La giurisprudenza non solo riconosce la piena utilizzabilità del fax quale mezzo legale di comunicazione, ma attribuisce altresì al rapporto di favorevole trasmissione del documento con tale mezzo anche il valore di presunzione semplice, nel senso che colui che ha inviato il messaggio non debba in tal senso fornire alcuna ulteriore prova (C.d.S., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4151), pur dovendo evidentemente tenersi conto dell’eventuale mancata possibile ricezione del fax, allorquando vengano indicate e comprovate specifiche circostanze dalle quali possa ragionevolmente dedursi che effettivamente per un complesso di circostanze di fatto il documento non è stato conosciuto (C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3365, fattispecie in cui la sede legale della società interessata, cui il documento via fax era stato inviato, era stata chiusa).
La Corte di Cassazione si è recentemente (sentenza 14 luglio 2010 n. 27264) pronunciata in materia urbanistica sulla realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un’abitazione.
Tale opera, ha precisato la suprema Corte, non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato previsto dall’articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001.
Una recente sentenza del TAR Puglia sez. I 14/4/2010 n. 1334 sancisce che, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111). Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.
Non si può ritenere che la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l’offerta economica sia un principio inderogabile. E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza della VI 8/6/2010 n. 3634. La regola è infatti affermata in una fonte di secondo grado (il regolamento di contabilità generale dello Stato, r.d. n. 827/1924), ed ha una sua ragion d’essere nelle procedure di gara meccaniche, basate solo su offerte di prezzo, mentre ben può essere derogata nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultima ipotesi, infatti, il prezzo è solo uno dei molteplici elementi di valutazione dell’offerta, a cui deve essere attribuito un punteggio tra il minimo e il massimo stabiliti dal bando o dai criteri predeterminati dalla commissione.Se, dunque, la seduta pubblica ha un senso laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso, invece la seduta pubblica non ha ragion d’essere nel caso in cui ai prezzi offerti occorre attribuire un punteggio che va sommato al punteggio assegnato per le componenti qualitative delle offerte. L’attività di assegnazione del punteggio per l’elemento prezzo, che costituisce attività valutativa della commissione, non può infatti avvenire in seduta pubblica. La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di affermare che «in sede di gara d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche» (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235).
La sezione V del Consiglio di Stato in una recente sentenza ha statuito che il testo del codice appalti non contiene una norma, con effetto preclusivo, che preveda che in sede di gara, in caso di cessione d’azienda la cessionaria abbia un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente sia riguardo agli amministratori, ai direttori tecnici, sia riguardo ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l’art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva all’aggiudicazione della gara.
Ne discende che, in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.
Dal combinato disposto della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 emerge che in via generale, nelle pubbliche gare, va riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che se è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa, è consentito anche per quelle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”.
E’ quanto deliberato dal TAR Puglia sez. I con sentenza n. 2066 del 27/5/10 il quale confermando quanto già espresso da un consolidato orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che, nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant’è che la deroga al diritto di accesso è limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte “che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Principio di ordine generale, concludono i giudici pugliesi è quello in base al quale il partecipante ad una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compresa l’offerta presentata dall’impresa e costituisce eccezione, debitamente comprovata dall’interessato, il limite ad alcune parti dell’offerta.
Tale conclusione trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l’offerta tecnico progettuale fuoriesca dalla sfera di dominio riservata dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto all’offerta delle altre concorrenti, con la conseguenza che la concorrente non aggiudicataria che vi abbia interesse può accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi senza che possano essere opposti motivi di riservatezza.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 10605 del 30 aprile 2010) ha espresso un importante principio in tema di responsabilità e risarcimento dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.
In tema di appalto, sostengono i giudici del massimo organo giurisdizionale, l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base ai patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister nell’attuazione delle specifiche direttive.
Il principio generale che vieta la partecipazione, in sede di raggruppamento, di imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti per la partecipazione disgiunta, (Consiglio di Stato sentenza n.3312 del 25 maggio 2010) non trova applicazione ove partecipino in Ati soggetti appartenenti ad un gruppo societario, che costituiscono una soggettività sostanzialmente unitaria nella logica comunitaria, che avrebbe impedito, alla luce dell’unicità del centro decisionale, la contemporanea partecipazione autonoma dei due soggetti. Donde l’inapplicabilità dell’invocata regola pro-competitiva, volta a impedire la restrizione della concorrenza potenzialmente innescata dalla costituzione di un raggruppamento tra imprese autonomamente legittimate ad accedere alla procedura di gara: tale restrizione non è infatti paventabile in considerazione della soggettività sostanzialmente unica e dell’impossibilità della partecipazione disgiunta delle società qui in considerazione.
Il TAR Lombardia (Brescia sez. II 5/5/2010 n. 1675) ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra un’Ati costituita ai sensi dell’art. 160 bis (locazione finanziaria di opere pubbliche) del Codice dei Contratti tra costruttore e soggetto finanziatore ed il raggruppamento di imprese tradizionale.
A giudizio del Tar emergono, infatti, i seguenti profili differenziali:
a) nel raggruppamento ordinario la responsabilità tra i soggetti che vi prendono parte è di tipo solidale (art. 37 comma 5), mentre nella compagine delineata per il leasing "in costruendo" non sussistono vincoli di solidarietà e ciascuno risponde per l’obbligazione specificamente assunta; siamo in presenza di un raggruppamento eterogeneo, creato da soggetti che svolgono attività radicalmente diverse e che non sarebbero in grado di assolvere le reciproche obbligazioni;
b) nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario e mandante è decisamente sfumata, poiché i due soggetti agiscono sullo stesso piano ed assumono responsabilità autonome e separate, senza che la posizione di capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili;
c) dopo il collaudo dell’opera il raggruppamento ordinario si scioglie e cessa ogni rapporto con la stazione appaltante, mentre nel raggruppamento eterogeneo il vincolo giuridico viene meno per il solo costruttore: permane infatti rapporto contrattuale tra la stazione appaltante che eroga i canoni ed il finanziatore che li percepisce;
d) nel caso di fallimento di uno dei mandanti l’art. 37 comma 19 accolla al mandatario l’obbligo – salva indicazione di altro operatore subentrante in possesso dei requisiti di idoneità – di eseguire comunque i lavori assunti in appalto, direttamente o a mezzo degli altri mandanti; viceversa se fallisce uno dei due soggetti riuniti nel raggruppamento eterogeneo, l’altro può sostituirlo – previo assenso del committente – con altro soggetto avente identici requisiti e caratteristiche ma non può direttamente farsi carico della prestazione divenuta inesigibile nei confronti del primo.
In definitiva l’art. 160-bis introduce una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell’associazione temporanea di impresa di cui all’art. 37, che rinviene la propria ratio nell’eterogeneità degli operatori coinvolti, appartenenti a settori (finanziario ed edilizio) assolutamente distanti tra loro .
La Corte di cassazione, II sez. penale, con la sentenza 1342/2010 del 9 Aprile scorso ha stabilito che la demolizione e ricostruzione di un rudere rientra nella nozione di “ nuova costruzione”.
I giudici hanno confermato la sentenza della Corte di Appello sottolineando che l’abbattimento di un fabbricato fatiscente e successiva ricostruzione di un manufatto di dimensioni maggiori non possa configurare un’ipotesi di restauro e risanamento conservativo.
La caratteristica di questa categoria edilizia è quella, dunque, della conservazione di un organismo edilizio esistente, attraverso un insieme sistematico di opere volto ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi dell’edificio originario.
Secondo i giudici l’intervento deve essere inquadrato nell’ambito della ristrutturazione edilizia, o della nuova costruzione. Questo se riguarda ruderi o edifici già da tempo demoliti e perciò non identificabili in un organismo edilizio dotato di mura perimetrali o strutture orizzontali ed elementi di copertura.
Il Consiglio di Stato (sez. VI 6/4/2010 n. 1909) ha ribadito che anche le sentenze di condanna con beneficio della non menzione e le sentenze patteggiate devono essere oggetto di dichiarazione dell’impresa in sede di partecipazione alla gara, potendo essere oggetto di valutazione della stazione appaltante come possibili cause di esclusione incidenti sulla moralità professionale. I concorrenti a gare di pubblici appalti devono quindi attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale), anche l'assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non menzione, nonché l'assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata ottenuta l'amnistia, la riabilitazione o l'estinzione e artt. 167 o 445 C.P.P. per decorso del tempo senza aver commesso un altro reato) e l'assenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria.
Nel caso in cui la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro prescelto ed ha stabilito che ad esso le singole imprese partecipanti alla gara dovevano attenersi nella costruzione dell’offerta economica, deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia applicato ai propri dipendenti un CCNL estraneo alle prestazioni oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica previsione della sanzione dell’esclusione. A tali conclusioni è pervenuto il TAR Lazio (Roma sez. III quater 7/4/2010 n. 5759).
Il Tribunale ha ritenuto che quanto riferito ed utilizzato dall'aggiudicataria nella predisposizione della sua offerta costituisce, infatti, un elemento essenziale nella formazione di quest’ultima e deve essere omogeneo a quello utilizzato dalle altre imprese partecipanti alla gara pena, in caso contrario, la violazione del principio della par condicio tra concorrenti che costituisce portato diretto del principio di libera concorrenza il quale assieme al primo permea di se tutte le gare pubbliche che devono svolgersi nella loro osservanza anche e forse prima di tutto, in ossequio a quanto stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità europea.
La violazione di tale dato, anche ove meramente formale, non può che comportare l’esclusione da una gara pubblica del soggetto economico che vi sia incorso senza che occorra un’espressa previsione al riguardo.
La Corte di Giustizia Europea, sez.III, con la sentenza n. C-451/08, del 25 marzo scorso, ha ribadito che la nozione di "appalti pubblici di lavori", ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE non esige che i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l'amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell'interesse economico diretto di tale amministrazione. L'esercizio, da parte di quest'ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest'ultima condizione.Secondo la Corte Europea, l'aggiudicatario della gara deve assumere direttamente o indirettamente l'obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell'appalto e che l'esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.
La sentenza è stata pronunciata in merito ad un ricorso presentato nell’ambito di una controversia che opponeva un’ impresa tedesca contro un’ amministrazione federale e vertente sulla vendita da parte di quest’ultima di un terreno sul quale l’acquirente doveva eseguire successivamente taluni lavori tesi a perseguire obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale, nella fattispecie il Comune di Wildeshausen.
Il Consiglio di Stato (sez. V 9/3/2010 n. 1373) ha precisato che l’obbligo di dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara deve ritenersi esteso anche a colui, che nell’ambito dell’impresa, assume il ruolo di procuratore ad negotia.
L’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, infatti, pone come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Deve , pertanto, ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali.
La previsione univoca del bando che commina l'esclusione del concorrente che ha omesso di presentare le giustificazioni preventive impediscono alla parte ricorrente di giovarsi dell’ orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sull’ insegnamento offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 27/11/2001, esclude la possibilità di sanzionare con l’esclusione la carenza delle giustificazioni preventive in assenza di una specifica previsione espulsiva da parte della lex specialis. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V 17/2/2010 n. 922).
Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.
Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2010 n. 653) è intervenuto sull’ammissibilità di una rimodulazione del piano economico finanziario in corso di gara.
L’art.143 co.7 del d.l.g.s. n.163 del 2006 prevede che l’offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (pef) al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Nel piano l’amministrazione verifica l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività espletata.
Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.
Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria della offerta, il piano non si sostituisce alla offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività oggetto di concessione. Il Consiglio di Stato, quindi, si è espresso favorevolmente sull’ ammissibilità di una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.641/2010, ha stabilito che il contratto di consorzio non è sufficiente a dimostrare l'effettiva messa a disposizione dei mezzi richiesta dall'istituto dell'avvalimento.
La dimostrazione delle condizioni per l’avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell’esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso.
E’ invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l’arco temporale di esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".
Si applica il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006, nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel settore dei servizi pubblici locali. Lo ha stabilito il TAR Lombardia (Milano sez.I 11/1/2010 n. 8) precisando che anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo.
Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali.
Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo” (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell’ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all’art. 13 cit.
Il Consiglio di Stato (sez. VI 11/1/2010 n. 20) si è espresso sull’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale successiva all’avvio di esecuzione del contratto e conseguente subentro nel contratto al posto dell’originario aggiudicatario. Il Consiglio ha precisato che tale subentro non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria. Secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se, dunque, nella gara per cui è processo, non era ab initio consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera specialistica eccedente il 15% dell’importo originario dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario dell’appalto, era in astratto subappaltabile.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7 e dell’art. 75 comma 6, d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario ha un obbligo ex lege di stipulare il contratto, la cui inosservanza è fonte di responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.
Secondo il Consiglio di Stato (sez. V 29/12/2009 n. 8916) la mancata sottoscrizione del capitolato speciale da parte dei mandatari di un’ati non comporta alcun vincolo di esclusione.
Il caso riguarda una norma del Capitolato speciale nella quale si prevedeva che cui una copia di tale documento avrebbe dovuto essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante alla gara in segno d’accettazione. I Giudici hanno ritenuto comunque di dover interpretare tale disposizione in senso favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese partecipanti.
Il Tar Sicilia (Catania sez. III 26/11/2009 n. 2001) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il Tar ha ritenuto, infatti, che, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, debba trovare applicazione l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, relativo proprio ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso come quello preso in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".
Il Tar Calabria (Reggio Calabria sez. I 16/11/2009 n. 1048) ha preso atto delle modifiche apportata dal terzo decreto correttivo (Dlgs 152/2008) al Codice dei Contratti confermando la subappaltabilità delle opere superspecialistiche entro il 30%.
La vigente formulazione dell’art. 37 comma 11 dispone, infatti, che: "qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo” (ossia entro il limite massimo del 30% dell’importo della lavorazione specializzata).
E’ stata quindi sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, modificando sostanzialmente la precede dente disciplina che vietava il subappalto in caso di lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell’importo totale dei lavori.
La Cassazione nella sentenza 22818/09 ha escluso la responsabilità dell'impresa committente per le gravi lesioni subite da un operaio precipitato da un ponteggio ed ha, invece, affermato la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio della società datoriale-appaltatrice e dello stesso dipendente.
E’ stato affermato dalla Corte che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel contratto di appalto fa capo in via esclusiva all'appaltatore a meno che non vi sia una previsione contrattuale che contenga una deroga a tale principio generale: ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando il committente si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da realizzare. Insomma, solo in questo caso, la società committente risponderà del risarcimento danni per l'infortunio subito dal dipendente dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
L'esistenza di una supervisione del rispetto delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa committente non priva e l'appaltatore della sua responsabilità esclusiva in materia di infortuni.
Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.
L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.
Il Tar Sardegna (sez. I 9/10/2009 n. 1525) si è pronunciato sulla valutazione dei reati incidenti sulla moralità professionale ritenendo che la gravità del reato presupposto necessario per poter pronunziare la sanzione. Qualora il precedente penale (dichiarato o non) abbia un grado di lesività di tipo lieve o ordinario l'amministrazione, dopo averlo valutato nella sua sostanza, non può porlo a fondamento di una decisione di esclusione dalla partecipazione alla gara La valutazione che l'amministrazione deve compiere deve avvenire nel merito, sia nel caso di dichiarato precedente che in caso di dichiarata assenza. In sostanza, qualora il soggetto interessato abbia compiuto, come nel caso di specie, una dichiarazione negativa, l'amministrazione non può sostenere che la semplice omissione dell’ indicazione del precedente rappresenti una violazione della norma, trattandosi, in questo caso, semmai di mero falso innocuo. Semmai potrebbe aversi (teoricamente) una difforme valutazione nel giudizio di rilevanza, ma non una dichiarazione mendace.
In un recente parere (29/9/2009, n. 5827), il Consiglio di Stato ha sostenuto che la stazione appaltante deve basarsi sulle certificazioni risultanti dal Durc, ma deve altresì valutare se sussistono condoni o procedimenti, diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC ed, in secondo luogo, se la violazione riportata nel DURC risulti o no “grave”.
Nel caso preso in esame dal Consiglio, dall’acquisizione del DURC , le posizioni dell’impresa risultavano regolari presso l’INAIL e l’ INPS, ma non presso la Cassa Edile.
L’impresa aveva sostenuto che l’irregolarità contestata derivava esclusivamente dal mancato versamento dei contributi alla Cassa relativo ad un solo mese ( i versamenti successivi risultavano avvenuti regolarmente) e che l’entità del versamento era non elevata (circa 500 Euro), aggiungendo che su tale inadempienza non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso di accertamento, cartella di pagamento o ingiunzione da parte della Cassa Edile.
Il Consiglio di Stato, riprendendo un orientamento emerso in sede giurisprudenziale, ha sottolineato come l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice degli Appalti non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva, ma fa riferimento a “violazioni gravi” e definitivamente accertate”.
La sussistenza dei due requisiti della gravità e della definitività dell’accertamento della violazione vanno quindi valutati dalla stazione appaltante prima di disporre l’esclusione dalle procedure di gara.
La Corte di Giustizia CE (Sez. III 15/10/2009, Sentenza C-196/08) ha ribadito che l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Peraltro, il fatto che un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. Inoltre, una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.
Il Consiglio di Stato (sez.V 2/10/2009 n. 6006) ha precisato che "i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione".
Tale conclusione deriva dalla prescrizione normativa contenuta nell’art. 38 del Codice che "impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati".
Il TAR Campania (Napoli sez.VIII 8/10/2009 n. 5196) è intervenuto sulla questione inerente il rapporto tra quota di partecipazione all’ati e quota di esecuzione dei lavori, questione ancora oggi oggetto di diversi quesiti che pervengono anche alla nostra Associazione.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 37 del d.lgs. 163/2006, al comma 13, stabilisce che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Da questa disposizione ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione ( proprio perché si parla di quota di " partecipazione") deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara.
Il Tar Emilia Romagna (Parma sez.I 3/8/2009 n. 658) ha disposto la necessità di acquisire distinte dichiarazioni dei consorziati per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale.
Il Tribunale ha sottolineato come la stessa fonte legislativa individua tali requisiti come imprescindibili, a pena di esclusione, per poter accedere alle pubbliche gare; conseguentemente, secondo lo stesso Tar, non può accedersi alla tesi per cui essi, nel caso di concorrenti composti da soggetti imprenditoriali plurimi possono essere dichiarati solo dal legale rappresentante del consorzio. Anche il consorzio stabile, infatti, pur avendo una propria soggettività e autonomia rispetto ai suoi componenti, per quanto concerne i requisiti d’idoneità morale professionale rilevanti per l’ordine pubblico non è altro che la riunione di più soggetti per ciascuno dei quali deve essere verificata l’assenza delle cause di esclusione: la stazione appaltante deve infatti conoscere eventuali motivi di esclusione de singoli consorziati, che altrimenti potrebbero essere occultati dietro la partecipazione al consorzio con l’aggiramento delle disposizioni di legge poste a presidio dell’affidabilità morale e professionale dei soggetti che si candidano a contrarre con i soggetti pubblici e ad essere esecutori dei pubblici affidamenti (in tal senso Consiglio di Stato nn. 447/2005, 3765/2007).
Il TAR Campania (Napoli sez. I 1/10/2009 n. 5130) ha ribadito con forza che l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Tale condizione, infatti, trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezzari devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.
Proprio in applicazione di tale previsione, si è già più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via.
La Corte di Cassazione Penale (Sez. III 29/05/2009 – sentenza n. 22468) si è espressa sull’inquadramento dei derivati dallo sfruttamento delle cave ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti. La Corte si è pronunciata sostenendo che i fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.
L'art. 185, comma 1, lett. b n. 4, infatti, esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio. Ciò non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento.
Il TAR Veneto (sez. I 18/9/2009 n. 2415) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente, per aver omesso di dichiarare condanne penali a carico dei legali rappresentanti laddove i fatti risultavano non solo risalenti nel tempo, ma soprattutto oggetto di depenalizzazione da parte del legislatore, così come peraltro risulta dagli stessi certificati rilasciati dal casellario giudiziale.
Il Tribunale segnala, al riguardo, la recente pronuncia del Consiglio circa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, in quanto il giudizio di disfavore per i reati commessi risulta superato dalla valutazione operata dal legislatore, che lo ha escluso ora per allora.
Tale circostanza - in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2, comma 2 c.p., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e laddove sia stata pronunciata condanna per tale fatto ne cessano l’esecuzione e gli effetti - doveva determinare diversamente l’amministrazione, inducendola a non provvedere all’esclusione della ricorrente, pur a fronte della dichiarazione non contenente la menzione di tali condanne, in quanto va escluso che "…tali vicende potessero essere validamente considerate ai fini dell’esclusione, la quale, viceversa, postula l’attuale ascrivibilità al concorrente di condotte tutt’ora penalmente rilevanti e per di più gravi.
Il Tar Sicilia (Palermo sez.III 2/9/2009 n. 1461) è intervenuto sui requisiti di qualificazione che le ati devono dimostrare in sede di gara precisando che, ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga l’importo dei lavori e non necessariamente il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000.
In merito alla dimostrazione del requisito inerente la certificazione del sistema di qualità delle ati, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.
Con la sentenza n.28197 del 9 luglio u.s., la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i rapporti tra committente ed appaltatore in relazione alle responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori.
La sentenza ha precisato che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.
I Giudici evidenziano i contenuti dell’art. 7 del Dlgs 626/1994 ove, dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", si prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli". Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
La cooperazione richiamata dalla normativa, non può intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.
Il Tar Lazio (Roma sez.III quater 27/8/2009 n. 8304) ha dichiarato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente, pertanto, non può sindacare sull'incidenza effettiva del reato compiuto ed ha l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante. La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa.
Il Tar riprende quanto affermato dal Consiglio di Stato che ha ritenuto l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, configurabile come causa autonoma di esclusione dalla gara (Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723) in quanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente.
Il Tar Campania (Napoli sez. I 3/7/2009 n. 3705) ha evidenziato che nella trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per l'Amministrazione ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali. L'individuazione dell'offerta migliore resta, pertanto, un atto sostanzialmente discrezionale, al di fuori di ogni automatismo, con la conseguenza che non può assumere il valore di conclusione del contratto. In particolare, si ritiene che "L'Amministrazione che persegua l'affidamento di un contratto mediante trattativa privata conserva fino alla sua stipulazione la possibilità di recedere dal procedimento anche per ragioni di mera opportunità (non potendo dirsi consolidato sino ad allora alcun diritto soggettivo), dovendo dare solo una legittima motivazione della propria scelta, senza che in tali casi possa sorgere nel privato neppure un diritto al risarcimento del danno."
Le valutazioni compiute dall’amministrazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico, discrezionale e di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o palesi errori di fatto. A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 12/6/2009 n. 3769) sottolineando come il giudice amministrativo debba sostanzialmente limitarsi ad accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato come nessuna disposizione imponga che la valutazione delle giustificazioni delle offerte debba avvenire alla presenza delle singole imprese che tali giustificazioni hanno effettivamente prodotto.
La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009, ha sostenuto che l'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione all'interno del bando, restando ferma la necessità di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara.
Il TAR Veneto (sez. I 8/6/2009 n. 1659) ha affermato che nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. L’art. 1 della legge n. 348/1982, infatti, è chiaro nell’individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico.
In virtù di tale previsione, quindi, anche nell’ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l’altra.
Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile.
Mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”.
In particolare, secondo il TAR Puglia (Bari sez.I 3/6/2009 n. 1379) deve ritenersi escluso l'avvalimento dei requisiti autorizzatori per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, infatti, è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. La qualificazione complessiva richiede pertanto una serie di requisiti specifici: possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali e, in base al decreto legislativo 626/1994, formazione professionale per i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto.
La facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento. A tale conclusione è pervenuto il Tar Liguria (Sez. II 27 maggio 2009, n.1238 ) pronunciandosi su un appalto di servizi.
Pertanto, l’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato, in termini di violazione del principio di proporzionalità, secondo i Giudici, porre un elevato ed insuperabile parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno solo.
Con la Sentenza n. 2872 dell’11 maggio 2009, il Consiglio di Stato, intervenendo su una gara nel corso della quale non era stata ammessa la dichiarazione sostitutiva per comprovare un requisito, ha dichiarato che la stazione appaltante può imporre la produzione di documenti invece delle autocertificazioni per acquisire una maggiore capacità probatoria.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha escluso la sussistenza di un principio generale ed indiscriminato per le gare di appalto che consenta di beneficiare delle modalità di semplificazione amministrativa previste dalla normativa vigente.
I Giudici pongono, in questo senso, anche una questione di “speditezza procedimentale”, osservando come la produzione di dichiarazioni sostitutive preveda poi l’onere di un controllo postumo su quanto dichiarato.
La Corte Costituzionale (Sentenza n.160 del 22 maggio 2009) ha ritenuto illegittime le norme della Regione Campania in tema di avvalimento, offerte anomale e affidamenti introdotte dalla legge regionale sugli appalti.
Secondo i Giudici, nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.
In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre “effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza”.
Con una Sentenza del 19 maggio scorso la Corte di giustizia ha ritenuto eccessivamente restrittive le norme nazionali, sostenendo che anche imprese tra cui esiste un rapporto di controllo possono partecipare alla stessa gara. Secondo i Giudici occorre una verifica caso per caso per accertare se e quanto il rapporto abbia influenzato i comportamenti delle società
La Corte, in particolare, ha dichiarato quanto segue:
L'art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.
Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.
Il Consiglio di Stato (sez. VI 13/5/2009 n. 2964) si è pronunciato sulla disciplina in tema di ATI sostenendo che la norma attuale non ha l’obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore della disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che essa persegue.
La ratio della disposizione è quella di consentire alla P.A. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Se è questa la funzione della disposizione di cui si discute, appare evidente, a giudizio del Consiglio di Stato, come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso “le predette esigenze non risultano affatto frustrate, poiché l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi”.
Il TAR Lazio (Roma sez.III ter 8/5/2009 n. 4999) è intervenuto sulle modalità di qualificazione delle ATI come disciplinate dalla normativa vigente.
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie, vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o più sue componenti singolarmente considerate, sicché il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non può che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensì tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la stazione appaltante, con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.
Il Consiglio di Stato (Ordinanza sez. VI 21/4/2009 n. 1970) ha evidenziato l’illegittimità dell’obbligo di segnalazione al casellario informatico delle false dichiarazioni rese nelle procedure di appalto pubblico
Dall'art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 163/2006, si desume un obbligo generalizzato, in capo alle stazioni appaltanti, di segnalare al casellario informatico le false dichiarazioni rese in sede di gara, anche se relative a requisiti di carattere generale (v. anche, determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 1/2008; schema di regolamento, art. 8, co. 2, lett. s)). Secondo i Giudici, tuttavia, è meritevole di attenzione la censura di compatibilità costituzionale e comunitaria dell'art. 38, co. 1, lett. h) codice, alla luce dell'art. 45 par. 2, lett. g), direttiva 2004/18/CE, nella parte in cui introduce un automatismo che prescinde da ogni valutazione circa esimenti soggettive o assenza di gravità o lesività del falso.
L`ordinanza del Consiglio di Stato e` particolarmente significativa in quanto mette per la prima volta in discussione gli automatismi previsti dalla disposizione del Codice e ripropone la necessità, prima dell’eventuale inserimento nel Casellario, di entrare nel merito e valutare, anche in contraddittorio, la rilevanza di quanto segnalato dalla stazione appaltante.
In base ad un’interpretazione rispettosa dei principi costituzionali e comunitari, la clausola del bando che richiede l’apertura di una sede operativa nel territorio comunale deve ritenersi legittima se si ritiene che essa sia interpretabile come richiesta della dichiarazione dell’intenzione di aprire la sede operativa nel Comune appaltante.
A queste conclusioni è pervenuto il TAR Emilia Romagna (Bologna sez. I 30/1/2009 n. 93) nell’esaminare l’esclusione di un’impresa, disposta dalla stazione appaltante, per non avere una sede operativa nel territorio comunale, pur in presenza di una dichiarazione con la quale la stessa impresa, in sede di offerta, si impegnava ad aprire tale sede qualora fosse risultata aggiudicataria.
Il Tar ha chiarito, quindi, che la richiesta di una sede come requisito di partecipazione alla gara deve ritenersi assolutamente illegittima in base a criteri di ragionevolezza e di rispetto della concorrenza; ammissibile, invece, la richiesta di un impegno del concorrente ad aprire una sede operativa nel comune appaltante dopo l’aggiudicazione.
A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (10/03/2009, n.1417) precisando che nell’ambito del procedimento sulla verifica delle giustificazioni, l’attendibilità dell’offerta va valutata nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue ed avulse dall’incidenza che potrebbero avere nell'offerta economica nel suo insieme.
Con la sentenza n. 9894 del 5.3.2009 la Corte di Cassazione, sulla base di quanto previsto dal Testo unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) ha stabilito che è possibile modificare la destinazione d'uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi realizzati sulla base di una semplice denuncia d’inizio attività qualora la nuova destinazione rientri tra quelle “compatibili”, cioè funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico.
Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura sempre come una ristrutturazione edilizia.
Ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. 380/2001, questi interventi sono assoggettati al rilascio del permesso di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione, qualora portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ovvero comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (in linea di massima i centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. Tali interventi possono essere realizzati, secondo l'art. 22, comma 3, del Testo unico, anche mediante denuncia di inizio attività, alternativa al permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato (sez.V 17/3/2009 n. 1589) ha ricordato l’ampia possibilità di ricorso all’avvalimento e l’irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti esistenti fra il concorrente e il soggetto "avvalso", essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria, la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi".
Il Consiglio di Stato ha negato la tesi secondo la quale, non sarebbe consentito ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente. E’ sufficiente il richiamo dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, che ricomprende tutti i "requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA" tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.
Il Consiglio di Stato (sentenza del 26 febbraio n.1141/2009), annullando una precedente sentenza del Tar, ha sostenuto, con riferimento al durc, che “il periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione", mentre la regolarità della posizione contributiva richiesta dalla stazione appaltante deve essere comprovata per l'arco temporale effettivo richiesto.
La dimostrazione di regolarità contributiva è stata richiesta dalla stazione appaltante (I.A.C.P. di Lecce) “mediante esibizione del d.u.r.c., riferito alla data di presentazione della relativa dichiarazione” (29 maggio 2007). Il documento prodotto dall’impresa recava però la data del giorno precedente e l’impresa veniva esclusa “per mancata dimostrazione del possesso del requisito della regolarità contributiva, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto alla relativa Autorità di Vigilanza”.
La successiva sentenza del TAR aveva sostanzialmente accolto la posizione dell’impresa osservando che l'impresa concorrente aveva correttamente dimostrato la sua regolarità contributiva, nonostante lo sfalsamento temporale di un giorno, rendendo illegittima l'esclusione per mancata dimostrazione di irregolarità contributiva.
Il Consiglio di Stato ha completamente riformato la sentenza del Tar non condividendo la posizione espressa dall’impresa esclusa attraverso la quale si riteneva che la validità bimestrale del D.U.R.C. superasse comunque lo sfalsamento temporale della certificazione presentata.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la dimostrazione della regolarità contributiva da parte dell'impresa non può essere considerata valida, non avendo il periodo di validità del documento “non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione. In altri termini – sostiene il Consiglio di Stato – il Durc presentato valeva sì per un periodo bimestrale, ma attestava una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione”.
In particolare, a giudizio del Consiglio, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza.
Sulla questione è anche intervenuta l’Autorità di Vigilanza (parere n. 2 del 15/1/2009) ribadendo che le amministrazioni possono richiedere alle imprese, per una gara di appalto, requisiti di partecipazione e di qualificazione, più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.
In questo senso ed in merito ad un requisito relativo alla necessità “di avere alle proprie dipendenze, da almeno sei mesi dalla data del presente bando, non meno di due tecnici laureati uno in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ed uno in biologia ed entrambi iscritti da almeno dieci anni ai rispettivi ordini professionali”, l’Autorità ha rilevato che il requisito medesimo appare indebitamente limitativo dell’accesso alla procedura di gara nella parte in cui richiede che tali figure professionali siano alle dipendenze dell’impresa concorrente da almeno sei mesi dalla data del bando.
Il Tar Lazio (Roma sez.III 18/2/2009 n. 707) ha annullato il decreto del gennaio 2008 sulla compensazione dei prezzi dei materiali, avvenuti nel 2006 ed indennizzabili dal 2007, con il quale erano stati individuati solamente due materiali (filo e tubi di rame). Per il Tar sono stati illegittimamente esclusi dal provvedimento altri materiali: rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico e pietrame in scampoli.
Il Codice degli appalti, come noto, vieta una generale revisione dei prezzi nei contratti di lavori pubblici. Un sistema di indennizzo è attivabile solamente al verificarsi di due condizioni: aumento oltre il 10% e presenza di circostanze eccezionali.
Il Tar ha definito “arbitrario e irrazionale” il criterio adottato dalla commissione ministeriale basato sulla necessità che fossero concordi tutti i tre indici di riferimento (Istat, Unioncamere e Provveditorati) al fine di ricomprendere i materiali nel decreto sulla compensazione.
Il Ministero dovrà quindi prendere atto della sentenza e rivedere i contenuti del decreto emanato.
Il Consiglio di Stato (sez.V 16/2/2009 n. 837), dopo aver ricordato che la giurisprudenza ammette la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, ha precisato che la stessa giurisprudenza è ferma nel ritenere ciò “legittimo, nella misura in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta. “ (Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2008 , n. 2770).
Qualora il fatturato degli ultimi tre esercizi, anche se accompagnato da certificati di buona esecuzione, ha un peso predominante nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (20 punti, su 50 complessivi) e ciò non sia giustificato da particolari conoscenze tecniche od organizzative, ciò è da ritenersi illegittimo.
Il Consiglio di Stato (sez. V 28/1/2009 n. 466) si è pronunciato sui presupposti che devono essere alla base di una valutazione di congruità dell’offerta dopo che il Tar aveva ritenuto che l'utile dell'impresa non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, non potendo darsi rilevanza all'interesse di eseguire un appalto con il solo fine di acquisire esperienza professionale e fatturato, in vista della partecipazione a future gare.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che la congruità dell’offerta, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia, però, un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono, sia la certezza che l'offerta sia seria, nel senso che il concorrente non abbia intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti.
I Giudici hanno quindi concluso che “la motivazione della Commissione, che si è limitata a definire “non congrua” l'offerta della ricorrente, risulta affetta da carenza di motivazione atteso che la marginalità dell'utile di impresa, pur se risultando da meri calcoli matematici, deve, pur sempre, essere esplicitamente contestata, in espressa applicazione dei criteri sopra evidenziati, al fine di poter verificare le eventuali giustificazioni, che potrebbero dimostrare il bilanciamento tra l'utile esiguo e i vantaggi derivanti, all'impresa, dall’aggiudicazione e dallo svolgimento del servizio.”
Il Consiglio di Stato (sez.V 10/2/2009 n. 743) ha ribadito che per l’utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento occorre che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi.
Ciò del resto appare conforme alla normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi, ma deve provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
I Giudici hanno aggiunto che è pur vero che la relativa normativa non richiede una particolare forma al riguardo, ma occorre comunque fornire la prova dell’intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1321 c.c.. Nella fattispecie in cui tale accordo non risulta formato in quanto la società ausiliaria si è limitata a dichiarare che essa si impegnava a mettere a disposizione del “concorrente” (senza precisarne le generalità) i propri requisiti, tale dichiarazione, in mancanza dell’indicazione nel suo contesto dello specifico concorrente a cui favore si intende prestare ausilio, non può ritenersi univoca nel senso dell’assunzione di un impegno specifico.
A tal fine, peraltro, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione - contenuta nella domanda di partecipazione - dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario - ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione.
La pronuncia della Corte è stata motivata da un’iniziativa della Regione siciliana che ha censurato una disposizione contenuta nel d.l. 159/2007 (interventi urgenti in materia economico finanziaria, convertito nella legge 222/2007), con la quale si prevedeva l’istituzione di quattro parchi nazionali, in tal modo contraddicendo quanto già previsto con legge regionale istitutiva di parchi e riserve naturali.
La Corte ha ribadito che la “tutela dell’ambiente” e la relativa competenza legislativa, pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. In particolare la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela.
L'esclusione per collegamento sostanziale può configurarsi solo previo accertamento della presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione. Conclusioni alle quali già era pervenuta la giurisprudenza e che sono state riproposte dal Tar Campania (Napoli sez. VIII 14/1/2009, n.99).
Gli indici rivelatori del collegamento, devono essere tali “da ingenerare il più che ragionevole sospetto che l'accordo tra le partecipanti possa pregiudicare l'imparzialità e la regolarità della gara".
In particolare, quanto all'individuazione degli elementi univoci indicatori della riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, la giurisprudenza ha desunto la sussistenza del collegamento da una serie di elementi indiziari, ritenuti espressivi della comunanza delle imprese interessate, sulla base di una nutrita esemplificazione: spedizione degli stessi plichi dal medesimo ufficio postale, nello stesso giorno e con le stesse modalità, rilascio delle polizze fideiussorie, presentate come cauzione, da parte della stessa compagnia e agenzia di assicurazioni, nella medesima data e con numero progressivo successivo, coincidenza del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica, rapporti di parentela tra gli amministratori unici di suddette società ovvero intrecci azionari esistenti e facenti capo agli stessi soggetti; ecc.).
Nella fattispecie esaminata dal Tar campano, il titolare di una ditta era stato amministratore unico dell'altra; le due imprese avevano sede legale entrambe alla stessa via con numeri civici progressivi; le polizze fideiussorie presentate come cauzioni erano state rilasciate dalla stessa compagnia lo stesso giorno e con numero progressivo; i versamenti di euro 70,00 all’Autorità di Vigilanza allegati alle offerte erano stati effettuati presso il medesimo Ufficio Postale lo stesso giorno, con numeri progressivi ; i plichi delle rispettive offerte consegnati contestualmente al protocollo comunale e con numeri di protocollo progressivi; le attestazioni di qualificazione rilasciate dal medesimo organismo di attestazione.
Il TAR Emilia Romagna (Bologna sez. I 17/12/2008 n. 4653) ha evidenziato che, nell'ordinamento interno italiano, non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese, sicché deve ritenersi che “il contratto richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo”.
In assenza di schemi legali esclusivi può, pertanto, essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento, la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria.
Nella fattispecie in contestazione, il requisito della verifica della volontà contrattuale di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria deve, perciò, ritenersi soddisfatto con le dichiarazioni depositate, dalle quali si evince che l'impresa ausiliaria ha manifestato, in forma inequivoca, la volontà di obbligarsi verso la concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie.
Il TAR Lazio (Roma sez.II ter 22/12/2008 n. 12218) ha ribadito che la normativa vigente in materia di qualificazione, in particolare l’art. 1), comma 3, del D.P.R. n. 34/00, prevede espressamente che l’attestazione SOA “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.
Il pronunciamento del Tar ha avuto ad oggetto un appalto relativo alla manutenzione di scale mobili e di ascensori per il quale, oltre all’attestazione SOA, si richiedeva, a pena di esclusione, l’allegazione di un fatturato complessivo, nel triennio antecedente, non inferiore a euro 6.000.000,00 per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il TAR ha censurato tale comportamento, ritenendo illegittima la richiesta da parte della stazione appaltante di requisiti finanziari ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge. Non appare condivisibile al riguardo il richiamo alla giurisprudenza che ammette la richiesta di un fatturato pari anche al doppio del prezzo a base d’asta, per servizi identici a quelli oggetto di gara, operato dalla difesa della Stazione appaltante. In realtà, la possibilità prevista dalle sentenze citate, è consentita solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati, peraltro nel rispetto del “ limite della logicità e ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”.
Ogni eccezione al principio di immodificabilità dell’offerta e della composizione dei partecipanti dopo l’offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore e, tra queste, non rientra il caso del fallimento della mandataria di una Ati intervenuto in corso di gara.
Con la sentenza in data 22.10.2008, n. 5175, il Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti concernenti le modalità per l'affidamento di incarichi professionali a tecnici dipendenti della pubblica amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporti assimilabili al lavoro subordinato.
Il caso esaminato, formatosi durante la vigenza della legge-quadro 109/1994, riguarda un professionista responsabile dell'Ufficio Tecnico di un comune in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ora denominata collaborazione «a progetto»), al quale la medesima amministrazione comunale ha conferito anche un incarico di progettazione e direzione lavori compensato in base alla tariffa professionale.
La Corte chiarisce preliminarmente che, il suddetto professionista, pur non dipendente in senso stretto, poteva essere assimilato ad un dipendente, essendo incardinato nell'ambito della struttura dell'amministrazione con poteri, compiti e responsabilità tipici del lavoratore dipendente.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'affidamento di un incarico professionale di progettazione e direzione lavori sarebbe dovuto avvenire nel rispetto della normativa dettata per l'affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti della P.A., e la relativa remunerazione essere stabilita secondo il sistema proprio dei dipendenti stessi, ai sensi dell'art. 18 della vecchia legge-quadro 109/1994, ora trasposto, seppure con qualche differenza, nell'art. 92 del nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006. Invece, i rapporti con professionisti esterni, devono essere instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria. La remunerazione può ben essere stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ma è oggetto di confronto concorrenziale.
Nel caso di specie, il Comune ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura, un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura, confondendo i due regimi e giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell'ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.
Con la sentenza n. 38432 del 9.10.2008 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di interruzione e ripresa dei lavori, per valutare la sussistenza del reato di esecuzione in assenza di permesso di costruire (art. 44 del D.P.R. 380/2001), deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, stabilendo quindi se il titolo abilitativo rilasciato sia ancora valido, ovvero sia diventato inefficace prima che tutti i lavori progettati e autorizzati siano stati ultimati.
Nella fattispecie, la Corte ha sancito la sussistenza del suddetto reato per l'esecuzione di opere interne, tramezzature ed impianti idrici ed elettrici, su una parte di edificio parzialmente ultimato con lavori eseguiti dietro rilascio di permesso di costruire, la cui validità temporale era scaduta precedentemente all'inizio dei nuovi interventi in oggetto. Secondi la Corte, dunque, nonostante le opere interne siano soggette, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001, alla sola denuncia di inizio attività e quindi, la loro esecuzione in assenza di titolo, sia sanzionabile solo in via amministrativa, la sussistenza del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 deve essere verificata valutando la nuova opera complessivamente, e non esclusivamente la parte del fabbricato interessata dai nuovi lavori.
Il Tar Lazio (Roma sez.I ter 1/12/2008 n. 10913) ha evidenziato come, nel caso di appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità della commissione giudicatrice sia assolutamente limitata dall’art. 83 del Codice Appalti.
La norma, infatti, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che siano stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce, deve essere adeguato. La stessa norma impone, inoltre, che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, introducendo poi un ulteriore elemento di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice, allorché dispone che questa, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve fissare i "criteri motivazionali" per giustificare l'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione. La direzione, dunque, verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi, è stata quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso. Tendenza confermata, peraltro, dall’abrogazione della disposizione che affidava alla Commissione la sola definizione dei cd. criteri motivazionali.
Il Consiglio di Stato (sez.IV 20/11/2008 n. 5742) ha espresso significative indicazioni sulle modalità di ricorso all’avvalimento.
Viene chiarito, anzitutto, che in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere all'avvalimento. Si sottolinea, al riguardo, che il terzo decreto correttivo ha abrogato il comma 7 dell’art. 49 che disciplinava il c.d. avvalimento parziale in base al quale la stazione appaltante poteva consentire ai concorrenti di avvalersi solo di certi requisiti o di integrare requisiti che già avevano in misura più limitata.
La sentenza sottolinea, inoltre, come il requisito del capitale sociale "minimo" rientra certamente tra i requisiti oggetto di possibile avvalimento. Peraltro, segnala il Consiglio di Stato, che per utilizzare i requisiti di capacità posseduti da un altro soggetto, è necessario che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente, sulla base di un titolo giuridico, dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa proprii del soggetto, individuale o collettivo, di cui intende avvalersi; sì che, in caso di utilizzo di requisiti di capacità economica e finanziaria quale quello del capitale sociale, il titolo dovrà risultare adeguato alla particolare natura del requisito messo a disposizione.
La prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno riferito allo specifico appalto (si ritiene a tal fine necessaria ad una dichiarazione notarile, anche se la sentenza non lo precisa) e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara e non è sufficiente la mera allegazione dei legami societari.
In merito alla verifica dell’avvalimento, il Consiglio ritiene che tale fase debba essere svolta “in un momento successivo alla fase di prequalifica” e che nella fase di candidatura sia sufficiente la presentazione delle dichiarazioni.
Il Tar Veneto, con la sentenza n. 3451 del 6 novembre u.s. disponibile sul sito aniem, ha respinto ipotesi limitative all’utilizzo dell'avvalimento in alcune lavorazioni, ritenendo, in particolare, che tale istituto possa essere utilizzato anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.
Il Tribunale, pronunciandosi su una gara relativa alla categoria OS2, ha evidenziato come l’avvalimento è espressamente recepito nelle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE a seguito di varie pronunce della Corte di Giustizia CE che ne hanno affermato la tutela quale esplicazione del diritto comunitario alla libera concorrenza. L'avvalimento, quindi, deve ritenersi strumento utilizzabile anche in caso di ristrutturazione e manutenzione di beni culturali.
Il TAR Lazio (Roma sez.I 12/11/2008 n. 10059) ha ricordato come la normativa vigente vieti il c.d. subappalto a cascata e consideri subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Il Tar ha altresì evidenziato l’obbligo per l’appaltatore, anche a prescindere superamento dei valori soglia individuati dalla norma, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’appaltatore, nel caso in cui il subcontratto sia stipulato da un subappaltatore, postula ovviamente la preventiva comunicazione di quest’ultimo all’appaltatore.
L’omessa comunicazione all’appaltatore del contratto di nolo a caldo stipulato con altra impresa e la presenza sul cantiere di operai, sia pure dipendenti, privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale, determina ancora prima che la fattispecie di cui all’art. 75, co. 1 lett. e) del d.P.R. 554/1999, la fattispecie di cui alla lett. f) avendo la ricorrente commesso una evidente grave negligenza nell’esecuzione del subappalto.
La Corte ha qualificato come appalto di lavori pubblici e non come concessione di lavori pubblici l'affidamento dei lavori di costruzione di una tramvia anche quando il corrispettivo di tali lavori consiste nel diritto di gestire l'opera finita, allorché non si verifichi un reale trasferimento del rischio della gestione al concessionario.
Il TAR Lazio (Roma sez. III quater 13/11/2008 n. 10142) ha evidenziato come la necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisca un principio valido e applicabile a tutte le procedure concorsuali. Solo tale presenza, infatti, può garantire un confronto concorrenziale aperto ed effettivo tra più concorrenti e rispettare i caratteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Dello stesso avviso, peraltro, è la giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l'effettività del confronto fra più soggetti.
La scelta del miglior offerente non può quindi che scaturire dal confronto tra più offerte validamente presentate e non dalla mera presentazione di più di una offerta, a prescindere dalla loro validità.
Il caso preso in esame ha riguardato la partecipazione a una procedura di gara di due raggruppamenti all’interno dei quali una mandataria e una mandante avevano rapporti diretti con una terza impresa che non partecipava alla gara. In particolare, l’impresa mandataria del primo raggruppamento aveva un rapporto di controllo con tale impresa, la mandante del secondo raggruppamento subiva una influenza dominante da parte della medesima impresa ed era a sua volta collegata alla mandataria del primo raggruppamento.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del giudice di primo grado (sentenza n°2197 del Tar Campania di Napoli), ha configurato l’ipotesi di collegamento presunto previsto dal terzo comma dell’articolo 2359 del codice civile e di collegamento sostanziale che la stazione appaltante deve accertare di volta in volta.
Specificatamente i giudici scrivono che "un’interpretazione utile della ratio posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alle gare società controllanti e controllate ma anche laddove la situazione di controllo delle società partecipanti alle gare sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c.”.
Nell’appello intrapreso l’impresa aveva contestato la sentenza di primo grado dichiarando che il caso era precedente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti.
Il Consiglio di Stato ha confermato invece la sentenza dichiarando che .”Non può essere messa in discussione nel presente giudizio la rilevanza del collegamento presunto in quanto, anche se il bando di gara risale a data anteriore al D. L.vo n.163/2006, nel relativo capitolato speciale (art. 8), per i partecipanti alla gara, è stata espressamente prevista la dichiarazione di "non trovarsi….. in una situazione di collegamento o controllo di cui all’ art. 2359 c.c. , formale o sostanziale, con altri concorrenti, singoli o in associazione……", clausola che comprende non solo il collegamento sostanziale tra imprese ma anche quello presunto. Né tale clausola, a parte la sua legittimità, risulta impugnata. “
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4847 del 7.10.2008, ha precisato che il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro o, in mancanza di questi, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l'automatica esclusione dell'offerta da una gara di appalto, in quanto,
pur costituendo un importante indice di anomalia, dovrà essere oggetto di verifica sulla base delle giustificazioni fornite dall'impresa.
La sentenza sottolinea, in particolare, come debba sempre essere consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al mancato rispetto dei limiti minimi di costo del lavoro, ben potendo gli interessi alla base di dette norme risultare tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda o di benefici premiali che consentano comunque la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia (principi peraltro stati espressi anche dalla Corte di Giustizia UE con le pronunce in data 27.11.2001 n. C-285/99 e C-286-99).
Il giudizio in merito alla adeguatezza o meno delle giustificazioni addotte dall'impresa costituisce oggetto della discrezionalità tecnica della commissione di gara, sindacabile solo ove possa desumersi senza alcun dubbio la illogicità o incoerenza della valutazione effettuata.
Fondando le sue conclusioni sul provvedimento (Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992) che, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, ha istituito l’ICI, la Corte di Cassazione (sentenza n. 24924 del 10 ottobre u.s.) ha affermato che gli immobili iscritti in catasto sono soggetti al pagamento dell’ICI, anche se non ultimati.
La Corte ha ricordato che tale Decreto, infatti, dispone che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa” e che ai fini dell’imposta per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L’iscrizione nei catasto edilizio dell’unità immobiliare, pertanto, costituisce, secondo la Corte, presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile.
Il sistema della responsabilità precontrattuale mal si presta ad essere utilizzato per chiedere il risarcimento dei danni che in via meramente presuntiva si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, richiama un orientamento già assunto in passato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui al fine di quantificare il lucro cessante subito dall’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una percentuale pari al 10% del prezzo a base d’asta.
Tale tesi è condivisa dal Consiglio. Il criterio del dieci per cento è desunto da alcune disposizioni in tema di lavori pubblici, che riguardano però altri istituti, come l’indennizzo dell’appaltatore nel caso di recesso dell’amministrazione committente o la determinazione del prezzo a base d’asta.
Tale riferimento, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale. Appare preferibile l’indirizzo minoritario che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; prova desumibile, in primis, dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara.
Il Consiglio di Stato (pronuncia n. 4270 dell'8.9.2008) ha affermato che la stazione appaltante può comunque decidere di effettuare la verifica dell'anomalia delle offerte, anche in assenza di apposita previsione in tal senso nel bando di gara, specialmente se nel caso particolare alcune offerte si rivelino singolarmente basse.
La verifica dell'anomalia delle offerte, infatti, è ritenuta non solo una facoltà della pubblica amministrazione appaltante, ma anche un dovere al fine di stabilire l'affidabilità dell'impresa potenzialmente contraente, specialmente nei casi in cui specifiche circostanze si rivelino meritevoli di approfondimento.
A supporto di tale tesi sono stati evidenziati i connotati tipici della potestà di verifica della congruità delle offerte, quali emergono dai commi 3 e 4, dell'art. 86 del Codice dei Contratti.
Il comma 3, in particolare, stabilisce che, al di là dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2, «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», così riconoscendo la massima ampiezza alla libertà dell'apprezzamento sul sospetto di anomalia.
Inoltre, il comma 4, nel disporre: «Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. (Ora diventate 10 a seguito della modifica introdotta dal recente D. Leg.vo 152/2008)», lungi dal vietare la valutazione sulla anomalia e la relativa verifica nella detta ipotesi, ha il solo scopo di escludere l'obbligatorietà di calcolare la soglia di anomalia, poiché la disposizione aggiunge: «In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.», ossia sono comunque autorizzate a valutare la congruità dell'offerta.
L’elenco delle cause di esclusione di imprese di lavori di cui all’art. 24 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non è tassativo; l’aggiunta, da parte del diritto nazionale, di una causa di esclusione all’elenco di cui all’art. 24 della direttiva 93/37 è compatibile con il diritto comunitario a condizione che essa miri a garantire la trasparenza e la parità di trattamento, necessarie allo sviluppo di una concorrenza effettiva, e sia conforme al principio di proporzionalità.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia Europea (conclusioni dell’avvocato generale
M. Poiares Maduro presentate l’8 ottobre 2008) aggiungendo che non rispetta il principio di proporzionalità una disposizione nella quale si preveda un’incompatibilità generale tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione e lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui viene affidato dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l'appalto di lavori, forniture o servizi.
Il Consiglio di Stato (7/10/2008 n. 4845) è tornato ad occuparsi della valutazione sulle condanne che incidono sulla moralità professionale.
I Giudici hanno ribadito che la mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa lasciano un ampio spazio di valutazione discrezionale alla stazione appaltante per un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale.
La normativa vigente, infatti, non stabilisce quali sono i reati che incidono sulla detta affidabilità e spetta all'Amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale
Il TAR Toscana (sez. I 29/9/2008 n. 2070) ha altresì precisato che il grave errore professionale commesso dall'impresa non deve necessariamente essere stato dichiarato con un provvedimento giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 20 Ottobre 2005 n. 5892).
Il TAR Campania (Napoli sez.I 16/6/2008 n. 1929) ha chiarito che in caso di ritiro dell’attestazione SOA dell’aggiudicataria, gli effetti decorrono ex tunc, e ciò significa che il difetto del possesso di uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara d’appalto e per l’esecuzione dei lavori non può non comportare l’annullamento dell’atto di aggiudicazione.
Il Tar, in particolare ha ritenuto che l’atto di ritiro della Soa “identifica un atto di annullamento perché, basandosi su documentazione non veritiera inerente all’originario rilascio della SOA, attiene a vizi di legittimità originari. Esso, dunque, ha effetti ex tunc ed attinge l’atto di aggiudicazione, essendo questo disposto su un’attestazione SOA ab imis non conforme alla normativa che ne regola il rilascio, con conseguenti riflessi sulla posizione del soggetto che aspira al subentro nel rapporto contrattuale quale cessionario avente causa dall’aggiudicatario.”
Il Tar Lazio (Roma sez. II 15/9/2008 n. 8328) si è pronunciato sulla legittimità dell’attribuzione di un punteggio preferenziale per la valorizzazione di esperienze pregresse nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Tar ha precisato che il punteggio non può che essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione dell'offerta in termini concreti di ciò che viene messo a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante.
Deve quindi ritenersi esclusa qualsiasi considerazione sulle disponibilità generali dei partecipanti sia per la necessità di adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto, sia in quanto, altrimenti opinando, si avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della concorrenza.
In linea di principio è pertanto legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, ma ciò è possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto.
Tale divieto era stato peraltro sancito dall’art. 44 della Legge n.724/1994, ma la formulazione di una norma del Codice (art. 29 comma 10) aveva fatto emergere interpretazioni favorevoli ad un ripristino della facoltà di rinnovo dei contratti.
I Giudici hanno ricordato che l’abrogazione del rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni era scaturita da una procedura comunitaria (n.2003/2110) che riteneva incompatibile tale rinnovo con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt.43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell'affidamento degli appalti pubblici.
L’esplicazione del potere di apprezzamento della gravità e della definitività delle violazioni contributive, da parte della stazione appaltante, non può che collocarsi nella fase della qualificazione dei soggetti offerenti, allorché si svolge la consueta verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge e dal bando di gara. La previsione del terzo comma dell’art. 38 del codice che fa obbligo all’aggiudicatario provvisorio di consegnare all’amministrazione Durc non esclude che già in fase di presentazione della domanda di partecipazione tutte le ditte concorrenti debbano diligentemente dichiarare la propria posizione contributiva (non diversamente, ad es., dei precedenti penali degli amministratori ) proprio allo scopo di consentire la doverosa valutazione degli eventuali debiti previdenziali, in punto di “gravità e definitività”.
Può considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione.
E’ infatti indiscusso che il requisito di regolarità fiscale sia richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara (rt. 38, comma 1, del Codice Contratti).
Risulta altresì ininfluente il successivo rilascio della attestazione. I requisiti per la partecipazione alle gare devono, infatti, essere posseduti al momento della presentazione della gara e non può valere una sanatoria successiva. Il possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 marzo 2006 , n. 2545).
Qualora l'annullamento dell'attestazione Soa, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione della normativa sulle cause di esclusione, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte va escluso il concorrente dalla gara, va escussa la relativa cauzione provvisoria e va segnalato il fatto all'Autorità per le valutazioni di sua competenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 802).
In particolare, i giudici hanno sottolineato che in base all’art. 185 del decreto legislativo n.156/2006, comma 1, lett. l) , non rientra fra i rifiuti: “Il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;”. L’art. 186, a sua volta recita: “1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale…sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3”.
Il divieto assoluto di reimpiego delle terre e rocce da scavo riportato nel citato decreto del Ministro si pone, dunque, in contrasto con quanto previsto da tali disposizioni.
Le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n.4/2008, peraltro, prevedono che terre e rocce da scavo non sino definibili rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• certezza del loro reimpiego;
• provenienza da siti non contaminati;
• caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che non determinano rischi per la salute.
Secondo i giudici il legislatore, sulla scia dei divieti di partecipazione congiunta ad una medesima gara di imprese tra loro collegate, formalmente o solo sostanzialmente, ha inteso evitare la partecipazione di imprese collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi stabili, addirittura unite tra loro al punto da dar vita ad un'unica struttura imprenditoriale (Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1529).
Il TAR Lombardia (Milano Sez. III 19/5/2008/ n. 1773) ha precisato i termini di impugnazione delle aggiudicazioni richiamandosi alla giurisprudenza amministrativa la quale ritiene, aderendo alla linea interpretativa che riconosce alla aggiudicazione provvisoria una immediata portata lesiva per il concorrente non aggiudicatario, “che è dalla conoscenza dell'aggiudicazione al controinteressato che deve farsi decorrere il termine per l'impugnazione, che, nella ipotesi in cui l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in seduta pubblica, coincide, temporalmente, con la data in cui è avvenuta, pubblicamente, da parte del Presidente dalla commissione giudicatrice, la lettura della graduatoria finale e l'indicazione della concorrente vincitrice, ove (come nel caso in esame) la ditta lesa (nella specie una società in accomandita semplice) sia stata presente alla seduta nella persona del socio accomandatario, legale rappresentante della società”.
L'art. 49, comma 7, del Codice dei Contratti deve infatti essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’avvalente e dell’avvalsa alla medesima gara allorché tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, non certo quando esse facciano capo a un medesimo centro d’interessi.
Un’ulteriore sentenza (Tar Lazio Sez. I 12/5/2008, n. 3875) ha affermato che l’articolo 49, comma 6, nel prevedere che il concorrente possa avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, sancisce l’inammissibilità del “doppio avvalimento”.
In particolare la Corte ha ritenuto non coerente con le norme comunitarie un criterio matematico che precluda alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare la composizione delle offerte, richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
La sentenza precisa che l’esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.
In siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora l’amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare una soglia ragionevole per l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte valide fissata all’art. 21, n. 1 bis, terzo comma, della legge n. 109/94 (norma confermata dall’art. 86, comma 4, del D.Lgsvo n.163/2006) non può essere considerata ragionevole.
Nel caso in esame il Consorzio aveva individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione, ma si era anche riservato di affidare l’esecuzione in parola alle altre imprese consorziate, con ciò dovendo necessariamente esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.
Secondo il Consiglio non “può essere accettato quanto affermato dalla difesa del Consorzio, che dichiara che tale ultima indicazione è una mera clausola di stile, sia perché non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere, e sia perché, sebbene clausola di stile, la stessa conferiva al Consorzio, in mancanza di una più precisa indicazione della suddetta riserva, il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate.”
Secondo i Giudici, infatti, l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui "Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso") costituisce eccezione al sistema; il quale consente - in ogni caso e a prescindere da specifica previsione del bando - al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione a una specifica gara di lavori, servizi e forniture, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo) ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA altrui (art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006); e ammette che il bando di gara possa prevedere, con riguardo ad appalti di particolare natura o importo, che il ricorso all’avvalimento sia limitato solo ai requisiti economici o a quelli tecnici, oppure all’integrazione di un preesistente requisito tecnico o economico già in possesso dell’impresa avvalente in misura o percentuale indicata dal bando.
Gli artt. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE, nonché l’art. 54, par. 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami e senza alcuna limitazione, "la sola condizione essendo quella di permettere all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto" (nota della Commissione delle Comunità europee n. 2007/2309/C(2208)0108 in data 30 gennaio 2008).
Tale ipotesi configura una associazione “mista”. Il Tar Puglia (Lecce Sez. III 16/4/2008 n. 1113) ritiene che l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 considera l’a.t.i. mista una species del genus a.t.i. verticale - il che si desume dalla disposizione di cui al comma 6, ultimo periodo, in cui il Legislatore ha previsto che “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”.
Il Consiglio, rifiutando la difesa del Consorzio che aveva dichiarato come tale indicazione fosse una mera clausola di stile, ha evidenziato che non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere che conferisce al Consorzio il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate.
L’art.48 del D.lgvo n.163/2006, prevede, infatti, che “Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”.
In tale contesto, quindi, è palese l’illegittimità dell’operato della e dell'Autorità essendo stata effettuata la contestata annotazione in assenza della previa adozione di un provvedimento di esclusione, che nella dinamica procedimentale di cui alla richiamata disposizione ne costituisce un presupposto essenziale.
Il TAR Lazio (Roma sez.I quater 26/2/2008 n. 1695) ha evidenziato come tale disposizione riguardi la gara ormai conclusa, quindi una fase della procedura che è successiva e ben diversa da quella disciplinata dal precedente comma 1 (sorteggio prima di procedere all’apertura delle buste); nella fase prevista dal comma 2 è da escludere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni - da parte dell’aggiudicatario o del successivo concorrente - sia perentorio.
Il principio è stato ribadito dal Tar Sicilia (Palermo Sez. III 4/3/2008, n.290) che si è pronunciato sulla clausola che limita la partecipazione alla gara soltanto ai soggetti aventi un requisito soggettivo (sede legale del partecipante nell'ambito territoriale di competenza della stazione appaltante), peraltro del tutto sganciato da qualsiasi elemento di ragionevolezza, né motivato in relazione a specifiche finalità del servizio da rendere. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di censurare anche il requisito della “sede operativa”, sotto il medesimo profilo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n.1800/2005 e giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie , il contrasto con i principi di derivazione costituzionale e comunitaria appare ancora più stridente, atteso che la sede legale, a differenza di quella operativa, rappresenta solo il centro burocratico di un’impresa, e non costituisce in alcun modo indice di un servizio di migliore qualità.
In particolare l’assegnazione di punteggi di favore nei confronti di tali imprese determina una vera e propria inaccettabile distorsione dei principi del trattato e dello stesso D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) . Non può in questo senso considerarsi ammissibile una clausola che “favorisce le società locali sulla base di un criterio irrilevante ai fini della affidabilità dei soggetti chiamati a svolgere il servizio di assistenza per il quale era stata bandita la gara”.
In questo senso si precisa che la stazione appaltante dovrà attenersi alla certificazione Soa, come si evince dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nella stessa sentenza il Consiglio sottolinea che anche la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. La stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze.
Essa rappresenta una liquidazione anticipata dei danni derivanti all’Amministrazione dall’inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. Da ciò deriva che l’escussione della cauzione è conseguenza diretta ed automatica del verificarsi del presupposto correlato alla descritta funzione della cauzione, vale a dire dell’inadempimento del partecipante (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6769). La escussione della cauzione, quindi, “deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l’Amministrazione difetta di facoltà di scelta in merito” (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilità di diversificare l’ipotesi dell’assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformità da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione.
Il Consiglio di Stato (sez. V 28/12/2007 n. 6740) ha precisato che l’onere di dissociarsi dai fatti, per cui l’ex amministratore o ex direttore tecnico dell’impresa ha riportato condanna, presuppone che quei fatti siano in qualche modo collegati alla carica di amministratore o direttore dell’impresa, perché altrimenti la dissociazione si ridurrebbe a una riprovazione, della quale la normativa sulle pubbliche gare non ha ragione d’occuparsi.
Nel caso invece in cui i fatti per i quali l’ex amministratore o l'ex direttore tecnico dell’impresa ha riportato condanna non siano collegati alla carica, essendo stati commessi prima della assunzione di quest’ultima, è sufficiente per la conservazione del requisito che l'amministratore od il direttore tecnico sia stato prontamente rimosso dalla carica.
Per il Consiglio di Stato (Sez. V 21/11/2007, n. 593) la mancata indicazione del capogruppo in sede di gara non determina l’esclusione.
Nella sentenza viene evidenziata la necessità di garantire l’autonomia delle singole imprese partecipanti al raggruppamento fino al momento in cui non venga a costituirsi il vincolo di solidarietà previsto dalla normativa. In particolare, fino a quando non viene perfezionato il vincolo associativo attraverso la sottoscrizione del mandato con rappresentanza da parte delle singole imprese a una di esse, le imprese partecipanti all’associazione temporanea sono tenute soltanto a sottoscrivere congiuntamente l’offerta e a vincolarsi alla costituzione formale del raggruppamento.
In questa logica il Consiglio di Stato non ritiene necessaria l’indicazione dell’impresa capogruppo nella fase di partecipazione alla gara, salvo che non vi siano “specifiche prescrizioni ed esigenze”.
Ciò richiede che ove la P.A. intenda farvi ricorso, occorre una puntuale motivazione, tale da evidenziare i presupposti presi in considerazione (“in relazione alla natura o all’importo dell’appalto”) al fine di derogare parzialmente all’istituto.
Nella fattispecie in cui un'impresa ha mutato il proprio titolo di partecipazione da impresa mandante di una costituenda A.T.I. ad impresa individuale che si avvale dell'altra (la quale, a sua volta, si è trasformata da impresa mandataria ad impresa ausiliaria), le due imprese prequalificate sono le stesse che hanno presentato l’offerta, seppure con diverso modulo organizzativo interno; la modificazione soggettiva non ha dunque comportato alcuna violazione del principio di contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara.
In particolare, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia o l'annullamento del contratto di appalto, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica.
In ciascuno di questi casi, infatti, la controversia, non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta suddetta, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del contratto di appalto, del quale i soggetti interessati chiedono di accertare un aspetto patologico, al fine di impedirne l'adempimento. Le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l'accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni ed il giudice è comunque chiamato a verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui l'atto negoziale è sorto,ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipi.
Il Consiglio di Stato (sez.V 23/10/2007 n. 5567) ha ritenuto illegittimo il comportamento della stazione appaltante che dopo aver individuato l’aggiudicatario provvisorio ha invitato soltanto questi a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, senza avanzare analoga richiesta al secondo classificato. Conseguentemente è stato censurato il comportamento della stesso ente appaltante che, annullata l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della prima impresa, piuttosto che assegnare i lavori al concorrente collocatosi al secondo posto (fra l'altro non messo in grado di dimostrare di essere in regola), ha proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia, ed ha aggiudicato il contratto ad altro concorrente.
A tale conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato (sez.V 23/10/2007 n. 5575) ricordando che l'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili. La verifica della regolarità contributiva, quindi, non è più di competenza delle stazioni appaltanti, che devono prendere atto della certificazione senza sindacarne le risultanze, ma è demandata agli enti previdenziali.
Nella gara oggetto del pronunciamento un’impresa di recente costituzione, che aveva inoltrato agli enti competenti la richiesta di apertura delle posizioni previdenziali ed assicurative, era stata esclusa avendo partecipato alla procedura dopo aver sottoscritto un contratto di avvalimento con altra impresa che si era impegnata a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto la propria attestazione SOA e le proprie attrezzature.
Il Tar ha precisato che in mancanza di alcuna indicazione (confermativa o restrittiva) espressamente riportata dal bando l’istituto dell’avvalimento trova applicazione nella sua massima estensione.
Nel caso specifico, dunque, l’assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma, al contrario, legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma.
Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si è pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La sentenza del Tar di Lecce, consultabile integralmente sul sito dell’Aniem, ha ritenuto legittima la pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato, conseguentemente, l’annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi utilizzati.
Il ricorso presentato da alcune imprese si è fondato principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della congruità dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune disposizioni contenute nella Legge regionale.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti in quanto l’utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.
Nel merito della questione, è stata respinta la tesi dell’ente appaltante secondo il quale l’onere per le amministrazioni di aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.
Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell’art.133, comm8 del D.Lgs. n.163/2006 (e ciò in quanto l’aggiornamento in questione avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione regionale di riferimento non può essere interpretata nel senso propugnato dalla parte resistente.
In effetti, l’art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia chiara ed indiscutibile che “1. Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.
Secondo il Tar, quindi, non c’è dubbio che l’aggiornamento dei prezzi a livello regionale è obbligatorio.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.
Con le sentenze n. 348 e 349 la Corte Costituzionale ha affermato due importanti principi in tema di espropri: le aree edificabili devono essere indennizzate secondo valori di mercato e gli espropri illegittimi vanno anch’essi indennizzati sulla base del valore di mercato.
Le sentenze andranno ad incidere sugli espropri oggetto ancora di cause non definite nonché, evidentemente, sui nuovi espropri in fase di attuazione.
Le conclusioni della Corte, motivate dal presunto contrasto con l’art. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, potranno aprire ora nuovi scenari anche di tipo legislativo.
Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si è pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La sentenza del Tar di Lecce, consultabile integralmente sul sito dell’Aniem, ha ritenuto legittima la pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato, conseguentemente, l’annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi utilizzati.
Il ricorso presentato da alcune imprese si è fondato principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della congruità dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune disposizioni contenute nella Legge regionale.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti in quanto l’utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.
Nel merito della questione, è stata respinta la tesi dell’ente appaltante secondo il quale l’onere per le amministrazioni di aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.
Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell’art.133, comm8 del D.Lgs. n.163/2006 (e ciò in quanto l’aggiornamento in questione avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione regionale di riferimento non può essere interpretata nel senso propugnato dalla parte resistente.
In effetti, l’art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia chiara ed indiscutibile che “1. Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.
Secondo il Tar, quindi, non c’è dubbio che l’aggiornamento dei prezzi a livello regionale è obbligatorio.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.
Per appalti di tale importo, infatti, non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione. Non è pertanto applicabile la norma di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, relativa al divieto di subappalto per le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di particolare complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali. Per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55/1990 (30%).
Secondo la Corte, infatti, l’art. 1 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea contro un provvedimento di esclusione.
In particolare i Giudici sottolineano come le procedure debbano “assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatici e non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665”.
A queste conclusioni è pervenuto il Tar Lazio (Sez. III, 2/10/2007 n. 9630) pronunciandosi su un appalto dell’Anas nel quale, in sede di prequalifica, la relativa Commissione aveva deciso di escludere dalla gara un’ATI i cui soggetti costitutari avendo prodotto il certificato di contraente generale qualificato per la I anziché per la II classifica.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza.
L’ordinamento comunitario nella materia che ne occupa è ispirato al principio essenziale della libera concorrenza, sancito espressamente dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Ne costituiscono applicazione, nello specifico settore delle gare per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici, il principio di massima partecipazione possibile, di non discriminazione tra imprese, di proporzionalità ed adeguatezza nella determinazione dei requisiti di ammissione (vedi CdS, V, n. 2294/2002). In quest’ottica, detto ordinamento manifesta quindi uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti, costituiti per ottenere l'affidamento di contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, infatti, sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti (vedi CdS, V, n. 3188/2001). Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa comunitaria impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gare, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione. Nella specie, invece, proprio in un settore sicuramente rientrante per importanza anche economica dei lavori interessati, nell’ambito di applicazione dei principi comunitari, la normale funzionalità del RTI viene distolta dalle sue ontologiche connotazioni di ampliamento della platea dei concorrenti mediante abbattimento delle barriere costituite dai requisiti dimensionali e tecnico finanziari fissati dalle stazioni appaltanti. Ed invero, il combinato disposto degli artt. 186 comma 2 e 191 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 consente l’aggregazione tra contraenti generali in associazione temporanea soltanto se nell’ATI già vi sia almeno un soggetto da solo in possesso della competente classifica di qualificazione per la gara. In questo modo, viene impedito a contraenti generali di minori dimensioni (e con correlati requisiti economico-finanziari e tecnico-oraganizzativi) di allearsi, unendo tali requisiti, per concorrere all’affidamento di contratti di rilevanti dimensioni e dai quali altrimenti sarebbero inesorabilmente esclusi. La predetta normativa nazionale vanifica dunque la ratio stessa dell’istituto dell’ATI ed anzi, poiché non impedisce che tutte le imprese associate siano in possesso anche da sole delle competenti classifiche di partecipazione, rende addirittura possibile l’utilizzo della veste esteriore dell’ATI per il perseguimento di scopi anticoncorrenziali ed oligopolistici. Si tratta di un risultato paradossale, particolarmente rilevante in gare di più elevato importo in cui già non sono numerose le imprese singolarmente in possesso della relativa classifica di qualificazione. Inoltre, il combinato disposto dei suddetti articoli appare al Collegio anche in contrasto con i principi di proporzionalità e non discriminazione, dal momento che per i contraenti generali partecipanti alla gara in ATI viene sostanzialmente richiesto un requisito di qualificazione (determinato dalla sommatoria delle classifiche dei singoli associati) che per le ragioni predette viene comunque a risultare superiore a quello dei partecipanti a titolo individuale. Gli articoli in questione conducono dunque alla restrizione della concorrenza, in totale distonia con le finalità perseguite dal legislatore comunitario. Né potrebbe ritenersi che l’affidamento di lavori a contraente generale sia esentato dal rispetto, in parte qua, delle regole comunitarie in tema di gare ed appalti pubblici di lavori. Ed infatti, mentre la stessa normativa statale disciplinante l’affidamento di infrastrutture a contraente generale predica espressamente il rispetto della direttiva 2004/18 (vedi art.176 del D.Lgs. n. 163/2006) e della direttiva 93/37/CEE (vedi art. 1, comma 2, lett. f, della legge n. 443/2001), la stessa direttiva sopra citata n. 18/2004/CE ricomprende, all’art. 1, comma 2, lettera b), nel suo ambito di applicazione, tra gli «appalti pubblici di lavori», non solo quelli aventi per oggetto “l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera”, ma anche quelli (come nel caso appunto del “contraente generale”, definito dall’art. 176 del D.Lgs. n. 163/06) aventi ad oggetto “l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice”.
Posta dunque l’applicabilità di tale direttiva alle gare per l’affidamento di lavori a contraente generale, ne consegue il chiaro contrasto della normativa portata dai ripetuti artt. 186, co. 2 e 191, co. 9 (nella parte in cui non consentono l’associazione di imprese da sole aventi classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore) con gli articoli (concreta espressione dei principi concorrenziali di cui s’è detto) 47 e 48 della ripetuta Direttiva del 2004. Questi ultimi articoli, infatti, trattando proprio dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici concorrenti in pubbliche gare d’appalto, stabiliscono, in primo luogo, che tali operatori possono, “se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei” loro “legami con questi ultimi”, in tal caso dovendo peraltro dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporranno “dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti”; e soprattutto, per quanto interessa in questa sede, sanciscono che “alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti”. La normativa comunitaria stabilisce quindi espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara. Il combinato disposto dei predetti articoli del D.Lgs. n. 163/2006 dev’essere quindi nella specie disapplicato, stante la prevalenza della normativa comunitaria sulla contrastante normativa nazionale (preesistente o sopravvenuta che sia) e l’obbligo di diretta applicazione della direttiva predetta. Né potrebbe ritenersi che in questo modo vi sia nella specie pericolo di eccessivo frazionamento dei requisiti tra i vari componenti del raggruppamento, poiché quest’ultimo risulta costituito da due soli componenti. Consegue ulteriormente, al quadro normativo come sopra applicabile ed in accoglimento del proposto ricorso, l’invalidità degli atti lesivi impugnati ed in epigrafe specificati (bando di gara ed atto di esclusione), nei limiti dell’interesse.
L’inosservanza di tale procedura comporta la sanzione dell’esclusione dalla medesima senza che si possa ammettere che la produzione di un documento nel quale si afferma di far propria la visita fatta da altra o altre ditte di un determinato raggruppamento possa essere ritenuto equivalente alla delega all’effettuazione del sopralluogo da parte di una sola delle imprese raggruppate o raggruppande rilasciata, come prima precisato, in via preventiva, in quanto soltanto la seconda modalità è prevista dalle norme della procedura di gara. L’Amministrazione intende, evidentemente, garantirsi la predisposizione di un’offerta seria da parte di qualunque soggetto imprenditoriale interessato, sia se operante come singolo sia se operante riunito con altri, ritenendo che soltanto la conoscenza dell’effettiva entità dei lavori da eseguire deponga in favore di tale possibilità.
Gli inerti provenienti da demolizioni edili o da scavi – a giudizio della Corte – costituivano, all'epoca del fatto, rifiuti speciali ex articolo 7 Decreto Ronchi, salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le previsioni di cui al DL 18 luglio 2002, n. 138, articolo 14 (convertito nella Legge 178/2002) e cioè a condizione che fosse certa:
a) l'individuazione del produttore o del detentore;
b) la provenienza degli stessi;
c) la sede ove erano destinati; il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo senza trasformazioni preliminari;
d) la mancanza di danno per l'ambiente (cfr. Cass. 46680 del 2004; 37508 del 2003).
Inoltre, il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice Ambiente) con l'articolo 264, comma 1, lettera l) ha abrogato la Legge 178/2002, articolo 14 ma continua a considerare rifiuti gli inerti provenienti da demolizione (articolo 184, comma 3, lettera b). E' stata, invece, ribadita con l'articolo 186 del Codice Ambiente l'esclusione dall'ambito della disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo, a condizione però che siano effettivamente impiegate per reinterri, riempimenti ecc.
In particolare la Corte si è espressa per l'illegittimità di un bando nel quale si prevedeva: “l’esclusione dalla procedura di gara del primo classificato o del concorrente che segue in graduatoria oppure di entrambi i concorrenti comporterà la riformulazione della media aritmetica, la determinazione della nuova soglia di anomalia e la conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
Il Consiglio di Stato ha ritenuto detta previsione in contrasto con il citato art. 48, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006 (ex. art. 10, comma 1-quater, della L. 109/1994), ritenendo applicabile la norma solo quando sia l'aggiudicatario provvisorio che il secondo classificato non comprovino il possesso dei requisiti (in tal modo disconoscendo anche l'interpretazione data dall'Autorità di vigilanza con l'Atto n. 15 del 30.3.2000, peraltro seguita anche dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 4512/2005).
Secondo i Giudici, infatti, “anche per il principio del buon andamento dell’azione amministrativa, non può ammettersi – per di più in difetto di una norma espressa – che il comportamento del concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell’aggiudicatario provvisorio (specie in considerazione del fatto che, a seguito della avvenuta conoscenza del contenuto delle offerte, la scelta del medesimo concorrente andrebbe a beneficiare un altro, che avrebbe così tutto l’interesse a sollecitare la mancata prova della sussistenza dei requisiti, con una negativa incidenza sul principio del giusto procedimento, di per sé non evitabile unicamente con la possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del concorrente secondo graduato).
In altri termini, l’art. 10, comma 1, quater, va inteso nel senso che si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta solo quando entrambi i partecipanti alla gara (classificatasi ai primi due posti nella graduatoria provvisoria) non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, non potendosi ammettere che il comportamento del secondo classificato (di per sé influenzabile da sollecitazioni esterne, miranti alla rideterminazione della soglia di anomalia) abbia decisivo rilievo per l’aggiudicazione della gara.”
La Corte, infatti, ha sostenuto che l'art. 30 del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia) prevede che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, trasformazione questa che si può avere anche attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti. Situazione che non può essere sanata dall’accatastamento, avendo il catasto una funzione meramente indicativa, e non costitutiva di diritti in materia urbanistica edilizia.
E’ stata anzitutto evidenziata l’opportunità di adeguare lo schema di regolamento al DLgs 113/2007 (secondo decreto correttivo al Codice) che ha introdotto nuove materie rinviandone proprio al regolamento la disciplina: regolarità contributiva (inserita fra i requisiti soggettivi), appalto di progettazione ed esecuzione, attenuazione dei costi di qualificazione per le pmi, intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore, revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie, l’individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti, in tema di appalto – concorso, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” .
Viene altresì segnalata la necessità di eliminare o correggere le norme regolamentari ora in contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo.
Il parere del Consiglio di Stato solleva poi diverse critiche sulle disposizioni di spesa, a cominciare dalla prevista possibilità per i dipendenti pubblici di acquisire compensi aggiuntivi per l’attività di verifica dei progetti e dalla maggiorazione dal 20 al 30% riconosciuta ai collaudatori per il collaudo in corso d’opera.
Fra gli ulteriori rilievi, viene messo in dubbio anche il ruolo della Commissione consultiva presso l’Autorità che, seppur prevista dall’art. 40 del codice, viene ritenuto organismo che nell’esperienza pratica si è rivelato “non essenziale e che potrebbe ritenersi già soppresso con decorrenza dal 15 maggio 2007, in virtù dell’effetto ghigliottina di cui all’art. 29, co. 4, d.l. n. 223/2006” (articolo che così recita: Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi”).
Contestata anche la norma che ripropone i minimi tariffari inderogabili delle Soa che sarebbe anch’essa in contrasto con il primo Decreto Bersani (d.l. n.223/06).
A parere dei Giudici “i minimi tariffari previsti non hanno base legislativa nel codice, che demanda al regolamento la fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe inerenti l’attività di qualificazione (art. 40, co. 4, lett. e), ma non prevede minimi tariffari inderogabili”.
In tema di verifica triennale dei requisiti si chiede di precisare che “l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione ma, in tal caso, non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
Al fine del rilascio dell’attestazione Soa, sarà necessaria la presentazione del Durc, che andrà comunque rinnovata anche in sede di stipula del contratto con la stazione appaltante, tenuto conto che tale documento deve sempre risultare attuale.
In merito alla rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti, il Consiglio di Stato non ritiene comprensibile la limitazione ai soli lavori pubblici, precisando che “se l’esclusione dalla rivalutazione di altri lavori è suggerita dalle difficoltà di accertare la data di ultimazione (vedi ad esempio, lavori in proprio), con conseguente possibilità di frodi, andrebbe meglio circoscritta siffatta esclusione, ad esempio consentendo la rivalutazione in caso di prova certa della data di ultimazione”.
Si suggerisce inoltre di imporre alle Soa la trasmissione all’Osservatorio dei certificati relativi a lavori privati (con controlli a campione da parte dell’Autorità), pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie agli stessi Organismi di Attestazione.
Sanzioni vengono altresì richieste nei caso in cui il responsabile del procedimento, nella fase di rilascio del certificato lavori, o le Soa, in fase di attestazione, consentano all’impresa di avvalersi erroneamente di categorie o comunque di qualificazioni non coerenti con i lavori effettivamente eseguiti.
Il parere formulato dai Giudici critica, inoltre, la prevista esclusione dell’avvalimento nel caso di lavori su beni culturali, sia perché tale limitazione sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria, sia per l’impossibilità di una disposizione regolamentare (secondaria) di prevedere la disapplicazione di una norma primaria.
In merito ai consorzi, si richiede che , ai fini della qualificazione, la SOA acquisisca il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato.
Per quanto concerne la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sottolinea come la norma che assegna pesi e punteggi per qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali e ambientali complessivamente non inferiori a 65 (su un totale di 100) sia priva di copertura legislativa, dovendo essere demandata tale scelta ai singoli bandi, sulla base di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dallo stesso art. 83 del Codice.
Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora apportare allo schema di Regolamento le opportune correzioni sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire rilasciato per:
- la realizzazione di una nuova struttura portante, costituita da telai di pilastri e travi in cemento armato, con la realizzazione di piani ad altezze diverse da quelle dei piani del precedente fabbricato;
- la demolizione dell''intera cubatura del fabbricato, effettivamente avvenuta prima della proposizione della domanda di permesso di costruire in variante.
La corretta dichiarazione resa all'atto della presentazione dell'offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto non costituisce di per sé un requisito essenziale per la partecipazione alla gara in quanto essa è solitamente finalizzata a consentire alla ditta partecipante di subappaltare certe opere o servizi puntualmente indicati; in mancanza di tale corretta dichiarazione la conseguenza immediata consiste nella impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 1999, n. 438). Tuttavia qualora la ditta partecipante non possegga la qualificazione richiesta dal bando di gara in relazione a determinate opere, la impossibilità di utilizzare il subappalto per tali opere comporta la mancanza di un requisito soggettivo necessario, con conseguente esclusione dalla gara.
Lo schema di decreto, i cui contenuti sono stati sinteticamente anticipati in Aniem Informa n.30 del 6 luglio u.s., prevede che l’impresa appaltatrice sia esonerata dalla responsabilità solidale dopo aver acquisito dal subappaltatore le copie del modello F24 corredate dalle ricevute attestanti l’addebito, il Durc corredato da un prospetto analitico sui lavoratori, sulle retribuzioni e contributi versati.
Il provvedimento è costituito da 5 articoli relativi a:
- comunicazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto;
- documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali;
- modello F24 riferito al singolo subappalto;
- documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- decorrenza applicativa delle nuove disposizioni.
All’Agenzia delle Entrate è rimessa la formulazione di un apposito modello F24 riferibile al singolo subappalto per consentire un adeguato controllo dello specifico impiego dei lavoratori e delle relative ritenute.
Per ottenere i pagamenti dei loro corrispettivi, appaltatore e subappaltatore dovranno provare di aver assolto i loro obblighi consegnando direttamente la documentazione o presentando l’asseverazione (sulla base dei due modelli allegati al decreto, rispettivamente per le ritenute fiscali e per i versamenti contributivi) di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ragioniere, perito commerciale).
Il Regolamento entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta e determinerà un nuovo sistema di responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati non solo tra appaltatore e subappaltatore, ma anche tra committente e appaltatore (sanzione amministrativa a carico del committente se provvede al pagamento senza aver accertato il corretto adempimento dei versamenti fiscali e contributivi sulla manodopera impiegata).
Lo ha affermato il Tar Lazio pronunciatosi lo scorso 29 agosto (Sez.III n.8218).
Il Tar, dopo aver rilevato che il provvedimento di revoca dell'appalto risulta congruamente ed esaustivamente motivato, ha tuttavia sostenuto come sussista la responsabilità dell'Amministrazione ex art. 1337 c.c. .
Al riguardo non ha evidentemente alcun rilievo preclusivo la riconosciuta legittimità dell’intervento provvedimentale in autotutela, poiché “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito)” .
La responsabilità si configura invero non soltanto quando si ha ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto, ma anche quando il privato sia stato, anche solo colposamente, coinvolto dall’Amministrazione in trattative inutili. L'elemento psicologico colposo, in particolare, sussiste quando una parte non si attiene alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto, avviando e portando avanti le trattative senza verificare, alla stregua di elementi che già ragionevolmente dovevano essere conosciuti o conoscibili al momento iniziale delle trattative stesse, le proprie possibilità d’impegno e senza avere una sufficiente determinazione.
Il Tar, quindi, ha accolto la domanda risarcitoria del consorzio aggiudicatario dell’appalto, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione.
Occorre, dunque, verificare il contenuto dell'opera, piuttosto che la sua qualificazione normativa, per stabilire se l'amministrazione nel vietare il subappalto si è correttamente avvalsa della potestà interdittiva, secondo logica e norme superiori.
In questo senso il Tar ha ritenuto non sufficiente la determinazione 20.12.2001 n. 25 dell'Autorità di vigilanza con la quale erano stati definiti alcuni profili interpretativi in materia di bandi di gara ed esecuzione dei lavori, indicando le categorie specializzate a qualificazione obbligatoria per le quali si applica il divieto di subappalto.
Anche categorie a qualificazione non obbligatoria, come OS32, possono tuttavia presentare, secondo il tipo di opere richieste, contenuti di specializzazione tecnologica tali da giustificare la clausola interdittiva.