei confronti micro-imprese, intesa come realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente.
Con riferimento alla decorrenza, viene confermato che l’efficacia del provvedimento sospensivo, normalmente, decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello della visita ispettiva, salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per l`incolumita` dei lavoratori o di terzi.
Per l’edilizia la direttiva ha comunque precisato che l’efficacia della sospensione decorre dalla cessazione dell`attivita` in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia un pericolo imminente.
La circolare chiarisce, infine, che, nonostante il differimento del provvedimento di sospensione di 12 ore, non può essere consentito al lavoratore in nero di continuare a prestare l’attività lavorativa prima di essere regolarizzato.
Per la revoca del provvedimento è necessario non solo aver regolarizzato il personale dipendente in nero e i profili relativi all’eventuale sorveglianza sanitaria, ma anche effettuato il pagamento della sanzione amministrativa di 2.500,00 euro prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
Il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad un interpello della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, ha precisato, in una nota del 3 ottobre scorso, che il tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili deve riportare, tra gli elementi identificativi, anche la data di nascita.. L’art. 36 bis, comma 3, D.L. n.223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006, prevede che “nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento”.
Il quesito scaturiva anche dalla posizione espressa dal garante della privacy non pertinente con la finalità della norma l’indicazione di tale elemento anagrafico.
In particolare, il Ministero ha precisato che “La tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a opera del legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché costituzionalmente protetta - posta come termine di paragone”; l’indicazione della data di nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia risponde in modo “costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del legislatore” che possono riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella lotta al lavoro sommerso.
• l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al soggetto che utilizza l'immobile;
• nel caso di compravendita di un intero immobile o della singola unità immobiliare, l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata;
• nel caso di locazione, l'obbligo di mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica o consegnarlo in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
Si segnala, peraltro, che sulla materia vige il regime di legislazione concorrente delle Regioni, molte delle quali hanno già emanato disposizioni specifiche che prevedono anche misure sanzionatorie in caso di mancata produzione della certificazione energetica che viene ora abolita dalla normativa nazionale.
Incerta appare anche la portata della disposizione che sopprime l’obbligo di allegare all’atto di compravendita la dichiarazione di conformità dell’impianto: il venditore, infatti, resta vincolato dalle disposizioni del codice civile (artt. 1490-1491) che lo obbligano a vendere la cosa “immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.
Il servizio di immagazzinamento virtuale rappresenta la condizione necessaria attraverso la quale gestire la produzione di energia elettrica non contestualmente autoconsumata e quindi immessa in rete per essere ri-prelevata in un momento successivo.
Il servizio di scambio sul posto rappresenta un fattore di incentivazione allo sviluppo della microgenerazione (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento) e al perseguimento di un’autosufficienza energetica da parte dei singoli clienti finali.
Infatti, l’energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l’energia elettrica scambiata, può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, il soggetto che si avvale dello scambio sul posto è esentato dagli oneri applicabili all’energia elettrica prelevata, pur avendo utilizzato il sistema elettrico per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica scambiata
La forma particolare di autoconsumo in sito consentita dallo scambio sul posto consente al soggetto interessato di non sostenere l’onere di approvvigionamento connesso al valore dell’energia elettrica prelevata fino a concorrenza del valore dell’energia elettrica immessa, in quanto l’energia elettrica scambiata è assimilabile ad energia elettrica prodotta e autoconsumata.
La disciplina di scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento viene estesa anche allo scambio sul posto per le rinnovabili (fino a 20 kW) in modo da avere un quadro unitario per la disciplina di questo servizio. Ad esempio, la disciplina per la cogenerazione ad alto rendimento non impedisce la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai consumi.
In linea generale, il nuovo assetto prevede:
a) l’attribuzione al GSE della qualifica di soggetto erogatore del servizio di scambio sul posto istituendo, quindi, un unico soggetto controparte dei produttori; quindi il GSE sostituirà le imprese distributrici, diventando l’unico interlocutore nazionale per lo scambio sul posto.
b) che il GSE regoli separatamente le immissioni e i prelievi di energia elettrica in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento alternativamente in immissione e in prelievo;
c)che il GSE regoli, con il soggetto controparte dello scambio sul posto:
• il saldo energetico secondo condizioni definite dall’Autorità;
• il servizio di trasporto e di dispacciamento unicamente in relazione al saldo;
d) che i costi sostenuti dal GSE per l’erogazione dello scambio sul posto trovino copertura in un’apposita componente tariffaria A3.
La nuova disciplina per lo scambio sul posto si basa sui seguenti principi fondamentali:
- semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto;
- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell’energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata;
- visibilità dell’incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto;
garanzia di attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione ad alto rendimento attraverso un opportuno sistema di verifiche.
Si allega alla presente la delibera dell’Autorità e il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto.
Gli obiettivi che vengono determinati sono:
• la protezione dell’ambiente e della salute umana;
• dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti;
• ridurre l’uso di risorse;
• incrementare l’uso del riutilizzo e del riciclaggio (da preferire alla valorizzazione energetica dei rifiuti);
• incrementare la raccolta differenziata di almeno il 50% entro il 2020, complessivamente per carta, metallo, plastica e vetro;
• politiche di prevenzione per il rispetto degli obiettivi sopra citati su sostanze, materiali e prodotti (l’interpretazione corrente è che la priorità degli interventi di prevenzione debba partire il più a monte possibile e in misura trasversale sul tipo di materia).
La Posizione comunitaria introduce una “gerarchia” nella gestione dei rifiuti per come segue:
1) prevenzione (misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi, il contenuto delle sostanze);
2) preparazione per il riutilizzo (ovvero le operazioni di selezione, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere utilizzati senza alcun pre-trattamento);
3) riciclaggio (operazione di recupero di rifiuti per ottenere prodotti o materiali o sostanze);
4) recupero (diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o operazioni per ottenere o sostituire altri materiali);
5) smaltimento.
Tale gerarchia introduce quindi un ordine di priorità tra le opzioni di prevenzione ambientale: questo principio seppur condivisibile in termini teorici apre una serie di riflessioni di ordine tecnico e soprattutto economico in ordine agli oneri ricadenti sulle imprese.
Non viene sciolto l’annoso nodo sulla definizione di rifiuto che resta quella in uso:
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Pur tuttavia si introduce (non nelle definizioni) il concetto di sottoprodotto (già presente nel nostro ordinamento all’articolo 183, comma 1, lett. n del D.lg. 152/2008), correlato a tre condizioni:
1) certezza dell’utilizzo;
2) possibilità di utilizzo senza alcun trattamento;
3) caratteristiche merceologiche conformi, per l’utilizzo specifico, alle norme correlate.
Si evidenzia che il sottoprodotto non entra mai nel regime dei rifiuti.
Infine si introduce il concetto di “cessazione della qualifica di rifiuto” (anche tale concetto non si colloca nell’articolo delle definizioni), che avviene allorquando il rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero (trattamento della natura fisica e/o chimica) soddisfa le seguenti condizioni:
1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
2) esiste un relativo mercato;
3) rispetta gli standard esistenti applicabili al prodotto corrispondente;
4) non comporterà un impatto negativo sull’ambiente.
Questa procedura riprende di fatto quella vigente nel nostro ordinamento dalla quale scaturiscono le materie prime secondarie – MPS; la sostanza o l’oggetto è nel regime dei rifiuti fino a trattamento efficace e rispondente ai punti di cui sopra.
Gli Stati membri devono mettere in atto entro un quinquennio dall’entrata in vigore della direttiva programmi di prevenzione dei rifiuti in cui devono essere evidenziati gli obiettivi, le misure di prevenzione esistenti, nonché gli interventi di sostegno per le attività di prevenzione, quali ad esempio lo sviluppo della progettazione ecologica dei prodotti (riduzione dei rifiuti e delle sostanze nocive) con tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili.
L’attuale normativa (Dpcm 5/12/1997 attuativo della legge 447/1995) ha evidenziato, in particolare, carenze nella definizione delle competenze delle Pubbliche Amministrazioni, nelle prescrizioni prestazionali per i componenti e gli elementi edilizi nonché nelle metodologie di conseguimento delle prestazioni da parte del progettista, del produttore di componenti e dell'esecutore dell'opera.
Il Sottosegretario Mantovani, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha sottolineato la necessità di stabilire metodologie certe anche in tema di responsabilità ed ha pertanto preannunciato una revisione delle disposizioni attuative di competenza del Ministero. La legge 447/1995, infatti, attribuisce direttamente al Ministero dei lavori pubblici le competenze relative alla definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall’inquinamento acustico. Il Ministero, peraltro, aveva già in passato predisposto una bozza di decreto che però non ha completato l’iter di approvazione.
Il provvedimento, emanato in attuazione della Direttiva 2006/21/Ce, entra in vigore il 22 luglio 2008 e stabilisce misure, procedure e azioni per prevenire e ridurre gli effetti negativi su salute e ambiente in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Il campo di applicazione del decreto in oggetto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave, all’interno di cantieri estrattivi e strutture di deposito dei rifiuti medesimi.
Sono esonerati e rimangono assoggettati alle rispettive discipline di settore:
- i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di estrazione;
- i rifiuti di estrazione e di trattamento offshore delle risorse minerali;
- inserimento e reinserimento di acque sotterranee ex articolo 104 c. 2, c. 3, c. 4 del D.lgs. 152/2006;
- rifiuti radioattivi ex Dlgs 230/1995.
Il principale soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni è l’operatore, definito come “l’imprenditore di miniere o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava” (il titolare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee – G.U. n. 293 del 14/12/1996”) o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura”.
In sintesi si riportano le principali disposizioni in capo all’operatore, così come su definito:
- L’operatore pianifica l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione elaborando un piano di gestione dei rifiuti di estrazione, basandosi sulle migliori tecniche disponibili ed considerando la salvaguardia ambientale sia nella progettazione che nella realizzazione, uso e manutenzione di tutte le strutture di deposito dei suddetti rifiuti (art. 4 e art. 5);
- In caso di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, l’operatore deve richiedere e ottenere all’autorità competente apposita autorizzazione (art. 7). L’autorizzazione è subordinata alla prestazione all’autorità competente di adeguate garanzie finanziarie (art. 14). Le strutture di deposito autorizzate sono soggette a controlli con cadenza almeno annuale (art. 17). Sono previste sanzioni in caso di assenza di autorizzazione, maggiorata se la struttura è classificata di classe A, e per l’inosservanza delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell’autorizzazione rilasciata.
- In caso di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A (classificate secondo i criteri fissati dall’Allegato II) l’operatore deve applicare le disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti disposte all’art. 6 (Individuazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e adozione in tutte le fasi - progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione, chiusura - di tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti). Le misure previste per adempiere agli obblighi consistono in:
-
integrare del documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’art. 6, c.1, del decreto n. 624 del 1996 che deve essere allegato in copia al Piano di gestione dei rifiuti da estrazione;
-
mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che attui il documento (in base alle informazioni riportate nell’allegato III- parte I);
-
nomina un Responsabile per la sicurezza incaricato dell’attuazione e della sorveglianza periodica del piano;
-
predisporre il Piano di emergenza interno da adottare all’interno dello stabilimento;
-
fornire le necessarie informazioni all’Autorità competente, contestualmente alla domanda di autorizzazioni della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, per la redazione di un Piano di emergenza esterno (contiene le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente);
-
in caso di incidente rilevante adottare le misure previste dal Piano di emergenza interno e la tempestiva comunicazione all’autorità competente.
Viene previsto un regime transitorio che prevede in particolare per:
Infine, si segnala come l'art. 15 del decreto in oggetto modifica l’allegato 5 alla parte VI del D.lgs. 152/2006 in merito alla Responsabilità civile in campo ambientale: l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE è stata aggiunta nell’elenco delle attività che non fanno sorgere responsabilità oggettiva per il danno ambientale cagionato in assenza di colpa o dolo.
le strutture di deposito dei rifiuti con autorizzazione già rilasciata o in funzione al 1 maggio 2008 è previsto l’adeguamento entro il 1 maggio 2012;
la predisposizione del piano di emergenza interno la scadenza è prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14, l’operatore si conforma entro il 1 maggio 2014.
Per maggiori dettagli si riporta il testo integrale del DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117.
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Dettagli del piano di gestione dei rifiuti di estrazione |
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Finalità |
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Elementi del Piano |
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Aspetti gestionali |
Il piano deve essere modificato in relazioni a variazioni sostanziali ed è comunque riesaminato ogni 5 anni. Deve essere approvato da parte delle Autorità competenti. Tale Piano è presentato come sezione del Piano globale dell’attività estrattiva predisposto ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva. |
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Dettagli disciplina deposito rifiuti |
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Tipologia. Le strutture di deposito dei rifiuti devono essere di classe A, salva la possibilità da parte dell'operatore di dimostrare la sufficienza di una struttura di altra categoria. Autorizzazione (art. 7). La legale operatività delle strutture di deposito è subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte delle Autorità competenti, rilasciata su richiesta dell'operatore sussistendone i requisiti. L'autorizzazione all'esercizio del deposito di rifiuti è rilasciata a condizione che l'operatore presti a favore dell'Autorità competente adeguate garanzie finanziarie. L'autorizzazione ha validità pari a quella dell'attività estrattiva. Costruzione e gestione (art. 11). Il direttore responsabile della sicurezza ex DLGS 626-1996 deve attestar annualmente che le strutture di deposito sono progettate, utilizzate e mantenute in efficienza in modo sicuro. L'operatore deve tenere un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti nella struttura di deposito. Chiusura e gestione post chiusura (art. 12). La chiusura della struttura di deposito deve avvenire secondo i termini e le condizioni stabilite nella autorizzazione pubblica. Essa è considerata definitivamente chiusa solo a seguito della ispezione finale. L'operatore è tuttavia responsabile della manutenzione e del controllo della struttura anche dopo la chiusura e per tutto il tempo ritenuto necessario dalle Autorità competenti. |
Nei nuovi edifici lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica certificata non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Entro tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Analoghe agevolazioni sono previste per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti se riducono almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192/2005,
Il provvedimento (23 articoli che riproducono la legislazione europea) è destinato, in particolare, agli imprenditori titolari di cave e miniere e prevede l’obbligo di predisporre un piano di attività di gestione dei rifiuti (sulla base di quanto indicato dall’art. 5) che dovrà essere approvato dalle competenti autorità pubbliche.
Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente: i depositi dovranno essere di classe A, salva la possibilità per gli operatori di dimostrare l’adeguatezza di strutture di altre categorie.
L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile qualora sia garantita la stabilità dei rifiuti, sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee, sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti.
In particolare
- l’art. 39, c. 12 abroga la sanzione a carico del datore di lavoro (sanzione da € 2.500 a €10.000) sul previsto obbligo di munire i lavoratori di “tessera di riconoscimento” nell’ambito di attività in regime di appalti e subappalti. L’obbligo di munire i lavoratori di tale tessera sussiste ancora, come rimane invariata la sanzione a carico del lavoratore che non vi ottemperi;
- l’art. 41, cc 11 e 12 abroga la possibilità per gli Organi di Vigilanza di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dell’orario di lavoro, accomunata nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, con le più gravi situazioni di ricorso al lavoro nero in misura superiore al 20% dell’organico;
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 25 giugno 2008, giorno della pubblicazione nella G.U. e dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.
Il decreto, tra le altre disposizioni, introduce delle modifiche alla disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici abrogando, con l’art. 35 comma 2, l’art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
L’articolo 13 in questione prevedeva che in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell’immobile il proprietario consegnasse all’avente causa la documentazione amministrativa e tecnica, oltre al libretto di uso e manutenzione nei casi in cui obbligatorio. All’atto di trasferimento doveva essere allegata la dichiarazione di conformità o quella di rispondenza.
Il nuovo DL prevede infine che, entro il 31 marzo 2009, vengano emanati uno o più decreti per disciplinare la materia di installazione di impianti negli edifici, prevedendo semplificazioni per i proprietari e le imprese, definendo un sistema di verifiche e rivedendo la disciplina sanzionatoria.
In precedenza era stato già pubblicato sulla G.U. n. 128 del 3.6.08 il D.L. 3 giugno 2008 n. 97 titolato "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini", con il quale venivano prorogate al 1° gennaio 2009 le seguenti disposizioni:
• comunicazione all'INAIL sugli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno ex art. 18 comma 1 lett. r del D.lg. 81/2008;
• divieto di effettuare visite mediche preassuntive ex art. 41 comma 3 lett. a del D.lg. 81/2008.
Il Decreto, che recepisce la Direttiva Europea 2006/32/Ce, definisce gli strumenti per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico, semplificando le procedure finalizzate a rendere più efficienti gli immobili con l'installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di vecchi impianti e l'adozione di tecnologie più avanzate e con l'utilizzo di materiali finalizzati ad una riduzione minima del 50% dei consumi energetici.
In particolare sono previsti:
- l'estensione della disciplina agevolata per gli impianti di produzione, alimentati con fonti rinnovabili o cogenerazioni ad alto rendimento, da 10 a 20 Megawatt elettrici, con facilitazioni agli scambi commerciali, nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza;
- premi volumetrici per le murature e i solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici;
- maggiori semplificazioni all'utilizzo del fondo rotativo di 25 milioni di euro per incentivare gli investimenti di efficienza energetica;
- coordinamento tra lo Stato, che fisserà le linee generali, e le Regioni che le attueranno con proprie norme.
L’operatività del provvedimento rende più gravosi gli adempimenti dell’impresa nei casi di lavori privati; l’allegato XVI del Testo Unico, infatti, indica la documentazione da consegnare al committente per dimostrare l’idoneità tecnica:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (articolo 29 del T.U.) con applicazione dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Testo Unico (30 luglio 2008). La redazione del Documento non è delegabile dal datore di lavoro;
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
i) documento unico di regolarità contributiva;
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo.
In caso di subappalto il datore di lavoro dovrà verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri.
Il Decreto aggiorna i requisiti per fruire della detrazione Irpef (prorogata fino al 2010) ed amplia gli interventi beneficiati inserendovi anche la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dal 29 giugno (90 giorni dopo la pubblicazione) diverranno operative le norme sulla valutazione dei rischi ed i relativi adempimenti (elaborazione di un documento finale che va conservato nell’unità produttiva). Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti è prevista una procedura semplificata sulla base di procedure standardizzate che saranno definite dalla Commissione consultiva permanente entro il 31 dicembre 2010; in attesa di tali indicazioni la valutazione potrà essere autocertificata. I datori che occupano dai 11 ai 50 dipendenti potranno utilizzare procedure standardizzate e, nella fase transitoria, dovranno far ricorso alle norme ordinarie.
In allegato la circolare informativa.
Per accedere all’agevolazione saranno necessari l’acquisizione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la trasmissione della documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La detrazione potrà essere ripartita in quote annuali (da 3 a 10).
Il Decreto riporta altresì la procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007.
Alcune sostanziali novità riguarderebbero comunque gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia).
Comparando l’art. 90 del nuovo Testo Unico con l’art. 3 del Dlgs 494/96 (aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs 276/03) in materia di obblighi del committente o del responsabile dei lavori, sembrerebbe anzitutto scomparso l’obbligo di presentazione dei Durc , sostituito da una semplice autocertificazione, per i lavori sottoposti a Dia.
Sull’argomento il Ministero del Lavoro ha invitato comunque ad attendere il testo ufficiale del provvedimento.
Sempre nei casi di opere avviate con denuncia di inizio attività non è obbligatoria la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento; per tale tipologia di interventi non è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione al quale la normativa affida il compito di elaborare il piano di sicurezza.
L’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 13 (obblighi documentali). La nota approfondisce in particolare gli adempimenti connessi con il trasferimento dell’immobile, la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza, i contenuti della garanzia del venditore, la possibilità delle parti di derogare a tale obbligo di garanzia, il regime sanzionatorio, l’adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina.
Rispetto al testo iniziale, il provvedimento definitivo prevede per i datori di lavoro una proroga di tre mesi per individuare i rischi specifici e per redigere il documento aziendale (saranno invece operative subito dopo la pubblicazione in Gazzetta le altre disposizioni); le aziende fino a dieci addetti potranno avvalersi di procedure standardizzate.
Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina sanzionatoria relativa alla pena dell’arresto nel caso di mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi nei settori più esposti (industrie con oltre 200 lavoratori, fabbriche di esplosivo)
Il Governo, nel comunicato stampa che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento, ha evidenziato i principali contenuti del Testo:
- istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro;
- individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni;
- individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo produttivo;
- definizione dell'oggetto e delle modalità di valutazione del rischio;
- regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio;
- obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
- titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria;
- disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi;
- modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
- nuovo apparato sanzionatorio.
Rispetto al testo iniziale, il provvedimento definitivo prevede per i datori di lavoro una proroga di tre mesi per individuare i rischi specifici e per redigere il documento aziendale (saranno invece operative subito dopo la pubblicazione in Gazzetta le altre disposizioni); le aziende fino a dieci addetti potranno avvalersi di procedure standardizzate.
Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina sanzionatoria relativa alla pena dell’arresto nel caso di mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi nei settori più esposti (industrie con oltre 200 lavoratori, fabbriche di esplosivo)
Il Governo, nel comunicato stampa che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento, ha evidenziato i principali contenuti del Testo:
- istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro;
- individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni;
- individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo produttivo;
- definizione dell'oggetto e delle modalità di valutazione del rischio;
- regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio;
- obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
- titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria;
- disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi;
- modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
- nuovo apparato sanzionatorio.
Il provvedimento abroga e sostituisce le norme preesistenti: legge 46/90 (restano solo tre articoli), D.p.r. n.447/91, Dpr 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia).
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1). I requisiti di sicurezza imposti per specifici impianti prevalgono comunque sul nuovo decreto.
L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti, prevedendo una incompatibilità del responsabile tecnico della certificazione con lo svolgimento di attività continuativa presso altre imprese. Nella Dia dell’impresa dovranno essere indicati per quale categoria di impianti (in base alla ripartizione riportata nell’art. 1) si intenda esercitare l’attività ed i relativi requisiti tecnico professionali elencati nell’art. 4.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.
L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.
L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
Richiesta la nomina dell’installatore qualificato e disposta la sospensione della fornitura di gas, energia o acqua in caso di mancato invia della documentazione richiesta.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni: viene disposta la sospensione dell’iscrizione dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane dopo la terza violazione.
Il disegno di legge, ora all’esame del Senato, modificherà il Codice dell’Ambiente (DLgs 152/2006, Parte V, Allegato 5) in relazione alla responsabilità civile in campo ambientale.
Fra gli organismi previsti dal provvedimento, si segnala l’istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con il compito di monitorare la normativa, proporre soluzioni migliorative e redigere una relazione annuale sulla sua attuazione. Alla Commissione interpelli , istituita presso il Ministero del Lavoro potranno essere inoltrati quesiti sull’applicazione della normativa da parte degli organismi associativi a rilevanza nazionale.
Confermata la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, in caso di reiterate violazioni su disposizioni riguardanti orario, riposo, salute e sicurezza sul lavoro.
In merito alla responsabilità solidale sugli adempimenti retributivi e contributivi, viene previsto che l’imprenditore committente risponda in solido con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dai competenti istituti assicurativi.
Nei contratti di appalto e subappalto dovranno essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza connessi allo specifico appalto.
In tema di prevenzione, dopo aver ribadito l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si prevede un’ulteriore valorizzazione degli organismi paritetici che potranno proporre alle imprese soluzioni per migliorare la tutela della sicurezza ed effettuare sopralluoghi nei comparti produttivi.
Il provvedimento, è composto di 305 articoli e 13 Titoli.
In particolare, il Titolo IV (art. 88-160) è riservato alla disciplina della sicurezza nei cantieri, prevedendo, nel dettaglio:
- gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90);
- gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91);
- gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92);
- le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93);
- gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94);
- le misure generali di tutela (art. 95);
- gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
- gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97);
- i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98);
- la notifica preliminare (art. 99);
- il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100);
- gli obblighi di trasmissione (art. 101);
- la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102);
- le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103);
- le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104);
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni in quota, comprensiva dell’attività sui ponteggio (art. 105- 156);
- le sanzioni per i committenti ed i responsabili dei lavori (art. 157);
- le sanzioni per i coordinatori (art. 158);
- le sanzioni per i datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 159);
- le sanzioni per i lavoratori (art. 160).
Il sistema sanzionatorio prevede, in particolare l’arresto da 4 ad 8 mesi ed ammenda da 4.000 a 12.000 euro per mancata o incompleta valutazione dei rischi
Per le inadempienze meno gravi è disposta una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Da segnalare il sistema agevolativo per l’imprenditore che intenda mettersi in regola dopo aver violato la normativa sulla sicurezza: l’art. 303 (“circostanze attenuanti”) dispone che per i reati puniti con l’arresto, anche in via alternativa, la pena è ridotta fino ad un terzo per il contravventore entro l’inizio del processo si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza.
Inoltre, l’art. 302 consente al datore di lavoro che adempia tardivamente, all’obbligo violato di ottenere la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da 8.000 a 24.000 euro.
Il blocco dei lavori potrà essere disposto in caso di reiterate e gravi violazioni che dovranno essere indicate da apposito decreto del Ministero del lavoro; nelle more del decreto, si farà riferimento all’allegato I al decreto che riporta le fattispecie per le quali gli ispettori potranno bloccare i lavori: la regolarizzazione sarà consentita con il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e con il versamento di una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro.
Tra le ulteriori novità si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- la rivisitazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza;
- l’attivazione di un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Si prevedono, in particolare, bonus volumetrici (già previsti in alcuni regolamenti comunali) per i costruttori che adottano misure volte al risparmio energetico ed uno snellimento delle procedure per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. In particolare lo schema di decreto prevede:
- lo spessore extra delle pareti e dei solai non verrà ricompresso ai fini volumetrici;
- scompare la Dia (sarà sufficiente la comunicazione preventiva al comune) per installare i pannelli sui tetti;
- sono ammesse deroghe sulle altezze massime e sulle distanze minime tra due edifici e tra un edificio e la strada;
- per gli interventi nei condomini sarà sufficiente la maggioranza semplice delle quote millesimali degli intervenuti in assemblea;
- le Regioni dovranno conformare i loro piani con gli obiettivi nazionali;
- per la gestione dei servizi energetici sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Fra le modifiche più significative per il nostro comparto si segnala la disciplina sulle terre e rocce da scavo che emerge dal nuovo art. 186. Coerentemente con il progetto della direttiva europea in materia di rifiuti, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, sono classificate come sottoprodotti e possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati . Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- impiego diretto nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti
- certezza dell'integrale utilizzo;
- garanzia di un elevato livello di tutela ambientale e obbligo di riutilizzo senza necessità di preventivo trattamento che rispetti i requisiti di qualità ambientale;
- accertamento sulla non provenienza da siti contaminati o bonificati;
- caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da non determinare rischi per la salute e da tutelare acque, flora, fauna e aree naturali.
Il deposito temporaneo del materiale in attesa di utilizzo non è soggetto alla normativa rifiuti.
Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore del Decreto correttivo, gli interessati potranno procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente potrà disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure valutativo o autorizzatorie in materia ambientale.
In particolare viene precisato che le violazioni delle norme sulla sicurezza costituiscono causa ostativa al rilascio del Durc con esclusivo riferimento all’accesso ai benefici normativi e contributivi.
Il Ministero chiarisce infatti che ``deve ritenersi che l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non possa essere esteso al Durc rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi``.
Il Durc risulterà quindi regolare per la partecipazione ad appalti pubblici e privati.
Il Ministero del Lavoro precisa altresì che ai fini della verifica per la partecipazione alle gare d’appalto,la regolarità deve sussistere al momento in cui l’impresa ha sottoscritto la dichiarazione attestante la propria situazione.
La Circolare prende in esame anche altri aspetti inerenti l’applicazione del D.M. 24 ottobre 2007 (principale riferimento normativo sulla regolamentazione del Durc). Nel precisare i soggetti tenuti al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva, il Ministero si sofferma sulle casse edili abilitate a tale funzione richiamando la definizione di ente bilaterale di cui all’art. 2, comma 1 lettt. H) del D.Lgs n.276/2003: casse costituite “da una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Solo queste casse, anche in virtù del fatto che solo per esse è verificato il rispetto del principio di reciprocità, possono essere ammesse al rilascio della certificazione. Tale riconoscimento ricomprende anche “il riconoscimento del fondamentale principio di autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un’azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il Durc ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile).
La Circolare aggiunge, in merito all’indididuazione dei presupposti di legittimazione delle casse edili, la presente normativa non comporta alcuna “cristallizzazione” o “legittimazione” del passato: i requisiti degli enti bilaterali, infatti, erano già stati definiti in passato (L.415/98 sulla reciprocità e Decreto Legislativo n.276/2003).
In particolare La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero, rispondendo alle numerose richieste in merito, ha precisato i termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i corsi di formazione.
La Circolare precisa che, “in accordo con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., i termini di scadenza del 23.02.2008 (cioè dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009.”
Per impianti esistenti s’intende un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000( mentre il nuovo impianto è quell’impianto che non ricade nella definizione precedente).
L’autorizzazione ambientale integrata viene rilasciata qualora le condizioni (dichiarate nella domanda) garantiscano la conformità dell’impianto ai requisiti (art. 7) previsti dal D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59.
Si segnala che con l’emanazione della L di conversione 243/2007 (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2007) del D.l. 180/2007 (G.U. 31 ottobre 2007), vengono dettate nuove tempistiche di attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59.
In particolare, gli art. 1 e 1 bis della L 243/2007 specificano che, per gli impianti esistenti la data di presentazione delle domande per il rilascio dell’A.I.A. devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008, mentre i termini per l’adeguamento dell’impianto sono stati prorogati al 31 marzo 2008 (cfr. Circ. n. 336/2007).
| Tipologia di impianto | Scadenza presentazione domanda | Scadenza adeguamento impianto |
| impianto esistente | 31 gennaio 2008 | 31 marzo 2008 |
Fino alla data del rilascio dell'A.I.A., i gestori degli impianti esistenti possono continuare ad esercitare l'attività in base alle autorizzazioni di cui sono in possesso, ma non possono in base alle medesime apportare modifiche sostanziali agli impianti medesimi;
Le autorità pubbliche che hanno rilasciato le autorizzazioni in questione devono provvedere - nelle more del rilascio dell'Aia - all'adeguamento delle medesime qualora ciò sia necessario per garantire l'osservanza della normativa vigente.
Tale decreto si applica a tutti gli impianti realizzati nei luoghi i lavoro in cui c’è la presenza di almeno un lavoratore e a tutte le attività esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province ,dai Comuni e da altri Enti pubblici.
Il datore di lavoro è tenuto, in quanto unico responsabile, a sottoporre gli impianti a tali verifiche in modo periodico. Installato l’impianto il datore di lavoro deve accertarsi che la ditta rilasci l’attestato di conformità dell’impianto fatto a regola d’arte; tale conformità ha durata 5 anni dopo i quali si deve richiedere la prima verifica periodica.
La verifica nello specifico è:
- biennale per impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
Le sanzioni applicabili in caso di mancata effettuazione delle verifiche prevedono l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 258 € a 1.033 € nonché sospensione dell’attività. Inoltre, essendo verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro in caso di violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94.
La verifica va richiesta ad Organismi abilitati.
L’IQM Ispezioni è, infatti, un organismo di ispezione notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP) ad effettuare le verifiche di conformità periodiche e straordinarie su tutte le tipologie di impianti richiamate nel DPR 462.
IQM Ispezioni è un’azienda di alto profilo che, avvalendosi di un team di ispettori qualificati presenti in tutte le regioni, opera su tutto il territorio nazionale.
Dal 16 gennaio 2007 Iqm Ispezioni ha stabilito con la Confapi nazionale una Convenzione (presente sul sito della Confapi) e con l’ANIEM una collaborazione tale da agevolare tutti gli associati sul prezzo delle verifiche.
Si Allega il modulo per la richiesta preventivi.
Il Ministero, modificando una sua prima interpretazione, ha anzitutto precisato che la sospensione dei lavori per reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza si applica anche ai cantieri edili.
Come noto l’art. 5 della legge delega sulla sicurezza ha introdotto disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza prevedendo provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venisse riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Lo stesso art. 5, tuttavia, in premessa, faceva salva l’applicazione dell’art.36 bis del D.L. 223/2006 (convertito nella legge n.248) che, nel disciplinare le misure a tutela della sicurezza nell’edilizia, non contemplava la sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni.
La nuova circolare sostiene che l’art.5 “non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale maggiormente si avverte l’esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.”
Successivamente la nota ministeriale evidenzia la discrezionalità del provvedimento di sospensione precisando che esso deve essere attentamente valutato in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico (fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.).
Viene altresì fatto salvo il preesistente quadro di competenze ispettive riservate al personale delle Asl e agli ispettori del lavoro. Il personale del Ministero provvederà ad adottare l’atto di sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute del lavoro “con esclusivo riferimento al proprio ambito di competenza e cioè nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti”.
Avranno rilevanza ai fini della sospensione le condotte illecite gravi nell’ultimo quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n.123 (25 agosto 2007).
La sanzione (pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate dal personale ispettivo senza contare su eventuali successive riduzioni) che consente la revoca della sospensione viene considerata “onere accessorio”: il suo mancato pagamento non dà spazio ad ordinanze ingiuntive, ma ha come conseguenza la permanenza degli effetti sospensivi.
Modificando la legge n.626/1994, viene posto a carico del datore di lavoro committente “l’obbligo di elaborare un documento unico di valutazione relativo ai rischi scaturenti dalla interferenza delle lavorazioni.”
Tale documento sarà certamente di natura dinamica e dovrà pertanto essere aggiornato in caso di subappalti, forniture e posa in opera intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo.
La Legge 17 in realtà fa rinvio all’adozione di uno specifico regolamento”recante norme sulla sicurezza degli impianti”, ma precisa che il rinvio applicativo del Testo Unico non potrà comunque collocarsi oltre il 31 dicembre 2007.
Dal 1° gennaio, quindi, entrerebbero in vigore le norme del D.P.R. 380 che estendono a tutti gli edifici, quale che ne sia la destinazione d'uso, gli obblighi derivanti dalla legge 46/90 relativamente a tutti gli impianti:
a) elettrici,
b) radiotelevisivi,
c) di riscaldamento e di climatizzazione,
d) idrosanitari,
e) per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme,
f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) di protezione antincendio.
Attualmente per gli edifici adibiti ad uso civile tutti i sopraelencati impianti sono soggetti alle disposizioni della legge 46/90, mentre per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, che non sia quello civile, l’obbligo è limitato ai soli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.
Dal prossimo 1° gennaio, in mancanza di ulteriori provvedimenti sospensivi o modificativi, l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti e tipologie di edifici.
Nel corso della discussione sul DDL finanziaria per il 2008, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all'articolo 2 il quale dispone che non occorre più la redazione dell'attestato di qualificazione energetica per accedere alle agevolazioni fiscali per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari termici.
L’articolo 2, comma 14 del ddl proroga fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’emendamento, aggiungendo ulteriori commi, prevede che, per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), cioè l’attestato di qualificazione energetica.
Per il resto, viene confermata proroga al 31 dicembre 2010 delle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato tre bandi (G.U. n.126 del 1° giugno 2007) destinati alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali, per il cofinanziamento di interventi che prevedono l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare.
I bandi riguardano:
- "Il sole negli Enti pubblici” finalizzato alla realizzazione impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.
- "Il sole a scuola" finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, all’avvio di un’attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti.
Per lo stesso triennio (2008-2010) confermata anche l’Iva agevolata (10%) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’art.2, comma 11, prevede che la detrazione si applichi anche nell’ipotesi di acquisto di unità abitative site in fabbricati interamente ristrutturati da imprese, se gli interventi di ristrutturazione sono stati realizzati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e con rogito d’acquisto delle abitazioni stipulato entro il 30 giugno 2011.
Il comma 14 dello stesso art.2 proroga per lo stesso triennio 2008- 2010 la detrazione (55%) sugli interventi di riqualificazione energetica introdotta con la Finanziaria dello scorso anno.
Con un parere espresso il 27 Settembre u.s., l’Autorità si è pronunciata in merito ad un contenzioso scaturito da una gara indetta dal Comune di Agrigento nell’ambito della quale era stata contestata l’ammissione di imprese che avevano presentato un documento unico di regolarità contributiva (DURC) mancante dell’espressa indicazione “per partecipare a gare d’appalto Legge Regionale n. 16/2005” e pertanto riferito, a parere del soggetto che aveva segnalato la presunta irregolarità, ai lavori privati.
In particolare, era stato evidenziato come la mancanza di detta dicitura incidesse sulla validità temporale del DURC, in quanto, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, tali certificazioni hanno validità per quattro mesi dalla data del rilascio, mentre per gli appalti privati hanno validità di 90 giorni.
In sede istruttori, la Stazione appaltante aveva evidenziato, nel rappresentare la correttezza del proprio operato, che la dicitura invocata dall’istante non trova alcun fondamento normativo, in quanto non contemplata dal testo della Legge Regionale n. 16/2005
L’Autorità ha sottolineato come l’articolo 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 16/2005, dispone che “per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.”
Con decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici del 24 febbraio 2006, sono state emanate le modalità attuative della citata disposizione di cui al comma 12-bis, in base alle quali la regolarità contributiva è certificabile attraverso la produzione del DURC, o attraverso la produzione di copia autenticata conforme ovvero attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Il citato Decreto nulla dispone in merito a specifiche diciture da apporre sul certificato DURC in caso di partecipazione ai pubblici appalti.
Inoltre, deve rilevarsi che la validità temporale del DURC è sancita dalla norma superiore e pertanto, la presenza o meno della dicitura richiesta dall’istante è un elemento che risulta privo di effetti concreti, essendo compito precipuo della S.A. che riceve il certificato verificarne la validità temporale.
Pertanto, la mancanza della dicitura “per partecipare a gare d’appalto Legge Regionale n. 16/2005” non può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Inoltre, come rappresentato dalla S.A., la stessa ha provveduto ad effettuare, nei confronti di tutti i concorrenti rimasti in gara per l’aggiudicazione, la verifica successiva della regolarità contributiva.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185 la legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e ella sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". La norma è entrata in vigore dal 25 agosto 2007, dopo i 15 giorni di vacatio legis.Dopo aver precisato i contenuti della delega al Governo, che entro nove mesi dovrà emanare i decreti per il riassetto della normativa vigente, la Legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n.626/1994 prevedendo, anzitutto, le modalità attraverso le quali il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori: l’art. 2 prevede l’elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi per indicare le misure finalizzate ad eliminare le interferenze tra i diversi soggetti. Nei contratti di appalto e subappalto dovranno essere indicati i costi della sicurezza.
L’art. 5 estende a tutte le categorie quanto già previsto per l’edilizia in relazione alla sospensione dell’attività imprenditoriale (al riguardo si fa rinvio alla circolare ministeriale del 22 agosto u.s., disponibile sul sito Aniem, contenente le prime istruzioni operative ed interpretative).
La sospensione potrà essere disposta dal personale ispettivo laddove si riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni sulla disciplina degli orari di lavoro, nonché di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
La revoca del provvedimento potrà essere conseguita, come già previsto per il settore edile, attraverso la regolarizzazione dei lavoratori (e/o degli orari di lavoro e delle condizioni di sicurezza) e previo pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, pari ad un quinto delle sanzioni complessivamente irrogate. Restano dubbi sull’applicazione delle disposizioni integrative all’edilizia: la dizione della legge e la stessa menzionata circolare ministeriale fanno infatti rinvio all’art. 36 bis del D.L. n.223/2006.
Negli ultimi giorni tuttavia sembra emergere la volontà del Ministero (un annuncio in tal senso è stato fatto dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, Montanino) di emanare una nuova circolare con la quale, modificando l’impostazione della precedente circolare del 22 agosto, si preciserebbe che le sopraggiunte norme sulla sospensione lavori per violazione delle regole antinfortunistiche riguarderebbero anche il settore delle costruzioni. Restano tuttavia perplessità sulla possibilità di tale estensione applicativa attraverso una circolare ministeriale, tenuto conto che lo stesso dettato dalle legge 123 fa salve per il settore edile le previdenti norme previste dalla legge 248/2007.
La legge 123 estende a tutti i settori anche gli adempimenti relativi alla tessera di riconoscimento (art.6).
L’art. 7 consente agli organi paritetici di effettuare nei luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle norme in materia di sicurezza
L’art. 8, riprendendo quanto già previsto dalla Legge Finanziaria 2007, introduce modifiche all’art. 86 del Codice dei Contratti prevedendo che, ai fini della valutazione delle offerte, il valore debba essere adeguato al costo del lavoro (sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro).
Modifiche vengono apportate dall’art. 9 anche alla legge 231/01 relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per una serie di reati (concussione, corruzione, falsi, ecc.) commessi da personale dipendente o con funzioni di rappresentanza, direzione e amministrazione: tale responsabilità viene estesa ai casi di omicidio colposo e lesioni gravi conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche.
L’art. 10 prevede che, a decorrere dal 2008 e per il biennio 2008-2009, scatti un credito di imposta a favore dei datori di lavoro nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a “programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza sul lavoro”. Un successivo decreto ministeriale stabilirà le modalità della certificazione della formazione.
Con la Circolare del 31 maggio 2007, n.36/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per usufruire della detrazione d’imposta (55%) relativa a spese sostenute per gli interventi destinati a ridurre i consumi energetici.
Le agevolazioni sono state introdotte, come noto, dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006 commi 344-347) e consentono di ricorrere alla detrazione ai fini Irpef o Ires sulle spese sostenute nel 2007 da ripartire in tre quote annuali.
Gli interventi rientranti nel provvedimento sono quelli destinati a conseguire una accertata maggiore efficienza energetica (riqualificazione globale su edifici esistenti, intereventi su strutture opache e infissi, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).
Fra i soggetti ammessi a fruire della detrazione rientrano i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti o su loro parti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
In sintesi, possono usufruire dell’agevolazione, non cumulabile con altre agevolazioni, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni professionali e le imprese esercitate anche in forma collettiva.
La circolare riepiloga gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione, precisando che non sussiste obbligo di comunicazione preventiva al centro operativo delle Entrate, ma occorre trasmettere l’attestato all’Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29/2/2008.
Si conferma la necessità di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
Gli ulteriori adempimenti riguardano:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato;
- la trasmissione telematica o per raccomandata all’Enea di copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio (rilasciato in base alle procedure indicate dai comuni) o, qualora gli enti locali non abbiano indicato le procedure, copia dell’attestato di qualificazione energetica (All. A D.M. 19/2/2007) ;
- la trasmissione all’Enea la scheda informativa sugli interventi realizzati.