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Giurisprudenza
►Giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V 13/7/2010 n. 4526: il rapportino del fax ha valore legale di comunicazione
ANIEM API Sarda -  28.07.2010

La giurisprudenza non solo riconosce la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione, ma attribuisce altresì al rapporto di favorevole trasmissione del documento con tale mezzo anche il valore di presunzione semplice, nel senso che colui che ha inviato il messaggio non debba in tal senso fornire alcuna ulteriore prova (C.d.S., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4151), pur dovendo evidentemente tenersi conto dell’eventuale mancata possibile ricezione del fax, allorquando vengano indicate e comprovate specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi che effettivamente per un complesso di circostanze di fatto il documento non è stato conosciuto (C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3365, fattispecie in cui la sede legale della società interessata, cui il documento via fax era stato inviato, era stata chiusa).

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: realizzazione di una tettoia di un terrazzo e ampliamento
ANIEM API Sarda -  28.07.2010

La Corte di Cassazione si è recentemente (sentenza 14 luglio 2010 n. 27264) pronunciata in materia urbanistica sulla realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un’abitazione.
Tale opera, ha precisato la suprema Corte, non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato previsto dall’articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001.

►Giurisprudenza del Tar: possesso requisiti di ordine speciale per tutta la durata dell’appalto
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Una recente sentenza del TAR Puglia sez. I 14/4/2010 n. 1334 sancisce che, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111). Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.

►Giurisprudenza del Consiglio di stato: non costituisce principio inderogabile la pubblicità della seduta di gara per esame offerta economica
ANIEM API Sarda -  29.06.2010

Non si può ritenere che la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l’offerta economica sia un principio inderogabile. E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza della VI 8/6/2010 n. 3634. La regola è infatti affermata in una fonte di secondo grado (il regolamento di contabilità generale dello Stato, r.d. n. 827/1924), ed ha una sua ragion d’essere nelle procedure di gara meccaniche, basate solo su offerte di prezzo, mentre ben può essere derogata nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultima ipotesi, infatti, il prezzo è solo uno dei molteplici elementi di valutazione dell’offerta, a cui deve essere attribuito un punteggio tra il minimo e il massimo stabiliti dal bando o dai criteri predeterminati dalla commissione.Se, dunque, la seduta pubblica ha un senso laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso, invece la seduta pubblica non ha ragion d’essere nel caso in cui ai prezzi offerti occorre attribuire un punteggio che va sommato al punteggio assegnato per le componenti qualitative delle offerte. L’attività di assegnazione del punteggio per l’elemento prezzo, che costituisce attività valutativa della commissione, non può infatti avvenire in seduta pubblica. La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di affermare che «in sede di gara d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche» (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non sussiste obbligo della cessionaria di dichiarare i requisiti soggettivi delle cedente
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

La sezione V del Consiglio di Stato in una recente sentenza ha statuito che il testo del codice appalti non contiene una norma, con effetto preclusivo, che preveda che in sede di gara, in caso di cessione d’azienda la cessionaria abbia un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente sia riguardo agli amministratori, ai direttori tecnici, sia riguardo ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l’art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva all’aggiudicazione della gara.
Ne discende che, in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.

►Giurisprudenza del TAR: diritto di riservatezza recede a fronte del diritto di difesa della concorrente non aggiudicataria
ANIEM API Sarda -  16.06.2010

Dal combinato disposto della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 emerge che in via generale, nelle pubbliche gare, va riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che se è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa, è consentito anche per quelle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”.
E’ quanto deliberato dal TAR Puglia sez. I con sentenza n. 2066 del 27/5/10 il quale confermando quanto già espresso da un consolidato orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che, nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant’è che la deroga al diritto di accesso è limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte “che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Principio di ordine generale, concludono i giudici pugliesi è quello in base al quale il partecipante ad una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compresa l’offerta presentata dall’impresa e costituisce eccezione, debitamente comprovata dall’interessato, il limite ad alcune parti dell’offerta.
Tale conclusione trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l’offerta tecnico progettuale fuoriesca dalla sfera di dominio riservata dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto all’offerta delle altre concorrenti, con la conseguenza che la concorrente non aggiudicataria che vi abbia interesse può accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi senza che possano essere opposti motivi di riservatezza.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: responsabilità e risarcimento dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 10605 del 30 aprile 2010) ha espresso un importante principio in tema di responsabilità e risarcimento dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.
In tema di appalto, sostengono i giudici del massimo organo giurisdizionale, l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base ai patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister nell’attuazione delle specifiche direttive.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non è vietata la partecipazione alle ATI di soggetti che soddisfano i requisiti se appartenenti ad un gruppo societario
ANIEM API Sarda -  09.06.2010

Il principio generale che vieta la partecipazione, in sede di raggruppamento, di imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti per la partecipazione disgiunta, (Consiglio di Stato sentenza n.3312 del 25 maggio 2010) non trova applicazione ove partecipino in Ati soggetti appartenenti ad un gruppo societario, che costituiscono una soggettività sostanzialmente unitaria nella logica comunitaria, che avrebbe impedito, alla luce dell’unicità del centro decisionale, la contemporanea partecipazione autonoma dei due soggetti. Donde l’inapplicabilità dell’invocata regola pro-competitiva, volta a impedire la restrizione della concorrenza potenzialmente innescata dalla costituzione di un raggruppamento tra imprese autonomamente legittimate ad accedere alla procedura di gara: tale restrizione non è infatti paventabile in considerazione della soggettività sostanzialmente unica e dell’impossibilità della partecipazione disgiunta delle società qui in considerazione.

►Giurisprudenza del TAR: ATI tra costruttore e finanziatore è diversa da ATI generale
Ufficio ANIEM API Sarda - 17.05.2010

Il TAR Lombardia (Brescia sez. II 5/5/2010 n. 1675) ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra un’Ati costituita ai sensi dell’art. 160 bis (locazione finanziaria di opere pubbliche) del Codice dei Contratti tra costruttore e soggetto finanziatore ed il raggruppamento di imprese tradizionale.
A giudizio del Tar emergono, infatti, i seguenti profili differenziali:
a) nel raggruppamento ordinario la responsabilità tra i soggetti che vi prendono parte è di tipo solidale (art. 37 comma 5), mentre nella compagine delineata per il leasing "in costruendo" non sussistono vincoli di solidarietà e ciascuno risponde per l’obbligazione specificamente assunta; siamo in presenza di un raggruppamento eterogeneo, creato da soggetti che svolgono attività radicalmente diverse e che non sarebbero in grado di assolvere le reciproche obbligazioni;
b) nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario e mandante è decisamente sfumata, poiché i due soggetti agiscono sullo stesso piano ed assumono responsabilità autonome e separate, senza che la posizione di capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili;
c) dopo il collaudo dell’opera il raggruppamento ordinario si scioglie e cessa ogni rapporto con la stazione appaltante, mentre nel raggruppamento eterogeneo il vincolo giuridico viene meno per il solo costruttore: permane infatti rapporto contrattuale tra la stazione appaltante che eroga i canoni ed il finanziatore che li percepisce;
d) nel caso di fallimento di uno dei mandanti l’art. 37 comma 19 accolla al mandatario l’obbligo – salva indicazione di altro operatore subentrante in possesso dei requisiti di idoneità – di eseguire comunque i lavori assunti in appalto, direttamente o a mezzo degli altri mandanti; viceversa se fallisce uno dei due soggetti riuniti nel raggruppamento eterogeneo, l’altro può sostituirlo – previo assenso del committente – con altro soggetto avente identici requisiti e caratteristiche ma non può direttamente farsi carico della prestazione divenuta inesigibile nei confronti del primo.
In definitiva l’art. 160-bis introduce una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell’associazione temporanea di impresa di cui all’art. 37, che rinviene la propria ratio nell’eterogeneità degli operatori coinvolti, appartenenti a settori (finanziario ed edilizio) assolutamente distanti tra loro .

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: la ristrutturazione di un rudere rientra nella nozione di nuova costruzione
ANIEM API Sarda -  05.05.2010

La Corte di cassazione, II sez. penale, con la sentenza 1342/2010 del 9 Aprile scorso ha stabilito che la demolizione e ricostruzione di un rudere rientra nella nozione di “ nuova costruzione”.
I giudici hanno confermato la sentenza della Corte di Appello sottolineando che l’abbattimento di un fabbricato fatiscente e successiva ricostruzione di un manufatto di dimensioni maggiori non possa configurare un’ipotesi di restauro e risanamento conservativo.
La caratteristica di questa categoria edilizia è quella, dunque, della conservazione di un organismo edilizio esistente, attraverso un insieme sistematico di opere volto ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi dell’edificio originario.
Secondo i giudici l’intervento deve essere inquadrato nell’ambito della ristrutturazione edilizia, o della nuova costruzione. Questo se riguarda ruderi o edifici già da tempo demoliti e perciò non identificabili in un organismo edilizio dotato di mura perimetrali o strutture orizzontali ed elementi di copertura.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: sentenze con beneficio della non menzione e patteggiamenti devono essere dichiarati
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 6/4/2010 n. 1909) ha ribadito che anche le sentenze di condanna con beneficio della non menzione e le sentenze patteggiate devono essere oggetto di dichiarazione dell’impresa in sede di partecipazione alla gara, potendo essere oggetto di valutazione della stazione appaltante come possibili cause di esclusione incidenti sulla moralità professionale. I concorrenti a gare di pubblici appalti devono quindi attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale), anche l'assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non menzione, nonché l'assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata ottenuta l'amnistia, la riabilitazione o l'estinzione e artt. 167 o 445 C.P.P. per decorso del tempo senza aver commesso un altro reato) e l'assenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’applicazione di CCNL diverso da quello indicato dall’ente appaltante
ANIEM API Sarda -  14.04.2010

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro prescelto ed ha stabilito che ad esso le singole imprese partecipanti alla gara dovevano attenersi nella costruzione dell’offerta economica, deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia applicato ai propri dipendenti un CCNL estraneo alle prestazioni oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica previsione della sanzione dell’esclusione. A tali conclusioni è pervenuto il TAR Lazio (Roma sez. III quater 7/4/2010 n. 5759).
Il Tribunale ha ritenuto che quanto riferito ed utilizzato dall'aggiudicataria nella predisposizione della sua offerta costituisce, infatti, un elemento essenziale nella formazione di quest’ultima e deve essere omogeneo a quello utilizzato dalle altre imprese partecipanti alla gara pena, in caso contrario, la violazione del principio della par condicio tra concorrenti che costituisce portato diretto del principio di libera concorrenza il quale assieme al primo permea di se tutte le gare pubbliche che devono svolgersi nella loro osservanza anche e forse prima di tutto, in ossequio a quanto stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità europea.
La violazione di tale dato, anche ove meramente formale, non può che comportare l’esclusione da una gara pubblica del soggetto economico che vi sia incorso senza che occorra un’espressa previsione al riguardo.

►Giurisprudenza della Corte Europea: interpretazione di appalto pubblico
ANIEM API Sarda -  31.03.2010

La Corte di Giustizia Europea, sez.III, con la sentenza n. C-451/08, del 25 marzo scorso, ha ribadito che la nozione di "appalti pubblici di lavori", ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE non esige che i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l'amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell'interesse economico diretto di tale amministrazione. L'esercizio, da parte di quest'ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest'ultima condizione.Secondo la Corte Europea, l'aggiudicatario della gara deve assumere direttamente o indirettamente l'obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell'appalto e che l'esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.
La sentenza è stata pronunciata in merito ad un ricorso presentato nell’ambito di una controversia che opponeva un’ impresa tedesca contro un’ amministrazione federale e vertente sulla vendita da parte di quest’ultima di un terreno sul quale l’acquirente doveva eseguire successivamente taluni lavori tesi a perseguire obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale, nella fattispecie il Comune di Wildeshausen.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: obbligo di dichiarazione dei requisiti morali anche per procuratore "ad negotia"
ANIEM API Sarda -  23.03.2010

Il Consiglio di Stato (sez. V 9/3/2010 n. 1373) ha precisato che l’obbligo di dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara deve ritenersi esteso anche a colui, che nell’ambito dell’impresa, assume il ruolo di procuratore ad negotia.
L’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, infatti, pone come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Deve , pertanto, ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: omessa presentazione delle giustificazioni preventive
ANIEM API Sarda -  08.03.2010

La previsione univoca del bando che commina l'esclusione del concorrente che ha omesso di presentare le giustificazioni preventive impediscono alla parte ricorrente di giovarsi dell’ orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sull’ insegnamento offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 27/11/2001, esclude la possibilità di sanzionare con l’esclusione la carenza delle giustificazioni preventive in assenza di una specifica previsione espulsiva da parte della lex specialis. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V 17/2/2010 n. 922).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammesso il recesso nei raggruppamenti in fase di gara
ANIEM API Sarda -  26.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: rimodulabilità del piano economico finanziario nella concessione
ANIEM API Sarda -  22.02.2010

Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2010 n. 653) è intervenuto sull’ammissibilità di una rimodulazione del piano economico finanziario in corso di gara.
L’art.143 co.7 del d.l.g.s. n.163 del 2006 prevede che l’offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (pef) al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Nel piano l’amministrazione verifica l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività espletata.
Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.
Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria della offerta, il piano non si sostituisce alla offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività oggetto di concessione. Il Consiglio di Stato, quindi, si è espresso favorevolmente sull’ ammissibilità di una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non basta il contratto di consorzio per l’avvalimento
ANIEM API Sarda -  16.02.2010

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.641/2010, ha stabilito che il contratto di consorzio non è sufficiente a dimostrare l'effettiva messa a disposizione dei mezzi richiesta dall'istituto dell'avvalimento.
La dimostrazione delle condizioni per l’avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
E’ invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".

►Giurisprudenza del TAR: divieto di partecipazione alle gare per soggetti operanti nei servizi pubblici locali
ANIEM API Sarda -  08.02.2010

Si applica il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006, nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel settore dei servizi pubblici locali. Lo ha stabilito il TAR Lombardia (Milano sez.I 11/1/2010 n. 8) precisando che anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo.
Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali.
Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo” (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell’ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all’art. 13 cit.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: subentro nel contratto alle condizioni dell’aggiudicatario
ANIEM API Sarda -  21.01.2010

Il Consiglio di Stato (sez. VI 11/1/2010 n. 20) si è espresso sull’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale successiva all’avvio di esecuzione del contratto e conseguente subentro nel contratto al posto dell’originario aggiudicatario. Il Consiglio ha precisato che tale subentro non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria. Secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se, dunque, nella gara per cui è processo, non era ab initio consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera specialistica eccedente il 15% dell’importo originario dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario dell’appalto, era in astratto subappaltabile.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7 e dell’art. 75 comma 6, d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario ha un obbligo ex lege di stipulare il contratto, la cui inosservanza è fonte di responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la mancata sottoscrizione del capitolato da parte dei mandatari in ATI non comporta automatica esclusione
ANIEM API Sarda -  14.01.2010

Secondo il Consiglio di Stato (sez. V 29/12/2009 n. 8916) la mancata sottoscrizione del capitolato speciale da parte dei mandatari di un’ati non comporta alcun vincolo di esclusione.
Il caso riguarda una norma del Capitolato speciale nella quale si prevedeva che cui una copia di tale documento avrebbe dovuto essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara in segno d’accettazione. I Giudici hanno ritenuto comunque di dover interpretare tale disposizione in senso favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese partecipanti.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima la clausola del bando che esclude offerte con ribassi superiori a percentuali predeterminate
ANIEM API Sarda -  09.12.2009

Il Tar Sicilia (Catania sez. III 26/11/2009 n. 2001) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il Tar ha ritenuto, infatti, che, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, debba trovare applicazione l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, relativo proprio ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso come quello preso in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

►Giurisprudenza del TAR: confermata per le opere specializzate subappaltabilità entro il 30%
ANIEM API Sarda -  30.11.2009

Il Tar Calabria (Reggio Calabria sez. I 16/11/2009 n. 1048) ha preso atto delle modifiche apportata dal terzo decreto correttivo (Dlgs 152/2008) al Codice dei Contratti confermando la subappaltabilità delle opere superspecialistiche entro il 30%.
La vigente formulazione dell’art. 37 comma 11 dispone, infatti, che: "qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo” (ossia entro il limite massimo del 30% dell’importo della lavorazione specializzata).
E’ stata quindi sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, modificando sostanzialmente la precede dente disciplina che vietava il subappalto in caso di lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell’importo totale dei lavori.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: principio generale della responsabilità dell’appaltatore
ANIEM API Sarda -  19.11.2009

La Cassazione nella sentenza 22818/09 ha escluso la responsabilità dell'impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio della società datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente.
E’ stato affermato dalla Corte che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel contratto di appalto fa capo in via esclusiva all'appaltatore a meno che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tale principio generale: ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando il committente si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare. Insomma, solo in questo caso, la società committente risponderà del risarcimento danni per l'infortunio subito dal dipendente dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
L'esistenza di una supervisione del rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa committente non priva e l'appaltatore della sua responsabilità esclusiva in materia di infortuni.

►Giurisprudenza del TAR: per attestato SOA e Qualità basta l’autocertificazione
ANIEM API Sarda -  13.11.2009

Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.
L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.

►Giurisprudenza del TAR: esclusione dalle gare solo in presenza di reato grave incidente sulla moralità professionale
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

Il Tar Sardegna (sez. I 9/10/2009 n. 1525) si è pronunciato sulla valutazione dei reati incidenti sulla moralità professionale ritenendo che la gravità del reato presupposto necessario per poter pronunziare la sanzione. Qualora il precedente penale (dichiarato o non) abbia un grado di lesività di tipo lieve o ordinario l'amministrazione, dopo averlo valutato nella sua sostanza, non può porlo a fondamento di una decisione di esclusione dalla partecipazione alla gara La valutazione che l'amministrazione deve compiere deve avvenire nel merito, sia nel caso di dichiarato precedente che in caso di dichiarata assenza. In sostanza, qualora il soggetto interessato abbia compiuto, come nel caso di specie, una dichiarazione negativa, l'amministrazione non può sostenere che la semplice omissione dell’ indicazione del precedente rappresenti una violazione della norma, trattandosi, in questo caso, semmai di mero falso innocuo. Semmai potrebbe aversi (teoricamente) una difforme valutazione nel giudizio di rilevanza, ma non una dichiarazione mendace.
 

►Giurisprudenza del consiglio di Stato: nelle ipotesi di DURC irregolare l’ente appaltante deve valutare gravità dell’infrazione
ANIEM API Sarda -  12.11.2009

In un recente parere (29/9/2009, n. 5827), il Consiglio di Stato ha sostenuto che la stazione appaltante deve basarsi sulle certificazioni risultanti dal Durc, ma deve altresì valutare se sussistono condoni o procedimenti, diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC ed, in secondo luogo, se la violazione riportata nel DURC risulti o no “grave”.
Nel caso preso in esame dal Consiglio, dall’acquisizione del DURC , le posizioni dell’impresa risultavano regolari presso l’INAIL e l’ INPS, ma non presso la Cassa Edile.
L’impresa aveva sostenuto che l’irregolarità contestata derivava esclusivamente dal mancato versamento dei contributi alla Cassa relativo ad un solo mese ( i versamenti successivi risultavano avvenuti regolarmente) e che l’entità del versamento era non elevata (circa 500 Euro), aggiungendo che su tale inadempienza non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso di accertamento, cartella di pagamento o ingiunzione da parte della Cassa Edile.
Il Consiglio di Stato, riprendendo un orientamento emerso in sede giurisprudenziale, ha sottolineato come l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice degli Appalti non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva, ma fa riferimento a “violazioni gravi” e definitivamente accertate”.
La sussistenza dei due requisiti della gravità e della definitività dell’accertamento della violazione vanno quindi valutati dalla stazione appaltante prima di disporre l’esclusione dalle procedure di gara.

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia: appalto pubblico a società mista senza gara contrario alla concorrenza
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

La Corte di Giustizia CE (Sez. III 15/10/2009, Sentenza C-196/08) ha ribadito che l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Peraltro, il fatto che un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. Inoltre, una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: nelle dichiarazioni vanno indicati tutti i precedenti penali
ANIEM API Sarda -  28.10.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 2/10/2009 n. 6006) ha precisato che "i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione".
Tale conclusione deriva dalla prescrizione normativa contenuta nell’art. 38 del Codice che "impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati".

►Giurisprudenza del TAR: in ATI , necessità di simmetria tra quote di esecuzione lavori e partecipazione
ANIEM API Sarda -  16.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez.VIII 8/10/2009 n. 5196) è intervenuto sulla questione inerente il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori, questione ancora oggi oggetto di diversi quesiti che pervengono anche alla nostra Associazione.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 37 del d.lgs. 163/2006, al comma 13, stabilisce che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Da questa disposizione ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione ( proprio perché si parla di quota di " partecipazione") deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara.

►Giurisprudenza del TAR: dimostrazione dei requisiti generali del consorzio stabile
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il Tar Emilia Romagna (Parma sez.I 3/8/2009 n. 658) ha disposto la necessità di acquisire distinte dichiarazioni dei consorziati per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale.
Il Tribunale ha sottolineato come la stessa fonte legislativa individua tali requisiti come imprescindibili, a pena di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare; conseguentemente, secondo lo stesso Tar, non può accedersi alla tesi per cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio. Anche il consorzio stabile, infatti, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d’idoneità morale professionale rilevanti per l’ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno dei quali deve essere verificata l’assenza delle cause di esclusione: la stazione appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro la partecipazione al consorzio con l’aggiramento delle disposizioni di legge poste a presidio dell’affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti (in tal senso Consiglio di Stato nn. 447/2005, 3765/2007).

►Giurisprudenza del TAR: illegittimo bando con prezzario non aggiornato
ANIEM API Sarda -  08.10.2009

Il TAR Campania (Napoli sez. I 1/10/2009 n. 5130) ha ribadito con forza che l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Tale condizione, infatti, trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezzari devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.
Proprio in applicazione di tale previsione, si è già più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: fanghi e limo derivanti da cave sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti
ANIEM API Sarda -  02.10.2009

La Corte di Cassazione Penale (Sez. III 29/05/2009 – sentenza n. 22468) si è espressa sull’inquadramento dei derivati dallo sfruttamento delle cave ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti. La Corte si è pronunciata sostenendo che i fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.
L'art. 185, comma 1, lett. b n. 4, infatti, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio. Ciò non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’esclusione per reati risalenti nel tempo
ANIEM API Sarda -  28.09.2009

Il TAR Veneto (sez. I 18/9/2009 n. 2415) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore, così come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale.
Il Tribunale segnala, al riguardo, la recente pronuncia del Consiglio circa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l’esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l’amministrazione, inducendola a non provvedere all’esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "…tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell’esclusione, la quale, viceversa, postula l’attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tutt’ora penalmente rilevanti e per di più gravi.

►Giurisprudenza del TAR: in ATI, sommatoria classifiche imprese riunite deve raggiungere l’importo dei lavori
ANIEM API Sarda -  16.09.2009

Il Tar Sicilia (Palermo sez.III 2/9/2009 n. 1461) è intervenuto sui requisiti di qualificazione che le ati devono dimostrare in sede di gara precisando che, ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga l’importo dei lavori e non necessariamente il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000.
In merito alla dimostrazione del requisito inerente la certificazione del sistema di qualità delle ati, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.

►Giurisprudenza della Corte di cassazione: responsabilità dell’appaltatore e del committente in materia di sicurezza
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Con la sentenza n.28197 del 9 luglio u.s., la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i rapporti tra committente ed appaltatore in relazione alle responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori.
La sentenza ha precisato che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.
I Giudici evidenziano i contenuti dell’art. 7 del Dlgs 626/1994 ove, dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", si prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli". Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
La cooperazione richiamata dalla normativa, non può intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

►Giurisprudenza del Tar: esclusione per omessa dichiarazione sulle condanne penali
ANIEM API Sarda -  09.09.2009

Il Tar Lazio (Roma sez.III quater 27/8/2009 n. 8304) ha dichiarato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente, pertanto, non può sindacare sull'incidenza effettiva del reato compiuto ed ha l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante. La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa.
Il Tar riprende quanto affermato dal Consiglio di Stato che ha ritenuto l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, configurabile come causa autonoma di esclusione dalla gara (Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723) in quanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente.

►Giurisprudenza del TAR: nella trattativa privata l’atto di aggiudicazione non determina vincoli contrattuali
ANIEM API Sarda -  23.07.2009

Il Tar Campania (Napoli sez. I 3/7/2009 n. 3705) ha evidenziato che nella trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per l'Amministrazione ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali. L'individuazione dell'offerta migliore resta, pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione del contratto. In particolare, si ritiene che "L'Amministrazione che persegua l'affidamento di un contratto mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno."

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la valutazione dell’anomalia delle offerte è discrezionalità della stazione appaltante
ANIEM API Sarda -  26.06.2009

Le valutazioni compiute dall’amministrazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico, discrezionale e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o palesi errori di fatto. A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 12/6/2009 n. 3769) sottolineando come il giudice amministrativo debba sostanzialmente limitarsi ad accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato come nessuna disposizione imponga che la valutazione delle giustificazioni delle offerte debba avvenire alla presenza delle singole imprese che tali giustificazioni hanno effettivamente prodotto.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvalimento possibile anche se non è previsto nel bando
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009, ha sostenuto che l'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione all'interno del bando, restando ferma la necessità di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara.

►Giurisprudenza del TAR: equivalenza tra fideiussione bancaria e polizza assicurativa
ANIEM API Sarda -  19.06.2009

Il TAR Veneto (sez. I 8/6/2009 n. 1659) ha affermato che nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. L’art. 1 della legge n. 348/1982, infatti, è chiaro nell’individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico.
In virtù di tale previsione, quindi, anche nell’ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l’altra.
Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile.

►Giurisprudenza del TAR: avvilimento negato per lavori di bonifica amianto
ANIEM API Sarda -  11.06.2009

Mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”.
In particolare, secondo il TAR Puglia (Bari sez.I 3/6/2009 n. 1379) deve ritenersi escluso l'avvalimento dei requisiti autorizzatori per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, infatti, è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. La qualificazione complessiva richiede pertanto una serie di requisiti specifici: possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali e, in base al decreto legislativo 626/1994, formazione professionale per i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto.

►Giurisprudenza del Tar: la richiesta di requisiti ulteriori può comportare un inutile aggravamento del procedimento
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

La facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento. A tale conclusione è pervenuto il Tar Liguria (Sez. II 27 maggio 2009, n.1238 ) pronunciandosi su un appalto di servizi.
Pertanto, l’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato, in termini di violazione del principio di proporzionalità, secondo i Giudici, porre un elevato ed insuperabile parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno solo.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la stazione appaltante può limitare le autocertificazioni ed imporre la produzione di documenti
ANIEM API Sarda -  05.06.2009

Con la Sentenza n. 2872 dell’11 maggio 2009, il Consiglio di Stato, intervenendo su una gara nel corso della quale non era stata ammessa la dichiarazione sostitutiva per comprovare un requisito, ha dichiarato che la stazione appaltante può imporre la produzione di documenti invece delle autocertificazioni per acquisire una maggiore capacità probatoria.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha escluso la sussistenza di un principio generale ed indiscriminato per le gare di appalto che consenta di beneficiare delle modalità di semplificazione amministrativa previste dalla normativa vigente.
I Giudici pongono, in questo senso, anche una questione di “speditezza procedimentale”, osservando come la produzione di dichiarazioni sostitutive preveda poi l’onere di un controllo postumo su quanto dichiarato.

►Giurisprudenza della Corte Costituzionale: le norme su avvalimento e offerte anomale sono di competenza statale
ANIEM API Sarda -  29.05.2009

La Corte Costituzionale (Sentenza n.160 del 22 maggio 2009) ha ritenuto illegittime le norme della Regione Campania in tema di avvalimento, offerte anomale e affidamenti introdotte dalla legge regionale sugli appalti.
Secondo i Giudici, nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.
In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre “effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza”.

►Giurisprudenza della Corte U.E.: no ad esclusione automatica delle imprese collegate
ANIEM API Sarda -  26.05.2009

Con una Sentenza del 19 maggio scorso la Corte di giustizia ha ritenuto eccessivamente restrittive le norme nazionali, sostenendo che anche imprese tra cui esiste un rapporto di controllo possono partecipare alla stessa gara. Secondo i Giudici occorre una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto abbia influenzato i comportamenti delle società
La Corte, in particolare, ha dichiarato quanto segue:
L'art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.
Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammissibile recesso impresa dall’ATI
ANIEM API Sarda -  18.05.2009

Il Consiglio di Stato (sez. VI 13/5/2009 n. 2964) si è pronunciato sulla disciplina in tema di ATI sostenendo che la norma attuale non ha l’obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore della disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che essa persegue.
La ratio della disposizione è quella di consentire alla P.A. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Se è questa la funzione della disposizione di cui si discute, appare evidente, a giudizio del Consiglio di Stato, come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso “le predette esigenze non risultano affatto frustrate, poiché l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi”.

►Giurisprudenza del TAR: la distribuzione del lavoro all’interno dell’ATI non rileva all’esterno
ANIEM API Sarda -  12.05.2009

Il TAR Lazio (Roma sez.III ter 8/5/2009 n. 4999) è intervenuto sulle modalità di qualificazione delle ATI come disciplinate dalla normativa vigente.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie, vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o più sue componenti singolarmente considerate, sicché il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non può che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensì tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la stazione appaltante, con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: illegittimo l’automatico inserimento nel casellario per false dichiarazioni
ANIEM API Sarda -  08.05.2009

Il Consiglio di Stato (Ordinanza sez. VI 21/4/2009 n. 1970) ha evidenziato l’illegittimità dell’obbligo di segnalazione al casellario informatico delle false dichiarazioni rese nelle procedure di appalto pubblico
Dall'art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006, si desume un obbligo generalizzato, in capo alle stazioni appaltanti, di segnalare al casellario informatico le false dichiarazioni rese in sede di gara, anche se relative a requisiti di carattere generale (v. anche, determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 1/2008; schema di regolamento, art. 8, co. 2, lett. s)). Secondo i Giudici, tuttavia, è meritevole di attenzione la censura di compatibilità costituzionale e comunitaria dell'art. 38, co. 1, lett. h) codice, alla luce dell'art. 45 par. 2, lett. g), direttiva 2004/18/CE, nella parte in cui introduce un automatismo che prescinde da ogni valutazione circa esimenti soggettive o assenza di gravità o lesività del falso.
L`ordinanza del Consiglio di Stato e` particolarmente significativa in quanto mette per la prima volta in discussione gli automatismi previsti dalla disposizione del Codice e ripropone la necessità, prima dell’eventuale inserimento nel Casellario, di entrare nel merito e valutare, anche in contraddittorio, la rilevanza di quanto segnalato dalla stazione appaltante.

►Giurisprudenza del TAR: richiesta sede nel comune appaltante non può limitare la partecipazione alla gara
ANIEM API Sarda -  20.04.2009

In base ad un’interpretazione rispettosa dei principi costituzionali e comunitari, la clausola del bando che richiede l’apertura di una sede operativa nel territorio comunale deve ritenersi legittima se si ritiene che essa sia interpretabile come richiesta della dichiarazione dell’intenzione di aprire la sede operativa nel Comune appaltante.
A queste conclusioni è pervenuto il TAR Emilia Romagna (Bologna sez. I 30/1/2009 n. 93) nell’esaminare l’esclusione di un’impresa, disposta dalla stazione appaltante, per non avere una sede operativa nel territorio comunale, pur in presenza di una dichiarazione con la quale la stessa impresa, in sede di offerta, si impegnava ad aprire tale sede qualora fosse risultata aggiudicataria.
Il Tar ha chiarito, quindi, che la richiesta di una sede come requisito di partecipazione alla gara deve ritenersi assolutamente illegittima in base a criteri di ragionevolezza e di rispetto della concorrenza; ammissibile, invece, la richiesta di un impegno del concorrente ad aprire una sede operativa nel comune appaltante dopo l’aggiudicazione.
 

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: l’anomalia deve essere valutata sulla globalità dell’offerta
ANIEM API Sarda -  06.04.2009

L’attendibilità dell’offerta, ai fini della verifica del carattere di anomalia, deve essere valutata nel suo complesso, con tendenziale irrilevanza di fattori e circostanze comunque inidonee ad alterare in modo significativo la serietà ed attendibilità dell’offerta nel suo complesso.
A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (10/03/2009, n.1417) precisando che nell’ambito del procedimento sulla verifica delle giustificazioni, l’attendibilità dell’offerta va valutata nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue ed avulse dall’incidenza che potrebbero avere nell'offerta economica nel suo insieme.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: sufficiente la D.I.A. per le modifiche di destinazione d’uso compatibili
ANIEM API Sarda -  31.03.2009

Con la sentenza n. 9894 del 5.3.2009 la Corte di Cassazione, sulla base di quanto previsto dal Testo unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) ha stabilito che è possibile modificare la destinazione d'uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi realizzati sulla base di una semplice denuncia d’inizio attività qualora la nuova destinazione rientri tra quelle “compatibili”, cioè funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico.
Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura sempre come una ristrutturazione edilizia.
Ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. 380/2001, questi interventi sono assoggettati al rilascio del permesso di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione, qualora portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ovvero comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (in linea di massima i centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. Tali interventi possono essere realizzati, secondo l'art. 22, comma 3, del Testo unico, anche mediante denuncia di inizio attività, alternativa al permesso di costruire.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammissibile avvalimento anche su fatturato con lavori analoghi
ANIEM API Sarda -  24.03.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 17/3/2009 n. 1589) ha ricordato l’ampia possibilità di ricorso all’avvalimento e l’irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti esistenti fra il concorrente e il soggetto "avvalso", essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria, la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi".
Il Consiglio di Stato ha negato la tesi secondo la quale, non sarebbe consentito ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente. E’ sufficiente il richiamo dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, che ricomprende tutti i "requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA" tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: periodo di validità del Durc non coincide con il periodo oggetto della certificazione
ANIEM API Sarda -  09.03.2009

Il Consiglio di Stato (sentenza del 26 febbraio n.1141/2009), annullando una precedente sentenza del Tar, ha sostenuto, con riferimento al durc, che “il periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione", mentre la regolarità della posizione contributiva richiesta dalla stazione appaltante deve essere comprovata per l'arco temporale effettivo richiesto.
La dimostrazione di regolarità contributiva è stata richiesta dalla stazione appaltante (I.A.C.P. di Lecce) “mediante esibizione del d.u.r.c., riferito alla data di presentazione della relativa dichiarazione” (29 maggio 2007). Il documento prodotto dall’impresa recava però la data del giorno precedente e l’impresa veniva esclusa “per mancata dimostrazione del possesso del requisito della regolarità contributiva, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto alla relativa Autorità di Vigilanza”.
La successiva sentenza del TAR aveva sostanzialmente accolto la posizione dell’impresa osservando che l'impresa concorrente aveva correttamente dimostrato la sua regolarità contributiva, nonostante lo sfalsamento temporale di un giorno, rendendo illegittima l'esclusione per mancata dimostrazione di irregolarità contributiva.
Il Consiglio di Stato ha completamente riformato la sentenza del Tar non condividendo la posizione espressa dall’impresa esclusa attraverso la quale si riteneva che la validità bimestrale del D.U.R.C. superasse comunque lo sfalsamento temporale della certificazione presentata.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la dimostrazione della regolarità contributiva da parte dell'impresa non può essere considerata valida, non avendo il periodo di validità del documento “non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione. In altri termini – sostiene il Consiglio di Stato – il Durc presentato valeva sì per un periodo bimestrale, ma attestava una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione”.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammessa la richiesta discrezionale di ulteriori requisiti
ANIEM API Sarda -  02.03.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 2/2/2009 n. 525) ha ammesso la possibilità che la stazione appaltante fissi discrezionalmente i requisiti di partecipazione alla singola gara, determinandoli in modo più rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge.
In particolare, a giudizio del Consiglio, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza.
Sulla questione è anche intervenuta l’Autorità di Vigilanza (parere n. 2 del 15/1/2009) ribadendo che le amministrazioni possono richiedere alle imprese, per una gara di appalto, requisiti di partecipazione e di qualificazione, più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.
In questo senso ed in merito ad un requisito relativo alla necessità “di avere alle proprie dipendenze, da almeno sei mesi dalla data del presente bando, non meno di due tecnici laureati uno in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ed uno in biologia ed entrambi iscritti da almeno dieci anni ai rispettivi ordini professionali”, l’Autorità ha rilevato che il requisito medesimo appare indebitamente limitativo dell’accesso alla procedura di gara nella parte in cui richiede che tali figure professionali siano alle dipendenze dell’impresa concorrente da almeno sei mesi dalla data del bando.

►Giurisprudenza del TAR: ampliamento dei materiali oggetto della compensazione prezzi
ANIEM API Sarda -  02.03.2009

Il Tar Lazio (Roma sez.III 18/2/2009 n. 707) ha annullato il decreto del gennaio 2008 sulla compensazione dei prezzi dei materiali, avvenuti nel 2006 ed indennizzabili dal 2007, con il quale erano stati individuati solamente due materiali (filo e tubi di rame). Per il Tar sono stati illegittimamente esclusi dal provvedimento altri materiali: rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico e pietrame in scampoli.
Il Codice degli appalti, come noto, vieta una generale revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Un sistema di indennizzo è attivabile solamente al verificarsi di due condizioni: aumento oltre il 10% e presenza di circostanze eccezionali.
Il Tar ha definito “arbitrario e irrazionale” il criterio adottato dalla commissione ministeriale basato sulla necessità che fossero concordi tutti i tre indici di riferimento (Istat, Unioncamere e Provveditorati) al fine di ricomprendere i materiali nel decreto sulla compensazione.
Il Ministero dovrà quindi prendere atto della sentenza e rivedere i contenuti del decreto emanato.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: illegittima la preponderanza del punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica
ANIEM API Sarda -  23.02.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 16/2/2009 n. 837), dopo aver ricordato che la giurisprudenza ammette la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, ha precisato che la stessa giurisprudenza è ferma nel ritenere ciò “legittimo, nella misura in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta. “ (Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2008 , n. 2770).
Qualora il fatturato degli ultimi tre esercizi, anche se accompagnato da certificati di buona esecuzione, ha un peso predominante nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (20 punti, su 50 complessivi) e ciò non sia giustificato da particolari conoscenze tecniche od organizzative, ciò è da ritenersi illegittimo.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: per valutare congruità dell’offerta deve essere esaminato il margine di utile
ANIEM API Sarda -  23.02.2009

Il Consiglio di Stato (sez. V 28/1/2009 n. 466) si è pronunciato sui presupposti che devono essere alla base di una valutazione di congruità dell’offerta dopo che il Tar aveva ritenuto che l'utile dell'impresa non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, non potendo darsi rilevanza all'interesse di eseguire un appalto con il solo fine di acquisire esperienza professionale e fatturato, in vista della partecipazione a future gare.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che la congruità dell’offerta, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia, però, un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono, sia la certezza che l'offerta sia seria, nel senso che il concorrente non abbia intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti.
I Giudici hanno quindi concluso che “la motivazione della Commissione, che si è limitata a definire “non congrua” l'offerta della ricorrente, risulta affetta da carenza di motivazione atteso che la marginalità dell'utile di impresa, pur se risultando da meri calcoli matematici, deve, pur sempre, essere esplicitamente contestata, in espressa applicazione dei criteri sopra evidenziati, al fine di poter verificare le eventuali giustificazioni, che potrebbero dimostrare il bilanciamento tra l'utile esiguo e i vantaggi derivanti, all'impresa, dall’aggiudicazione e dallo svolgimento del servizio.”

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: per l’avvalimento occorre dimostrare l’effettiva disponibilità dei requisiti
ANIEM API Sarda -  16.02.2009

Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2009 n. 743) ha ribadito che per l’utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento occorre che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi.
Ciò del resto appare conforme alla normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi, ma deve provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
I Giudici hanno aggiunto che è pur vero che la relativa normativa non richiede una particolare forma al riguardo, ma occorre comunque fornire la prova dell’intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1321 c.c.. Nella fattispecie in cui tale accordo non risulta formato in quanto la società ausiliaria si è limitata a dichiarare che essa si impegnava a mettere a disposizione del “concorrente” (senza precisarne le generalità) i propri requisiti, tale dichiarazione, in mancanza dell’indicazione nel suo contesto dello specifico concorrente a cui favore si intende prestare ausilio, non può ritenersi univoca nel senso dell’assunzione di un impegno specifico.

►Giurisprudenza del TAR: per avvalimento interno all’ATI è necessaria documentazione
ANIEM API Sarda -  09.02.2009

Il ricorso all’avvalimento, anche interno al raggruppamento di imprese, richiede in ogni caso una iniziativa da parte delle imprese offerenti. Tale necessità è stata precisata dal Tribunale Amministrativo Regionale Valle d'Aosta Aosta ( 23/1/2009 n. 1).
A tal fine, peraltro, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione - contenuta nella domanda di partecipazione - dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario - ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione.

►Giurisprudenza della Corte Costituzionale: la tutela ambientale è di competenza statale
ANIEM API Sarda -  09.02.2009

Nella sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina di tutela e conservazione dell’ambiente appartiene alla competenza esclusiva dello Stato e deve perciò ritenersi prevalente, in ogni caso, rispetto alle norme regionali, che invece attengono più propriamente alle sue utilizzazioni ovvero ad altri interessi connessi.
La pronuncia della Corte è stata motivata da un’iniziativa della Regione siciliana che ha censurato una disposizione contenuta nel d.l. 159/2007 (interventi urgenti in materia economico finanziaria, convertito nella legge 222/2007), con la quale si prevedeva l’istituzione di quattro parchi nazionali, in tal modo contraddicendo quanto già previsto con legge regionale istitutiva di parchi e riserve naturali.
La Corte ha ribadito che la “tutela dell’ambiente” e la relativa competenza legislativa, pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. In particolare la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela.

 

►Giurisprudenza del TAR: elementi comprovanti collegamento sostanziale
ANIEM API Sarda -  27.01.2009

L'esclusione per collegamento sostanziale può configurarsi solo previo accertamento della presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione. Conclusioni alle quali già era pervenuta la giurisprudenza e che sono state riproposte dal Tar Campania (Napoli sez. VIII 14/1/2009, n.99).
Gli indici rivelatori del collegamento, devono essere tali “da ingenerare il più che ragionevole sospetto che l'accordo tra le partecipanti possa pregiudicare l'imparzialità e la regolarità della gara".
In particolare, quanto all'individuazione degli elementi univoci indicatori della riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, la giurisprudenza ha desunto la sussistenza del collegamento da una serie di elementi indiziari, ritenuti espressivi della comunanza delle imprese interessate, sulla base di una nutrita esemplificazione: spedizione degli stessi plichi dal medesimo ufficio postale, nello stesso giorno e con le stesse modalità, rilascio delle polizze fideiussorie, presentate come cauzione, da parte della stessa compagnia e agenzia di assicurazioni, nella medesima data e con numero progressivo successivo, coincidenza del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica, rapporti di parentela tra gli amministratori unici di suddette società ovvero intrecci azionari esistenti e facenti capo agli stessi soggetti; ecc.).
Nella fattispecie esaminata dal Tar campano, il titolare di una ditta era stato amministratore unico dell'altra; le due imprese avevano sede legale entrambe alla stessa via con numeri civici progressivi; le polizze fideiussorie presentate come cauzioni erano state rilasciate dalla stessa compagnia lo stesso giorno e con numero progressivo; i versamenti di euro 70,00 all’Autorità di Vigilanza allegati alle offerte erano stati effettuati presso il medesimo Ufficio Postale lo stesso giorno, con numeri progressivi ; i plichi delle rispettive offerte consegnati contestualmente al protocollo comunale e con numeri di protocollo progressivi; le attestazioni di qualificazione rilasciate dal medesimo organismo di attestazione.

►Giurisprudenza del TAR: nel contratto di avvalimento sono sufficienti le dichiarazioni di impegno
ANIEM API Sarda -  21.01.2009

Il TAR Emilia Romagna (Bologna sez. I 17/12/2008 n. 4653) ha evidenziato che, nell'ordinamento interno italiano, non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese, sicché deve ritenersi che “il contratto richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo”.
In assenza di schemi legali esclusivi può, pertanto, essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento, la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria.
Nella fattispecie in contestazione, il requisito della verifica della volontà contrattuale di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria deve, perciò, ritenersi soddisfatto con le dichiarazioni depositate, dalle quali si evince che l'impresa ausiliaria ha manifestato, in forma inequivoca, la volontà di obbligarsi verso la concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie.

►Giurisprudenza del TAR: la richiesta di requisiti ulteriori in sede di qualificazione è ammessa solo in casi eccezionali
ANIEM API Sarda -  15.01.2009

Il TAR Lazio (Roma sez.II ter 22/12/2008 n. 12218) ha ribadito che la normativa vigente in materia di qualificazione, in particolare l’art. 1), comma 3, del D.P.R. n. 34/00, prevede espressamente che l’attestazione SOA “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.
Il pronunciamento del Tar ha avuto ad oggetto un appalto relativo alla manutenzione di scale mobili e di ascensori per il quale, oltre all’attestazione SOA, si richiedeva, a pena di esclusione, l’allegazione di un fatturato complessivo, nel triennio antecedente, non inferiore a euro 6.000.000,00 per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il TAR ha censurato tale comportamento, ritenendo illegittima la richiesta da parte della stazione appaltante di requisiti finanziari ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge. Non appare condivisibile al riguardo il richiamo alla giurisprudenza che ammette la richiesta di un fatturato pari anche al doppio del prezzo a base d’asta, per servizi identici a quelli oggetto di gara, operato dalla difesa della Stazione appaltante. In realtà, la possibilità prevista dalle sentenze citate, è consentita solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati, peraltro nel rispetto del “ limite della logicità e ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: non è ammessa la sostituzione dell’impresa fallita durante la gara
ANIEM API Sarda -  18.12.2008

Non è ammissibile la sostituzione di una impresa, facente parte di un Ati, fallita prima della stipula del contratto. Il Consiglio di Stato (sez.VI 5/12/2008 n. 6038), infatti, ha ritenuto che il divieto di modificazione della composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta impedisce tale subentro e non può essere applicato l'art. 94 del D.P.R. n. 554/99, che attiene al fallimento intervenuto nella fase di esecuzione dell'appalto, e non in quella di partecipazione alla gara.
Ogni eccezione al principio di immodificabilità dell’offerta e della composizione dei partecipanti dopo l’offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore e, tra queste, non rientra il caso del fallimento della mandataria di una Ati intervenuto in corso di gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: modalità per l’incarico e la remunerazione nell’affidamento incarichi professionali dalla P.A.
ANIEM API Sarda -  12.12.2008

Con la sentenza in data 22.10.2008, n. 5175, il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti concernenti le modalità per l'affidamento di incarichi professionali a tecnici dipendenti della pubblica amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporti assimilabili al lavoro subordinato.
Il caso esaminato, formatosi durante la vigenza della legge-quadro 109/1994, riguarda un professionista responsabile dell'Ufficio Tecnico di un comune in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ora denominata collaborazione «a progetto»), al quale la medesima amministrazione comunale ha conferito anche un incarico di progettazione e direzione lavori compensato in base alla tariffa professionale.
La Corte chiarisce preliminarmente che, il suddetto professionista, pur non dipendente in senso stretto, poteva essere assimilato ad un dipendente, essendo incardinato nell'ambito della struttura dell'amministrazione con poteri, compiti e responsabilità tipici del lavoratore dipendente.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'affidamento di un incarico professionale di progettazione e direzione lavori sarebbe dovuto avvenire nel rispetto della normativa dettata per l'affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti della P.A., e la relativa remunerazione essere stabilita secondo il sistema proprio dei dipendenti stessi, ai sensi dell'art. 18 della vecchia legge-quadro 109/1994, ora trasposto, seppure con qualche differenza, nell'art. 92 del nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006. Invece, i rapporti con professionisti esterni, devono essere instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria. La remunerazione può ben essere stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ma è oggetto di confronto concorrenziale.
Nel caso di specie, il Comune ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura, un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura, confondendo i due regimi e giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell'ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: validità ed efficacia del permesso di costruire
ANIEM API Sarda -  12.12.2008

Con la sentenza n. 38432 del 9.10.2008 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di interruzione e ripresa dei lavori, per valutare la sussistenza del reato di esecuzione in assenza di permesso di costruire (art. 44 del D.P.R. 380/2001), deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, stabilendo quindi se il titolo abilitativo rilasciato sia ancora valido, ovvero sia diventato inefficace prima che tutti i lavori progettati e autorizzati siano stati ultimati.
Nella fattispecie, la Corte ha sancito la sussistenza del suddetto reato per l'esecuzione di opere interne, tramezzature ed impianti idrici ed elettrici, su una parte di edificio parzialmente ultimato con lavori eseguiti dietro rilascio di permesso di costruire, la cui validità temporale era scaduta precedentemente all'inizio dei nuovi interventi in oggetto. Secondi la Corte, dunque, nonostante le opere interne siano soggette, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001, alla sola denuncia di inizio attività e quindi, la loro esecuzione in assenza di titolo, sia sanzionabile solo in via amministrativa, la sussistenza del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 deve essere verificata valutando la nuova opera complessivamente, e non esclusivamente la parte del fabbricato interessata dai nuovi lavori.

► Giurisprudenza del TAR: limitata discrezionalità per le commissioni giudicatrici in caso di offerta più vantaggiosa
ANIEM API Sarda -  11.12.2008

Il Tar Lazio (Roma sez.I ter 1/12/2008 n. 10913) ha evidenziato come, nel caso di appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità della commissione giudicatrice sia assolutamente limitata dall’art. 83 del Codice Appalti.

La norma, infatti, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che siano stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce, deve essere adeguato. La stessa norma impone, inoltre, che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, introducendo poi un ulteriore elemento di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice, allorché dispone che questa, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve fissare i "criteri motivazionali" per giustificare l'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione. La direzione, dunque, verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi, è stata quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso. Tendenza confermata, peraltro, dall’abrogazione della disposizione che affidava alla Commissione la sola definizione dei cd. criteri motivazionali.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: indicazioni sull’avvalimento
ANIEM API Sarda -  02.12.2008

Il Consiglio di Stato (sez.IV 20/11/2008 n. 5742) ha espresso significative indicazioni sulle modalità di ricorso all’avvalimento.
Viene chiarito, anzitutto, che in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere all'avvalimento. Si sottolinea, al riguardo, che il terzo decreto correttivo ha abrogato il comma 7 dell’art. 49 che disciplinava il c.d. avvalimento parziale in base al quale la stazione appaltante poteva consentire ai concorrenti di avvalersi solo di certi requisiti o di integrare requisiti che già avevano in misura più limitata.
La sentenza sottolinea, inoltre, come il requisito del capitale sociale "minimo" rientra certamente tra i requisiti oggetto di possibile avvalimento. Peraltro, segnala il Consiglio di Stato, che per utilizzare i requisiti di capacità posseduti da un altro soggetto, è necessario che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente, sulla base di un titolo giuridico, dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa proprii del soggetto, individuale o collettivo, di cui intende avvalersi; sì che, in caso di utilizzo di requisiti di capacità economica e finanziaria quale quello del capitale sociale, il titolo dovrà risultare adeguato alla particolare natura del requisito messo a disposizione.
La prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno riferito allo specifico appalto (si ritiene a tal fine necessaria ad una dichiarazione notarile, anche se la sentenza non lo precisa) e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara e non è sufficiente la mera allegazione dei legami societari.
In merito alla verifica dell’avvalimento, il Consiglio ritiene che tale fase debba essere svolta “in un momento successivo alla fase di prequalifica” e che nella fase di candidatura sia sufficiente la presentazione delle dichiarazioni.

►Giurisprudenza del TAR: avvilimento possibileanche per i beni culturali
ANIEM API Sarda -  26.11.2008

Il Tar Veneto, con la sentenza n. 3451 del 6 novembre u.s. disponibile sul sito aniem, ha respinto ipotesi limitative all’utilizzo dell'avvalimento in alcune lavorazioni, ritenendo, in particolare, che tale istituto possa essere utilizzato anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.
Il Tribunale, pronunciandosi su una gara relativa alla categoria OS2, ha evidenziato come l’avvalimento è espressamente recepito nelle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE a seguito di varie pronunce della Corte di Giustizia CE che ne hanno affermato la tutela quale esplicazione del diritto comunitario alla libera concorrenza. L'avvalimento, quindi, deve ritenersi strumento utilizzabile anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.

►Giurisprudenza del TAR: effetti della mancata comunicazione del nolo a caldo
ANIEM API Sarda -  21.11.2008

Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a prescindere superamento dei valori soglia individuati dalla norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula ovviamente la preventiva comunicazione di quest’ultimo all’appaltatore.
L’omessa comunicazione all’appaltatore del contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave negligenza nell’esecuzione del subappalto.

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: è appalto di lavori e non concessione anche se il corrispettivo è la gestione dell’opera
ANIEM API Sarda -  21.11.2008

Con una sentenza del 13 novembre u.s., la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla legittimità della procedura adottata dal Comune di L’Aquila relativa alla realizzazione, in regime di concessione, di progettazione e realizzazione di una linea tranviaria.
La Corte ha qualificato come appalto di lavori pubblici e non come concessione di lavori pubblici l'affidamento dei lavori di costruzione di una tramvia anche quando il corrispettivo di tali lavori consiste nel diritto di gestire l'opera finita, allorché non si verifichi un reale trasferimento del rischio della gestione al concessionario.

►Giurisprudenza del TAR: necessarie almeno due offerte valide
ANIEM API Sarda -  17.11.2008


Il TAR Lazio (Roma sez. III quater 13/11/2008 n. 10142) ha evidenziato come la necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisca un principio valido e applicabile a tutte le procedure concorsuali. Solo tale presenza, infatti, può garantire un confronto concorrenziale aperto ed effettivo tra più concorrenti e rispettare i caratteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Dello stesso avviso, peraltro, è la giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l'effettività del confronto fra più soggetti.
La scelta del miglior offerente non può quindi che scaturire dal confronto tra più offerte validamente presentate e non dalla mera presentazione di più di una offerta, a prescindere dalla loro validità.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: escluse dalle gare le imprese che hanno in comune l’azionista di riferimento
ANIEM API Sarda -  10.11.2008

Il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 4285 dell’8/09/2008) ha enunciato il principio secondo il quale in una gara di appalto devono essere escluse automaticamente le imprese che hanno in comune l’azionista di riferimento.
Il caso preso in esame ha riguardato la partecipazione a una procedura di gara di due raggruppamenti all’interno dei quali una mandataria e una mandante avevano rapporti diretti con una terza impresa che non partecipava alla gara. In particolare, l’impresa mandataria del primo raggruppamento aveva un rapporto di controllo con tale impresa, la mandante del secondo raggruppamento subiva una influenza dominante da parte della medesima impresa ed era a sua volta collegata alla mandataria del primo raggruppamento.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del giudice di primo grado (sentenza n°2197 del Tar Campania di Napoli), ha configurato l’ipotesi di collegamento presunto previsto dal terzo comma dell’articolo 2359 del codice civile e di collegamento sostanziale che la stazione appaltante deve accertare di volta in volta.
Specificatamente i giudici scrivono che "un’interpretazione utile della ratio posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alle gare società controllanti e controllate ma anche laddove la situazione di controllo delle società partecipanti alle gare sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c.”.
Nell’appello intrapreso l’impresa aveva contestato la sentenza di primo grado dichiarando che il caso era precedente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti.
Il Consiglio di Stato ha confermato invece la sentenza dichiarando che .”Non può essere messa in discussione nel presente giudizio la rilevanza del collegamento presunto in quanto, anche se il bando di gara risale a data anteriore al D. L.vo n.163/2006, nel relativo capitolato speciale (art. 8), per i partecipanti alla gara, è stata espressamente prevista la dichiarazione di "non trovarsi….. in una situazione di collegamento o controllo di cui all’ art. 2359 c.c. , formale o sostanziale, con altri concorrenti, singoli o in associazione……", clausola che comprende non solo il collegamento sostanziale tra imprese ma anche quello presunto. Né tale clausola, a parte la sua legittimità, risulta impugnata. “

►Giurisprudenza del Consiglio di stato: il mancato rispetto dei minimi tabellari non comporta esclusione automatica
ANIEM API Sarda -  10.11.2008

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4847 del 7.10.2008, ha precisato che il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro o, in mancanza di questi, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l'automatica esclusione dell'offerta da una gara di appalto, in quanto,
pur costituendo un importante indice di anomalia, dovrà essere oggetto di verifica sulla base delle giustificazioni fornite dall'impresa.
La sentenza sottolinea, in particolare, come debba sempre essere consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al mancato rispetto dei limiti minimi di costo del lavoro, ben potendo gli interessi alla base di dette norme risultare tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda o di benefici premiali che consentano comunque la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia (principi peraltro stati espressi anche dalla Corte di Giustizia UE con le pronunce in data 27.11.2001 n. C-285/99 e C-286-99).
Il giudizio in merito alla adeguatezza o meno delle giustificazioni addotte dall'impresa costituisce oggetto della discrezionalità tecnica della commissione di gara, sindacabile solo ove possa desumersi senza alcun dubbio la illogicità o incoerenza della valutazione effettuata.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: soggetto a ICI immobile non ultimato iscritto al Catasto
ANIEM API Sarda -  07.11.2008

Fondando le sue conclusioni sul provvedimento (Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992) che, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, ha istituito l’ICI, la Corte di Cassazione (sentenza n. 24924 del 10 ottobre u.s.) ha affermato che gli immobili iscritti in catasto sono soggetti al pagamento dell’ICI, anche se non ultimati.
La Corte ha ricordato che tale Decreto, infatti, dispone che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa” e che ai fini dell’imposta per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L’iscrizione nei catasto edilizio dell’unità immobiliare, pertanto, costituisce, secondo la Corte, presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la quantificazione del lucro cessante per mancata sottoscrizione del contratto d’appalto
ANIEM API Sarda -  03.11.2008

Il Consiglio di Stato (sez.V 17/10/2008 n. 5098) si è espresso sul possibile risarcimento a favore dell’impresa per responsabilità precontrattuale.
Il sistema della responsabilità precontrattuale mal si presta ad essere utilizzato per chiedere il risarcimento dei danni che in via meramente presuntiva si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, richiama un orientamento già assunto in passato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui al fine di quantificare il lucro cessante subito dall’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una percentuale pari al 10% del prezzo a base d’asta.
Tale tesi è condivisa dal Consiglio. Il criterio del dieci per cento è desunto da alcune disposizioni in tema di lavori pubblici, che riguardano però altri istituti, come l’indennizzo dell’appaltatore nel caso di recesso dell’amministrazione committente o la determinazione del prezzo a base d’asta.
Tale riferimento, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale. Appare preferibile l’indirizzo minoritario che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; prova desumibile, in primis, dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: verifica anomalia consentita anche se non prevista dal bando
ANIEM API Sarda -  17.10.2008

Il Consiglio di Stato (pronuncia n. 4270 dell'8.9.2008) ha affermato che la stazione appaltante può comunque decidere di effettuare la verifica dell'anomalia delle offerte, anche in assenza di apposita previsione in tal senso nel bando di gara, specialmente se nel caso particolare alcune offerte si rivelino singolarmente basse.
La verifica dell'anomalia delle offerte, infatti, è ritenuta non solo una facoltà della pubblica amministrazione appaltante, ma anche un dovere al fine di stabilire l'affidabilità dell'impresa potenzialmente contraente, specialmente nei casi in cui specifiche circostanze si rivelino meritevoli di approfondimento.
A supporto di tale tesi sono stati evidenziati i connotati tipici della potestà di verifica della congruità delle offerte, quali emergono dai commi 3 e 4, dell'art. 86 del Codice dei Contratti.
Il comma 3, in particolare, stabilisce che, al di là dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2, «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», così riconoscendo la massima ampiezza alla libertà dell'apprezzamento sul sospetto di anomalia.
Inoltre, il comma 4, nel disporre: «Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. (Ora diventate 10 a seguito della modifica introdotta dal recente D. Leg.vo 152/2008)», lungi dal vietare la valutazione sulla anomalia e la relativa verifica nella detta ipotesi, ha il solo scopo di escludere l'obbligatorietà di calcolare la soglia di anomalia, poiché la disposizione aggiunge: «In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.», ossia sono comunque autorizzate a valutare la congruità dell'offerta.

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: cause di esclusione devono rispettare principio di proporzionalità
ANIEM API Sarda - 17.10.2008

L’elenco delle cause di esclusione di imprese di lavori di cui all’art. 24 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non è tassativo; l’aggiunta, da parte del diritto nazionale, di una causa di esclusione all’elenco di cui all’art. 24 della direttiva 93/37 è compatibile con il diritto comunitario a condizione che essa miri a garantire la trasparenza e la parità di trattamento, necessarie allo sviluppo di una concorrenza effettiva, e sia conforme al principio di proporzionalità.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia Europea (conclusioni dell’avvocato generale
M. Poiares Maduro presentate l’8 ottobre 2008) aggiungendo che non rispetta il principio di proporzionalità una disposizione nella quale si preveda un’incompatibilità generale tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione e lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui viene affidato dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l'appalto di lavori, forniture o servizi.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: moralità professionale e errore professionale rilevante anche senza condanna
ANIEM API Sarda  14.10.2008

Il Consiglio di Stato (7/10/2008 n. 4845) è tornato ad occuparsi della valutazione sulle condanne che incidono sulla moralità professionale.
I Giudici hanno ribadito che la mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa lasciano un ampio spazio di valutazione discrezionale alla stazione appaltante per un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale.
La normativa vigente, infatti, non stabilisce quali sono i reati che incidono sulla detta affidabilità e spetta all'Amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale
Il TAR Toscana (sez. I 29/9/2008 n. 2070) ha altresì precisato che il grave errore professionale commesso dall'impresa non deve necessariamente essere stato dichiarato con un provvedimento giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 20 Ottobre 2005 n. 5892).

►Giurisprudenza del TAR: ritiro SOA comporta annullamento dell’aggiudicazione
ANIEM API Sarda  13.10.2008

Il TAR Campania (Napoli sez.I 16/6/2008 n. 1929) ha chiarito che in caso di ritiro dell’attestazione SOA dell’aggiudicataria, gli effetti decorrono ex tunc, e ciò significa che il difetto del possesso di uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara d’appalto e per l’esecuzione dei lavori non può non comportare l’annullamento dell’atto di aggiudicazione.
Il Tar, in particolare ha ritenuto che l’atto di ritiro della Soa “identifica un atto di annullamento perché, basandosi su documentazione non veritiera inerente all’originario rilascio della SOA, attiene a vizi di legittimità originari. Esso, dunque, ha effetti ex tunc ed attinge l’atto di aggiudicazione, essendo questo disposto su un’attestazione SOA ab imis non conforme alla normativa che ne regola il rilascio, con conseguenti riflessi sulla posizione del soggetto che aspira al subentro nel rapporto contrattuale quale cessionario avente causa dall’aggiudicatario.”

►Giurisprudenza del TAR: criteri di giudizio in ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa
ANIEM API Sarda -  24.09.2008

Il Tar Lazio (Roma sez. II 15/9/2008 n. 8328) si è pronunciato sulla legittimità dell’attribuzione di un punteggio preferenziale per la valorizzazione di esperienze pregresse nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Tar ha precisato che il punteggio non può che essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione dell'offerta in termini concreti di ciò che viene messo a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante.
Deve quindi ritenersi esclusa qualsiasi considerazione sulle disponibilità generali dei partecipanti sia per la necessità di adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto, sia in quanto, altrimenti opinando, si avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della concorrenza.
In linea di principio è pertanto legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, ma ciò è possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: esclusione per inosservanza prescrizioni formali previste nel bando
ANIEM API Sarda -  11.09.2008

Il Consiglio di Stato (sez.V 8/9/2008 n. 4252) ha precisato che qualora non sussista alcuna incertezza interpretativa su clausole inserite nel bando a pena di esclusione, queste devono essere osservate ed applicate dalla commissione giudicatrice e dalla stessa stazione appaltante. I Giudici, conseguentemente, hanno ritenuto illegittima, per violazione del bando e del principio della par condicio, l’aggiudicazione di una gara ad un’impresa che, diversamente da quanto indicato dal bando a pena di esclusione, ha riportato una dizione prescritta dalla lex specialis solo sulla busta grande, e non anche sulle buste piccole in essa contenute. Il mancato adempimento della formalità in questione, assistita da esplicita comminatoria di esclusione, avrebbe dovuto, quindi, condurre la commissione ad espellere dalla gara la ditta dichiarata aggiudicataria.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: è vietato il rinnovo dei contratti
ANIEM API Sarda -  08.09.2008

Con la sentenza n. 3391 del 7 luglio u.s. il Consiglio di Stato ha evidenziato il divieto di rinnovo dei contratti pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi.
Tale divieto era stato peraltro sancito dall’art. 44 della Legge n.724/1994, ma la formulazione di una norma del Codice (art. 29 comma 10) aveva fatto emergere interpretazioni favorevoli ad un ripristino della facoltà di rinnovo dei contratti.
I Giudici hanno ricordato che l’abrogazione del rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni era scaturita da una procedura comunitaria (n.2003/2110) che riteneva incompatibile tale rinnovo con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt.43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell'affidamento degli appalti pubblici.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: in ATI costituende è necessaria l’indicazione della ripartizione dei lavori
ANIEM API Sarda -  08.09.2008

Il Consiglio di Stato (sez.V 20/8/2008 n. 3973) ha ribadito l'obbligo per le imprese di ati costituende di indicare l'importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti, anche in assenza di specifica previsione nel bando. La normativa vigente, ricordano i Giudici, “si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione…. Risulta, quindi, condivisibile l’affermazione resa sul punto dalla decisione n. 2310/2007 resa dalla Sesta Sezione di questo Consiglio a tenore della quale " ampliando l’orizzonte di riferimento, si desume dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara".

►Giurisprudenza del TAR: la verifica del DURC necessità di autonoma istruttoria degli enti appaltanti
ANIEM API Sarda -  29.07.2008

L'art. 38, c.1, lett.i) dlgs. 163/2006 prevede che le Amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso “sintetico” fornito dall’ente previdenziale per mezzo del d.u.r.c., bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità contributiva cumulativamente richiesti dal legislatore, ossia la “gravità” e la “definitività”. A tale conclusione è pervenuto il Tar Puglia (Bari Sez. I 16/7/2008, n.1755) ritenendo che tale attività di verifica ed apprezzamento, da svolgersi in contraddittorio con l’impresa interessata, non può essere surrogata dalla certificazione formata dall’ente previdenziale, al quale compete solo di attestare l’esistenza e l’entità del rapporto debitorio.
L’esplicazione del potere di apprezzamento della gravità e della definitività delle violazioni contributive, da parte della stazione appaltante, non può che collocarsi nella fase della qualificazione dei soggetti offerenti, allorché si svolge la consueta verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge e dal bando di gara. La previsione del terzo comma dell’art. 38 del codice che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’amministrazione Durc non esclude che già in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad es., dei precedenti penali degli amministratori ) proprio allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravità e definitività”.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: per avvalimento infragruppo non è necessaria la documentazione in sede di prequalifica
ANIEM API Sarda -  29.07.2008

Il Consiglio di Stato (sez.IV 22/7/2008 n. 3886) ha precisato che nella sede della prequalifica è sufficiente la semplice dichiarazione (e non la dimostrazione) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; in particolare la dichiarazione di avvalimento è chiaramente implicita nella dichiarazione di possesso del requisito come "gruppo". Tale dichiarazione è da ritenersi valida anche se “non accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 salva la dovuta presentazione della stessa in sede di successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti”. Deve prevalere, infatti, il criterio interpretativo delle indicazioni di gara indirizzato a favorire la più ampia partecipazione alla gara.

►Giurisprudenza del TAR: regolarità contributiva è necessaria già al momento di partecipazione alla gara
ANIEM API Sarda -  30.06.2008

Il TAR Puglia (Bari sez.I 12/6/2008 n. 1479) ha ribadito che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta alla impresa partecipante per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria .
Può considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione.
E’ infatti indiscusso che il requisito di regolarità fiscale sia richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara (rt. 38, comma 1, del Codice Contratti).

►Giurisprudenza del TAR: in ATI costituende è esclusa la possibilità di integrazione con altre imprese
ANIEM API Sarda -  30.06.2008

La disciplina di partecipazione alle procedura di gara in favore delle ATI è una disciplina eccezionale, in quanto consente lo svolgimento di attività giuridicamente rilevante ad un soggetto ancora non esistente, e che quindi, per la sua natura derogatoria, non può consentire estensioni analogiche. La richiesta di una espressa sottoscrizione del mandato è fattispecie che garantisce la stazione appaltante, in modo da poter conoscere i soggetti con i quali andrà a contrattare. Se fosse ammesso che la capogruppo potesse integrare o sostituire i componenti dell’ATI, la garanzia di affidabilità verrebbe di fatto ad essere svilita, in quanto variabile in ragione dell’esercizio di una condizione potestativa in capo al soggetto aggiudicatario, che potrebbe addirittura portare alla modifica soggettiva della compagine in fase di esecuzione. Tale conclusioni sono state espresse dal Tar Lazio ( Roma Sez. III Ter 19/6/2008 n. 6031) che ha evidenziato come il mutamento della composizione di una ATI è vicenda direttamente lesiva della par condicio dei partecipanti, atteso che uno dei partecipanti potrebbe giovarsi di una formazione a geometria variabile, adattabile agli sviluppi della procedura di gara.

►Giurisprudenza del TAR: aggiudicazione illegittima in caso di annullamento dell’attestato SOA
ANIEM API Sarda -  23.06.2008

Il provvedimento con il quale l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici revoca l'attestazione SOA ottenuta in violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 34 del 2000 è da intendersi tecnicamente di annullamento. In ragione dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, l'atto di aggiudicazione è da considerarsi ab origine illegittimo, poiché, in assenza di tale qualificazione, l'impresa non avrebbe potuto partecipare alla gara e, comunque, nel caso di presentazione dell'offerta ne sarebbe stata esclusa. A tale conclusione è pervenuto il Tar Lazio (Roma sez.III 11/6/2008 n. 5762) riprendendo anche precedenti pronunce giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 01 dicembre 2005 , n. 2977).
Risulta altresì ininfluente il successivo rilascio della attestazione. I requisiti per la partecipazione alle gare devono, infatti, essere posseduti al momento della presentazione della gara e non può valere una sanatoria successiva. Il possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 marzo 2006 , n. 2545).
Qualora l'annullamento dell'attestazione Soa, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione della normativa sulle cause di esclusione, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte va escluso il concorrente dalla gara, va escussa la relativa cauzione provvisoria e va segnalato il fatto all'Autorità per le valutazioni di sua competenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 802).

►Giurisprudenza del TAR: possibile il reimpiego di terre e rocce da scavo non contaminate
ANIEM API Sarda -  23.06.2008

Il TAR Valle d’Aosta, con la sentenza 28 aprile 2008, n. 33, ha accolto il ricorso dalla Regione Autonoma contro un provvedimento del Ministero dell’Ambiente che aveva autorizzato l'avvio dei lavori previsti in un progetto di bonifica di un’area di cava, disponendo che “i materiali inerti da scavo e i materiali provenienti da operazioni di disalveo sono considerati rifiuti e pertanto devono essere gestiti ai sensi della vigente normativa sui rifiuti”.
In particolare, i giudici hanno sottolineato che in base all’art. 185 del decreto legislativo n.156/2006, comma 1, lett. l) , non rientra fra i rifiuti: “Il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;”. L’art. 186, a sua volta recita: “1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale…sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3”.
Il divieto assoluto di reimpiego delle terre e rocce da scavo riportato nel citato decreto del Ministro si pone, dunque, in contrasto con quanto previsto da tali disposizioni.
Le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n.4/2008, peraltro, prevedono che terre e rocce da scavo non sino definibili rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• certezza del loro reimpiego;
• provenienza da siti non contaminati;
• caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che non determinano rischi per la salute.

►Giurisprudenza Corte di Giustizia Regione Sicilia: divieto di partecipazione impresa consorziata e consorzio
ANIEM API Sarda -  12.06.2008

Il Consiglio Giustizia Amm. Regione Siciliana (5/6/2008 n. 4919), intervenendo su un appalto di forniture, ha ribadito che un’impresa consorziata non può legittimamente partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio del quale fa parte, né in forma singola né in forma associata.
Secondo i giudici il legislatore, sulla scia dei divieti di partecipazione congiunta ad una medesima gara di imprese tra loro collegate, formalmente o solo sostanzialmente, ha inteso evitare la partecipazione di imprese collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi stabili, addirittura unite tra loro al punto da dar vita ad un'unica struttura imprenditoriale (Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1529).

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: illegittima la revoca SOA per disconoscimento certificati lavori irrilevanti
ANIEM API Sarda -  12.06.2008

Il Consiglio di Stato (Sez. VI 8/5/2008, n.2126) ha ritenuto non ammissibile la revoca automatica dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità di vigilanza nel caso in cui i certificati di esecuzione di lavori presentati dall’impresa per la qualificazione siano stati disconosciuti da parte di alcune stazioni appaltanti, ma siano irrilevanti al fine del rilascio dell’attestazione e non vi sia alcun addebito da muovere all’impresa (non avendo essa fornito alcuna falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la qualificazione ex art. 17, co.1, lett. m) d. P.R. n. 34/2000 ed essendo stati eseguiti regolarmente i lavori oggetto delle certificazioni). Infatti, in tale ipotesi l’Autorità, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, è tenuta a valutare se le difformità riscontrate siano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione.

► Giurisprudenza del TAR: termini per impugnazione decorrono da aggiudicazione provvisoria
ANIEM API Sarda -  04.06.2008

Il TAR Lombardia (Milano Sez. III 19/5/2008/ n. 1773) ha precisato i termini di impugnazione delle aggiudicazioni richiamandosi alla giurisprudenza amministrativa la quale ritiene, aderendo alla linea interpretativa che riconosce alla aggiudicazione provvisoria una immediata portata lesiva per il concorrente non aggiudicatario, “che è dalla conoscenza dell'aggiudicazione al controinteressato che deve farsi decorrere il termine per l'impugnazione, che, nella ipotesi in cui l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in seduta pubblica, coincide, temporalmente, con la data in cui è avvenuta, pubblicamente, da parte del Presidente dalla commissione giudicatrice, la lettura della graduatoria finale e l'indicazione della concorrente vincitrice, ove (come nel caso in esame) la ditta lesa (nella specie una società in accomandita semplice) sia stata presente alla seduta nella persona del socio accomandatario, legale rappresentante della società”.

►Giurisprudenza del TAR: consentito avvilimento all’interno del raggruppamento
ANIEM API Sarda -  03.06.2008

Il Tar Lazio (Roma Sez. I 22/5/2008, n. 4820) ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso all’avvalimento per soggetti facenti parte di un raggruppamento ancora non costituito.
L'art. 49, comma 7, del Codice dei Contratti deve infatti essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’avvalente e dell’avvalsa alla medesima gara allorché tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, non certo quando esse facciano capo a un medesimo centro d’interessi.
Un’ulteriore sentenza (Tar Lazio Sez. I 12/5/2008, n. 3875) ha affermato che l’articolo 49, comma 6, nel prevedere che il concorrente possa avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, sancisce l’inammissibilità del “doppio avvalimento”.

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea: no a esclusione automatica di tutte le offerte anomale
ANIEM API Sarda -  23.05.2008

Con una sentenza del 15 maggio u.s. la Corte di Giustizia Europea ha ribadito l’incompatibilità con le norme del Trattato CE relative di una normativa nazionale che imponga tassativamente alle amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anormalmente basse, negli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, per i quali il numero delle offerte valide sia superiore a cinque.
In particolare la Corte ha ritenuto non coerente con le norme comunitarie un criterio matematico che precluda alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare la composizione delle offerte, richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
La sentenza precisa che l’esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.
In siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora l’amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare una soglia ragionevole per l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte valide fissata all’art. 21, n. 1 bis, terzo comma, della legge n. 109/94 (norma confermata dall’art. 86, comma 4, del D.Lgsvo n.163/2006) non può essere considerata ragionevole.

►Giurisprudenza del consiglio di Stato: dimostrazione requisiti per le imprese indicate per l’esecuzione
ANIEM API Sarda -  19.05.2008

Il Consiglio di Stato (21/4/2008 n. 1778) ha affermato che nel caso in cui il consorzio stabile abbia individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione dell'appalto, ma si sia anche riservato di affidare l’esecuzione in parola alle altre imprese consorziate, è tenuto necessariamente esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.
Nel caso in esame il Consorzio aveva individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione, ma si era anche riservato di affidare l’esecuzione in parola alle altre imprese consorziate, con ciò dovendo necessariamente esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.
Secondo il Consiglio non “può essere accettato quanto affermato dalla difesa del Consorzio, che dichiara che tale ultima indicazione è una mera clausola di stile, sia perché non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere, e sia perché, sebbene clausola di stile, la stessa conferiva al Consorzio, in mancanza di una più precisa indicazione della suddetta riserva, il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate.”

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: avvilimento sempre possibile se non è escluso dal bando
ANIEM API Sarda -  19.05.2008

Con una recente decisione il Consiglio di Stato (22 aprile 2008, n. 1856) ha ritenuto che, in mancanza di specifiche prescrizioni nel bando di gara, i concorrenti possono ricorrere, comunque, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all’avvalimento parziale verticale.
Secondo i Giudici, infatti, l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui "Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso") costituisce eccezione al sistema; il quale consente - in ogni caso e a prescindere da specifica previsione del bando - al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione a una specifica gara di lavori, servizi e forniture, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo) ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA altrui (art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006); e ammette che il bando di gara possa prevedere, con riguardo ad appalti di particolare natura o importo, che il ricorso all’avvalimento sia limitato solo ai requisiti economici o a quelli tecnici, oppure all’integrazione di un preesistente requisito tecnico o economico già in possesso dell’impresa avvalente in misura o percentuale indicata dal bando.
Gli artt. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE, nonché l’art. 54, par. 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami e senza alcuna limitazione, "la sola condizione essendo quella di permettere all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto" (nota della Commissione delle Comunità europee n. 2007/2309/C(2208)0108 in data 30 gennaio 2008).

► Giurisprudenza del TAR: contratto di avvilimento può avere qualsiasi forma
ANIEM API Sarda -  06.05.2008

Il Tar Lazio (Roma sez.II ter 30/4/2008 n. 3637) ha evidenziato che nell'ordinamento interno italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese. Tale contratto, perciò, peraltro richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 d.lgs. 163 tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo. Così come può essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria - ai sensi dell'art. 49 - nella busta contenente i documenti dell'impresa concorrente di partecipazione alla gara.

► Giurisprudenza del TAR: ATI mista riconducibile alle ATI verticali
ANIEM API Sarda -  06.05.2008

Nel caso di ati, se i lavori relativi ad una categoria scorporata sono assunti da una mandante (dando così luogo ad una associazione di tipo verticale), la norma consente che i lavori della categoria prevalente siano assunti da un insieme di imprese (che danno così luogo ad una associazione di tipo orizzontale) e che i lavori della categoria scorporata siano assunti da un altro gruppo di ditte (che danno così luogo ad una associazione di tipo orizzontale).
Tale ipotesi configura una associazione “mista”. Il Tar Puglia (Lecce Sez. III 16/4/2008 n. 1113) ritiene che l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 considera l’a.t.i. mista una species del genus a.t.i. verticale - il che si desume dalla disposizione di cui al comma 6, ultimo periodo, in cui il Legislatore ha previsto che “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”.

►Giurisprudenza del TAR: nell’appalto integrato i progettisti esterni non assumono la qualifica di concorrenti
ANIEM API Sarda -  22.04.2008

Il Tar Lazio (Roma Sez. I 17/4/2008) ha precisato che nell'appalto integrato assume qualità di "concorrente" il solo appaltatore che (individualmente o in forma associata, ancorché costituenda) partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni. Conseguentemente, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: necessaria la dimostrazione dei requisiti dei consorziati designati per l’esecuzione
ANIEM API Sarda -  21.04.2008

Il consorzio deve dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (Sez. IV - 7 Aprile 2008 n. 1485) nell’esaminare il caso di un Consorzio che aveva individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione dei lavori, ma che si era anche riservato di affidare l’esecuzione alle altre imprese consorziate.
Il Consiglio, rifiutando la difesa del Consorzio che aveva dichiarato come tale indicazione fosse una mera clausola di stile, ha evidenziato che non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere che conferisce al Consorzio il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate.

►Giurisprudenza del TAR: illegittima l’annotazione nel casellario in assenza di provvedimento di esclusione
ANIEM API Sarda -  07.04.2008

Il Tar Lazio (Roma sez. III 1/4/2008 n. 2773) ha dichiarato non ammissibile l’annotazione nel casellario dell’Autorità in assensa di un procedimento di esclusione dalla gara.
L’art.48 del D.lgvo n.163/2006, prevede, infatti, che “Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”.
In tale contesto, quindi, è palese l’illegittimità dell’operato della e dell'Autorità essendo stata effettuata la contestata annotazione in assenza della previa adozione di un provvedimento di esclusione, che nella dinamica procedimentale di cui alla richiamata disposizione ne costituisce un presupposto essenziale.

►Giurisprudenza del TAR: non perentorio il termine dei 10 giorni per la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
ANIEM API Sarda -  21.03.2008

L’art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti prevede il controllo sul possesso dei requisiti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
Il TAR Lazio (Roma sez.I quater 26/2/2008 n. 1695) ha evidenziato come tale disposizione riguardi la gara ormai conclusa, quindi una fase della procedura che è successiva e ben diversa da quella disciplinata dal precedente comma 1 (sorteggio prima di procedere all’apertura delle buste); nella fase prevista dal comma 2 è da escludere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni - da parte dell’aggiudicatario o del successivo concorrente - sia perentorio.

►Giurisprudenza del TAR: ribadita l’illegittimità di clausole che privilegiano le imprese locali
ANIEM API Sarda -  12.03.2008

I bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle gare, a pena di illegittimità di tali clausole per violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria.
Il principio è stato ribadito dal Tar Sicilia (Palermo Sez. III 4/3/2008, n.290) che si è pronunciato sulla clausola che limita la partecipazione alla gara soltanto ai soggetti aventi un requisito soggettivo (sede legale del partecipante nell'ambito territoriale di competenza della stazione appaltante), peraltro del tutto sganciato da qualsiasi elemento di ragionevolezza, né motivato in relazione a specifiche finalità del servizio da rendere. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di censurare anche il requisito della “sede operativa”, sotto il medesimo profilo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n.1800/2005 e giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie , il contrasto con i principi di derivazione costituzionale e comunitaria appare ancora più stridente, atteso che la sede legale, a differenza di quella operativa, rappresenta solo il centro burocratico di un’impresa, e non costituisce in alcun modo indice di un servizio di migliore qualità.

►Giurisprudenza del TAR: discrezionalità dell’ente appaltante nella valutazione delle offerte non sindacabile dal giudice
ANIEM API Sarda - 06.03.2008

La valutazione dell’anomalia delle offerte nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica è contraddistinta da un’ampia discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, di per sé insindacabile dal giudice amministrativo. A tale conclusione è pervenuto il TAR Veneto (Venezia Sez. I 28/2/2008, n. 498) che ha precisato l’impossibilità per il giudice di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo nell’apprezzamento del caso concreto. Nella verifica dell’anomalia, pertanto, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo allorquando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, e ciò a causa del residuare di dubbi circa l'idoneità dell’offerta minata da spie strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ovvero allorquando l’indagine compiuta al riguardo dalla stazione appaltante evidenzi profili di manifesta irrazionalità ed evidente travisamento dei fatti.



► Giurisprudenza del TAR: requisiti di qualificazione e quote di suddivisione dei lavori in ATI
ANIEM API Sarda - 26.02.2008

Il TAR Sicilia (Palermo sez. III 8/2/2008 n. 206) ha precisato che il possesso dei requisiti di qualificazione riguarda il necessario accertamento della capacità economico-finanziaria e tecnica dell'impresa, mentre la suddivisione fra componenti il raggruppamento dei lavori attiene alla corretta esecuzione dell'appalto; il Tar ritiene che la “corrispondenza” non può significare “coincidenza” laddove le imprese associate abbiano dichiarato anche di intendere avvalersi di un’impresa cooptata che provvederà all’esecuzione del 20 % dei lavori: è evidente, quindi, che mentre il possesso dei requisiti viene ripartito tra le associate , la ripartizione delle quote dei lavori che dovranno essere eseguiti e la corrispondente quota di partecipazione all’associazione deve tenere conto della presenza della impresa cooptata che, assumendosi l’esecuzione del 20% dei lavori riduce le quote di partecipazione al raggruppamento delle tre associate.

► Giurisprudenza del TAR: necessaria reciprocità per configurare collegamento sostanziale motivato da partecipazioni azionarie
ANIEM API Sarda - 26.02.2008

Il Tar Puglia (Lecce sez. III 19/2/2008 n. 530) ha preso in esame una presunta fattispecie di collegamento sostanziale motivato dalla comunanza ravvisata in partecipazioni azionarie in società terze. Il Tribunale ha ritenuto che non può considerarsi presente un unico centro decisionale, presupposto per configurare l’ipotesi di collegamento sostanziale, quando non vi sia una situazione di reciprocità: l’intreccio di quote azionarie diventa, cioè, rilevante qualora anche l’impresa terza detenga partecipazione nelle altre imprese.

► Giurisprudenza del Consiglio di Stato: illegittimo favorire le imprese locali
ANIEM API Sarda - 26.02.2008

Con la sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI, 25 gennaio 2008, n. 195) è stata ribadita l`illegittimita` di clausole di gara orientate a premiare imprese locali.
In particolare l’assegnazione di punteggi di favore nei confronti di tali imprese determina una vera e propria inaccettabile distorsione dei principi del trattato e dello stesso D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) . Non può in questo senso considerarsi ammissibile una clausola che “favorisce le società locali sulla base di un criterio irrilevante ai fini della affidabilità dei soggetti chiamati a svolgere il servizio di assistenza per il quale era stata bandita la gara”.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato:possesso qualità riscontrabile da attestato SOA e verifica regolarità contributiva.
ANIEM API Sarda -  30.01.2008

Il Consiglio di Stato (Sez. V 23/01/2008, n. 147) ha ribadito il carattere vincolante dell’attestazione Soa per la dimostrazione del requisito della qualità.
In questo senso si precisa che la stazione appaltante dovrà attenersi alla certificazione Soa, come si evince dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nella stessa sentenza il Consiglio sottolinea che anche la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. La stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze.

► Giurisprudenza del TAR: escussione della cauzione ha effetto automatico
ANIEM API Sarda - 30.01.2008

Il TAR Lazio (Roma, Sez.III ter 14/1/2008) ha affermato il carattere di automaticità dell’escussione della cauzione provvisoria. Questa, infatti, ha la funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando o dalla lettera di invito, così da assicurare l’affidabilità dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e dalla serietà del comportamento del concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789).
Essa rappresenta una liquidazione anticipata dei danni derivanti all’Amministrazione dall’inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. Da ciò deriva che l’escussione della cauzione è conseguenza diretta ed automatica del verificarsi del presupposto correlato alla descritta funzione della cauzione, vale a dire dell’inadempimento del partecipante (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6769). La escussione della cauzione, quindi, “deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l’Amministrazione difetta di facoltà di scelta in merito” (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilità di diversificare l’ipotesi dell’assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformità da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: onere di dissociazione per le condanne riportate da amministratori o direttori tecnici
ANIEM API Sarda -  18.01.2008

Il Consiglio di Stato (sez. V 28/12/2007 n. 6740) ha precisato che l’onere di dissociarsi dai fatti, per cui l’ex amministratore o ex direttore tecnico dell’impresa ha riportato condanna, presuppone che quei fatti siano in qualche modo collegati alla carica di amministratore o direttore dell’impresa, perché altrimenti la dissociazione si ridurrebbe a una riprovazione, della quale la normativa sulle pubbliche gare non ha ragione d’occuparsi.
Nel caso invece in cui i fatti per i quali l’ex amministratore o l'ex direttore tecnico dell’impresa ha riportato condanna non siano collegati alla carica, essendo stati commessi prima della assunzione di quest’ultima, è sufficiente per la conservazione del requisito che l'amministratore od il direttore tecnico sia stato prontamente rimosso dalla carica.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: ammissibilità dell’ATI anche se non viene indicata la capogruppo
ANIEM API Sarda -  18.01.2008

Per il Consiglio di Stato (Sez. V 21/11/2007, n. 593) la mancata indicazione del capogruppo in sede di gara non determina l’esclusione.
Nella sentenza viene evidenziata la necessità di garantire l’autonomia delle singole imprese partecipanti al raggruppamento fino al momento in cui non venga a costituirsi il vincolo di solidarietà previsto dalla normativa. In particolare, fino a quando non viene perfezionato il vincolo associativo attraverso la sottoscrizione del mandato con rappresentanza da parte delle singole imprese a una di esse, le imprese partecipanti all’associazione temporanea sono tenute soltanto a sottoscrivere congiuntamente l’offerta e a vincolarsi alla costituzione formale del raggruppamento.
In questa logica il Consiglio di Stato non ritiene necessaria l’indicazione dell’impresa capogruppo nella fase di partecipazione alla gara, salvo che non vi siano “specifiche prescrizioni ed esigenze”.

►Giurisprudenza del TAR : limitazione avvalimento deve essere motivata
ANIEM API Sarda -  14.01.2008

Il Tar Sicilia (Palermo Sez. III 28.12. 2007, n.3493) ha precisato che le limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento (il comma 7 dell’art. 49 del Codice prevede che “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso”) costituiscono una eccezione al principio, comunitario ed interno.
Ciò richiede che ove la P.A. intenda farvi ricorso, occorre una puntuale motivazione, tale da evidenziare i presupposti presi in considerazione (“in relazione alla natura o all’importo dell’appalto”) al fine di derogare parzialmente all’istituto.

►Giurisprudenza del TAR : ammissibilità della modifica del titolo di partecipazione delle imprese in ATI
ANIEM API Sarda -  14.01.2008

Secondo il TAR Lazio (Roma sez.III ter 27/12/2007 n. 14081) il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese risulta strettamente connesso all’obbligo di identità dei soggetti partecipanti alla gara da una parte, ed al divieto di cessione del contratto di appalto dall’altra.
Nella fattispecie in cui un'impresa ha mutato il proprio titolo di partecipazione da impresa mandante di una costituenda A.T.I. ad impresa individuale che si avvale dell'altra (la quale, a sua volta, si è trasformata da impresa mandataria ad impresa ausiliaria), le due imprese prequalificate sono le stesse che hanno presentato l’offerta, seppure con diverso modulo organizzativo interno; la modificazione soggettiva non ha dunque comportato alcuna violazione del principio di contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara.

►Giurisprudenza della Corte di cassazione: controversie contrattuali ai giudici ordinari
ANIEM API Sarda -  14.01.2008

La Corte di Cassazione, con un sentenza del 28 dicembre u.s., ha delimitato gli spazi della giurisprudenza amministrativa precisando che tutte le controversie relative al contratto stipulato dopo l’esito di gara spettano al giudice ordinario.
In particolare, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia o l'annullamento del contratto di appalto, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica.
In ciascuno di questi casi, infatti, la controversia, non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta suddetta, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del contratto di appalto, del quale i soggetti interessati chiedono di accertare un aspetto patologico, al fine di impedirne l'adempimento. Le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni ed il giudice è comunque chiamato a verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui l'atto negoziale è sorto,ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipi.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: aggiudicazione annullata se la verifica dei requisiti non viene effettuata anche sul secondo classificato
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Il Consiglio di Stato (sez.V 23/10/2007 n. 5567) ha ritenuto illegittimo il comportamento della stazione appaltante che dopo aver individuato l’aggiudicatario provvisorio ha invitato soltanto questi a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, senza avanzare analoga richiesta al secondo classificato. Conseguentemente è stato censurato il comportamento della stesso ente appaltante che, annullata l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della prima impresa, piuttosto che assegnare i lavori al concorrente collocatosi al secondo posto (fra l'altro non messo in grado di dimostrare di essere in regola), ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia, ed ha aggiudicato il contratto ad altro concorrente.


►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: la stazione appaltante non può contestare la certificazione della regolarità contributiva
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Il requisito relativo alla verifica della regolarità contributiva (Durc) spetta unicamente agli enti previdenziali preposti e non può essere contestato dalla stazione appaltante.
A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 23/10/2007 n. 5575) ricordando che l'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili. La verifica della regolarità contributiva, quindi, non è più di competenza delle stazioni appaltanti, che devono prendere atto della certificazione senza sindacarne le risultanze, ma è demandata agli enti previdenziali.

►Giurisprudenza del TAR: avvilimento possibile anche se non previsto dal Bando
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Il TAR Campania (Napoli sez.VIII 30/10/2007 n. 10271) ha ritenuto irrilevante l’assenza nel bando di gara del richiamo alla disciplina sull’avvalimento, considerando la norma ex art.49 del Codice integrativa automaticamente della lex xpecialis.
Nella gara oggetto del pronunciamento un’impresa di recente costituzione, che aveva inoltrato agli enti competenti la richiesta di apertura delle posizioni previdenziali ed assicurative, era stata esclusa avendo partecipato alla procedura dopo aver sottoscritto un contratto di avvalimento con altra impresa che si era impegnata a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto la propria attestazione SOA e le proprie attrezzature.
Il Tar ha precisato che in mancanza di alcuna indicazione (confermativa o restrittiva) espressamente riportata dal bando l’istituto dell’avvalimento trova applicazione nella sua massima estensione.
Nel caso specifico, dunque, l’assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma, al contrario, legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma.

►Giurisprudenza del TAR: gara annullata se il prezziario non è aggiornato
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si è pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La sentenza del Tar di Lecce, consultabile integralmente sul sito dell’Aniem, ha ritenuto legittima la pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato, conseguentemente, l’annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi utilizzati.
Il ricorso presentato da alcune imprese si è fondato principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della congruità dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune disposizioni contenute nella Legge regionale.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti in quanto l’utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.
Nel merito della questione, è stata respinta la tesi dell’ente appaltante secondo il quale l’onere per le amministrazioni di aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.
Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell’art.133, comm8 del D.Lgs. n.163/2006 (e ciò in quanto l’aggiornamento in questione avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione regionale di riferimento non può essere interpretata nel senso propugnato dalla parte resistente.
In effetti, l’art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia chiara ed indiscutibile che “1. Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.
Secondo il Tar, quindi, non c’è dubbio che l’aggiornamento dei prezzi a livello regionale è obbligatorio.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.


►Giurisprudenza della Corte Costituzionale: negli espropri, le aree edificabili devono essere indennizzate secondo valori di mercato
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte Costituzionale ha affermato due importanti principi in tema di espropri: le aree edificabili devono essere indennizzate secondo valori di mercato e gli espropri illegittimi vanno anch’essi indennizzati sulla base del valore di mercato.
Le sentenze andranno ad incidere sugli espropri oggetto ancora di cause non definite nonché, evidentemente, sui nuovi espropri in fase di attuazione.
Le conclusioni della Corte, motivate dal presunto contrasto con l’art. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, potranno aprire ora nuovi scenari anche di tipo legislativo.


►Giurisprudenza del TAR: gara annullata se il prezziario non è aggiornato
ANIEM API Sarda -  20.11.2007

Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si è pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La sentenza del Tar di Lecce, consultabile integralmente sul sito dell’Aniem, ha ritenuto legittima la pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato, conseguentemente, l’annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi utilizzati.
Il ricorso presentato da alcune imprese si è fondato principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della congruità dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune disposizioni contenute nella Legge regionale.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti in quanto l’utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.
Nel merito della questione, è stata respinta la tesi dell’ente appaltante secondo il quale l’onere per le amministrazioni di aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.
Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell’art.133, comm8 del D.Lgs. n.163/2006 (e ciò in quanto l’aggiornamento in questione avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione regionale di riferimento non può essere interpretata nel senso propugnato dalla parte resistente.
In effetti, l’art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia chiara ed indiscutibile che “1. Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.
Secondo il Tar, quindi, non c’è dubbio che l’aggiornamento dei prezzi a livello regionale è obbligatorio.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.


►Giurisprudenza del TAR: per gli appalti sotto i 150.000 non si applica il divieto di subappalto per lavori superspecialistici
ANIEM API Sarda -  16.11.2007

Il Tar Puglia (Lecce Sez. II n. 3439 del 5 ottobre 2007) ha ribadito che il riferimento alle categorie operato dai bandi di importo inferiore a 150.000 euro ha solo una valenza descrittiva.
Per appalti di tale importo, infatti, non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione. Non è pertanto applicabile la norma di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, relativa al divieto di subappalto per le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di particolare complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali. Per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55/1990 (30%).

►Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea: legittimo il ricorso individuale dei componenti dell’ATI
ANIEM API Sarda -  16.11.2007

Con l’ordinanza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2007, n.492 è stata affermata la legittimità del ricorso individuale dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei di imprese.
Secondo la Corte, infatti, l’art. 1 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea contro un provvedimento di esclusione.
In particolare i Giudici sottolineano come le procedure debbano “assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatici e non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665”.

►Giurisprudenza del TAR del Lazio: deve essere ammessa L’ATI anche per il general Contractor
ANIEM API Sarda -  15.11.2007

Gli artt. 186, c. 2 e 191, c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non consentono l'associazione di imprese aventi da sole classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore contrastano con gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, che stabiliscono espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara, e vanno dunque disapplicati.
A queste conclusioni è pervenuto il Tar Lazio (Sez. III, 2/10/2007 n. 9630) pronunciandosi su un appalto dell’Anas nel quale, in sede di prequalifica, la relativa Commissione aveva deciso di escludere dalla gara un’ATI i cui soggetti costitutari avendo prodotto il certificato di contraente generale qualificato per la I anziché per la II classifica.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza.
L’ordinamento comunitario nella materia che ne occupa è ispirato al principio essenziale della libera concorrenza, sancito espressamente dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Ne costituiscono applicazione, nello specifico settore delle gare per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici, il principio di massima partecipazione possibile, di non discriminazione tra imprese, di proporzionalità ed adeguatezza nella determinazione dei requisiti di ammissione (vedi CdS, V, n. 2294/2002). In quest’ottica, detto ordinamento manifesta quindi uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti, costituiti per ottenere l'affidamento di contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, infatti, sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti (vedi CdS, V, n. 3188/2001). Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa comunitaria impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gare, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione. Nella specie, invece, proprio in un settore sicuramente rientrante per importanza anche economica dei lavori interessati, nell’ambito di applicazione dei principi comunitari, la normale funzionalità del RTI viene distolta dalle sue ontologiche connotazioni di ampliamento della platea dei concorrenti mediante abbattimento delle barriere costituite dai requisiti dimensionali e tecnico finanziari fissati dalle stazioni appaltanti. Ed invero, il combinato disposto degli artt. 186 comma 2 e 191 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 consente l’aggregazione tra contraenti generali in associazione temporanea soltanto se nell’ATI già vi sia almeno un soggetto da solo in possesso della competente classifica di qualificazione per la gara. In questo modo, viene impedito a contraenti generali di minori dimensioni (e con correlati requisiti economico-finanziari e tecnico-oraganizzativi) di allearsi, unendo tali requisiti, per concorrere all’affidamento di contratti di rilevanti dimensioni e dai quali altrimenti sarebbero inesorabilmente esclusi. La predetta normativa nazionale vanifica dunque la ratio stessa dell’istituto dell’ATI ed anzi, poiché non impedisce che tutte le imprese associate siano in possesso anche da sole delle competenti classifiche di partecipazione, rende addirittura possibile l’utilizzo della veste esteriore dell’ATI per il perseguimento di scopi anticoncorrenziali ed oligopolistici. Si tratta di un risultato paradossale, particolarmente rilevante in gare di più elevato importo in cui già non sono numerose le imprese singolarmente in possesso della relativa classifica di qualificazione. Inoltre, il combinato disposto dei suddetti articoli appare al Collegio anche in contrasto con i principi di proporzionalità e non discriminazione, dal momento che per i contraenti generali partecipanti alla gara in ATI viene sostanzialmente richiesto un requisito di qualificazione (determinato dalla sommatoria delle classifiche dei singoli associati) che per le ragioni predette viene comunque a risultare superiore a quello dei partecipanti a titolo individuale. Gli articoli in questione conducono dunque alla restrizione della concorrenza, in totale distonia con le finalità perseguite dal legislatore comunitario. Né potrebbe ritenersi che l’affidamento di lavori a contraente generale sia esentato dal rispetto, in parte qua, delle regole comunitarie in tema di gare ed appalti pubblici di lavori. Ed infatti, mentre la stessa normativa statale disciplinante l’affidamento di infrastrutture a contraente generale predica espressamente il rispetto della direttiva 2004/18 (vedi art.176 del D.Lgs. n. 163/2006) e della direttiva 93/37/CEE (vedi art. 1, comma 2, lett. f, della legge n. 443/2001), la stessa direttiva sopra citata n. 18/2004/CE ricomprende, all’art. 1, comma 2, lettera b), nel suo ambito di applicazione, tra gli «appalti pubblici di lavori», non solo quelli aventi per oggetto “l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera”, ma anche quelli (come nel caso appunto del “contraente generale”, definito dall’art. 176 del D.Lgs. n. 163/06) aventi ad oggetto “l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice”.
Posta dunque l’applicabilità di tale direttiva alle gare per l’affidamento di lavori a contraente generale, ne consegue il chiaro contrasto della normativa portata dai ripetuti artt. 186, co. 2 e 191, co. 9 (nella parte in cui non consentono l’associazione di imprese da sole aventi classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore) con gli articoli (concreta espressione dei principi concorrenziali di cui s’è detto) 47 e 48 della ripetuta Direttiva del 2004. Questi ultimi articoli, infatti, trattando proprio dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici concorrenti in pubbliche gare d’appalto, stabiliscono, in primo luogo, che tali operatori possono, “se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei” loro “legami con questi ultimi”, in tal caso dovendo peraltro dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporranno “dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti”; e soprattutto, per quanto interessa in questa sede, sanciscono che “alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti”. La normativa comunitaria stabilisce quindi espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara. Il combinato disposto dei predetti articoli del D.Lgs. n. 163/2006 dev’essere quindi nella specie disapplicato, stante la prevalenza della normativa comunitaria sulla contrastante normativa nazionale (preesistente o sopravvenuta che sia) e l’obbligo di diretta applicazione della direttiva predetta. Né potrebbe ritenersi che in questo modo vi sia nella specie pericolo di eccessivo frazionamento dei requisiti tra i vari componenti del raggruppamento, poiché quest’ultimo risulta costituito da due soli componenti. Consegue ulteriormente, al quadro normativo come sopra applicabile ed in accoglimento del proposto ricorso, l’invalidità degli atti lesivi impugnati ed in epigrafe specificati (bando di gara ed atto di esclusione), nei limiti dell’interesse.

►Giurisprudenza del TAR del Lazio: stop alla partecipazione delle imprese cinesi alla partecipazione alle gare d’appalto
ANIEM API Sarda -  15.11.2007

Il Tar Lazio (n.5896 del 2 luglio u.s.) si è espresso su una gara per appalto di forniture indetta dall Ministero della Difesa nella quale aveva richiesto di partecipare un’impresa dichiarava di volersi avvalere dei requisiti tecnico-operativi di una ditta cinese, non avente sede o filiali in ambito comunitario, ma insediata nella Repubblica popolare cinese. L’impresa veniva esclusa per violazione dell’articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, disciplinante, nei riguardi delle imprese extra-comunitarie, la partecipazione agli appalti pubblici comunitari. Il Tar sottolinea, infatti, che la Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito nel 2001 al W.T.O. (Organizzazione mondiale del commercio), non ha, a tutt’oggi, sottoscritto anche l'accordo sugli appalti pubblici, che risulta nell'allegato 4 del citato Accordo istitutivo del W.T.O. Di conseguenza, non trova applicazione nei riguardi della Cina l’articolo 47, comma 1°, del Codice dei contratti pubblici, il quale consente alle imprese extracomunitarie di partecipare ai pubblici appalti comunitari. Inoltre, le imprese cinesi non possono partecipare ai pubblici appalti, non solo direttamente, ma anche indirettamente, attraverso l’istituto dell’avvalimento.

►Giurisprudenza del TAR: obbligo di sopraluogo in caso di ATI
ANIEM API Sarda -  12.11.2007

Il Tar Lazio (Roma sez.III quater 8/11/2007 n. 11075) ha ribadito la legittimità del comportamento della stazione appaltante che impone a qualunque soggetto partecipante – singolo o raggruppato - di dare dimostrazione dell’avvenuta conoscenza dei luoghi attraverso l’allegazione del documento previsto a tale scopo e ammette la possibilità della non effettuazione delle visita, esclusivamente nel caso di raggruppamenti, mediante la delega preventiva conferita da una delle imprese del raggruppamento ad altra, imponendo la forma scritta, accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante dell’impresa delegante, come garanzia della sua provenienza.
L’inosservanza di tale procedura comporta la sanzione dell’esclusione dalla medesima senza che si possa ammettere che la produzione di un documento nel quale si afferma di far propria la visita fatta da altra o altre ditte di un determinato raggruppamento possa essere ritenuto equivalente alla delega all’effettuazione del sopralluogo da parte di una sola delle imprese raggruppate o raggruppande rilasciata, come prima precisato, in via preventiva, in quanto soltanto la seconda modalità è prevista dalle norme della procedura di gara. L’Amministrazione intende, evidentemente, garantirsi la predisposizione di un’offerta seria da parte di qualunque soggetto imprenditoriale interessato, sia se operante come singolo sia se operante riunito con altri, ritenendo che soltanto la conoscenza dell’effettiva entità dei lavori da eseguire deponga in favore di tale possibilità.

►Giurisprudenza della Corte di Cassazione: gli inerti da scavo da scavo di strade sono rifiuti
ANIEM API Sarda -  12.11.2007

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n.23787 del 19 giugno u.s.) il materiale proveniente da scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo, essendo costituito anche da asfalto e calcestruzzo, qualificabili come rifiuti.
Gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi – a giudizio della Corte – costituivano, all'epoca del fatto, rifiuti speciali ex articolo 7 Decreto Ronchi, salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le previsioni di cui al DL 18 luglio 2002, n. 138, articolo 14 (convertito nella Legge 178/2002) e cioè a condizione che fosse certa:

a) l'individuazione del produttore o del detentore;
b) la provenienza degli stessi;
c) la sede ove erano destinati; il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo senza trasformazioni preliminari;
d) la mancanza di danno per l'ambiente (cfr. Cass. 46680 del 2004; 37508 del 2003).

Inoltre, il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice Ambiente) con l'articolo 264, comma 1, lettera l) ha abrogato la Legge 178/2002, articolo 14 ma continua a considerare rifiuti gli inerti provenienti da demolizione (articolo 184, comma 3, lettera b). E' stata, invece, ribadita con l'articolo 186 del Codice Ambiente l'esclusione dall'ambito della disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo, a condizione però che siano effettivamente impiegate per reinterri, riempimenti ecc.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: come rideterminare la soglia di anomalia
ANIEM API Sarda -  01.11.2007

Con la pronuncia n. 4840 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato, intervenendo su un bando di gara dell’Anas, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell'art. 48, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice degli appalti), il quale prevede la possibilità di rideterminare la soglia di anomalia delle offerte qualora l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti.
In particolare la Corte si è espressa per l'illegittimità di un bando nel quale si prevedeva: “l’esclusione dalla procedura di gara del primo classificato o del concorrente che segue in graduatoria oppure di entrambi i concorrenti comporterà la riformulazione della media aritmetica, la determinazione della nuova soglia di anomalia e la conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
Il Consiglio di Stato ha ritenuto detta previsione in contrasto con il citato art. 48, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006 (ex. art. 10, comma 1-quater, della L. 109/1994), ritenendo applicabile la norma solo quando sia l'aggiudicatario provvisorio che il secondo classificato non comprovino il possesso dei requisiti (in tal modo disconoscendo anche l'interpretazione data dall'Autorità di vigilanza con l'Atto n. 15 del 30.3.2000, peraltro seguita anche dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 4512/2005).
Secondo i Giudici, infatti, “anche per il principio del buon andamento dell’azione amministrativa, non può ammettersi – per di più in difetto di una norma espressa – che il comportamento del concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell’aggiudicatario provvisorio (specie in considerazione del fatto che, a seguito della avvenuta conoscenza del contenuto delle offerte, la scelta del medesimo concorrente andrebbe a beneficiare un altro, che avrebbe così tutto l’interesse a sollecitare la mancata prova della sussistenza dei requisiti, con una negativa incidenza sul principio del giusto procedimento, di per sé non evitabile unicamente con la possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del concorrente secondo graduato).
In altri termini, l’art. 10, comma 1, quater, va inteso nel senso che si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta solo quando entrambi i partecipanti alla gara (classificatasi ai primi due posti nella graduatoria provvisoria) non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, non potendosi ammettere che il comportamento del secondo classificato (di per sé influenzabile da sollecitazioni esterne, miranti alla rideterminazione della soglia di anomalia) abbia decisivo rilievo per l’aggiudicazione della gara.”

►Giurisprudenza della Corte di cassazione: ipotesi di lottizzazione abusiva in presenza di opere di trasformazione urbanistica
ANIEM API Sarda -  01.11.2007

La Corte di Cassazione (sentenza n. 32209 del 7 agosto 2007) ha ritenuto reato di lottizzazione edilizia abusiva l’ipotesi di modifica di destinazione d’uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare (singole unità mutano la destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale), atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione.
La Corte, infatti, ha sostenuto che l'art. 30 del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia) prevede che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, trasformazione questa che si può avere anche attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti. Situazione che non può essere sanata dall’accatastamento, avendo il catasto una funzione meramente indicativa, e non costitutiva di diritti in materia urbanistica edilizia.

►Giurisprudenza del TAR Lazio: in ATI la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese associate
ANIEM API Sarda -  17.10.2007

Il Tar Lazio (Sez. III Roma, 2/10/2007, n.9620) ha ribadito che la polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, perché diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante quante volte l’inadempimento non dipenda dalla capo gruppo mandataria; pertanto il fideiussore è tenuta a richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, singolarmente identificate, e deve dichiarare altresì di garantire con la cauzione provvisoria non solo la sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

►Lavori Pubblici: Consiglio di Stato sul regolamento di Attuazione del Codice Appalti.
ANIEM API Sarda -  01.10.2007

Nell’Adunanza del 17 settembre u.s. il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Governo il 13 luglio 2007.
E’ stata anzitutto evidenziata l’opportunità di adeguare lo schema di regolamento al DLgs 113/2007 (secondo decreto correttivo al Codice) che ha introdotto nuove materie rinviandone proprio al regolamento la disciplina: regolarità contributiva (inserita fra i requisiti soggettivi), appalto di progettazione ed esecuzione, attenuazione dei costi di qualificazione per le pmi, intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore, revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie, l’individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti, in tema di appalto – concorso, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” .
Viene altresì segnalata la necessità di eliminare o correggere le norme regolamentari ora in contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo.
Il parere del Consiglio di Stato solleva poi diverse critiche sulle disposizioni di spesa, a cominciare dalla prevista possibilità per i dipendenti pubblici di acquisire compensi aggiuntivi per l’attività di verifica dei progetti e dalla maggiorazione dal 20 al 30% riconosciuta ai collaudatori per il collaudo in corso d’opera.
Fra gli ulteriori rilievi, viene messo in dubbio anche il ruolo della Commissione consultiva presso l’Autorità che, seppur prevista dall’art. 40 del codice, viene ritenuto organismo che nell’esperienza pratica si è rivelato “non essenziale e che potrebbe ritenersi già soppresso con decorrenza dal 15 maggio 2007, in virtù dell’effetto ghigliottina di cui all’art. 29, co. 4, d.l. n. 223/2006” (articolo che così recita: Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi”).
Contestata anche la norma che ripropone i minimi tariffari inderogabili delle Soa che sarebbe anch’essa in contrasto con il primo Decreto Bersani (d.l. n.223/06).
A parere dei Giudici “i minimi tariffari previsti non hanno base legislativa nel codice, che demanda al regolamento la fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe inerenti l’attività di qualificazione (art. 40, co. 4, lett. e), ma non prevede minimi tariffari inderogabili”.
In tema di verifica triennale dei requisiti si chiede di precisare che “l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione ma, in tal caso, non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
Al fine del rilascio dell’attestazione Soa, sarà necessaria la presentazione del Durc, che andrà comunque rinnovata anche in sede di stipula del contratto con la stazione appaltante, tenuto conto che tale documento deve sempre risultare attuale.
In merito alla rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti, il Consiglio di Stato non ritiene comprensibile la limitazione ai soli lavori pubblici, precisando che “se l’esclusione dalla rivalutazione di altri lavori è suggerita dalle difficoltà di accertare la data di ultimazione (vedi ad esempio, lavori in proprio), con conseguente possibilità di frodi, andrebbe meglio circoscritta siffatta esclusione, ad esempio consentendo la rivalutazione in caso di prova certa della data di ultimazione”.
Si suggerisce inoltre di imporre alle Soa la trasmissione all’Osservatorio dei certificati relativi a lavori privati (con controlli a campione da parte dell’Autorità), pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie agli stessi Organismi di Attestazione.
Sanzioni vengono altresì richieste nei caso in cui il responsabile del procedimento, nella fase di rilascio del certificato lavori, o le Soa, in fase di attestazione, consentano all’impresa di avvalersi erroneamente di categorie o comunque di qualificazioni non coerenti con i lavori effettivamente eseguiti.
Il parere formulato dai Giudici critica, inoltre, la prevista esclusione dell’avvalimento nel caso di lavori su beni culturali, sia perché tale limitazione sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria, sia per l’impossibilità di una disposizione regolamentare (secondaria) di prevedere la disapplicazione di una norma primaria.
In merito ai consorzi, si richiede che , ai fini della qualificazione, la SOA acquisisca il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato.
Per quanto concerne la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sottolinea come la norma che assegna pesi e punteggi per qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali e ambientali complessivamente non inferiori a 65 (su un totale di 100) sia priva di copertura legislativa, dovendo essere demandata tale scelta ai singoli bandi, sulla base di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dallo stesso art. 83 del Codice.
Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora apportare allo schema di Regolamento le opportune correzioni sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

►Consiglio di Stato: l’anomalia deve riguardare l’offerta complessiva
ANIEM API Sarda -  21.09.2007

Il Consiglio di Stato (Sez. VI 23/4/2007, n.1827) ha stabilito che la verifica dell’anomalia deve presupporre che l’anomalia riguardi l’offerta complessiva (e da questa passare all’analisi delle singole componenti). Né può sostenersi l’autonomia delle diverse componenti dell’offerta e, conseguentemente, pretendere di valutare la vantaggiosità dell’offerta economica in modo frazionato, essendo incontestabile il carattere unitario della gara.

►Giurisprudenza del Consiglio di Stato: Demolizione e ricostruzione di edificio diverso
ANIEM API Sarda -  14.09.2007

Con la sentenza n. 4842 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato, conformemente ad orientamenti giurisprudenziali consolidati, ha ribadito che lavori consistenti nella demolizione totale di un preesistente fabbricato, con la riedificazione di un edificio del tutto diverso per tipologia, superfici, sagoma e volumi, devono essere qualificati come «nuova costruzione» e non come «ristrutturazione edilizia», con conseguente rispetto di tutti gli standard previsti per le nuove costruzioni .
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire rilasciato per:
  • la realizzazione di una nuova struttura portante, costituita da telai di pilastri e travi in cemento armato, con la realizzazione di piani ad altezze diverse da quelle dei piani del precedente fabbricato;
  • la demolizione dell''intera cubatura del fabbricato, effettivamente avvenuta prima della proposizione della domanda di permesso di costruire in variante.

►Giurisprudenza del TAR Sardegna: nel subappalto occorre dichiarare la specifica delle opere che si intendono subappaltare
ANIEM API Sarda -  14.09.2007

Riprendendo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 118, comma 2, punto 1, del DL.gs. numero 163/2006 "i concorrenti all'atto dell'offerta [...] abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo"), il TAR Sardegna – Sez.I n.1764 27/9/2007 – ritiene che le imprese non possano limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge consente, ma devono specificare in modo analitico e puntuale a quali lavori intendono riferirsi; in mancanza di tale specificazione non può dirsi soddisfatta la condizione richiesta dalla normativa.
La corretta dichiarazione resa all'atto della presentazione dell'offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto non costituisce di per sé un requisito essenziale per la partecipazione alla gara in quanto essa è solitamente finalizzata a consentire alla ditta partecipante di subappaltare certe opere o servizi puntualmente indicati; in mancanza di tale corretta dichiarazione la conseguenza immediata consiste nella impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 1999, n. 438). Tuttavia qualora la ditta partecipante non possegga la qualificazione richiesta dal bando di gara in relazione a determinate opere, la impossibilità di utilizzare il subappalto per tali opere comporta la mancanza di un requisito soggettivo necessario, con conseguente esclusione dalla gara.

►Responsabilità solidale nel subappalto: positivo ol parere del Consiglio di Stato sul decreto attuativo della legge n. 248/2006
ANIEM API Sarda -  14.09.2007

Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente (adunanza del 23 luglio u.s.) sullo schema di regolamento di attuazione dell’art.35, commi 28-34, del D.L. n.223/2006 convertito dalla legge n.248/2006, relativo alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.
Lo schema di decreto, i cui contenuti sono stati sinteticamente anticipati in Aniem Informa n.30 del 6 luglio u.s., prevede che l’impresa appaltatrice sia esonerata dalla responsabilità solidale dopo aver acquisito dal subappaltatore le copie del modello F24 corredate dalle ricevute attestanti l’addebito, il Durc corredato da un prospetto analitico sui lavoratori, sulle retribuzioni e contributi versati.
Il provvedimento è costituito da 5 articoli relativi a:
  • comunicazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto;
  • documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali;
  • modello F24 riferito al singolo subappalto;
  • documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
  • decorrenza applicativa delle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda le ritenute fiscali, in particolare, l’art. 2 prevede la consegna all’appaltatore di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (redatta secondo modello allegato al decreto) corredata dalle copie del modello F24 e dalle ricevute attestanti l’avvenuto addebito delle ritenute.
All’Agenzia delle Entrate è rimessa la formulazione di un apposito modello F24 riferibile al singolo subappalto per consentire un adeguato controllo dello specifico impiego dei lavoratori e delle relative ritenute.
Per ottenere i pagamenti dei loro corrispettivi, appaltatore e subappaltatore dovranno provare di aver assolto i loro obblighi consegnando direttamente la documentazione o presentando l’asseverazione (sulla base dei due modelli allegati al decreto, rispettivamente per le ritenute fiscali e per i versamenti contributivi) di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ragioniere, perito commerciale).
Il Regolamento entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta e determinerà un nuovo sistema di responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati non solo tra appaltatore e subappaltatore, ma anche tra committente e appaltatore (sanzione amministrativa a carico del committente se provvede al pagamento senza aver accertato il corretto adempimento dei versamenti fiscali e contributivi sulla manodopera impiegata).

►Tar del Lazio : le associazioni di categoria hanno interesse ad impugnare e diritto di accesso ai documenti
ANIEM API Sarda -  14.09.2007

Le associazioni di categoria raggruppanti imprese operanti in un determinato settore economico, hanno interesse ad impugnare provvedimenti che incidono sugli interessi della categoria stessa unitariamente considerata, e, conseguentemente, sono titolari di un interesse diretto all’accesso ad uno specifico documento in ragione del pregiudizio che da questo può derivare per la categoria rappresentata (fattispecie relativa alla richiesta di prendere visione e di fare copia della documentazione relativa ad un progetto esecutivo per barriere spartitraffico).
Lo ha affermato il Tar Lazio pronunciatosi lo scorso 29 agosto (Sez.III n.8218).

►TAR del Lazio: annullamento della gara per motivi finanziari produce diritto a risarcimento dei danni dell’aggiudicatario
ANIEM API Sarda -  14.09.2007

Il Tar Lazio (Sez. III, 13/07/2007, n.6369) ha dichiarato che la Pubblica Amministrazione deve risarcire i danni all’impresa aggiudicataria in caso di annullamento di una gara d’appalto per riduzione delle risorse finanziarie (nel caso specifico riduzione degli stanziamenti regionali).
Il Tar, dopo aver rilevato che il provvedimento di revoca dell'appalto risulta congruamente ed esaustivamente motivato, ha tuttavia sostenuto come sussista la responsabilità dell'Amministrazione ex art. 1337 c.c. .
Al riguardo non ha evidentemente alcun rilievo preclusivo la riconosciuta legittimità dell’intervento provvedimentale in autotutela, poiché “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito)” .
La responsabilità si configura invero non soltanto quando si ha ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto, ma anche quando il privato sia stato, anche solo colposamente, coinvolto dall’Amministrazione in trattative inutili. L'elemento psicologico colposo, in particolare, sussiste quando una parte non si attiene alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto, avviando e portando avanti le trattative senza verificare, alla stregua di elementi che già ragionevolmente dovevano essere conosciuti o conoscibili al momento iniziale delle trattative stesse, le proprie possibilità d’impegno e senza avere una sufficiente determinazione.
Il Tar, quindi, ha accolto la domanda risarcitoria del consorzio aggiudicatario dell’appalto, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione.

►TAR Lazio: per il divieto di subappalto occorre verificare il contenuto dell’opera
ANIEM API Sarda -  03.09.2007

Secondo il Tar Lazio (Roma Sez. II ter 15/5/2007) è il contenuto e la complessità dell'opera a giustificare la logica e la legittimità delle clausole dei bandi che proibiscono il subappalto.
Occorre, dunque, verificare il contenuto dell'opera, piuttosto che la sua qualificazione normativa, per stabilire se l'amministrazione nel vietare il subappalto si è correttamente avvalsa della potestà interdittiva, secondo logica e norme superiori.
In questo senso il Tar ha ritenuto non sufficiente la determinazione 20.12.2001 n. 25 dell'Autorità di vigilanza con la quale erano stati definiti alcuni profili interpretativi in materia di bandi di gara ed esecuzione dei lavori, indicando le categorie specializzate a qualificazione obbligatoria per le quali si applica il divieto di subappalto.
Anche categorie a qualificazione non obbligatoria, come OS32, possono tuttavia presentare, secondo il tipo di opere richieste, contenuti di specializzazione tecnologica tali da giustificare la clausola interdittiva.